16/6/2014 N /2014 REG.RIC.

Documenti analoghi
sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da:

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2018, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA. contro. per l'annullamento

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, proposto da:

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 5910 del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

contro nei confronti per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

sul ricorso numero di registro generale 2726 del 2017, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

contro nei confronti di per l'annullamento,

sul ricorso numero di registro generale 2918 del 2018, proposto da

Giustizia Amministrativa. Indietro. Pubblicato il 17/01/2019 N /2019 REG.PROV.CAU. N /2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

Ordinanza TAR Lazio sezione terza, n. 7665_2016

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4293 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2018, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da:

Giovanni Mosa, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Cognome: CARCHEDI Indirizzo, Tel.

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ORDINANZA

contro per l annullamento, ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente sui ricorsi numero di registro generale 187 e 244 del 2017, proposti da:

ha pronunciato la presente

Esame avvocato, plagio, annullamento prove

Sull'impugnazione del provvedimento di revisione della patente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9608 del 2012, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 42 del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 18 del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 5196 del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 3168 del 2010, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 9410 del 2013, proposto da:

contro nei confronti di e con l'intervento di

ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2014, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. Sezione Staccata di Reggio Calabria ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 7172 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ORDINANZA

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 2652 del 2017, proposto da:

."r F \ - _. #4I *Ii. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Settima) ORDINANZA. contro

N. 1_ REG.PROV.CAU. N /2015 REG.R1C. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2198 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 910 del 2013, proposto da:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 8023 del 2014, proposto da:

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2015, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 190 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 9 del 2019, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 2220 del 2019, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 8777 del 2016, proposto da:

N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 1353 del 2013, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ORDINANZA

Transcript:

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che, ai sensi dell art. 16 della legge 12.3.1999 n. 68, deve essere garantita ai disabili la possibilità di partecipazione a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, in parità di condizioni con tutti gli altri concorrenti, mediante la previsione di speciali modalità di svolgimento delle prove di esame; Ritenuto che l esigenza di garanzia di accesso al pubblico impiego da parte dei cittadini disabili, attraverso la necessaria modulazione delle modalità di svolgimento delle prove, assume particolare e specifica rilevanza in relazione al concorso per l ammissione alla magistratura ordinaria che costituisce lo strumento esclusivo per l accesso dei cittadini all esercizio del potere giurisdizionale dello Stato; Considerato che la previsione di cui all art. 20 della legge n. 104/1992, relativa al diritto del disabile ammesso alla partecipazione a concorsi pubblici, di chiedere l ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché la concessione di tempi aggiuntivi, non esaurisce l ambito degli strumenti di modulazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali ipotizzabili per il conseguimento degli obiettivi perseguiti http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/roma/sezione%201q/2014/201406937/provvedimenti/201402563_05.xml 2/5

dalla successiva generale disposizione normativa di cui al citato art. 16 della legge 12.3.1999 n. 68; Ritenuto, peraltro, che la previsione del menzionato art. 16 non può valere a legittimare l introduzione di modalità di svolgimento delle prove concorsuali incompatibili con quelle espressamente previste dalla legge in relazione ad esigenze generali parimenti rilevanti, come quelle finalizzate a garanzia dell anonimato o del buon andamento della procedura; Ritenuto, in questa prospettiva, che la domanda del ricorrente di articolazione dello svolgimento delle prove scritte in tre giorni non consecutivi non contrasta con nessuna disposizione precettiva di legge, considerato che il r.d. 1860/1925 e successive modificazioni e integrazioni non impone che le prove scritte si svolgano in tre giorni consecutivi; e ciò a differenza della subordinata richiesta di svolgimento di una sola prova scritta e di differimento delle ulteriori prove all esito della correzione della prima, che contrasta con la regolamentazione normativa generale di cui alle disposizioni di legge richiamate; Ritenuto, peraltro, che non sembra al Collegio che la scelta dell Amministrazione, di articolazione dello svolgimento delle prove scritte in tre giorni continuativi, risponda ad esigenze indefettibili di garanzia dell anonimato e del buon andamento della procedura, sotto i profili della trasparenza, linearità e selezione dei migliori; Ritenuto anche che la difesa erariale si è limitata ad addurre ragioni giustificatrici della scelta predetta, connesse a profili di spesa o di organizzazione del lavoro degli addetti alla procedura concorsuale ( spese di affitto dei locali, attività di custodia del materiale delle prove ecc.), che devono considerarsi recessive rispetto alla primaria esigenza di garanzia della possibilità di accesso del ricorrente alle prove in parità di http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/roma/sezione%201q/2014/201406937/provvedimenti/201402563_05.xml 3/5

condizioni con gli altri concorrenti; Ritenuto, pertanto, che, in accoglimento della domanda cautelare, va disposta la sospensione del decreto impugnato nella parte in cui fissa lo svolgimento delle prove scritte del concorso in tre giorni consecutivi, ordinando all amministrazione resistente l individuazione di una diversa articolazione temporale delle prove secondo le esigenze rappresentate dal ricorrente; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe e per l effetto sospende in parte qua il provvedimento impugnato secondo quanto indicato in parte motiva. Fissa per la trattazione del merito l udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014. Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati: Elia Orciuolo, Presidente Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore Fabio Mattei, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/roma/sezione%201q/2014/201406937/provvedimenti/201402563_05.xml 4/5

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 06/06/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/roma/sezione%201q/2014/201406937/provvedimenti/201402563_05.xml 5/5