REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE. in speciale composizione



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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE in speciale composizione composta dai seguenti magistrati: dott. Pasquale Iannantuono dott. Stefano Imperiali dott. Francesco Petronio dott. Fulvio Maria Longavita dott.ssa Angela Silveri dott. Vincenzo Palomba dott.ssa Cinzia Barisano Presidente Consigliere relatore Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere ha emanato la seguente SENTENZA nel giudizio n. 360/SR/EL, sul ricorso proposto dal Comune di Porto Azzurro (LI), in persona del Sindaco pro tempore sig. Luca Simoni, rappresentato e difeso dall avv. Domenico Iaria, contro il Ministero dell Interno, rappresentato e difeso dall Avvocatura Generale dello Stato, e contro la Procura Generale dello Stato, per l annullamento della deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 273/2013/PRSP del 24.9.2013, depositata il 23.10.2013. Visti gli atti del giudizio; Uditi all udienza del 9.12.2013, con l assistenza del segretario dott.ssa Adele Mei, il consigliere relatore, l avv. Domenico Iaria, l avvocato dello Stato Carlo Maria Pisana e il vice procuratore generale dott. Antonio Ciaramella; Ritenuto in

FATTO 1. La procedura di riequilibrio finanziario del Comune di Porto Azzurro 1.1 Con deliberazione consiliare n. 79 del 17.12.2012, il Comune di Porto Azzurro (LI) ha deciso di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall art. 243 bis del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dall art. 3, comma 1, del d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012. Per conseguenza, con deliberazione consiliare n. 13 del 14.2.2013 ha approvato un piano di riequilibrio finanziario decennale consistente in due prospetti: uno sulla determinazione del fabbisogno, l altro sulle modalità di finanziamento. Il 24.4.2013 la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ha chiesto al Comune di trasmettere il piano di riequilibrio finanziario compilato in conformità alle linee guida della Corte dei conti Sezione Autonomie. 1.2 Con deliberazione consiliare n. 38 del 30.5.2013, il Comune di Porto Azzurro ha approvato: un nuovo quadro sul fabbisogno finanziario e sulle sue modalità di finanziamento; uno schema istruttorio che comprende una sintesi della manovra decennale di risanamento, una sezione prima su fattori e cause dello squilibrio, una sezione seconda sul risanamento. Il piano di riequilibrio si fonda sulle risultanze del rendiconto del 2011 e del 2012 e si quantifica in euro 2.302.754,22. Si divide in una quota pari ad euro 1.843.121,55 da finanziare in dieci anni (2013-2022) ed una quota (per debiti fuori bilancio) pari ad euro 459.632,67 da finanziarsi in tre anni (2013-2015). Come elementi fondamentali del ripiano in ordine alle fonti di finanziamento ed alle economie di spesa, sono stati indicati: 1) Dismissioni della quota del 100% della partecipata D Alarcon (2013) - 2) Affrancazioni di vincoli per alloggi ERP (2013-2014) - 3) Incremento della tariffa Tarsu/Tares per euro 190.000,00 (dal 2013 al 2014 con successiva riduzione di 50.000,00 a regime dal 2015) - 4) Recupero evasione Ici anni 2013 e 2014-5) Recupero evasione Imu anni dal 2015 a regime - 6) Recupero evasione Tarsu dal 2013-7) Istituzione della tassa di sbarco (istituita nel 2013 ma ricompresa nel piano dal 2013 a regime con incrementi periodici) - 8) Incrementi dei servizi a domanda individuale (trasporto scolastico e mensa) dal 2013 a regime - 9) Riduzione

annuale delle spese correnti interventi 02; 03; 05 a decorrere dal 2013 e a regime - 10) Revisioni tariffe posti barca residenti dal 2016 a regime. È prevista una percentuale di ripiano del disavanzo del 19,59% per il 2013, del 13,45% per il 2014, del 10,93% per il 2015, dell 8% per ognuno degli esercizi dal 2016 al 2022. 1.3 La relazione finale della Commissione è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo per la Toscana con nota del 22.8.2013. Nelle sue considerazioni conclusive, la Commissione afferma che il piano è stato redatto non tanto per far fronte a un grave <buco> di bilancio, atteso che l intero debito da ripianare è pari alla modesta somma di euro 2.302.754,22, bensì per consentire all Ente di spalmare tale importo nel periodo di dieci anni recuperando virtuosità nella parte corrente dei propri conti, con relativa benefica ricaduta sulla gestione di cassa. Infatti, lo stesso prevede di dover coprire disavanzi e debiti fuori bilancio di dimensioni contenute. Per fare tutto ciò, si prevede di far leva sulla dismissione di una partecipata, affrancazioni di vincoli su alloggi ERP, attività di recupero evasione, nonché su un mix di lievi incrementi di entrate e lievi diminuzioni di uscite. Coerentemente, il piano ha durata decennale (2013-2022) e non prevede il ricorso al Fondo di rotazione. Per tutto quanto precede si ritiene che il Piano possa offrire garanzie di successo. Nella relazione, viene peraltro anche evidenziato che il buon esito del risanamento previsto dipenderà dalla capacità di concreta realizzazione delle misure previste, con particolare riferimento alla dismissione della partecipazione societaria, all affrancazione e alla riduzione della spesa. 1.4 Il 19.9.2013 sono state trasmesse al Comune di Porto Azzurro la relazione della Commissione e lo schema di relazione della Sezione regionale di controllo. Le controdeduzioni del Comune sono state trasmesse alla Sezione il 23.9.2013. 2. La deliberazione della Sezione di controllo toscana 2.1 Con deliberazione n. 273/2013/PRSP del 24.9.2013, depositata il 23.10.2013, la Sezione regionale di controllo per la Toscana ha diffusamente illustrato le risultanze contabili del periodo 2007-2012, evidenziando

