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Le novità fiscali del Decreto Crescita di Marialuisa De Vita, Francesco Palladino e Stefano Quaranta * * * Parte I Gli incentivi fiscali per attrarre capitale umano in Italia Marialuisa De Vita Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (convertito, con modificazioni, con la L. 28 giugno 2019, n. 58) contiene non poche disposizioni di natura fiscale. Tra queste, assumono particolare rilevanza quelle introdotte dall art. 5 al fine di rendere ancora più vantaggiosi i regimi di favore previsti: a) per i lavoratori c.d. impatriati e b) per i docenti e i ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Quanto al regime speciale previsto per i lavoratori impatriati, ai sensi dell art. 16 del D.LGS. 14 settembre 2015, n. 147 [come modificato dall art. 5, co. 1, lett. a, b, c, d, del decreto in esame], i redditi di lavoro autonomo, i redditi di lavoro dipendente e, ora dal 2020, anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori (italiani o stranieri) che vi trasferiscono la residenza ai sensi dell art. 2 del TUIR, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30%, e non più al 50%, del loro ammontare. È stato poi incrementato anche il beneficio di cui godono i lavoratori, che, invece, decidono di trasferire la residenza fiscale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia) o che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico: per loro i redditi di lavoro autonomo, di lavoro dipendente e assimilati concorrono alla determinazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare. Il regime speciale de quo è stato poi esteso anche ai redditi di impresa prodotti dai soggetti che, a decorrere dal periodo di imposta 2020, avviano un attività d impresa in Italia (cfr. art. 16, co. 1-bis, D.LGS. 147/2015). Dal punto di vista soggettivo, possono beneficiare dell agevolazione fiscale in esame coloro che sono in possesso dei requisiti previsti, in via alternativa, dal co. 1 e dal co. 2 dell art. 16. In dettaglio, ai sensi dell art. 16, co. 1, del D.LGS. n. 147/2015, possono ora accedere al regime speciale i lavoratori che: non sono stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni; svolgono la propria attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. Risulta, dunque, che il Decreto Crescita ha semplificato rispetto al passato le condizioni di accesso al regime in esame: il periodo minimo di residenza all estero prima del trasferimento in Italia è stato ridotto da 5 a 2 anni; non è più richiesto lo svolgimento di ruoli direttivi durante il periodo di permanenza in Italia o il possesso di un elevata qualificazione o specializzazione; non è più necessario lo svolgimento di un attività lavorativa alle dipendenze di un impresa residente in Italia. Nessuna modifica, invece, è stata apportata ai requisiti soggettivi previsti dal co. 2 dell art. 16, D.LGS. n.147/2015 che, come noto, estende tale regime anche ai cittadini UE e a quelli di Stati extra UE con i quali è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni o un 2

accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale. Per loro continuano a essere validi i precedenti requisiti: essere in possesso di un titolo di laurea e aver svolto continuativamente un attività di lavoro dipendente, ovvero di lavoro autonomo oppure d impresa fuori dall Italia negli ultimi 24 mesi o più; aver svolto continuativamente un attività di studio fuori dall Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea ovvero una specializzazione post lauream. Coloro che soddisfano le predette condizioni e producono in Italia redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e, dal 2020, anche redditi d impresa, possono beneficare dell agevolazione fiscale consistente nella parziale detassazione (pari al 70% o al 90%) di tali redditi a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi. Il Decreto Crescita ha poi esteso il suddetto regime agevolativo per ulteriori 5 periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, e a quelli che, dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi immediatamente precedenti, diventano proprietari di almeno un unità immobiliare di tipo residenziale in Italia. Nel periodo di vigenza dell estensione i redditi prodotti in Italia concorreranno al reddito complessivo nella misura del 50% ovvero del 10% nel caso di lavoratori con tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo. Come anticipato, l art. 5 interviene poi anche sul regime di favore di cui all art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, accordato ai docenti e ricercatori che abbiano svolto per almeno due anni continuativi una comprovata attività di ricerca e docenza all estero e che decidano di trasferire la residenza in Italia. Esso si sostanzia in una parziale detassazione dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento delle attività di docenza e di ricerca: tali redditi concorreranno alla formazione del reddito complessivo solo nella misura del 10%. L art. 5, co. 4 e 5 del decreto in esame, estende, a decorrere dal periodo di imposta 2020, la durata ordinaria del regime da 4 a 6 anni e prevede una durata maggiore pari a: 8 anni, nel caso di docenti e ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, e nel caso di docenti e ricercatori che, dopo il trasferimento della residenza in Italia o nei 12 mesi precedenti, diventano proprietari di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia; 11 anni, nel caso di docenti o ricercatori con almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo; 13 anni, nel caso di docenti o ricercatori con almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo. L accesso ai regimi di favore fin qui esaminati è consentito anche ai lavoratori rimpatriati e ai docenti e ricercatori non iscritti all AIRE nei periodi di imposta precedenti al trasferimento in Italia, purché abbiano avuto nei due periodi di imposta precedenti al trasferimento la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni. Parte II Regime fiscale agevolato per il rientro dei titolari di pensioni estere e misure di promozione dell'occupazione giovanile e dei processi di innovazione sociale Stefano Quaranta 3

