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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA Composta dai Signori Magistrati Dott. Mario BAZZO Presidente Dott. Guido SANTORO Consigliere Dott. Lisa MICOCHERO Consigliere est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2440 del Ruolo Generale dell anno 2017 TRA BELLETTI SRL, (C.F. 01263940288), rappresentato e difeso dall Avv.to LISATO FEDERICO e dall Avv.to CARLI ILARIA (CRLLRI68P63G224K) Indirizzo Telematico; e con domicilio eletto in Indirizzo Telematico CONTRO PARTE APPELLANTE 1

GIANNI RIGO, (C.F. RGIGNN52A27I551D ), rappresentato e difeso dall Avv.to ROMANATO MAURO e dall Avv.to RAMPONE FRANCESCO (RMPFNC70E06H501H) VIA MONTEMIGNAIO, 15 00198 ROMA; e con domicilio eletto in VIA DELLE INDUSTRIE, 19/C INT. 17 30175 MARGHERA PARTE APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 695/17 del Tribunale di Venezia sezione specializzata in materia d impresa. CONCLUSIONI Per parte appellante: Voglia l Ecc.ma Corte d Appello di Venezia riformare e/o dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, n. 695 del 17.03.2017 e pubblicata in data 23.03.2017, non notificata, in accoglimento dei motivi di appello sub A), B), C) e/o D) e, per l effetto, in via principale di merito: respingersi le domande tutte proposte da Gianni Rigo nei confronti di Belletti s.r.l. con l'atto di citazione del 25 marzo 2015, con 2

conseguente condanna di Gianni Rigo alla restituzione di quanto indebitamente corrispostogli da Belletti s.r.l. in ottemperanza alla sentenza impugnata; in via subordinata di merito: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale proposta da Gianni Rigo nei confronti di Belletti s.r.l. con l'atto di citazione del 25 marzo 2015, revocarsi e/o dichiararsi la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui si condanna Belletti s.r.l. al risarcimento dei danni in via equitativa nella somma di euro 15.000,00 e alla pubblicazione della sentenza sul sito internet di Belletti s.r.l., con conseguente condanna di Gianni Rigo alla restituzione di quanto indebitamente corrispostogli da Belletti s.r.l. in ottemperanza alla sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Per parte appellata: Piaccia all On.le Corte d Appello: 1. in via preliminare di eccezione dichiarare inammissibile l appello pro-posto dalla Belletti S.r.l. 3

per difetto di forma ex art. 342 c.p.c.; 2. nel merito confermare integralmente la sentenza n. 695/2017 emessa dal Tribunale di Venezia in data 17 marzo 2017; 3. nel merito, in subordine, rigettare l appello proposto dalla Belletti S.r.l. contro la sentenza per i motivi esposti in narrativa. 4. Condannare l attore al risarcimento ai sensi dell art. 96 CPC. Con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione regolarmente notificato, Gianni Rigo adiva il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia d impresa, esponendo di aver partecipato nel 2006 ad un concorso per la progettazione di una scala elicoidale con all interno un ascensore, indetto dalla Banca di Santo Stefano Credito Coorperativo per la propria sede di Martellago; che il suo progetto era stato scelto dalla committente e per la realizzazione dell ascensore era stata incaricata la ditta Belletti S.r.l.; che nel 2013, a 4

progetto realizzato, tale ditta aveva partecipato ad un concorso organizzato dalla rivista americana Elevator Word inviando alcune immagini della scala, che aveva altresì pubblicato sul proprio sito internet, senza il proprio consenso; che tali pubblicazioni, senza l indicazione dell autore del progetto, avevano violato il proprio diritto morale d autore. Ciò premesso, evocava in giudizio Belletti S.r.l. per sentirla condannare al risarcimento del danno subito. Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda in quanto aveva rivendicato a sé la sola attività di progettazione e realizzazione dell ascensore cilindrico, ma non anche quella della scala elicoidale entro la quale l impianto era stato posato. Con sentenza n. 695/17 il Tribunale in accoglimento della domanda, dichiarava la convenuta Belletti S.r.l. responsabile della violazione del diritto morale di autore a danno del Rigo e la condannava a corrispondere l importo di 15.000,00 euro a titolo di risarcimento del danno. 5