l errata quantificazione, per più esercizi, del risultato di amministrazione, il mancato rispetto dei vincoli di destinazione delle poste di bilancio, la presenza di un disavanzo sostanziale. 2.2 La Sezione ha poi rilevato che il contenzioso con la società di compostaggio ESA spa comporterà, in caso di soccombenza, la sussistenza di debiti fuori bilancio per 861.733,55 euro, di cui 439.964,95 euro per potenziali passività riferite al servizio di smaltimento dei rifiuti e 421.768,60 euro per interessi per ritardato pagamento al 31 dicembre 2010. Orbene, il piano di riequilibrio comprendei suddetti debiti nell ambito del disavanzo sostanziale da finanziare, ma non considera anche le potenziali passività che, in caso di soccombenza, deriverebbero dagli ulteriori interessi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al completo soddisfo. Considerato anche che l ESA spa (gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti) reclama verso l Ente crediti per euro 3.025.465,56 a fronte di crediti dell ente per 863.385,20 euro, la Sezione ha in definitiva affermato che solo a seguito della definitiva risoluzione dei contenziosi in atto, l amministrazione comunale potrà pervenire a una puntuale definizione della posizione debitoria e creditoria con tali soggetti e contestualmente quantificare i restanti debiti da riconoscere e finanziare. 2.3 La Sezione ha anche osservato che il saldo complessivo da finanziare, rideterminato dalla stessa Sezione in 2.229.709,58 euro, incide in misura pari al 28% delle entrate complessive dell ente riferite all esercizio 2012 : un entità decisamente elevata in rapporto alle dimensioni finanziarie dell ente e al contesto della sua gestione. 2.4 Sulle modalità di copertura del fabbisogno finanziario, la Sezione ha preliminarmente osservato che prevale l incremento di tariffe e tasse : una fonte di finanziamento che incide per il 44,99% sull importo complessivo da finanziare. 2.4.1 Con riferimento alla dismissione della quota del 100% della partecipata D Alarcon, con un provento atteso indicato in 100.000,00 euro, e la cui imputazione viene riportata nella prima annualità del piano (2013), la Sezione ha osservato che non sono stati chiariti gli elementi sulla base dei quali si è pervenuti a questa quantificazione del gettito, anche in considerazione dei rapporti di debito-credito tra la società e il Comune.

Inoltre, non vengono forniti elementi descrittivi dell operazione prevista, in relazione all effettiva possibilità di collocare sul mercato una partecipazione totalitaria e agli eventuali riflessi di tale cessione sulla struttura amministrativa (in relazione per esempio all eventuale reintegro del personale) e sul bilancio dell ente. 2.4.2 Anche per le entrate previste come derivanti dall affrancazione dei vincoli per alloggi ERP, pari a 20.000 euro per gli esercizi 2013 e 2014, mancano nel piano di riequilibrio elementi a suffragio della realizzabilità del gettito previsto. 2.4.3 Sull incremento delle tariffe TARSU/TARES, la Sezione osserva che da un lato (punto 1 della sezione II), si dichiara un incremento della tariffa TARSU/TARES dal 2013 al 2014 per 190.000,00 euro e dal 2015 a regime per 140.000,00 euro e, dall altro (punto 12 della sezione II), viene attestata l impossibilità di far leva sull aumento di tale cespite di entrata. In particolare, l ente prevede di aumentare la tassa/tariffa durante il periodo di vigenza del piano, partendo dalla quantificazione del gettito del 2012, pari a 1.291.299,00 euro, e stimando un gettito di 1.481.299,00 euro per il 2013 e 2014, e successivamente un gettito a regime pari a 1.431.299,00 euro. A suffragio di tale previsione, l ente quantifica il costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in 1.288.141,81 euro con un grado di copertura del costo superiore al 100% del servizio, sebbene l ente lo attesti diversamente al 99,76%. Viene rilevata, in definitiva, una violazione dell art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993. 2.4.4 Il piano di riequilibrio in esame, osserva poi la Sezione, prevede un rilevante recupero dell evasione (recupero evasione ICI anni 2013-2014, recupero evasione TARSU/TARES, recupero evasione IMU), per un importo complessivo di 396.000,00 euro pari al 17,20% del saldo da finanziare. Sennonché, l ente si è limitato a mere indicazioni numeriche del gettito previsto, omettendo di chiarire se le somme indicate siano riferibili direttamente e con certezza ad attività di recupero dell'evasione (e che sussistano, ad esempio, autonomi provvedimenti di accertamento) e senza illustrare le eventuali difficoltà di riscossione verificatesi nel triennio precedente (2010-2012), in relazione al contesto socio-economico-territoriale e alle difficoltà operative ed organizzative sofferte. Una stima del gettito desumibile dal trend storico della capacità di