L art 24-ter Tuir prevede, per i titolari di pensioni estere che decidano di trasferire, a far data dal 2020, la loro residenza in Italia in Comuni con meno di 20.000 residenti, l applicazione di un imposta con aliquota del 7% sostitutiva dell Irpef. L art. 5-bis del decreto in commento, novellando la predetta disposizione, ha esteso il periodo di validità dell opzione che i contribuenti interessati possono esercitare per l applicazione di tale regime portandolo a 9 anni, salva revoca dell opzione stessa. Interessante è anche l aspetto relativo alla possibilità di sanare l eventuale totale o parziale omissione nel versamento dell imposta (ridotta) dovuta, con prosecuzione degli effetti dell opzione, mediante il versamento dell imposta sostitutiva altrimenti entro la scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d imposta a quello cui si riferisce l omissione, restando ovviamente ferma la disciplina delle sanzioni previste per i ritardati, ovvero omessi, versamenti diretti, di cui al D.LGS. n. 471/1997. Infine, l art 5-ter del decreto in esame, in materia di progetti di innovazione sociale, al fine di promuovere l'occupazione giovanile e i processi di innovazione sociale, esenta dall'imposta sul reddito delle persone fisiche i contributi in materia di fondi europei di sviluppo regionale (tecnicamente si tratta dei proventi ricevuti a titolo di contributi in natura, così come definiti dall'art. 56, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, per progetti di innovazione sociale ai sensi dell'art. 8 del D.D. del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 84/Ric del 2 marzo 2012). Parte III Modifiche e semplificazioni per il regime forfetario Francesco Palladino Il decreto Crescita ha apportato inter alia alcune modifiche al regime forfetario di cui all art. 1, co. 54 89 della L. 23 dicembre 2014, n. 190. Tale regime prevede, come noto, una tassazione particolarmente contenuta (il 15% di norma, ovvero il 5% in taluni casi specifici) ed è rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti, tra i quali il rispetto di una soglia massima di ricavi conseguiti o compensi percepiti nel periodo di imposta precedente, nonché il rispetto di altrettanto specifiche condizioni di accesso/permanenza al regime, oggetto di revisione nel corso degli anni. Il decreto Crescita, modificando i co. 69 e 73 dell art. 1 della L. n. 190/2014, ha introdotto, per i soggetti c.d. forfetari, da un lato, l obbligo di operare le ritenute alla fonte a titolo d acconto, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, sulle somme corrisposte a titolo di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, dall altro, alcune semplificazioni in relazione agli obblighi informativi relativi all attività svolta dal contribuente. L obbligo di operare le ritenute alla fonte per i contribuenti forfetari si è reso necessario a fronte delle recenti modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145) al regime in argomento. Si ricorda, infatti, che a decorrere dal 1 gennaio 2019 i contribuenti forfetari possono avvalersi dell impiego di dipendenti e collaboratori senza alcun limite di spesa. Per evitare di penalizzare i dipendenti dei soggetti che si avvalgono di tale regime, il Legislatore ha posto anche a carico di tali soggetti, l obbligo di operare le suddette ritenute a titolo di acconto come avviene, in generale, per tutti i datori di lavoro. Il decreto Crescita ha inoltre previsto alcune semplificazioni in relazione agli specifici obblighi informativi (es. costi per acquisto di materie prime, spese per carburante autovetture, numero dipendenti, spese per locazione, ecc.) cui sono tenuti i contribuenti forfetari in dipendenza della non applicazione, nei loro confronti, degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, cc.dd. ISA. 4

In particolare, l art. 6-bis del decreto Crescita ha disposto che tali obblighi informativi, nel caso di contribuenti che applicano il regime forfetario, non possano concernere dati e informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli Redditi, nelle banche dati a disposizione dell Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei modelli di dichiarazione dei redditi. 5