Più in particolare il Tribunale, ritenuto che l opera architettonica progettata dal Rigo avesse i caratteri dell originalità e della creatività con conseguente applicabilità dell art. 20 della L. n. 633/1941, riteneva che Belletti, utilizzando le fotografie dell opera nel suo complesso, pur non essendosi espressamente appropriata della paternità dell opera, avesse comunque leso il diritto morale d autore dell attore omettendo di indicare il suo nome come progettista, potendo il diritto alla paternità dell opera ricomprendere anche il potere di esigere che essa venga attribuita al suo autore. Avverso detta sentenza proponeva appello avanti a questa Corte Belletti S.r.l. censurando la decisione del Tribunale con riguardo alla affermata illiceità del comportamento tenuto in quanto le fotografie dell opera erano state utilizzate solo per rappresentare il contesto in cui era inserito l ascensore, precisando che non vi era mai stata da parte dell appellante una auto attribuzione di paternità dell opera. Infatti tutte le didascalie alle fotografie pubblicate riguardavano la costruzione dell ascensore e non la 6

scala elicoidale, precisando altresì che solo alcune di esse mostravano anche l opera nel suo complesso, mentre la maggioranza avevano ad oggetto solo l ascensore costruito dalla appellante. Osservava altresì che la tutela del diritto morale d autore trovava inoltre un limite nei c.d. usi del settore, che, in determinati campi, non prevedevano che fosse indicata la paternità dell opera. Con secondo motivo di gravame si doleva della quantificazione del danno operata dal primo giudice. Osservava infatti che il danno non poteva ritenersi sussistente in re ipsa ed il Rigo non aveva né allegato né provato la sussistenza di tale danno. Osservava al riguardo che l azione da tutela del diritto d autore era stata esercitata a distanza di più di un anno dalla pubblicazione delle fotografie. Censurava inoltre il quantum liquidato ritenendolo eccessivo in considerazione della portata limitata della violazione, compiuta in buona fede. Precisava al riguardo di aver proposto al Rigo la pubblicazione di una rettifica, rifiutata da quest ultimo. Infine impugnava anche la decisione del 7

giudice di disporre la pubblicazione della sentenza in considerazione dell esiguo numero di fotografie pubblicate. L appellato si costituiva chiedendo il rigetto del gravame. La Corte, fissata udienza di precisazione delle conclusioni, si riservava la decisione concedendo i termini di legge per il solo deposito di comparse conclusionali. L appello proposto può trovare parziale accoglimento con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata. Va innanzi tutto condivisa la valutazione operata dal Tribunale in ordine alla sussistenza di una violazione del diritto morale d autore del Rigo, nella sua qualità di progettista dell opera, nel comportamento tenuto da Belletti. Va evidenziato che la pura e semplice mancata individuazione dell autore dell opera non implica di per sé violazione del diritto morale d autore perché non può essere considerata integrante una presunzione di indebita attribuzione della paternità dell opera in 8

quanto tale circostanza non mette di per sé sola in discussione la paternità (Cass, n. 4723/06, Cass. ord. 3445/18). Dovrà quindi essere valutato se, nel caso di specie, la pubblicazione delle foto riguardanti l intera struttura, costituita dalla scala elicoidale e dall ascensore al suo interno, senza l indicazione del nome del progettista, abbia determinato un implicita attribuzione a sé del progetto architettonico del Rigo. Ora, come si evince dai disegni del progetto dimessi dal Rigo, il progetto ha interessato l intera struttura e quindi anche l ascensore all interno della scala elicoidale che doveva armonizzarsi, per forma, e materiali, all intero corpo moderno creato accanto al palazzo d epoca. Infatti la forma rotonda delle pareti esterne si riflette non solo nella forma della scala, ma anche in quella dell ascensore, che doveva essere eseguito con gli stessi materiali (vetro e acciaio) dell intera struttura per completare l effetto di trasparenza e leggerezza. E stato quindi il Rigo a decidere la forma dell ascensore, le modalità di apertura, i materiali di cui doveva essere composto e 9