realizzo del cespite induce pertanto la Sezione ad affermare che l effettivo incasso potrebbe attestarsi solamente a 89.509,94 euro. 2.4.5 Anche sull istituzione, nel 2013, della tassa di sbarco, i cui introiti, per un totale di 460.000,00 euro, sono destinati, dal 2014 al 2022, al finanziamento di quota parte del saldo complessivo, mancano valutazioni o indicazioni dei criteri utilizzati per la quantificazione del gettito e della effettiva riscossione. La gestione del tributo, peraltro, non è interamente di competenza del solo Comune di Porto Azzurro. 2.4.6 Sull incremento delle tariffe relative al trasporto scolastico e degli impianti sportivi a partire dall esercizio 2013 e per l intero periodo del piano, per complessivi 50.000,00 euro, la Sezione osserva in primo luogo che risultano informazioni contrastanti. Infatti, ci si riferisce a volte a un incremento delle tariffe del servizio trasporto e mensa scolastica, a volte alle tariffe per gli impianti sportivi e il trasporto scolastico. In ogni caso, mancano indicazioni sul nuovo grado di copertura dei servizi e sul gettito da questi atteso e non vengono forniti elementi relativi alla capacità di riscossione dei proventi in oggetto. 2.4.7 Nel piano è anche prevista una revisione delle tariffe relative ai posti barca per i residenti, a partire dall esercizio 2016 fino al 2022, per complessivi 56.000,00 euro. Ma anche in questo caso non viene formulata nessuna valutazione e indicazione dei criteri utilizzati per la definizione dello stanziamento di entrata e della sua effettiva riscossione, e le modalità seguite per la revisione della tariffa. 2.4.8 Sulla riduzione annuale delle spese correnti, viene evidenziata una mancanza di coerenza tra le previsioni stimate dall ente e le modalità di copertura del saldo finanziario. Nel prospetto 9.1 della sezione II, infatti, risulta un incremento della spesa nel periodo di vigenza del piano poiché il Comune ha qui considerato, oltre alla spesa corrente effettiva, anche la quota annuale del disavanzo da finanziare. Nel paragrafo 1.2 della stessa sezione II, invece, è indicata una spesa corrente decrescente nel periodo di durata del piano, ma le indicazioni non risultano coerenti con le riduzioni di spesa indicate tra le modalità di copertura del saldo finanziario e non sono inoltre specificate le misure che l ente intende porre in atto per il contenimento della spesa corrente nell ambito degli interventi 02, 03 e 05.

2.4.9 Considerato anche che nell incontro del 19.9.2013 con la Sezione regionale di controllo lo stesso Responsabile del servizio finanziario del Comune di Porto Azzurro ha dichiarato che la valutazione delle maggiori entrate da destinare al finanziamento del riequilibrio non è stata effettuata in modo corretto, e anche che l ente ha adottato il piano di riequilibrio in assenza dell approvazione del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015, la Sezione ha ravvisato, in definitiva, una non attendibilità e congruità del piano di riequilibrio. 2.5 Con riferimento all equilibrio strutturale del bilancio, la Sezione regionale ha poi rilevato che nel periodo 2008-2011 è sempre risultato un saldo negativo della parte corrente che viene sistematicamente finanziato con il ricorso alle risorse straordinarie. Per il 2012, viene invece evidenziato per la competenza un saldo di + 55.746,63 euro, che deriva in prevalenza da un aumento delle entrate correnti accertate rispetto al precedente esercizio 2011, quantificabile in complessivi 655.812,48 euro, di cui 565.468,75 euro per le entrate tributarie del titolo I. Sennonché, considerando la capacità di riscossione fino ad oggi dimostrata, si conseguirebbe un risultato della gestione corrente di segno negativo, come verificatosi negli esercizi precedenti. Il risultato della gestione di parte corrente perde, inoltre, di ulteriore significatività se considerato in relazione agli esiti del contenzioso sulle royalties in atto con la società ESA spa; contenzioso che, in caso di soccombenza dell ente, comporterebbe la cancellazione, sul bilancio di competenza 2012, della somma di circa 120.000,00 euro. Inoltre, nel piano di riequilibrio viene indicato l assorbimento, nel biennio 2013-2014, di risorse di natura straordinaria derivanti da contributi per permessi di costruire per 117.229,10 euro nel 2013 e 118.987,54 euro nel 2014. La Sezione ha peraltro anche rilevato un incremento del fabbisogno 2012 rispetto al 2011 di 554.912,58 euro, in ragione di maggiori spese per acquisto di beni di consumo (intervento 02) e per prestazioni di servizi (intervento 03). Orbene, per queste stesse spese vengono invece indicati nel piano di riequilibrio risparmi di spesa utili alla copertura del saldo da finanziare, ma senza specificazioni che consentano una valutazione di questa inversione di tendenza.

2.6 La Sezione ha poi rilevato che la spesa per indebitamento risulta in diminuzione nel periodo 2009-2012, mentre non viene data evidenza dell andamento stimato per la durata del piano. Inoltre, sussistono debiti fuori bilancio per 115.662,14 euro, relativi a <somme dovute per la quota parte dei mutui a carico dell ex Comunità Montana per il servizio idrico>. 2.7 Infine, la Sezione ha osservato che risultano, nel periodo 2010-2012, sia la riduzione della spesa per il personale ai sensi dell art. 1, comma 562, della l. 296/2006, sia il contenimento, entro i limiti previsti dalla legge, dell incidenza percentuale di tale spesa sulla spesa corrente. Ma per quanto riguarda la previsione della spesa di personale nello sviluppo del piano decennale, l ente non evidenzia, all interno della composizione delle spese correnti, l andamento stimato. 2.8 In conclusione, la Sezione regionale di controllo ha affermato che tutti gli elementi esaminati dalla Sezione al fine di valutare la correttezza del saldo da finanziare prospettano un ulteriore e, al momento, non quantificabile esposizione finanziaria complessiva, anche a causa di non risolte problematiche connesse alla formazione di debiti fuori bilancio, con conseguente necessità di rivedere in aumento l ammontare da finanziare. Le fonti di copertura del disavanzo che vengono prospettate dall ente, oltre a non risultare coerenti con le informazioni contenute nel piano, non appaiono adeguate a garantire il finanziamento del saldo complessivo e, dunque, l effettivo superamento della situazione di squilibrio. Alcune delle fonti di copertura, poi, presentano profili di inattendibilità tali da farle ritenere del tutto inadeguate al conseguimento della copertura integrale del saldo complessivo e al conseguimento di un equilibrio strutturale e stabile nel tempo. La Sezione ha pertanto dichiarato che non sussistono le condizioni per ritenere la congruenza del piano ai fini del riequilibrio. 3. Il ricorso del Comune contro la deliberazione della Sezione 3.1 Per l annullamento e/o la riforma della deliberazione n. 273/2013 della Sezione regionale di controllo, il Comune di Porto Azzurro ha proposto un ricorso, in applicazione dell art. 243 quater del d.l.gs. n. 267/2000, introdotto dall art. 3 del d.l. n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012.

