COMUNE DI PONTE LAMBRO Provincia di Como UFFICIO TRIBUTI REGOLAMENTO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 27 GENNAIO 2006 IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2006
INDICE CAPO I NORME GENERALI ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO ARTICOLO 2 MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ARTICOLO 3 CAMPO DI APPLICAZIONE ARTICOLO 4 ORARIO DEL SERVIZIO SOSPENSIONE DEL SERVIZIO ARTICOLO 5 TARIFFE PUBBLICITA TARIFFE ARTICOLO 6 MODALITA DI PAGAMENTO DEL CANONE ARTICOLO 7 DURATA DELLA CONVENZIONE CAPO III RAPPORTO DI UTENZA ARTICOLO 8 RICHIESTA DI UTENZA ARTICOLO 9 CONVENZIONE DI UTENZA ARTICOLO 10 TIPO DI LAMPADINA ARTICOLO 11 DIVIETI ARTICOLO 12 ENTRATA IN VIGORE ARTICOLO 13 PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO ARTICOLO 14 LEGGI ED ATTI REGOLAMENTATI ARTICOLO 15 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI. 2
CAPO I NORME GENERALI ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1 - Il presente Regolamento disciplina il servizio per la illuminazione votiva dei cimiteri comunali. ARTICOLO 2 MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 1- Avendo il servizio modeste dimensioni, viene svolto in economia così come previsto dall art.22, comma 3 lettera a), della Legge 08.06.1990, n.142, a mezzo del proprio personale e con attrezzature proprie. CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ARTICOLO 3 CAMPO DI APPLICAZIONE 1 - Il servizio sarà assicurato, a richiesta degli interessati, per l illuminazione votiva: a) dei campi di inumazione; b) dei loculi cimiteriali; c) delle tombe di famiglia; d) di colombari, ossari; limitatamente alle zone già servite da linea principale, 2 - Tutti gli interventi di costruzione di loculi, costruzione di tombe di famiglia, ampliamento del cimitero e di manutenzione dovranno comprendere gli impianti di illuminazione. 3 - Il servizio è attivato esclusivamente nei confronti di monumenti funerari completi in ogni loro parte. ARTICOLO 4 ORARIO DEL SERVIZIO SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 1 - Il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri è continuativo (giorno e notte). 2 - Le eventuali sospensioni del servizio per interruzione dell energia elettrica per lavori o per qualsiasi causa di forza maggiore, non comporteranno rimborso agli utenti. 3
ARTICOLO 5 TARIFFE - PUBBLICITA TARIFFE 1 -Il servizio a domanda individuale (D.M. 31.12.1983), sarà assicurato con l applicazione delle speciali tariffe approvate dalla G.C. e saranno annualmente aggiornate, in considerazione del costo della somministrazione dell energia elettrica pagato dal Comune alla società distributrice. 2 - Le tariffe saranno così costituite: a) Spese fisse di impianto comprendenti: o la compartecipazione delle spese di allacciamento in misura fissa per tutte le utenze; o la fornitura del porta lampada e della lampada solo per i loculi cimiteriali, i colombari e gli ossari. b) Canone di abbonamento, per ogni punto luce, comprendente: o la sorveglianza e la manutenzione degli impianti; o il ricambio delle lampade o l erogazione dell energia elettrica. 3 -Qualsiasi modifica della tariffa si intenderà notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione e l utente, se non vorrà accettare tali modifiche, dovrà disdire il contratto. La disdetta deve essere effettuata con atto scritto ed ha effetto dal 1 Gennaio dell anno successivo alla data di ricevimento da parte del Comune. ARTICOLO 6 MODALITA DI PAGAMENTO DEL CANONE 1 - Il pagamento del canone deve avvenire mediante versamento di conto corrente postale. 2 - L Ufficio Tributi ogni anno provvede alla compilazione e spedizione delle bollette per il pagamento del canone. 3 - La spedizione deve comunque avvenire almeno 20 giorni prima della data prevista per la scadenza di pagamento. 4 - Qualora l utente non effettui il pagamento della bolletta entro il termine di scadenza, verrà applicata anche una penale del 4% (quattro per cento),calcolata sul canone dovuto, da applicarsi sulla fattura successiva. 