CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE



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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE Premessa Il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, definito ai sensi dell articolo 45 del D.lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell articolo 4 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro concernente il periodo 1998-2001, si applica a tutto il personale dirigente dell A.S.L. Città di Milano a tempo determinato e indeterminato dell area della. La durata del CCIA è quadriennale per gli istituti indicati dal CCNL, tranne per le materie che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazioni diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L individuazione e l utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. Gli effetti del CCIA decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, che è comunicata da parte dell Azienda, con idonea pubblicità di carattere generale, a tutti i lavoratori di cui al comma 1 del presente contratto, entro cinque giorni. Il CCIA conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo. Articolo unico Sono parte integrante del presente contratto i seguenti documenti: protocollo relazioni sindacali ( All. 1) norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali ( All. 2) formazione ed aggiornamento professionale ( All. 3) criteri generali per l affidamento degli incarichi dirigenziali (All. 4) sistema di valutazione ( All. 5) retribuzione di risultato ( All. 6) regolamento di alcuni istituti contrattuali (All. 7) impegno ridotto ( All. 8) pari opportunità ( All. 9) costituzione dei fondi economici previsti dagli art. 50,51 e 52 ( All.10) Norma transitoria I contratti individuali sottoscritti a seguito del presente contratto collettivo integrativo aziendale avranno valenza economica dall 1/1/2002, giuridica dalla data della loro sottoscrizione, fermo restando che sul certificato di servizio dovranno anche apparire gli incarichi svolti dal dirigente precedentemente alla sottoscrizione del contratto individuale. pag. 1

Norma di garanzia Le parti concordano di fissare un incontro annuale per la verifica dell applicazione dei singoli istituti. Il primo incontro si terrà entro il 31.12.2002. Le parti si impegnano inoltre ad incontrarsi entro il 30 settembre 2002 per definire: - i percorsi formativi per l applicazione dell Educazione Continua in Medicina (E.C.M.); - un regolamento per la pronta disponibilità e i lavori disagiati - un regolamento sull attività libero-professionale, con riferimento alla deliberazione ASL n. 2262 del 7/9/2000. La sottoscrizione del presente CCIA è subordinata da parte dell Azienda all esito favorevole del controllo sulla compatibilità dei costi in relazione ai vincoli di bilancio effettuato dal Collegio dei Revisori. Milano Lì 12.9.2002 La delegazione trattante di parte pubblica La delegazione trattante di parte sindacale pag. 2

Allegato 1 PROTOCOLLO D INTESA SULLE RELAZIONI SINDACALI AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA PREMESSA Il presente protocollo d intesa, fra l Azienda Sanitaria Locale Città di Milano e le Rappresentanze sindacali della, disciplina le relazioni sindacali nell ambito dell azienda in sede di contrattazione decentrata, per le materie attinenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro siglato l 8 giugno 2000 (di seguito denominato CCNL). 1. FINALITÀ Il nuovo assetto aziendalistico della ASL Città di Milano, la diversa modalità di finanziamento e del reperimento delle risorse, gli indirizzi di attività, l opportunità di sviluppare più cogenti ed innovativi momenti di competitività con le strutture sanitarie presenti nel territorio di propria competenza e nelle sue adiacenze, la definizione del piano sanitario nazionale, necessitano l avvio di una profonda modifica, anche strutturale, oltre che organizzativa della ASL Città di Milano. In tale ambito per il soddisfacimento dei fondamentali bisogni di salute e la promozione del benessere delle persone assumono rilevanza strategica: a) la valorizzazione del lavoro e il funzionale utilizzo delle risorse umane e professionali con il capillare coinvolgimento del personale attraverso la rappresentanza sindacale unitaria, le rappresentanze sindacali aziendali, di categoria e confederale; b) la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni secondo le forme previste dall art. 14 del Decreto Legislativo 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, quale condizione per un reale cambiamento del rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione e per offrire una risposta efficace alla domanda di salute delle persone; c) il contributo del Comune, anche attraverso i Consigli di Zona, per il recepimento dei bisogni di assistenza individuale e collettiva delle persone e la definizioni dei piani programmatici della ASL Città di Milano. Le parti convengono, quindi, sulla opportunità di definire adeguate regole di partecipazione del personale, attraverso le loro rappresentanze sindacali, per affrontare i problemi organizzativi, per quantificare il lavoro e migliorare quantitativamente e qualitativamente l offerta dei servizi e delle prestazioni. In base a queste premesse ed al CCNL, le parti concordano sulla necessità di intrattenere relazioni sindacali corrette, nella propria autonomia e chiara distinzione dei ruoli, ma nel contempo fondate pag. 3

