Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia: ricercatori docenti e impatriati

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1 Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia: ricercatori docenti e impatriati Torino, Gruppo di lavoro Rapporti internazionali Alessandro TERZUOLO Dottore Commercialista e Revisore Contabile

2 Introduzione

3 Introduzione Tre tipologie di agevolazioni finalizzate ad attrarre talenti e risorse umane qualificate, come risposta all opposta tendenza della fuga dei cervelli all estero. Tre regimi agevolativi previsti per: 1) docenti e ricercatori, 2) lavoratori «contro-esodati» 3) lavoratori «impatriati» (3 sotto-categorie a sua volta) tutti destinati a persone fisiche che trasferiscano la residenza nel territorio dello Stato per svolgervi un attività di lavoro. 3

4 Art. 44 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ricercatori e docenti

5 Ricercatori e docenti Soggetti italiani e stranieri che abbiano svolto una comprovata attività di ricerca o docenza all estero e decidano di trasferire la residenza fiscale in Italia. Il regime premiale è ora strutturale, non è più previsto il termine ultimo utile previsto per rientrare in Italia. Resta invece fermo il periodo di fruizione del beneficio, limitato complessivamente a quattro periodi di imposta (periodo di trasferimento e 3 successivi). 5

6 Ricercatori e docenti: l agevolazione Parziale tassazione dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell attività di docenza e ricerca, i quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10%. Se lavoratore autonomo tali redditi non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP. Se lavoratore dipendente l agevolazione ai fini IRAP spetta ai sostituti di imposta che erogano gli emolumenti per l attività di docenza e ricerca. 6

7 Ricercatori e docenti: requisiti soggettivi 1. Essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato; 2. Essere stati non occasionalmente residenti all estero; 3. Aver svolto all estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi presso centri di ricerca pubblici o privati o università; 4. Svolgere attività di docenza e ricerca in Italia. Per il punto 1), visto che tali titoli non sono automaticamente riconosciuti in Italia, la Circolare 17/E 2017 precisa che il contribuente deve chiederne il riconoscimento alle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all estero, che emetteranno la dichiarazione di valore diretta ad attestarne la validità. 7

8 Ricercatori e docenti: requisiti soggettivi In relazione al requisito 2) (permanenza all estero non occasionale), nel silenzio normativo, l Agenzia individua nei due anni di attività che il docente o ricercatore deve maturare all estero, l arco di tempo minimo ed ininterrotto necessario (si prende spunto dal requisito 3)). I due anni vanno calcolati secondo il calendario comune (non intesi come periodi di imposta), fatta eccezione per l attività di docenza, per la quale il periodo di due anni si ritiene compiuto se l attività viene svolta per due anni accademici continuativi. 8

9 Ricercatori e docenti: requisiti soggettivi In relazione al requisito 3) e 4) (documentata attività di ricerca o docenza all estero e attività di docenza e ricerca in Italia), vanno distinti due casi: A. attività all estero limitata solo ad attività di docenza o ricerca presso università o centri di ricerca pubblici o privati; B. attività in Italia, nel silenzio normativo, l Agenzia delle entrate amplia la categoria delle attività ammesse includendo non solo le attività di ricerca svolte presso università o centri di ricerca pubblici o privati, ma anche le attività di ricerca svolte presso imprese o enti che, in virtù della peculiarità del settore economico in cui operano, dispongono di strutture organizzative finalizzate alla ricerca (distinzione contabile e tax credit R&D). 9

10 Ricercatori e docenti: requisiti soggettivi Per quanto riguarda, invece, l attività di docenza, l Agenzia ha incluso nel perimetro delle attività agevolabili tutte quelle finalizzate all insegnamento e alla formazione svolte presso università, scuole, uffici o aziende, pubblici o privati. 10

11 Legge n. 238 del

12 Regime per i c.d. «contro-esodati» Agevolazione «al tramonto» in quanto cessa di avere efficacia al 31 dicembre Serie di requisiti soggettivi articolati (rientro entro , residenza per almeno 24 mesi, 24 mesi di attività lavorativa all estero, impegno a non trasferirsi per i prossimi 5 anni, cittadini UE laureati). L agevolazione comporta una riduzione della base imponibile ai fini IRPEF, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e d impresa prodotti in Italia, dell 80% per le donne e del 70% per gli uomini. 12