5 Trascorsi trenta giorni dalla data di scadenza della bolletta, gli utenti morosi saranno tenuti a pagare, oltre alla rata scaduta anche una penale del 30% (trenta per cento) più gli interessi legali, salvo l eventuale procedimento legale e il diritto del Comune di sospendere il servizio di illuminazione, mediante regolare notifica di diffida, tramite messo comunale, o raccomandata con ricevuta di ritorno, senza che ciò pregiudichi i pagamenti dovuti dall utente sino alla fine del contratto. 6 Il Comune potrà consentire che, immediatamente prima che l incaricato dell Amministrazione proceda alla chiusura dell allacciamento per sospendere la somministrazione dell energia elettrica, l utente effettui il pagamento delle bollette scadute. 7 Qualora anche dopo la chiusura della fornitura di energia elettrica non corrisponda l importo dovuto, il Comune procederà entro quindi giorni, senza ulteriore preavviso, al taglio dell allaccio. 8 In questa seconda ipotesi per ottenere la riattivazione dell utenza il concessionario dovrà pagare di nuovo le spese fisse d allaccio per il ripristino dell allacciamento alla rete elettrica, oltre alla somma dovuta per le fatture insolute. 9 Qualora l utente non dovesse ricevere la bolletta per un qualsiasi disguido, è obbligato a rivolgersi all Ufficio Tributi Comunale Servizio Lampade Votive per richiederne una copia. 4
ARTICOLO 7 DURATA DELLA CONVENZIONE 1 - La durata minima del contratto di utenza è di un anno decorrente dalla data di stipula della convenzione. 2 - Entro cinque giorni dalla stipula della convenzione sarà attivato l impianto. 3 - Per il primo periodo di utenza il canone di abbonamento viene fissato in dodicesimi, portando la scadenza al 31 Dicembre dello stesso anno. 4 - I contratti di utenza si intenderanno tacitamente rinnovati in assenza di disdetta entro il 31 Dicembre. La disdetta ha effetto dal 1 Gennaio successivo. CAPO III RAPPORTO DI UTENZA ARTICOLO 8 RICHIESTA DI UTENZA 1 - La richiesta di utenza potrà essere fatta in qualsiasi momento e l attivazione sarà effettuata entro cinque giorni, previa stipula della convenzione solo per le zone già servite da impianto di illuminazione. 2 - Per le zone non servite sarà comunicato immediatamente agli interessati l eventuale programma di estensione del servizio. ARTICOLO 9 CONVENZIONE DI UTENZA 1 - Ogni utenza potrà essere riferita ad una o più lampade votive dello stesso cimitero, anche per sepolture non contigue. 2 - All atto della convenzione l utente deve versare le spese di primo impianto e canone fino al 31 Dicembre determinato in dodicesimi secondo le tariffe vigenti, presso la Tesoreria Comunale mediante fattura rilasciata dal funzionario dell Ufficio Tributi.. ARTICOLO 10 TIPO DI LAMPADINA 1 - Il servizio sarà assicurato con lampadine da 1Watt. ARTICOLO 11 DIVIETI 1 - E assolutamente vietato agli utenti di: a) manomettere gli impianti; b) asportare o sostituire le lampadine. 5
2 - I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni salva la facoltà di azioni civili o penali e riservata la facoltà di interrompere il servizio. ARTICOLO 12 ENTRATA IN VIGORE 1 -Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva. ARTICOLO 13 PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO 1 - Copia del presente Regolamento, a norma dell art.25 della Legge 27.12.1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso l Ufficio Tributi. ARTICOLO 14 LEGGI ED ATTI REGOLAMENTATI 1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento sarà osservata ogni altra disposizione di legge o di regolamento, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.. ARTICOLO 15 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI 1 - Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti. 2 - Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico- sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento. 6