la stessa illuminazione (si veda sul punto la documentazione dimessa), sicchè alla Belletti è stata lasciata solo la realizzazione tecnica di un ascensore pensato e progettato dal Rigo. Quest ultimo infatti ha compiuto le proprie scelte architettoniche riguardo a tutta la struttura nel suo complesso e quindi anche in relazione all ascensore, la cui realizzazione è quindi avvenuta sotto la direzione del Rigo in ossequio alla sua idea progettuale. Da ciò consegue che la pubblicazione delle fotografie relative alla complessa struttura di cui l ascensore costruito dalla Belletti faceva parte, senza indicazione dell autore del progetto, abbia comportato, nel caso di specie, una implicita attribuzione a sé delle scelte architettoniche relative all ascensore. Va inoltre respinto anche il motivo di gravame relativo alla mancanza di prova del danno lamentato. Deve infatti essere evidenziato che il danno in questa sede lamentato è costituito dal danno non patrimoniale nella nuova formulazione operata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno 10

pronunciato quattro sentenze in cui hanno enucleato i rapporti intercorrenti tra 2059 e 2043 c.c. e la categoria del danno non patrimoniale (Cass. S.U. 11.11.2008 n. 26972, n. 26973, n. 26974 e n. 26975). La Cassazione ha individuato due distinte fattispecie di risarcibilità del danno non patrimoniale, da un lato quelle di espressa previsione legislativa (le ipotesi di cui all art. 185 c.p. e gli altri casi di danni non patrimoniali previsti dalla legge ordinaria), ed, al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, quelle di lesione di diritti inviolabili della persona in cui vi sia una ingiustizia costituzionalmente qualificata. Ora nel caso di specie la risarcibilità del danno non patrimoniale è di previsione normativa stante il tenore dell art. 20 della L. n. 633/1941, sicchè il danno non patrimoniale può essere risarcito nei limiti della prova, anche di natura presuntiva, della sua esistenza (Cass. n. 25510/2010). 11

Sotto tale ultimo profilo, può viceversa trovare accoglimento il motivo di gravame relativo al quantum del danno liquidato. Se infatti la mancata menzione del nome del progettista accanto alle foto pubblicate nel sito e nell ambito del concorso ha arrecato un pregiudizio di natura non patrimoniale all appellato, che non ha visto riconosciuta la propria opera in un contesto internazionale quale quello del concorso in questione, va tuttavia osservato che detto pregiudizio è stato comunque di portata limitata in considerazione nel numero esiguo di fotografie pubblicate, del limitato ambito temporale di esposizione rettifica, da questi non accettata. e della offerta di In considerazione di quanto premesso, ad avviso del collegio il danno non patrimoniale conseguito deve essere rideterminato in complessivi 7.000,00 euro, oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza di primo grado al saldo, con obbligo da parte del Rigo di restituzione di quanto ricevuto in eccedenza da Belletti in ottemperanza della sentenza di 12

primo grado, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento al saldo. Va viceversa respinto il motivo di gravame relativo alla pubblicazione della sentenza in considerazione del carattere risarcitorio del provvedimento, che permetterà agli utenti del sito di conoscere la paternità dell opera ivi pubblicata. Deve conseguentemente anche essere rigettata la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da parte appellata. Stante la complessiva soccombenza dell appellante, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a suo carico e sono liquidate nei limiti del decisum. P.Q.M. La Corte d Appello di Venezia, sezione specializzata in materia d impresa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo sull appello proposto da Belletti S.r.l. nei confronti di Rigo Gianni, così decide: In parziale accoglimento del proposto appello ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di 13

Venezia sezione specializzata in materia d impresa - n. 695/17, condanna Belletti S.r.l. a versare a Rigo Gianni il minor importo di 7.000,00 euro, fermo il resto, con obbligo di restituzione da parte di Rigo di quanto ricevuto in eccedenza da Belletti S.r.l. in ottemperanza della sentenza di primo grado, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento al saldo; Condanna l appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo, come da tassazione del Tribunale, e, per il presente, in 3.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge. Così deciso in Venezia il 20 novembre 2018 Il consigliere est. Dott. Lisa Micochero Il Presidente Dott. Mario Bazzo 14

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