su un effettiva assunzione e riconoscimento delle reciproche responsabilità, sulla precisa individuazione dei confini fra contrattazione decentrata, informazione, esami congiunti e consultazione quali aspetti ineludibili per un trasparente e proficuo espletamento delle rispettive attività con l obiettivo di contemperare l interesse dei dipendenti e il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sviluppo delle professionalità, con l esigenza di incrementare l efficacia, l efficienza e la qualità dei servizi erogati alla collettività. 2. INFORMAZIONE, CONCERTAZIONE, CONSULTAZIONE e COMMISSIONI PARITETICHE Fatta salva l autonomia decisionale per atti formali del Direttore Generale, l Amministrazione della ASL Città di Milano si impegna ad informare le rappresentanze sindacali della Dirigenza Medica e Veterinaria e le OO.SS. firmatarie del CCNL, presenti con propri iscritti nell ambito della ASL, sulle materie previste dal CCNL stesso. Le parti concordano sulle necessità, al fine di migliorare il livello qualitativo delle relazioni sindacali, di definire, con il presente accordo decentrato, le modalità relative all esercizio del diritto all informazione, sia preventiva che successiva. In particolare il presente accordo mira a garantire una costante e tempestiva informazione sugli atti e sui provvedimenti della ASL Città di Milano attinenti ai problemi del personale, all organizzazione del lavoro e al funzionamento dei servizi, al bilancio e agli investimenti. Per quanto attiene la dirigenza le relazioni sindacali sono dirette anche consentire un ampio e tempestivo coinvolgimento della categoria nelle decisioni riguardanti gli assetti organizzativi e le attribuzioni delle responsabilità dirigenziali. La delegazione trattante aziendale, composta dal Direttore Generale, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Sociale e dai rappresentanti degli uffici interessati o loro delegati, nel quadro dell informazione preventiva e successiva prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, presenta annualmente, nel primo quadrimestre, alle rappresentanze sindacali sopra indicate, nel corso di un apposito incontro, il rendiconto dell attività svolta nell anno precedente e le linee di programmazione per l anno in corso secondo quanto previsto dall 6 del C.C.N.L. 2.1.A. - INFORMAZIONE PREVENTIVA L informazione preventiva è garantita nelle materie per le quali il CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa, e più precisamente: A) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990, secondo quanto previsto dall accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all area dirigenziale; B) criteri generali per : 1) la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell art. 52 del CCNL da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal d.lgs. 502/1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti 2) l attuazione dell art. 43 legge 449/1997 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pag. 4

pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività); 3) la distribuzione tra i fondi delle risorse aggiuntive assegnate ai sensi degli artt. 50 e 52 del CCNL; 4) le modalità di attribuzione ai dirigenti della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti ; 5) lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52 del CCNL ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale; C) linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell attività di formazione manageriale e aggiornamento dei dirigenti, anche in relazione all applicazione dell art. 16 bis e segg. Del dlgs 502/1992; D) pari opportunità, con le procedure indicate dall art. 8 CCNL anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125 ; E) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs n. 626 del 1994 e nei limiti stabiliti dall accordo quadro relativo all attuazione dello stesso decreto ; F) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti ; G) criteri generali per la definizione dell atto di cui all art. 54, comma 1 del CCNL, per la disciplina e l organizzazione dell attività libero professione intramuraria nonché per l attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati. L informazione è preventiva anche nei casi in cui il CCNL prevede la concertazione o la consultazione, elencate nei relativi paragrafi. 2.1.B. - INFORMAZIONE SUCCESSIVA L Amministrazione si impegna a fornire alle OO.SS. Aziendali quanto segue: a) I dati consuntivi sia qualitativi che quantitativi della forza occupata, sulla costituzione modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro della dirigenza e sull andamento generale della mobilità del personale, nonché sulla distribuzione complessiva dei carichi di lavoro. b) I dati consuntivi relativi all andamento della formazione professionale, con particolare riferimento al numero degli interessati, alla durata dei corsi, ai contenuti degli stessi, agli obiettivi tecnico-professionali conseguiti. c) I dati consuntivi annuali sulle misure adottate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche a seguito dell applicazione del D.lvo 626/94. d) Rendiconto sulla distribuzione complessiva dei fondi per le retribuzioni di posizione e di risultato e sull applicazione dell istituto delle pronta disponibilità. e) Consuntivo sulle misure adottate per il conseguimento delle pari opportunità. f) Risultati ed effetti generali sull organizzazione del lavoro conseguenti alla introduzione di nuove tecnologie e processi riorganizzativi. g) Alle rappresentanze sindacali verranno forniti, settimanalmente, tramite il Responsabile del Servizio Affari Generali,, gli elenchi degli atti deliberativi assunti dal Direttore Generale e delle determinazioni adottate dai Dirigenti competenti. pag. 5