Il 21.11.2013 il ricorso è stato notificato al Ministero dell Interno e alla Procura Generale della Corte dei conti ma anche, verosimilmente per tuziorismo, a vari altri soggetti: il Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Toscana, il Prefetto di Livorno, il Ministero dell Economia e delle Finanze, la Procura Regionale per la Toscana, la stessa Sezione regionale di controllo. Ed è stato depositato il 22.11.2013 presso queste Sezioni Riunite. 3.2 Nel ricorso, il Comune ha in primo luogo affermato che per alcuni aspetti la Sezione ha fatto riferimento alla verifica sulla gestione condotta con riferimento all esercizio 2010 e sui dati inseriti nell ambito dei questionari per i restanti esercizi e quindi in carenza di verifiche documentali. E il funzionario responsabile dei servizi finanziari ha evidenziato in maniera fuorviante alcuni elementi di criticità del piano. Vi è stato, quindi, un insufficiente dialogo con il Comune. 3.3 Viene poi ricordato che la deliberazione della Sezione regionale di controllo n. 241/2012 aveva stimato un disavanzo di amministrazione sostanziale al 31.12.2010 di 1.994.424,48 euro. Nel corso dei due esercizi successivi, lo squilibrio si è ampliato, passando da 1.994.424,288 a 2.302.754,22 euro. Pertanto, con deliberazione consiliare n. 54/2012, il Comune aveva stabilito di adottare un piano di rientro triennale destinando in parte alla copertura dello squilibrio le risorse provenienti dall alienazione dei beni oggetto di dismissione per 814.000,00. Erano stati inoltre previsti un aumento tariffe e tributi comunali per 889.260 euro, un recupero delle fasce evasione ed elusione per 180.629,45 euro, una riduzione spese correnti per 50.000 euro. Sennonché, una volta intervenuto il decreto legge n. 174/2012, e per non incidere ulteriormente sulla pressione tributaria e tariffaria per partite da vincolare in modo prudenziale che tra l altro potrebbero non essere necessarie interamente nel caso si pervenga ad un accordo transattivo favorevole per il contenzioso con la società ESA s.p.a., il Comune ha preferito ricorrere alla nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Orbene, nell esame di questo piano di riequilibrio decennale il necessario contraddittorio procedimentale è stato disatteso dalla Sezione Toscana che non ha concesso al Comune un termine congruo per fornire gli elementi integrativi e le precisazioni necessarie. Anzi la bozza di referto è stata inviata all ente il 18

settembre 2013, richiedendo di fornire elementi integrativi o precisazioni entro il giorno 23 settembre 2013. La Sezione ha poi rigettato il piano, ma senza motivare in alcun modo se le misure indicate nel medesimo siano congrue ed adeguate a garantire una situazione stabile e permanente nel tempo. 3.4 La Sezione regionale di controllo non ha poi tenuto in alcuna considerazione l esito positivo dell istruttoria condotta dal Ministero dell Interno, all esito della quale è stato ritenuto che il piano possa offrire garanzie di successo ed è stato anche evidenziato che l adesione alla procedura di riequilibrio è stata richiesta dal Comune non tanto per far fronte ad un grave <buco di bilancio>, dal momento che l intero debito da ripianare è pari alla modesta somma di euro 2.302.754,22, bensì per consentire all Ente di < spalmare> tale importo nel periodo di dieci anni, recuperando virtuosità nella parte corrente dei propri conti, con relativa benefica ricaduta sulla gestione di cassa. 3.5 Viene anche osservato che il potenziale disavanzo di amministrazione è costituito in prevalenza da fondi vincolati atti a prevenire eventuali situazioni di maturazione di oneri aggiuntivi connessi con i contenziosi in atto per il servizio di smaltimento dei rifiuti. Orbene, qualora il contenzioso con ESA s.p.a. comportasse un esborso maggiore rispetto all ammontare dei residui passivi mantenuti in contabilità per 1,8 milioni l Amministrazione attiverà le procedure per l adeguamento delle tariffe al fine del recupero di tali somme. 3.6 Inoltre, le somme aventi vincolo di destinazione alla parte in conto capitale sono in prevalenza partite che risalgono agli anni 2000 e precedenti per le quali non sussistono partite debitorie nei confronti degli esecutori dei lavori e quindi l Amministrazione è svincolata da tempi e modi di utilizzo. 3.7 Nel bilancio 2013 e nel bilancio pluriennale 2013-2015, il Comune recepisce integralmente le misure di risanamento previste nel piano di rientro e quindi assolve per i primi tre anni i contenuti e le misure del rientro previste. 3.8 La sentenza della Corte d Appello di Milano n. 2869/2013 ha rigettato la domanda riconvenzionale di pagamento di royalties proposta dal Comune di Porto Azzurro sulla base di presupposti che, sia in punto di fatto che di diritto non risultano corretti. Il ricorso per Cassazione proposto dal Comune presenta pertanto elevatissime probabilità di accoglimento.

