contro nei confronti di per l'annullamento

Documenti analoghi
ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa - Document Viewer. Indietro Pubblicato il 01/09/2017

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 6477 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 5910 del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 9410 del 2013, proposto da:

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

contro nei confronti di ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 173 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 748 del 2005, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 177 del 2017, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3012 del 2019, proposto da

contro nei confronti di per l'annullamento, previa sospensione

sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 1912 del 2018, proposto da

REPUBBLICA ITALIANA. II Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA

ha pronunciato il presente

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 975 del 2016, proposto da:

ha pronunciato il presente

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 412 del 2019, proposto da:

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ha pronunciato il presente

RELAZIONE DI NOTIFICA NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA EX ART. 3 BIS DELLA LEGGE 21 GENNAIO 1994, N. 53, ED ART.

sul ricorso numero di registro generale del 2013, proposto da:

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 275 del 2019, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 302 del 2019, proposto da

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

contro nei confronti per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

."r F \ - _. #4I *Ii. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2220 del 2019, proposto da:

ha pronunciato il presente

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI del ricorso R.G. n. 7280/2017 (Villa Alba

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 634 del 2015, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) ORDINANZA

Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ha pronunciato il presente

ha pronunciato la presente

Elenco nominativo dei controinteressati nel giudizio pendente dinanzi al TAR Lazio - Roma, Sez. III-Quater, n. 7280/2017 R.G.


R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo. (Sezione Prima) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

Pubblicato il 08/03/2017 N /2017 REG.PROV.COLL. N /2017 REG.RIC.

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2018, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 7685 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Si pubblica, altresì, in calce l'elenco dei soggetti controinteressati.

sul ricorso numero di registro generale 441 del 2018, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 3168 del 2010, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale del 2017, proposto da

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA. contro. per l'annullamento

ha pronunciato il presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato il presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 2918 del 2018, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

ha pronunciato il presente

N. 1_ REG.PROV.CAU. N /2015 REG.R1C. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

Giovanni Mosa, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale del 2011, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4293 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1590 del 2016, integrato da motivi Francesco Agosta e Varrese Maria Antonietta, rappresentati e difesi dagli

sul ricorso numero di registro generale 683 del 2019, proposto da

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

ha pronunciato il presente

Roberto Belmonte, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Romano, Michela Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 349 del 2017, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA

l o g o R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 8160 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Transcript:

Pubblicato il 02/02/2018 N. 00541/2018 REG.PROV.PRES. N. 00071/2018 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 71 del 2018, proposto da: Mariarita Piraino, rappresentata e difesa dall'avvocato Concetta Bosurgi, con domicilio eletto presso il suo studio in Messina, via dei Verdi, 85; contro Ministero Istruzione, Università e Ricerca, Università degli Studi di Messina, Cineca, non costituiti in giudizio; nei confronti di Laura Fazzone, non costituita in giudizio; per l'annullamento previa sospensione, della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2017/2018, pubblicata il 3.10.2017, nella quale la ricorrente Piraino

Mariarita, collocata al posto n. 24743, con punti 45,00, non è stata ammessa al Corso di Laurea suddetto per essere risultata collocata oltre l'ultimo posto utile, dei successivi scorrimenti nella parte in cui non hanno consentito l'iscrizione della ricorrente, del provvedimento, di cui non si conosce numero né data, con cui l'università di Messina ha approvato la correzione delle prove di concorso della ricorrente, dei verbali della Commissione del concorso, di cui non si conosce numero né data, del bando di concorso indetto dall'università degli Studi di Messina, e di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali, ivi compreso il D.M. del 28.6.2017 n. 477 disciplinante le modalità di svolgimento del test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato per l'anno scolastico 2017/2018 e di tutti gli allegati ad esso, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione, il D.M. 10.8.2017 n. 618 nella parte in cui fissa il numero massimo dei posti a livello nazionale; per l'accertamento del diritto della ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di causa; Vista la copia d obbligo depositata il 24.1.2018; Vista l istanza contenuta in seno al ricorso, ai sensi dell art. 52, comma 2 c.p.a., di autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) mediante pubblici proclami con modalità telematiche, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio; Visto l art. 52, comma 2, c.p.a. ( Termini e forme speciali di notificazione ), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile ;

Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a, in combinazione sistematica con l art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive in ogni caso l inserimento dell estratto dell atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica; Ritenuto che, nel caso all esame, in relazione alla natura della controversia e all elevato numero di controinteressati, impregiudicato, in rito (anche in ordine alla competenza di questo Tribunale) e nel merito, l esito anche cautelare del giudizio, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell avviso sul sito web delle Amministrazioni intimate (MIUR e Università degli Studi di Messina), con le seguenti modalità: A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale delle predette Amministrazioni dal quale risulti che avverso le graduatorie in epigrafe è stato presentato il ricorso in epigrafe. Il predetto avviso dovrà specificare: 1.- l Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; 2.- il nome dei ricorrenti e l indicazione dell Amministrazione intimata; 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso; 4.- gli estremi del presente decreto, precisandosi che autorizza la notifica per pubblici proclami. L Avviso dovrà essere completato con: 5. - la pubblicazione del testo integrale del ricorso; 6. - l elenco nominativo dei controinteressati, identificati nei candidati che hanno conseguito una posizione utile nelle graduatorie in epigrafe indicate;

7.- l indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione Ricerca ricorsi, rintracciabile all interno della Sezione Tribunali Amministrativi Regionali sottosezione Sicilia- Catania, ovvero chiedendo apposita password all Amministrazione della G.A.. La parte ricorrente dovrà ottemperare al prescritto adempimento entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione della presente decisione. B.- In ordine alle prescritte modalità, quindi, le predette Amministrazioni hanno l obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto specificato nei punti precedenti, previa consegna, da parte ricorrente, delle copie su supporto informatico del testo integrale del ricorso e del presente decreto. La pubblicazione dovrà specificare che: a.- viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione Ricerca ricorsi, rintracciabile all interno della Sezione Tribunali Amministrativi Regionali sottosezione Sicilia-Catania, ovvero chiedendo apposita password all Amministrazione della G.A.. C. Le Amministrazioni resistenti, inoltre: 8. non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, il disposto avviso e tutta la documentazione ivi inserita, il presente decreto e l elenco nominativo dei controinteressati; 9.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso, del presente decreto e dell elenco nominativo dei controinteressati integrati dai suindicati avvisi; in particolare,

l attestazione di cui trattasi recherà, tra l altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; 10.- dovranno, inoltre, curare che sull home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato Atti di notifica, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, il presente decreto e l elenco nominativo dei controinteressati integrati dall avviso. Le dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento. Parte ricorrente, pena l improcedibilità del ricorso, dovrà dare prova del compimento dei prescritti adempimenti a suo carico e della avvenuta pubblicazione entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti). In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l importo, che parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle predette, in 100,00 (euro cento/00) ciascuna per l attività di pubblicazione sul sito. P.Q.M. In accoglimento della istanza in premessa, autorizza la parte ricorrente alla notificazione del ricorso introduttivo tramite pubblici proclami ai controinteressati nelle forme e nei tempi di cui in parte motiva. Il presente decreto sarà eseguito dall'amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Catania il giorno 2 febbraio 2018. Il Presidente Pancrazio Maria Savasta IL SEGRETARIO