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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2706 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d iniziativa dei senatori CASSON e MINEO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 2017 Modifiche agli articoli 56, 57, 58 e 99 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori, attribuzione a tutti gli elettori del diritto di voto per il Senato e abolizione del CNEL TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 2706 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. Il 4 dicembre elette queste Camere, è la riduzione del nu- 2016 si è celebrato il referendum sulla pro- mero dei deputati e dei senatori. Anche in posta di riforma costituzionale «Disposizioni un quadro comparato, le nostre Camere risultano in certa misura sovradimensionate e per il superamento del bicameralismo parita- rio, la riduzione del numero dei parlamen- l ampiezza dei consessi (e soprattutto di tari, il contenimento dei costi di funziona- quello della Camera dei deputati) rende probabilmente talvolta meno agevole il lavoro e mento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte finisce per deresponsabilizzare alcuni. Naturalmente non bisogna farsi prendere la mano II della Costituzione». Con una percentuale di notevole rilievo, dall antipolitica, che considera i componenti gli italiani hanno bocciato quella proposta delle due Camere soltanto un aggravio, un di riforma costituzionale, accogliendo i forti costo, perché questo porterebbe a una riduzione potenzialmente senza limiti che nuoce- dubbi e critiche di quanti ne avevano rile- vato, tra l altro, incongruenze, contraddizioni rebbe gravemente alla rappresentanza. Peraltro, la questione del costo dei parlamentari e assurdità sistemiche. Peraltro, alcune disposizioni di quella come noto attiene più alla questione delle proposta, frutto di periodiche e pur datate discussioni anche parlamentari, erano e sa- indennità, su cui sono già state presentate rebbero ancora meritevoli di approvazione. apposite proposte di legge per la riduzione Tra queste, va certamente ricordata la ridu- (tra cui la proposta atto Camera n. 4100), zione del numero dei parlamentari, di en- che a quella del numero, che è soprattutto trambe le Camere, già proposta in sede una questione di efficienza e di qualità della emendativa durante i lavori sia in Commis- rappresentanza, da affrontare, infatti, anche sione Affari costituzionali sia in Assemblea in vista di una riforma elettorale capace di plenaria del Senato, proposta però sempre ri- restituire ai cittadini una adeguata rappresen- fiutata dal Governo in carica. tanza. Per questo si ritiene che una rappre- sentanza adeguata nella Camera dei deputati Come ben ricordato in altra proposta di possa portare i suoi componenti a quattrocentosettanta e conseguentemente mante- legge costituzionale (atto Camera n. 1832, «Norme in materia di prevenzione dei con- flitti d interessi dei parlamentari e dei titolari nendo la stessa proporzione i componenti di cariche di Governo» primo firmatario Ci- del Senato a duecentotrenta. In questo vati), la nostra Costituzione ha bisogno di modo il numero complessivo dei parlamen- un aggiornamento su singoli punti, specifica- tari risulterebbe di settecento, realizzando tamente individuati in base a esigenze reali con equilibrio (attraverso una riduzione di di funzionamento delle istituzioni, anche a circa il 26 per cento) uno snellimento utile seguito di un confronto con i cittadini. al migliore funzionamento, certamente in Non c è dubbio che, tra questi punti, quello misura maggiore e soprattutto migliore ri- più condiviso e soprattutto maggiormente spetto a quanto proposto con l ultima propo- promesso agli elettori durante la campagna sta di riforma costituzionale, bocciata dagli elettorale all esito della quale sono state elettori.

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 2706 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI In questo contesto, prendendo atto dell interesse manifestato nel referendum del 4 dicembre dai cittadini e soprattutto dai più giovani per l elezione a suffragio universale diretto anche dei senatori, si ritiene che non abbia più senso mantenere l elettorato attivo per la Camera alta solo per coloro che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età. Questa età, fissata peraltro quando la maggiore età e quindi l elettorato per la Camera dei deputati era posta al ventunesimo anno, oggi non solo sembra avere poco senso, ma divarica significativamente l elettorato di due Camere chiamate generalmente a svolgere le stesse funzioni, rendendo più complicato anche elaborare una legge elettorale potenzialmente capace di restituire risultati omogenei. Anche questa innovazione, quindi, sembra utile a un miglioramento del funzionamento delle Camere e alla ricerca di un sistema elettorale omogeneo, secondo quanto fortemente auspicato anche dal Presidente della Repubblica. Infine, la sostanziale e comprovata inutilità storica, sociale e politica del CNEL (il Consiglio nazionale dell economia e del lavoro) di cui all articolo 99 della Costituzione, ne impone la cancellazione.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 2706 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Art. 1. (Riduzione del numero dei deputati) 1. L articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocentosettanta, dieci dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentosettanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti». Art. 2. (Riduzione del numero dei senatori) 1. L articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto, su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di duecentotrenta, cinque dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 2706 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti». Art. 3. (Attribuzione del diritto di voto per il Senato a tutti gli elettori) 1. Il primo comma dell articolo 58 della Costituzione è abrogato. Art. 4. (Abolizione del CNEL) 1. L articolo 99 della Costituzione è abrogato.

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