Le royalties richieste nel giudizio di cui trattasi ammontano a circa 185.924,48. Peraltro, il Comune ha titolo a richiedere alla Daneco anche le royalties per il periodo successivo alla indebita ed illecita cessazione del servizio da parte della società, per un importo complessivo di 465.000,00 a tutto il 2013, oltre interessi e rivalutazioni sulla somma dovuta anno per anno. Infine, potrà chiedersi il rimborso della differenza intercorrente tra la tariffa attualmente pretesa dalla Esa e quella prevista nella convenzione del 1996, pari a lire 110/ton. 3.9 La Sezione non ha considerato che l Ente dalla fine del 2012 e durante tutto il corrente esercizio 2013 ha avviato una attività di lotta alla evasione basata sul recupero delle somme iscritte a ruolo a tutto il 31/12/2011 e originariamente affidate per la riscossione volontaria e coattiva ai concessionari Equitalia, sull emissione di avvisi bonari, avvisi di accertamenti, avvisi di mora, lettere di sollecito ed ingiunzioni fiscali, sulla rateizzazione dei crediti tributari esistenti nei confronti dei contribuenti in difficoltà economica in base a criteri fissati per le rateizzazioni Equitalia. Per conseguenza, dal 1.1.2013 risultano riscossioni per 73.611,07 euro. E le attività di recupero avviate a fine 2012 e ancora in corso nel 2013 hanno portato a un totale avvisi per 2.441.437,06 euro, con un probabile realizzo di 1.308.529,16 euro. Inoltre, è stato ottenuto un finanziamento regionale di circa 22.000,00 euro per il potenziamento degli apparati tecnici per il perfezionamento dell attività di recupero evasione. L insieme di tali elementi insomma dimostra che la determinazione del recupero di tributi evasi riportata nel piano pluriennale di risanamento risulta fondatamente realizzabile, contrariamente a quanto ritenuto dalla Sezione di Controllo. 3.10 Il ricorrente osserva anche: Dalla tabella dei parametri per l individuazione degli enti strutturalmente deficitari allegata al rendiconto 2012, risultano rispettati tutti i parametri previsti fatta eccezione per il parametro n. 4< volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente>. Escludendo anzi la partita dovuta adesa pari a 1.484.699,56, il rapporto residui passivi/impegni scende a un modesto 15,9%.

Non risultano un impossibilità di svolgere le funzioni ed i servizi indispensabili e nemmeno un incapacità di adempiere alle obbligazioni scadute che siano legittimamente imputabili al Comune, tanto che seppur l ente ricorra all anticipazione di tesoreria alla fine dell esercizio 2012 presenta un fondo di cassa positivo nella misura di 728/mila e quindi sono anche in parte ricostituiti i fondi aventi vincolo di specifica destinazione da utilizzare per le spese in conto capitale. Anche per l anno 2013, dopo un primo periodo di utilizzo di fondi presso la Banca, l ente si trova con un fondo di cassa che tende a consolidarsi. Il Comune ha sempre la possibilità di accedere alle risorse del fondo di rotazione per la stabilità finanziaria. Dal 2008 al 2012 si riscontra un costante andamento positivo nella gestione di competenza con un avanzo economico anche di importante entità, 417.292,52 euro per il 2012. I residui attivi presentano partite vetuste di entrata a presidio delle quali è prevista con le misure di rientro la ricostituzione di un fondo in misura stimata pari al 40%, mentre in uscita le medesime rappresentano circa il 13%. 3.11 In conclusione, viene chiesto: in via principale, di dichiarare la congruità del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, eventualmente con l annullamento della delibera impugnata ; in via subordinata, di disporre il riesame del piano da parte della Sezione regionale di controllo; in ogni caso, di disporre tutte le misure correlate e conseguenziali. 3.11 Con nota del 25.11.2013, il Comune ricorrente ha depositato: la deliberazione consiliare n. 38/2013 con la quale è stato modificato il piano di riequilibrio su richiesta della Commissione ministeriale; la deliberazione n. 241/2012 della Sezione regionale di controllo sulla gestione dei residui per l esercizio 2010 ; la deliberazione n. 228/2013, con la quale la Sezione regionale, pur ritenendo non rimosse le irregolarità sul rendiconto 2011, ha preso atto dell adesione da parte del Comune alla procedura di riequilibrio pluriennale ; il verbale dell incontro del 19.9.2013 tra il responsabile dei servizi finanziari del

Comune e la Sezione regionale di controllo; una nota del segretario comunale del 23.9.2013, sul contenzioso con ESA, sulle spese per il personale e sulle alienazioni patrimoniali. Il 4.12.2013 il Comune ha poi anche depositato: la deliberazione consiliare n. 81 del 27.11.2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2013; un estratto della convenzione del 4.6.1996 per lo smaltimento dei rifiuti; una e.mail del 29.11.2013 dell avv. Chiara Piombini sul contenzioso con ESA s.p.a.; l ordinanza del Tribunale di Livorno - Sezione distaccata di Portoferraio che fissa l udienza del 24.4.2014 per la precisazione delle conclusioni sullo stesso contenzioso; la deliberazione consiliare n. 40 del 3.5.2013 istitutiva dell imposta di sbarco; il ricorso per Cassazione proposto dal Comune contro DANECO s.p.a. 4. La memoria della Procura Generale Con memoria depositata il 3.12.2013, la Procura Generale ha osservato: L art. 243 ter del d.lgs n. 267/2000 non stabilisce un obbligatorio e formale contraddittorio fra l ente locale e la Sezione regionale di controllo. Comunque, il 19.9.2013 si è svolto un incontro tra il magistrato istruttore della sezione e il responsabile dei servizi finanziari del Comune nel corso del quale quest ultimo ha anche depositato documentazione; il 23.9.2013 il segretario comunale ha inviato una nota alla Sezione; il Comune può pienamente rappresentare le proprie ragioni in questo giudizio. I presunti crediti vantati da Esas.p.a. nei confronti del Comune ammontano ad euro 3.025.465,56, a fronte di presunti crediti di quest ultimo nei confronti della società, ammontanti a euro 863.385,20. Tutto ciò può determinare un ulteriore, non quantificabile, esposizione debitoria e tale valutazione circa la non attendibilità del saldo complessivo da finanziare sembra trovare conferma nelle stesse dichiarazioni del responsabile del servizio finanziario nell incontro del 19.9.2013. Peraltro, anche con riferimento al previsto incremento di tariffe e tasse, che incide, complessivamente, per il 44,99% sull importo complessivo da finanziare (pagg. 29-30 delibera), il responsabile del servizio finanziario ha dichiarato che la valutazione delle maggiori entrate da destinare al finanziamento del riequilibrio non sarebbe stata effettuata in modo corretto.