Entro 10 giorni dalla richiesta delle OO.SS. verranno forniti alle stesse copia degli atti deliberativi d interesse, nonché le circolari d interesse generale riguardanti il personale. a) Alle rappresentanze sindacali verrà fornita, tramite il responsabile del personale, la seguente documentazione: 1. con cadenza trimestrale, i dati relativi alla forza occupata, distinti per profili professionali, posizione funzionale e natura del rapporto d impiego; 2. le relazioni tecniche attinenti a significative modifiche organizzative sul funzionamento dei servizi e sull organizzazione del lavoro; 3. le relazioni tecniche attinenti alla installazione di nuove strumentazioni che incidono sulle modalità organizzative del servizio, sugli orari di lavoro e sulle competenze attribuite al personale; 4. le disposizioni di servizio relative alla mobilità del personale da un presidio all altro, anche se con carattere temporaneo; 5. le disposizioni di servizio relative alla modifica dell articolazione dell orario di lavoro del personale avente carattere di urgenza e temporaneità. La documentazione di cui ai punti 2), 3), 4), 5) dovrà essere trasmessa al Servizio Risorse Umane su iniziativa diretta da parte dei Responsabili dei Dipartimenti, del Direttore Sanitario, del Direttore Sociale, dei Responsabili di Unità Operative, in ragione delle competenze loro attribuite, per l inoltro alle rappresentanze sindacali entro 30 giorni dall adozione del provvedimento o del documento. La rappresentanza sindacale interna e le OO.SS., si impegnano a informare, anche di loro iniziativa, quanto di loro conoscenza possa riguardare la qualità dell ambiente di lavoro e quant altro possa essere, a loro avviso, rilevante per la trasparenza, l efficienza della gestione aziendale e la tutela della salute dei cittadini utenti e del personale. 2.2. - CONCERTAZIONE Le rappresentanze sindacali, ricevute le informazioni di cui all articolo 2.1, possono richiedere in forma scritta, un incontro per la trattativa sulle seguenti materie: - affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali; - articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione; - effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione dell attività dei dirigenti sul trattamento economico; - articolazione dell orario e dei piani per assicurare le emergenze ; - condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale. La trattativa si svolge di norma entro 48 ore dalla richiesta e si conclude nel termine di 30 gg. dalla ricezione della richiesta. L Amministrazione convoca la delegazione trattante con comunicazione scritta, indicando gli argomenti all ordine del giorno. L esito della trattativa deve risultare da apposito verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Copia del verbale è trasmessa in tempi brevi alle OO.SS.. Tale verbale sarà approvato dalle parti nel primo incontro successivo. pag. 6

Durante il periodo in cui si svolge la trattativa l azienda si asterrà dall adottare, salvo comprovate ragioni d urgenza in ordine alla fruibilità dei servizi all utenza, provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto della trattativa le organizzazioni sindacali non assumeranno, sulle stesse materie, iniziative conflittuali. 2.3. - CONSULTAZIONE L Azienda previa adeguata informazione acquisisce il parere delle rappresentanze sindacali sulle seguenti materie: 1. organizzazione e disciplina di strutture ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale e distrettuale, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche; 2. casi di cui all art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626. 2.4. - COMMISSIONI PARITETICHE Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle attività dell aienda è prevista la possibilità di costituire a richiesta Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle aziende ovvero alla riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunità, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l azienda è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile. 3. MODALITÀ DEL CONFRONTO SINDACALE Il confronto con le rappresentanze sindacali, previa convocazione scritta da parte del Amministrazione, avviene sia a livello dell alta dirigenza dell azienda che al livello decentrati di Unità Operativa e/o strutture per quanto di volta in volta delegato, su ordine del giorno concordato tra le parti. Dalla contrattazione per la parte pubblica é titolare il Direttore Generale in quanto legale rappresentante dell azienda, o persona da lui delegata formalmente con facoltà di decisione. L Amministrazione é altresì rappresentata dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario dal Direttore Sociale nonché dalla Delegazione trattante individuata con atto formale dall Azienda. Di volta in volta la Delegazione trattante di parte aziendale in relazione alle singole materie oggetto di trattativa potrà essere integrata con i rappresentanti degli uffici interessati. Le Delegazioni di parte sindacale sono costituite dalle R.S.A., nonché dalle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L.. pag. 7

4. STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DECENTRATI Degli accordi raggiunti sulle materie demandate alla contrattazione decentrata devono essere redatti appositi contratti (relativi a una o più materie di contrattazione) che, sottoscritti dai componenti delle Delegazioni trattanti di parte Aziendale e Sindacale, dovranno trovare applicazione entro i successivi 30 giorni ed esperite le procedure di cui all'art.5 del CCNL dell'8/6/2000. I contratti decentrati dovranno applicarsi con le seguenti modalità: qualora entro 15 gg. successivi una delle parti non richieda un ulteriore confronto il contratto si intende confermato e convalidato; il Direttore Generale provvede con atto formale entro i successivi 15 giorni a diramare le disposizioni applicative; le procedure per la sottoscrizione e applicazione dei contratti aziendali sono quelle previste dai rispettivi contratti nazionali. Entro 3 mesi dall attuazione dei contratti decentrati (relativi a una o più materie di contrattazione) le delegazioni trattanti si incontrano per la verifica dello stato di attuazione del contratto decentrato; in tale sede l amministrazione fornirà i dati consuntivi relativi all attuazione delle singole materie. Sulle eventuali carenze riscontrate, dovranno essere concordate idonee misure correttive. 5. PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI Qualora intervengano controversie interpretative sull accordo decentrato stipulato, viene aperta la verifica fra le parti. Le delegazioni trattanti Aziendale e Sindacale si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. A tal fine la parte interessata invia, a mezzo lettera raccomandata, apposita richiesta scritta che deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la controversia che devono comunque essere riferiti a problemi interpretativi ed applicativi di carattere generale. L accordo stipulato sulle clausole controverse sostituisce il contenuto delle stesse sin dall inizio della vigenza del contratto decentrato. Qualora non si pervenga ad un accordo interpretativo in sede decentrata, trovano applicazione le procedure di cui all art. 11 del CCNL. pag. 8

6. PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI ASL Città di Milano Contratto integrativo decentrato Il complessivo monte dei permessi sindacali fruibile, pari ad 81 minuti per dirigente, stabilito dall art. 8, comma 1 del contratto collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali del 7.8.1998, compete con le modalità stabilite dall art. 10 del medesimo accordo solo ai sottoindicati dirigenti sindacali : - componenti delle RSA costituite dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, ai sensi dell art. 19 della legge 300/970; - componenti delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa ; Ai dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui al comma 2 competono i soli permessi di cui all art. 11 del citato CCNQ del 7 agosto 1998. In attesa degli accordi del comma 1, la rappresentatività delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto esclusivamente al fine della ripartizione del contingente dei permessi aziendali sarà accertata in ciascuna sede aziendale sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell ambito considerato. Nell ambito del monte ore complessivo annuo di ciascun organizzazione sindacale ogni dirigente sindacale può usufruire di permessi cumulati per periodi, anche frazionati, non superiori a 12 giorni al trimestre. Convenzionalmente ogni giorno lavorativo viene considerato di 6 ore. La fruizione dei permessi per l attività sindacale esterna all Ente é autorizzata dall azienda tramite l U.O. di appartenenza di volta in volta, salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, su richiesta scritta, fatta pervenire per il tramite della struttura sindacale di appartenenza almeno 3 giorni prima del permesso richiesto o in casi eccezionali almeno 24 ore prima, anche su autocertificazione del dipendente. La certificazione riguardante l effettiva utilizzazione dei singoli permessi sindacali deve essere inviata entro 3 giorni da parte dell Organizzazione sindacale che ha richiesto il permesso, al dirigente dell U.O. di appartenenza del dipendente. Per l attività sindacale interna all Ente la richiesta di permessi sindacali viene effettuata dalla RSA. I permessi sindacali sono equiparati ai fini del trattamento giuridico ed economico a tutti gli effetti al servizio prestato e sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all effettivo svolgimento delle prestazioni. Non rientrano nel monte ore dei permessi sindacali le ore lavorative spese per la contrattazione a livello decentrato convocata a qualsiasi titolo dall Amministrazione. Le ore utilizzate dai dirigenti sindacali dipendenti di questa ASL Città di Milano per la partecipazione a incontri convocati a qualsiasi titolo dall Amministrazione o a commissioni bilaterali, comprensive del tempo strettamente necessario a raggiungere la sede degli incontri, sono considerate attività di servizio e non afferenti al monte ore dei permessi sindacali. Analoghe procedure si applicano per i RLS. pag. 9

7. PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI I dipendenti rappresentanti delle strutture sindacali avente titolo alla contrattazione decentrata, possono usufruire di permessi sindacali non retribuiti per partecipazione a trattative sindacali, congressi e convegni di natura sindacale, oltre il monte ore stabilito per i permessi sindacali retribuiti. Tali permessi possono, a richiesta, essere recuperati entro 3 mesi dalla fruizione, concordandone le modalità con il Responsabile. La richiesta e la certificazione seguono le procedure previste per i permessi sindacali retribuiti. 8. ASPETTATIVE SINDACALI NON RETRIBUITE Possono essere autorizzate, ai sensi dell'art.12 del CCNQ del 7/8/98, aspettative sindacali non retribuite come previsto dall'art.31 della L.20.5.70 n.300, nei confronti di dipendenti che ricoprono cariche nell ambito degli organismi direttivi delle confederazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 9. DISTACCHI SINDACALI RETRIBUITI Con le procedure previste dagli artt.6 e 14 del CCNQ del 7/8/98 possono essere autorizzati distacchi sindacali in favore di dipendenti che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il trattamento economico e giuridico spettante per i periodi di distacco é a tutti gli effetti equiparato al servizio prestato, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I periodi di distacco sono retribuiti, con esclusione dei compensi e delle indennità per l lavoro straordinario e di quelli collegati all effettivo svolgimento delle prestazioni. 10. ESERCIZIO DELLE LIBERTÀ SINDACALI L Amministrazione della ASL Città di Milano, si impegna, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 25 e 27 della legge 300/70 (statuto dei lavoratori), nell ambito di ciascun presidio ad individuare appositi spazi riservai alle rappresentanze sindacali, per l affissione di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. Tali spazi, individuati con le OO.SS. Aziendali, devono essere posti in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all interno dei presidi dell ASL. Eventuali affissioni al di fuori di tali spazi saranno considerati abusivi e quindi saranno eliminati d ufficio. pag. 10

L Amministrazione mette a disposizione permanentemente, per tutte le organizzazioni sindacali interne, idonei locali, mezzi e strumenti per garantire l esercizio delle libertà sindacali e ciò nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt.3 e 4 del CCNQ del 7/8/98. In attesa che sia data completa applicazione da quanto stabilito dal punto precedente, le OO.SS. possono utilizzare le risorse a disposizione dell Azienda. 11. ASSEMBLEE I dipendenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nel limite massimo di 12 ore annue in base agli artt.26 e 94 del DPR 384/90 che rappresentano le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi e sancite dall'art.2 comma 1 del CCNQ del 7/8/98. La convocazione, la sede, l orario e la presunta durata dell assemblea è comunicata al Direttore Generale a cura delle RSA, in forma scritta con preavviso di almeno 48 ore, salvo casi di eccezionale urgenza. La convocazione dell assemblea potrà essere articolata anche per gruppi di lavoratori. Nella comunicazione deve essere indicata la eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni. Durante lo svolgimento delle assemblee sono garantiti i servizi minimi essenziali con i contingenti di personale determinati negli accordi decentrati delle Aziende U.S.S.L. disciolte e confluite nella A.S.L. Città di Milano. Il lavoratore dà comunicazione della partecipazione all assemblea al proprio diretto responsabile. E facoltà delle OO.SS. indire assemblee non retribuite con le stesse modalità sopraindicate, al di fuori dei limiti orari stabiliti dall accordo di lavoro. L eventuale orario eccedente le 12 ore annue previste, possono essere recuperate dal lavoratore entro i 30 gg. successivi. 12. NORME FINALI Il presente accordo trova applicazione con decorrenza dalla data di assunzione dell atto da parte del Direttore Generale della ASL Città di Milano. Per quanto non previsto dal presente accordo viene fatto rinvio alla vigente normativa che disciplina la materia oggetto d intesa. Le parti si riservano, previa intesa, di modificare il presente accordo in ragione della disciplina risultante dal successivo accordo nazionale di lavoro e/o accordi regionali applicativi dello stesso. pag. 11