13 Art. 16 D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 lavoratori impatriati

14 Manager, lavoratori specializzati e laureati, ex contro-esodati Tre diverse categorie di soggetti: Manager e lavoratori con elevata qualificazione e specializzazione (co. 1); Impatriati in possesso di laurea (co. 2); Lavoratori aventi i requisiti della Legge n. 238/2010 che optano per il regime fiscale dei lavoratori impatriati (co. 4). Per l anno di imposta 2016, beneficio fiscale soli per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia, nella misura del 30% della base imponibile (forfettizzazione al 70% della tax base). Dall anno di imposta 2017 in poi, l agevolazione è estesa anche ai redditi di lavoro autonomo. Stesso meccanismo di esclusione dal reddito complessivo del 50% della base imponibile. 14

15 Manager, lavoratori specializzati e laureati Durata dell agevolazione (co. 3): i benefici fiscali spettano per il periodo di imposta in cui il soggetto può essere considerato fiscalmente residente in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi (quindi 5 max), a condizione che permanga la residenza in Italia. Esclusioni: coloro che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all estero e aver acquisito la residenza estera per il periodo di permanenza richiesto dalla norma. 15

16 al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegna Manager, lavoratori specializzati: requisiti Chi è interessato? Lavoratori dipendenti e autonomi, manager, professionisti, lavoratori specializzati indipendentemente dalla loro nazionalità, sia UE che extra UE. Vanno verificate (tutte) le seguenti condizioni: trasferire la loro residenza fiscale in Italia, ex art. 2 T.U.I.R., dopo aver risieduto all estero nei cinque periodi d imposta (precedenti il rientro); mantenere la residenza in Italia per almeno due anni; svolgimento della loro attività per più di 183 giorni nel territorio dello Stato (c.d. requisito della prevalenza). 16

17 al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegna Manager, lavoratori specializzati: requisiti 17 Soltanto per i lavoratori dipendenti è anche necessario: Svolgere l attività lavorativa presso un impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato direttamente con questa o con una società anche estera controllata, controllante o sorella di tale società (vedi distacco in Italia); rivestire ruoli direttivi ovvero possedere requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (per evitare distorsioni sul mercato del lavoro «ordinario»). La Circolare 17/E 2017, precisa che l agevolazione permane anche se prima del biennio cessi o si risolva il rapporto di lavoro per cause non imputabili al contribuente, a condizione che lo stesso non trasferisca la residenza fuori dall Italia.

18 al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegna Lavoratori impatriati laureati (co.2): requisiti Trasferire la residenza fiscale in Italia ai sensi dell art. 2 del T.U.I.R. e impegnarsi a permanere per almeno due anni; Essere in possesso di un titolo di laurea; Aver svolto continuativamente un attività di lavoro o studio fuori dall Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più; Essere cittadini dell Unione Europea o (dal 2017) di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui redditi ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale; Svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia. 18

19 al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegna Lavoratori impatriati laureati (co.2): confronto L ambito di applicazione del co. 2 (art. 16) è più ampio rispetto a quello del co. 1. Tra i requisiti soggettivi è sufficiente che il soggetto sia laureato e sia cittadino UE o extra UE (no particolari qualificazioni). In assenza di rinvii normativi, l Agenzia ha, in via estensiva, ritenuto che ai soggetti di cui al co. 2 non sia richiesto lo svolgimento dell attività lavorativa in Italia in via prevalente. Sono così agevolabili i redditi prodotti in Italia anche per periodi inferiori a 183 giorni. 19

20 al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegna Lavoratori impatriati ex contro-esodati (co.4) L accesso al regime di cui al co. 4 dell art. 16 è consentito a tutti i: lavoratori dipendenti; lavoratori autonomi; titolari di attività di impresa, rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, che già beneficiano della Legge n. 238/2010 o che siano in possesso dei requisiti per beneficiarne. MA ATTENZIONE i soggetti in questione devono rispettare unicamente le condizioni previste dalla Legge n. 238/

21 al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegna Lavoratori impatriati ex contro-esodati (co.4) La Legge n. 238/2010 prevede l impossibilità di variare la residenza fuori dall Italia prima di cinque anni decorrenti dalla data di prima fruizione. Coloro che optano/hanno optato (attraverso richiesta scritta del datore di lavoro entro il 2 maggio 2017) per il regime di cui al co. 4 art. 16 beneficiano della parziale imponibilità del reddito derivante dal lavoro dipendente, da attività di lavoro autonomo o d impresa, per cinque periodi d imposta, quindi a partire dal 2016 e fino al 2020, in alternativa alla prosecuzione della fruizione dei benefici di cui alla Legge n. 238/2010 per il biennio

22 al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegna Divieto di cumulo con altre agevolazioni Non è possibile cumulare contestualmente il regime speciale per i lavoratori impatriati con le agevolazioni per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all estero. È invece pienamente incumulabile il regime opzionale di cui all art 24bis T.U.I.R. con i regimi appena trattati. Grazie per l attenzione! 22

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