I risultati estremamente negativi sia in termini di accertamento sulle previsioni iniziali, sia in termini di effettiva riscossione non confermano l attendibilità del rilevante presunto recupero di evasione fiscale. Mancano elementi che confermino una ragionevole realizzabilità della presunta riduzione della spesa corrente, che costituisce oltre il 30% dell intero saldo da finanziare e della dismissione della quota del 100% di partecipazione dell ente locale nella società D Alarcon. Il piano di riequilibrio è stato adottato in assenza dell approvazione del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015. E si tratta di un oggettivo elemento di perplessità in ordine alla congruenza del piano di riequilibrio (cfr. la deliberazione della Sezione Autonomie n. 22/2013). Non può essere considerata modesta un incidenza del saldo da finanziare, pari al 28% delle entrate complessive dell ente riferite all esercizio 2012. In conclusione, la Procura Generale ha chiesto che il ricorso sia respinto, con il conseguente invio al Ministero dell Interno ed al Prefetto di Livorno, per gli adempimenti di competenza. 5. La memoria dell Avvocatura Generale dello Stato Con nota depositata il 4.12.2013, l Avvocatura Generale dello Stato ha sostenuto che il brevissimo tempo intercorso tra la notifica del ricorso e il termine assegnato per la costituzione in giudizio - cinque giorni prima dell udienza - impedisce una qualsiasi difesa. Ha chiesto pertanto che l udienza sia rinviata e in ogni caso che il ricorso venga dichiarato inammissibile e comunque rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese. 6. L udienza 6.1 All udienza del 9.12.2013, l avv. Domenico Iaria ha diffusamente sostenuto che il dissesto di un comune può essere dichiarato solo se l ente non può far fronte ai propri impegni. Il Comune di Porto Azzurro, invece, assicura i propri servizi splendidamente e in modo apprezzato da tutti; non ha creditori costretti a instaurare procedure esecutive; non ha nemmeno parametri anomali che indichino una situazione di deficitarietà strutturale.

Al di là di una caotica gestione della contabilità, che ha in effetti comportato anche l uso di entrate in conto capitale per la copertura di spese correnti, e che la Sezione regionale di controllo ha voluto evidentemente sanzionare, il Comune di Porto Azzurro ha solo un disavanzo che la stessa Commissione presso il Ministero dell interno ha qualificato come modesto. E si tratta di un disavanzo che potrebbe anzi ridursi qualora il contenzioso con DANECO s.p.a. ed ESA s.p.a. avesse un esito favorevole per l amministrazione comunale. Il probabile riconoscimento del diritto del Comune a royalties, peraltro, permetterebbe l acquisizione di somme rilevanti anche per gli esercizi successivi. In realtà, alla deliberazione impugnata manca una necessaria valutazione prospettica, che consideri il cambio di passo che si è già verificato, con l elezione di nuovi amministratori nel 2012 e la non agevole sostituzione del responsabile dei servizi finanziari. Va inoltre considerato che nel bilancio di previsione per il 2013 è già stata inserita la maggior parte dei debiti fuori bilancio ed eventuali aumenti del costo del servizio per lo smaltimento dei rifiuti potranno essere finanziati con un aumento della TARSU. L avv. Iaria ha poi affermato che il necessario contraddittorio processuale non esclude la necessità, anche alla luce della legge n. 241/1990, di un precedente contraddittorio procedimentale. Nella fattispecie, il Comune di Porto Azzurro ha avuto solo cinque giorni di tempo, dal 18 al 23 settembre, per formulare le sue controdeduzioni alla bozza di deliberazione inviata dalla Sezione regionale di controllo e le sue controdeduzioni non sono state nemmeno considerate. 6.2 L avvocato dello Stato Carlo Maria Pisana ha sostenuto che il deposito del ricorso presso le Sezioni Riunite è avvenuto prima ancora della ricezione dell atto dalla controparte e della comunicazione del decreto di fissazione dell odierna udienza, ambedue avvenute il 27 novembre. Il termine per la costituzione in giudizio, fissato al 4.12.2013, è stato quindi talmente breve da comportare un assoluta lesione del diritto alla difesa, impedendo ad esempio anche l eventuale proposizione di un ricorso incidentale con riferimento alla deliberazione da parte del Comune di Porto Azzurro di un secondo piano di riequilibrio allorché era già scaduto il termine perentorio previsto dall ordinamento. Ha poi osservato che una legitimatio ad causam va

riconosciuta non al Ministero dell Interno o al Ministero dell Economia e delle Finanze, ma solo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ragione della rilevanza comunitaria delle questioni. E ha anche rilevato che nel ricorso in esame non sono stati nemmeno precisati i soggetti chiamati in giudizio. Ha chiesto, in definitiva: in via principale, un rinvio dell udienza; in via subordinata, una dichiarazione d inammissibilità del ricorso, in quanto non notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e privo dell indicazione dei convenuti. 6.3 Il vice procuratore generale dott. Antonio Ciaramella ha preliminarmente riconosciuto la necessità di un maggior tempo per l esercizio del diritto di difesa, ma ha dichiarato di non volersi associare alla richiesta di rinvio dell udienza presentata dall Avvocatura Generale dello Stato. Ha poi rilevato che il deposito del ricorso prima della ricezione dell atto da parte del destinatario della sua notificazione deriva dalla necessità di rispettare il termine di trenta giorni imposto dall art. 243 quater del d.lgs. n. 267/2000. Ha osservato che il Ministero dell Interno è l unico soggetto che partecipa, tramite la prevista Commissione, alla fase istruttoria della procedura di riequilibrio e il Pubblico Ministero contabile è parte necessaria del giudizio perché fa valere gli interessi generali dell ordinamento: ad ambedue risulta notificato il ricorso. Ha affermato che il necessario contraddittorio procedimentale è stato nella fattispecie comunque assicurato nella fase istruttoria presso l apposita Commissione presso il Ministero dell Interno. Ha precisato che il presente giudizio ha per oggetto solo la razionalità e la congruità del piano di riequilibrio e ha ribadito anche che la rilevanza del saldo da finanziare deve essere valutata non in termini assoluti, ma in relazione alle dimensioni dell ente e della sua contabilità. Ha chiesto in definitiva il rigetto del ricorso. 6.4 In una sua breve replica, l avv. Domenico Iaria ha affermato che in realtà il ricorso non doveva essere notificato ad altri soggetti, oltre che alla Procura Generale. Comunque, l unico soggetto che ha partecipato alla procedura di riequilibrio è stato il Ministero dell Interno. Considerato in DIRITTO

