ALLEGATO 1 COMUNE DI RUSSI. Servizio Sviluppo Economico e Ambiente REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA



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ALLEGATO 1 ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 16 DEL 04/03/2008 COMUNE DI RUSSI Servizio Sviluppo Economico e Ambiente REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA I:\SVILUPPO ECONOMICO E AMBIENTE\ATTIVITA' PRODUTTIVE\Parrucchieri ed Estetiste\Modifiche Bersani\Regolamento estetica allegato 1 rev. 2.doc Rev. 02 Federico Vespignani 1

ARTICOLO 1 - PREMESSA 1. Il presente regolamento disciplina l attività di estetista così come definita all art. 1 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1. 2. L esercizio delle attività di cui al comma 1, svolto in forma individuale o in forma societaria di persone o di capitali, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è soggetto alla Legge n. 1/1990, alla Legge Regionale 4 agosto 1992, n. 32 e successive modifiche, al D.L. n. 7 del 31 gennaio 2007 come convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40, al presente regolamento e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento applicabile in materia. ARTICOLO - 2 ESERCIZIO DELL ATTIVITA 1. L'esercizio dell'attività di estetista è soggetto a preventiva presentazione al Comune competente di apposita Dichiarazione di Inizio Attività (DIA ai sensi dell art. 19 della legge 241/1990), fatti salvi il possesso dell abilitazione professionale, la conformità dei locali destinati all attività ai requisiti urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari. 2. L attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione; contestualmente all inizio dell attività, l interessato ne da comunicazione all Amministrazione competente. 3. L attività deve essere svolta nei locali in essa espressamente indicati. 4. Per l esercizio dell attività di estetista, la stessa sede non può essere utilizzata da più di una impresa di estetica. 5. L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali in cui viene esercitata rispettino i seguenti requisiti: a) essere conformi alla normativa urbanistica, edilizia ed igienico sanitaria; b) siano distinti e debitamente separati dai locali adibiti ad abitazione civile, dotati di accesso indipendente dall esterno e di servizi igienici ad uso esclusivo del laboratorio. 6. L esecuzione di prestazioni in luogo diverso dalla sede autorizzata, è ammessa nei seguenti casi: a) presso la dimora del cliente, in caso di malattia, difficoltà di deambulazione o altri impedimenti assimilabili; b) nelle sedi in cui hanno svolgimento manifestazioni inerenti la moda o lo spettacolo, nelle fiere, mostre, convegni; c) in via generale negli ospedali, nelle case di cura, nelle case di riposo e presso comunità assimilabili. 7. Le prestazioni di cui all art. 1, devono essere effettuate dal titolare dell impresa o da altro addetto in possesso di qualificazione professionale. 8. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di estetista nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, in forma non pubblica, previo parere favorevole del competente Servizio dell AZIENDA USL. circa l idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature. 9. E vietato l esercizio dell attività di estetista in forma ambulante o mediante posteggio. 2

ARTICOLO - 3 - ATTIVITA' ESCLUSIVE E PROMISCUE 1. Agli effetti del presente regolamento l attività di estetista è definita: a) di tipo esclusivo, se svolta in locali a ciò esclusivamente adibiti, anche se presso il domicilio dell esercente; b) di tipo promiscuo, se svolta congiuntamente all esercizio delle attività sottoindicate: - Attività di acconciatore: l attività di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. E in ogni caso richiesto il possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento delle distinte attività e devono essere in particolare rispettate le norme igienico-sanitarie per esse previste dalla normativa vigente. Tuttavia, le imprese di acconciatura di cui alla legge n. 174 del 17 agosto 2005, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1 dell articolo 2, possono svolgere prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, quali la limatura e la laccatura delle unghie. - Vendita di altri prodotti ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del comma 2, art. 7, L. n. 1/1990, fatto salvo il rispetto dei regolamenti in materia igienico-sanitaria ed edilizia, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d uso; - Altre attività genericamente inerenti l estetica, la cura, l esercizio fisico ed il benessere della persona, il cui esercizio sia assoggettabile o meno alle disposizioni di cui alla Legge n. 1 del 1990. 2. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 114/98. ARTICOLO 4 -QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 1. La qualificazione professionale di cui all art. 3 della legge n. 1 del 1990 richiesta ai fini dell esercizio dell attività di estetista, deve essere posseduta: a) nelle imprese individuali: dal titolare; b) nelle imprese gestite in forma societaria nei limiti dimensionali e con i requisiti di cui alla legge 08 agosto 1985, n. 443: dai soci o dai dipendenti che esercitano l attività in modo professionale, cioè estesa a tutte le mansioni complesse inerenti l attività; c) nelle imprese diverse da quelle previste dalla Legge n. 443/1985, dai soci e dai dipendenti che esercitano professionalmente l attività. 2. I soci partecipanti al lavoro, i collaboratori familiari, i dipendenti e gli apprendisti che non sono in possesso della qualifica di cui al comma 1, operano sotto la direzione del titolare, socio partecipante o di eventuale direttore tecnico in possesso di tale qualifica. 3. Per ogni sede dell impresa dove viene esercitata l attività di estetista deve essere designato, tra le figure sopra menzionate, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile individuato deve svolgere attività esclusiva in un unica sede. 3

