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N. 02212/2012REG.PROV.COLL. N. 01572/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1572 del 2008, proposto da: Spa Porto Nuovo, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, via Arno, 6; contro Comune di Belvedere Marittimo, non costituito in questo grado di giudizio; per la riforma della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE II n. 23/2007, resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE LAVORI DI COSTRUZIONE APPRODO PER NATANTI MINORI DEMOLIZIONE E RISARCIMENTO DANNI. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2012 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l avvocato Dore per delega dell'avvocato Morcavallo; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO E impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale (Tar) della Calabria 24 gennaio 2007 n. 23 limitatamente alla parte in cui la stessa ha respinto la domanda risarcitoria proposta dalla odierna società appellante per i danni subiti in conseguenza della illegittima sospensione dei lavori relativi alla realizzazione di un approdo per natanti minori in località A. Fiordalisi nonché dell altrettanto illegittimo ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi. La società appellante lamenta che il Tar, nonostante l accoglimento del ricorso avverso i predetti atti ed il loro disposto annullamento, abbia nondimeno disatteso la domanda risarcitoria sull assunto della breve durata della sospensione dei lavori e della mancanza di prova diretta di tali danni. L appellante insiste in questo grado di giudizio nel riproporre la domanda risarcitoria erroneamente disattesa, nella sua prospettazione, dai primi giudici, chiedendo la riforma per questa parte della impugnata sentenza e l integrale accoglimento di tutte le domande formulate nell originario ricorso. All udienza del 23 marzo 2012 la causa è stata trattenuta per la sentenza. L appello è infondato. Come anticipato, ad essere impugnato con l appello in esame è il solo capo di sentenza reiettivo della domanda risarcitoria proposta in primo grado dalla odierna società appellante. Il Tar, dopo aver accolto il ricorso e conseguentemente annullato le ordinanze dirigenziali n. 149 del 26 agosto 2002 e n. 172 del 3 ottobre

2002, con le quali il Comune di Belvedere Marittimo aveva disposto la sospensione dei lavori e la demolizione delle opere edilizie eseguite in asserita difformità dal titolo, ha disatteso la domanda di riparazione patrimoniale proposta in via consequenziale dalla odierna deducente; a base a tale ultimo decisum i giudici di primo grado hanno posto la questione della omessa prova dei danni risentiti dalla società ricorrente nel periodo, molto limitato, in cui è perdurata l efficacia del provvedimento inibitorio in primo grado impugnato, essendo peraltro emerso che la temporalmente limitata sospensione dei lavori non aveva impedito la realizzazione della struttura portuale nei tempi originariamente previsti. La società appellante deduce che, contrariamente a quanto osservato dai primi giudici, i danni erano stati puntualmente provati a mezzo di perizia giurata allegata agli atti del giudizio e che gli stessi riguardavano le seguenti voci: 1) pagamento di n. 7 operai rimasti inattivi per il tempo di sospensione dei lavori; 2) mancata conferma degli ormeggi da parte dei proprietari delle barche; 3) mancata stipula dei contratti notarili relativi ai posti-barca; 4) esborso della penale relativa al contratto di finanziamento; 5) mancato dragaggio della sabbia dall imboccatura del porto, a causa della sospensione dei lavori; 6) mancato completamento delle allegazioni documentali necessarie ad ottenere il saldo finale del contributo da parte della Regione Calabria. Ritiene il Collegio che le censure d appello non meritino condivisione. Il termine di efficacia del provvedimento di sospensione dei lavori gravato in primo grado è stato limitatissimo, essendo stato ricompreso tra il 30 agosto 2002 ed il 7 novembre dello stesso anno, data in cui, per effetto della ordinanza cautelare di accoglimento, i lavori di realizzazione dell approdo turistico hanno ripreso il loro corso. Non risulta che detta breve sospensione abbia inciso sul rispetto del termine

finale dei lavori ovvero sugli obblighi contrattuali di consegna delle opere finite; la sentenza del Tar che muove da tale constatazione non è stata sul punto oggetto di censura. Il ricorrente avrebbe dovuto in ogni caso dar prova concreta dei danni subiti nel limitatissimo spazio temporale in cui i lavori sono rimasti sospesi. Tale prova non è stata fornita, come non ha mancato di osservare correttamente il giudice di prime cure. La perizia giurata di parte non è uno strumento di prova diretta dei fatti posti a base della richiesta risarcitoria, potendo al più rappresentare un riscontro esterno ulteriore ad un principio di prova che deve essere necessariamente fornito dalla parte interessata e che nel caso in esame è completamente mancato. L elencazione delle singole voci risarcitorie, lungi dal corroborare la domanda di riparazione del danno per equivalente, ne dimostra la vacuità, atteso che per la società interessata non poteva rappresentare un onere gravoso offrire ad esempio la prova documentale delle retribuzioni in concreto corrisposte agli operai rimasti inattivi, in assenza di ulteriori cantieri aperti sui quali impegnare la manodopera, ovvero dare un principio di prova documentale sulle altre circostanze addotte genericamente a sostegno della domanda; in ordine a tali circostanze, peraltro, tenuto conto del breve periodo di durata della sospensione dei lavori, appare dubbia la stessa verosimiglianza degli accadimenti pregiudizievoli rappresentati, quantomeno sotto il profilo della loro connessione causale con il suddetto evento sospensivo. In definitiva, l appello va respinto in quanto infondato. Nulla sulle spese del presente grado di giudizio in difetto di costituzione della appellata amministrazione comunale. P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello ( Rg. n. 1572/2008), come in epigrafe proposto, lo respinge Nulla sulle spese del presente grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati: Carmine Volpe, Presidente Roberto Giovagnoli, Consigliere Gabriella De Michele, Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore Roberta Vigotti, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 18/04/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)