1. Il rito 1.1 L art. 243 quater del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dall art. 3 del d.l. n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, stabilisce che la delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, da parte della Sezione regionale di controllo, può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell art. 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all art. 243 ter Orbene, le sentenze di queste Sezioni Riunite n. 2/2013/EL e n. 6/2013/EL hanno evidenziato, per tutti i giudizi ad istanza di parte in tema di giurisdizione contabile esclusiva, la necessaria applicazione, sul piano processuale, delle norme e dei principi posti dall art. 58 del r.d. n. 1038/1933, che stabilisce: Gli altri giudizi ad iniziativa di parte, di competenza della corte dei conti, nei quali siano interessati anche persone od enti diversi dallo Stato, sono istituiti mediante ricorso da notificarsi nelle forme della citazione. Il decreto di fissazione d'udienza, emesso su istanza della parte più diligente, deve, a cura di questa, essere notificato a tutte le altre parti in causa. Quando lo Stato non abbia interesse in tali giudizi, il procuratore generale conclude solamente all'udienza; in caso diverso, formula le sue conclusioni e le deposita in segreteria nei trenta giorni antecedenti all'udienza fissata. 1.2 Nella fattispecie, con il ricorso in esame il Comune di Porto Azzurro cita tutti i soggetti intimati mediante la notifica del presente atto. Il ricorso è stato tempestivamente notificato all Amministrazione dell Interno, che partecipa alla procedura di riequilibrio per il tramite dell apposita Commissione e anche al procedimento che segue l eventuale diniego di approvazione del piano; è stato tempestivamente notificato anche alla Procura Generale, parte necessaria del giudizio; è stato ritualmente depositato presso questa Corte il 22.11.2013.

Il decreto di fissazione d udienza risulta poi ritualmente comunicato alle parti il 26.11.2013. Compatibilmente con la brevità del termine di 30 giorni che, come si è detto, decorre dal deposito del ricorso nella Segreteria delle Sezioni Riunite ed entro il quale le stesse Sezioni Riunite si pronunciano, è stato infine assegnato un congruo termine per il deposito degli atti e documenti in Segreteria : 5 giorni prima dell udienza. In definitiva, il ricorso è ammissibile, correttamente essendo stata individuata, nel Ministero dell interno, l Amministrazione statale legittimata passivamente; non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa, in quanto sono, nella specifica fattispecie processuale, evidentemente inapplicabili i normali termini dilatori processuali per la costituzione delle parti in giudizio, atteso l obbligo delle Sezioni Riunite in composizione speciale di pronunciare entro il termine di 30 giorni dal deposito del ricorso, il che ha reso necessario fissare, avvalendosi di quanto disposto dall art. 17 del r.d. n. 1038/1933, termini dilatori congrui con la durata del processo, quale fissata per legge; allo stato, non sarebbe nemmeno possibile, ancora in ragione della brevità del termine di 30 giorni appena ricordato, un rinvio dell odierna udienza. 2. La normativa sui piani di riequilibrio 2.1 L art. 243 bis del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera r, del d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, stabilisce che i comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. Per il successivo comma 2, la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al

Ministero dell'interno. Per il comma 5, il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Per l art. 243 quater del d.lgs. n. 267/2000, parimenti introdotto dal d.l. n. 174/2012, entro 10 giorni dalla data della sua deliberazione il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione prevista dall'art. 155 del d.lgs. n. 267/2000, la quale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e delle indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale e la trasmette alla Sezione regionale. Entro il termine di 30 giorni, la Sezione delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo un apposita pronuncia. 2.2 Per l art. 243 quater, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, la mancata presentazione del piano nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione che ha disposto il ricorso alla procedura di riequilibrio e parimenti il diniego di approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero del mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, di un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. 3. I motivi del ricorso 3.1 Nel suo ricorso avverso la deliberazione della Sezione di controllo toscana che ha negato l approvazione del piano di riequilibrio, il Comune di Porto Azzurro ha in primo luogo rilevato una carenza di