ARTICOLO 5 - INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA 1. Per potere esercitare l attività di estetista è necessario presentare al competente Servizio del Comune apposita Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) ove dovranno essere indicati: a) le complete generalità ed il Codice Fiscale del titolare o del legale rappresentante della società interessata; b) l ubicazione dei locali da adibirsi all esercizio dell attività e le dimensioni in mq.; c) il personale partecipante all esercizio dell attività in modo professionale e la rispettiva qualificazione professionale comprovata da apposita certificazione della Commissione prov.le per l Artigianato. 2. La DIA deve contenere la dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell atto di notorietà relativamente al possesso dei requisiti urbanistico-edilizi e della destinazione d uso dei locali, con particolare riferimento all agibilità dei locali ovvero all abitabilità qualora l attività venga svolta presso l abitazione in locali non superiori al 30% della superficie utile dell unità immobiliare e comunque non superiore a 30 mq., ai sensi dell art. 2 della Legge Regionale n. 46/1988 così come modificato dalla legge regionale n. 6/1995. 3. Alla Dichiarazione di Inizio Attività così redatta, devono essere allegati: a) planimetria dei locali (tre copie), in scala 1:100 o altra scala idonea, controfirmata da tecnico abilitato o dallo stesso richiedente, recante l indicazione dei vani ad uso laboratorio e di servizio, nonchè del relativo accesso; b) nel caso di società, copia dell atto costitutivo e dello statuto debitamente registrati ovvero copia della dichiarazione notarile di avvenuta costituzione della società stessa: copia degli atti registrati o della ricevuta di avvenuto deposito dell atto dovranno essere prodotti entro 30 giorni dalla presentazione della DIA; c) il parere favorevole del competente servizio dell AZIENDA USL, rilasciato previo sopralluogo, e relativo all idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature destinate allo svolgimento dell attività; se non allegato, può essere prodotto entro 30 giorni dalla presentazione della DIA e comunque prima dell inizio dell attività. Tale parere, su richiesta dell interessato, può essere acquisito dal Comune: in tal caso, l attività può iniziare solo dopo l avvenuta comunicazione al richiedente del parere favorevole; d) certificazione della Commissione Prov.le dell Artigianato attestante il possesso da parte dei soggetti di cui all art. 4, comma 1, della qualificazione professionale. 4. Il trasferimento dell attività e l apertura di unità locali sono soggette alla presentazione di una DIA contenente l ubicazione del nuovo laboratorio ed la documentazione di cui al comma 3, lett. a) e c), e al comma 2 del presente articolo; per le nuove unità locali deve essere indicato il nominativo del soggetto in possesso dei requisiti di qualificazione professionale ai sensi dell art. 4, co. 3. 5. L attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla presentazione della DIA regolare e comunque in presenza dei requisiti professionali, urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari. Contestualmente all inizio dell attività l interessato ne dà comunicazione scritta agli uffici comunali competenti. 4

ARTICOLO 6 - CONTROLLI SULLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA E REQUISITI 1. Il Comune verifica la completezza della documentazione prodotta, la regolarità della stessa e l effettivo possesso dei requisiti dichiarati ovvero documentati. 2. In caso di accertata carenza di condizioni, modalità e requisiti previsti dalla legge o dal presente Regolamento, adotta i provvedimenti di regolarizzazione o divieto di prosecuzione dell attività secondo quanto previsto dall art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990 e successive modifiche, assegnando un termine di regolarizzazione dell attività non superiore a 60 gg. 3. Entro 90 giorni dall inizio dell attività, in caso di nuova attività, il responsabile del procedimento, ai fini del controllo, provvederà d ufficio a richiedere: a) per le imprese artigiane, visura o certificazione attestante l iscrizione all albo delle imprese artigiane; b) per le imprese diverse da quelle artigiane, visura o certificazione comprovante l avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. ARTICOLO 7 SUBENTRO NELL ATTIVITA 1. Il subingresso in proprietà o in gestione dell azienda esercente l attività di estetista per atto tra vivi è soggetto a Denuncia di Inizio Attività. 2. Il subentrante deve possedere i requisiti di abilitazione professionale previsti dalla legge e dal presente Regolamento e può iniziare l attività contestualmente alla presentazione della denuncia. Essa deve contenere l atto di cessione o affitto d azienda debitamente registrato ovvero di copia della relativa dichiarazione notarile: in tal caso copia degli atti registrati o della ricevuta di avvenuto deposito dell atto dovranno essere prodotti entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia. 3. In caso di subingresso per causa di morte, invalidità o di intervenuta sentenza che dichiari l interdizione o l inabilitazione dell imprenditore artigiano, gli aventi diritto possono subentrare nell esercizio dell attività e possono continuarla, a condizione di possedere la qualifica professionale ai sensi della legge e del presente Regolamento; qualora l avente causa non risulti in possesso della necessaria abilitazione, l attività deve essere sospesa per un periodo non superiore ad un anno ai fini del conseguimento della abilitazione di cui all art 4. 4. Qualora vengano apportate variazioni sostanziali ai locali rispetto a quanto autorizzato in precedenza, deve essere acquisito un nuovo parere igienico sanitario. In questo caso l attività potrà iniziare solamente a seguito del rilascio del parere favorevole della competente AZIENDA USL. ARTICOLO 8 - ORARI E TARIFFE 1. L apertura al pubblico dei laboratori è disciplinata dal Sindaco con propria ordinanza, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello comunale. In particolare non potrà essere previsto l obbligo della chiusura infrasettimanale, conformemente alle 5

nuove disposizioni di cui al D.L. n. 7 del 31 gennaio 2007 come convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40. 2. E fatto obbligo ai titolari delle attività di cui al presente regolamento, di esporre in modo visibile dall esterno gli orari di apertura e di chiusura del laboratorio, secondo le modalità più precisamente stabilite dal Sindaco con l ordinanza di cui al comma 1. 3. E fatto altresì obbligo di esporre le tariffe riguardanti le prestazioni offerte praticate. 4. La dichiarazione/denuncia di inizio attività e le successive comunicazioni relative all attività devono essere tenute a disposizione degli organi di vigilanza. ARTICOLO 9 - RISPETTO DEI REQUISITI IGIENICO SANITARI E DI SICUREZZA 1. Agli effetti di quanto disposto dall art. 5, lett. d), della Legge Regionale n. 32 del 1992, è fatto obbligo, a tutti coloro che svolgono attività disciplinate dal presente regolamento, di attenersi alle leggi e in particolare alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale di igiene, sanità pubblica e veterinaria, per quanto riguarda i requisiti igienicosanitari dei locali, le caratteristiche delle attrezzature e delle suppellettili, i procedimenti tecnici utilizzati nell esercizio dell attività, con il divieto, in ogni caso, di erogare qualsiasi prestazione di carattere medico-curativo-sanitario. 2. In materia di sicurezza dei locali e degli impianti valgono tutte le disposizioni vigenti in quanto applicabili. 3. Agli effetti dell art. 5, comma 1 lett. b) della Legge Regionale n. 32 del 1992, le superfici minime dei locali richieste ai fini dell esercizio dell attività di estetista sono equiparate alle superfici fissate dal vigente Regolamento Comunale d Igiene o da altre disposizioni di carattere igienico - sanitario. 4. Ai fini dell inizio di nuova attività o di trasferimento, il rispetto delle condizioni di cui al comma 3 si considera acquisito con il rilascio, da parte della competente Azienda USL, del parere favorevole circa l idoneità dei locali. ARTICOLO 10 CONSULTAZIONE 1. Per le problematiche applicative e l eventuale modifica sostanziale del presente regolamento, viene disposta una forma stabile di consultazione e di partecipazione costituita dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria e dai funzionari comunali incaricati. ARTICOLO 11 SANZIONI DIVIETO DI ESERCIZIO DELL ATTIVITA 1. Nei confronti di chi esercita l attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all articolo 3 della Legge n. 1/1990 è inflitta dall Autorità Regionale competente la sanzione amministrativa da. 516,00 ad. 2.582,00 con le procedure di cui alla legge 24/11/1981, n. 689. 2. Nei confronti di chi esercita l attività di estetista senza avere prodotto la DIA necessaria è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da. 516,00 a. 1033,00. 6