verifiche documentali ; un insufficiente dialogo con il Comune e in particolare con il Responsabile dei servizi finanziari che non avrebbe ancora avuto una sufficienza conoscenza della situazione amministrativocontabile del Comune; un inosservanza del necessario contraddittorio procedimentale poiché non è stato concesso al Comune un termine congruo per fornire gli elementi integrativi e le precisazioni necessarie. Si tratta di contestazioni infondate. La Sezione regionale di controllo ha infatti esaminato il piano di riequilibrio deliberato dal Comune e la relazione della Commissione ministeriale sull istruttoria effettuata. Ha altresì considerato l esito dell incontro richiesto alla Sezione dal responsabile dei servizi finanziari (verbale del 19.9.2013 prot. 336227853) e le controdeduzioni del Comune inviate il 23.9.2013 (cfr. pag. 4-5 della deliberazione impugnata). La Sezione regionale non ha invece accolto le richieste del Comune di un "maggior tempo per poter analizzare in modo esaustivo tutte le poste attive e passive derivanti sia dalla gestione residui che dalla competenza 2013 e di un mese di tempo per lavorare sul piano di riequilibrio. Ma ciò deriva dal fatto che per il citato art. 243 quater del d.lgs. n. 267/2000, la Sezione doveva deliberare sull'approvazione o sul diniego del piano entro il termine di 30 giorni. Peraltro, è indubbio che un attenta revisione della contabilità deve precedere, non seguire la deliberazione del piano di riequilibrio. Ed è anche prevista, come subito si dirà, un istruttoria sul piano presso un apposita Commissione ministeriale. 3.2 Il Comune ricorrente lamenta una mancata considerazione, da parte della Sezione regionale, dell esito positivo dell istruttoria sul piano di riequilibrio eseguita dall apposita Commissione presso il Ministero dell Interno. Anche questa doglianza risulta infondata. La deliberazione impugnata ha infatti diffusamente richiamato (pagg. 4-6) la parte introduttiva della relazione della Commissione, le due sezioni principali, relative ai fattori e alle cause dello squilibrio ed al conseguente risanamento dello squilibrio stesso, le considerazioni conclusive. E ha rilevato: La Commissione evidenzia che il buon esito del risanamento dipenderà dalla capacità di concreta realizzazione

delle misure previste, con particolare riferimento alla dismissione della partecipazione societaria di cui sopra, alla riduzione della spesa, all effettivo realizzo dell incremento delle entrate correnti, oltreché all efficacia dell attività di recupero di evasione tributaria, rappresentando altresì, in conclusione, che il piano può offrire garanzie di successo e che l adesione alla procedura di riequilibrio è stata richiesta dal comune <<non tanto per far fronte ad un grave <buco> di bilancio, atteso che l intero debito da ripianare è pari alla modesta somma di euro 2.302.754,22, bensì per consentire all Ente di spalmare tale importo nel periodo di dieci anni recuperando virtuosità nella parte corrente dei propri conti, con relativa benefica ricaduta sulla gestione di cassa>> <<Infatti, lo stesso, prevede di dover coprire disavanzi e debiti fuori bilancio di dimensioni contenute>>. Sennonché, dalla formulazione dell art. 243 quater del d.lgs. n. 267/2000 risulta una chiara separazione dei ruoli: compiti istruttori alla commissione e compiti decisori alla Sezione regionale di controllo (cfr. la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 22 del 12.9/2.10.2013). La Commissione può infatti formulare rilievi e richieste istruttorie, cui l ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni, e redige comunque, all esito dell istruttoria, una relazione finale che viene trasmessa, con i relativi allegati, alla Sezione regionale di controllo. La delibera di approvazione o di diniego del piano spetta invece solo alla Sezione regionale di controllo. E in questa valutazione la Sezione regionale di controllo impegna le sue funzioni con ogni ampiezza e senza vincoli alla propria attività cognitiva, neppure in ragione delle valutazioni concluse dalla commissione istruttoria dalle quali può motivatamente discostarsi (Sezione delle Autonomie n. 22/2013 cit.). Nella fattispecie, la Sezione regionale di controllo toscana ha in primo luogo non condiviso le valutazioni della Commissione sulla modestia dell intero debito da ripianare. E in effetti, il disavanzo da finanziare di 2.302.754,22 euro risulta pari a circa il 43,35% del totale (euro 5.311.935,97) degli accertamenti di entrata, per tutti i titoli, dell esercizio 2012 (cfr. il bilancio di previsione per il 2013).

A differenza della Commissione ministeriale (v. supra), la Sezione regionale si è poi motivatamente pronunciata anche, escludendola, sulla capacità del Comune di concreta realizzazione delle misure previste. 3.3 Nel suo ricorso, il Comune ha osservato che dall apposita tabella per l individuazione degli enti strutturalmente deficitari risulta un solo parametro anomalo, un volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente, e si tratta di un rapporto che scende addirittura al 15,9% ove si escluda la partita dovuta ad Esa pari a 1.484.699,56. Ha rilevato inoltre che alla fine dell esercizio 2012 - e lo stesso accadrà alla fine dell esercizio in corso - risulta un fondo di cassa positivo. Ha negato che risultino un impossibilità di svolgere le funzioni ed i servizi indispensabili o un incapacità di adempiere alle obbligazioni scadute. Ha anche osservato che esiste sempre la possibilità di accedere alle risorse del fondo di rotazione per la stabilità finanziaria. In effetti, dagli atti non risulta che il Comune di Porto Azzurro rientri tra gli enti strutturalmente deficitari, sulla base dei parametri stabiliti con decreto dal Ministero dell Interno di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze, ai fini dell art. 242 del d.lgs. n. 267/2000. E non risultano per il 2012, a differenza dei precedenti esercizi, anticipazioni di tesoreria non restituite alla fine dell esercizio. Sennonché, in sede di esame di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale la competente Sezione regionale di controllo di questa Corte non è chiamata a valutare ex novo un eventuale situazione di deficitarietà strutturale e/o a procedere a una specifica valutazione ex novo sulla capacità o meno dell ente di assicurare funzioni e servizi indispensabili, adempiendo le proprie obbligazioni: può e deve solamente valutare, la Sezione, se le misure indicate nel piano di riequilibrio siano idonee a superare gli squilibri che hanno indotto l ente a ricorrere alla procedura di riequilibrio. Gli effetti del diniego di approvazione di un piano di riequilibrio sono poi previsti, senza necessità o possibilità di ulteriori valutazioni, dall art. 243, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 (v. supra). Il decreto del Ministro dell Interno di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze dell 11.1.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell 8.2.2013, ha poi chiarito che per l accesso al Fondo di