3. In caso di mancata comunicazione dell inizio effettivo dell attività ai sensi del presente regolamento si applica la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da. 50,00 ad. 240,00. 4. Il Responsabile del Settore Comunale competente dispone la cessazione definitiva dell esercizio in caso di sospensione dell attività per oltre un anno (prorogabile di un ulteriore anno qualora l interessato documenti che la mancata ripresa dell attività non sia imputabile a cause dipendenti dalla sua volontà). 5. Il Responsabile del Settore Comunale competente dispone altresì la chiusura dell esercizio: a) in caso di svolgimento dell attività in assenza dell abilitazione professionale richiesta ovvero di inizio dell attività senza previa presentazione della DIA di cui all art. 2. b) qualora sia accertato, tramite la competente AZIENDA USL, che il laboratorio non presenti le caratteristiche igienico-sanitarie indispensabili per il suo funzionamento ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, su conforme proposta dell AZIENDA USL. 6. Si applicano le sanzioni amministrative previste da Leggi, Regolamenti e da specifiche ordinanze. ARTICOLO 12 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA INERENTE L'ATTIVITA' DI ESTETISTA 1. Si considera inerente l attività di estetista e pertanto soggetto alla DIA di cui all art. 2, l esercizio delle seguenti attività: a) centri di abbronzatura, solarium; b) attività di massaggio e ginnastica estetica; c) attività di disegno epidermico o trucco semipermanente; d) attività di onicotecnico; 2. Si considera non inerente l attività di estetista e pertanto, non soggetto alla DIA di cui all art. 2, l esercizio delle seguenti attività: a) attività con finalità di carattere terapeutico; b) attività di ginnastica sportiva ed educazione fisica; c) centri di dimagrimento; d) attività di tatuaggio; e) attività di piercing. 3. L elencazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 ha carattere indicativo e non tassativo. ARTICOLO 13- DEFINIZIONI 1. Agli effetti dell art. 11, comma 1, si intende per "centri di abbronzatura, solarium" l effettuazione di trattamenti di abbronzatura mediante l uso di lampade abbronzanti UVA anche se a gettone, con la presenza di operatori professionali; si intende per "attività di massaggio e ginnastica estetica" le relative attività espressamente finalizzate al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo; per "attività di disegno epidermico o trucco semipermanente", l insieme dei trattamenti duraturi, ma non permanenti, eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo (es. tatuaggi c.d. "all Hennè"), al fine di migliorarne o proteggerne l aspetto estetico, anche attraverso l eliminazione o 7

l attenuazione degli inestetismi esistenti; per "attività di onicotecnico", l attività di applicazione e ricostruzione di unghie permanenti e di unghie finte. 2. Agli effetti dell art. 11, comma 2, si intendono per "attività con finalità di carattere terapeutico" le attività di carattere sanitario svolte da parte di personale in possesso di specifica qualificazione professionale (es. massofisioterapista, terapista della riabilitazione fisica, audioprotesista, podologo, ecc.); per "attività di ginnastica sportiva ed educazione fisica", le attività usualmente svolte nelle palestre e nei centri sportivi da parte di personale in possesso di specifica qualificazione tecnica; per "attività di tatuaggio", l attività consistente nella colorazione di figure e disegni, con il carattere della indelebilità, mediante l introduzione nel derma di appositi pigmenti; per "attività di piercing", l attività consistente nell inserimento di anelli o altri oggetti di forme e materiale diversi, in varie zone del corpo. ARTICOLO 14 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER L' ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING 1. Le attività di tatuaggio e piercing, non soggette alla DIA di cui all art. 2 del presente regolamento, sono tenute al rigoroso rispetto delle Indicazioni Tecniche per l esercizio delle attività di tatuaggio e piercing previste dall Allegato 1) alla delibera della G.R. Emilia-Romagna n. 465 del 11 aprile 2007 ed alle altre norme contenute nel Regolamento Comunale di igiene in quanto non in contrasto con le predette Linee Guida regionali. 2. Ferme restando le competenze degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e degli organi di Polizia amministrativa locale, il rispetto di tali norme igieniche ed organizzative dell attività, è accertato in via primaria dai competenti Servizi dell Azienda U.S.L., secondo le direttive di cui alla citata Delibera Regionale n. 465/2007. 3. Il mancato rispetto delle disposizioni in questione, se accertato dall organo sanitario competente, può comportare la sospensione e/o la cessazione dell attività nel rispetto e a tutela dei superiori interessi pubblici dell igiene e della salute dei cittadini. ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1. E fatto salvo l esercizio delle attività di estetista le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano munite di regolare autorizzazione. 2. I laboratori dove si esercita l attività di tatuaggio e piercing vengono sottoposti ad accertamenti da parte del Servizio Igiene Pubblica della AUSL di Ravenna al fine di verificare l esistenza delle condizioni di idoneità di cui all art. 13, comma 1. ARTICOLO 16 - ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva e abroga tutte le norme contenute nel regolamento disciplinante l attività di estetista approvato in data 06 novembre 2002. 8