Allegato 2 Accordo sui servizi minimi essenziali che devono essere garantiti in caso di scioperi del personale dirigente medico e veterinario dell ASL Città di Milano Articolo 1 Riconosciuto il principio fondamentale di libertà all esercizio di sciopero, si conviene che nell ASL Città di Milano esso deve realizzarsi senza che vengano sospese le prestazioni ravvisate come essenziali in quanto ricollegate direttamente al diritto alla salute (art. 1 C.C.N.L. Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero dell area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale del 26/09/2001 da qui in avanti denominato CCNL 26/09/01). Le norme del presente accordo si applicano in caso di scioperi proclamati a livello nazionale, regionale, territoriale o aziendale, sia su vertenze di carattere generale, sia su quelle di carattere specifico alle quali abbiano aderito OO.SS. dell area medica e veterinaria. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell incolumità e della sicurezza dei lavoratori. Articolo 2 Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici da considerare essenziali nella ASL Città di Milano per l area negoziale medico-veterinaria sono i seguenti: A) Assistenza sanitaria: A1) Assistenza ordinaria: - prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate; - assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta; A2) Attività sanitarie di carattere organizzativo - servizi della Direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali, amministrative e referendarie, nonché per gli adempimenti prescritti dall'art. 19 della legge 104/1992; - altre attività sanitarie sottoposte a scadenze di legge. pag. 12

B) Igiene e sanità pubblica: - referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti; - controllo per la prevenzione dei rischi ambientali, vigilanza su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e vigilanza, nei casi d'urgenza, sugli alimenti e sulle bevande. C) Veterinaria: - vigilanza e controllo, ove non dilazionabili, in presenza o sospetto di tossicoinfezioni relative ad alimenti di origine animale; - vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi; - controllo, ove non dilazionabile, degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica; - ispezione veterinaria degli animali morti od in pericolo di vita e conseguente macellazione d'urgenza; - approvvigionamento carni agli ospedali, case di cura ed istituti convenzionati nonché residenze protette ed assistite; - referti, denunce, certificazioni ed attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti. Articolo 3 Per quanto concerne le modalità di effettuazione degli scioperi si rimanda a quanto stabilito nell art. 4 del C.C.N.L. 26/09/2001. Articolo 4 L Azienda è tenuta ad identificare i nominativi dei dipendenti che devono ritenersi parte del contingente esonerato dalla partecipazione allo sciopero; a questo proposito i Dirigenti dei singoli servizi, uffici, sedi di lavoro predispongono l elenco dei dipendenti da adibire alle prestazioni e quindi esclusi dall astensione al lavoro, adottando di norma il criterio della rotazione. Per i contingenti di dirigenti da impiegare in tutte le altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni. Articolo 5 Quando viene proclamato uno sciopero, cinque giorni prima della sua effettuazione, i nominativi inclusi nei contingenti sono resi noti agli interessati e trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali. Il dirigente che fa parte del contingente, entro 24 h. dalla ricezione della comunicazione, ha diritto di manifestare la propria volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la conseguente sostituzione ove possibile. Il personale comandato dovrà restare in servizio, anche in caso di presenza di altri colleghi che non abbiano aderito allo sciopero e garantirà solo i servizi minimi essenziali per i quali è stato comandato. pag. 13

Articolo 6 Delle astensioni dal lavoro dei dirigenti medici e veterinari che, in violazione delle disposizioni di cui ai comma 1 e 3 dell art. 2 della legge 146/90, come modificati dalla legge 83/2000 o che formano i contingenti per la garanzia delle prestazioni indispensabili, non si presentino in servizio senza giustificato motivo o non presentino la propria attività (sempre in relazione alle prestazioni indispensabili e proporzionalmente al contingente) si terrà conto nelle valutazioni annuali o triennali previste dal C.C.N.L. dirigenza medica e veterinaria 8/6/2000. Sono fatte salve eventuali responsabilità di ordine civile e penale. Articolo 7 In caso di sciopero i dirigenti possono assentarsi per ferie, riposi compensativi o recuperi ore, solo se la domanda è autorizzata prima della proclamazione dello sciopero. Sono consentite le assenze per permessi retribuiti. Il personale che risulti assente non giustificato, nella giornata dello sciopero, verrà considerato aderente allo stesso. Articolo 8 In caso di sciopero, l Azienda è tenuta a trasmettere agli organi di stampa e alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione, nell area interessata allo sciopero, una comunicazione circa i tempi e le modalità dello sciopero stesso. In ogni caso i responsabili di Dipartimento, Distretto e Servizio devono provvedere all affissione di apposito avviso per il pubblico, con indicazione dei tempi e delle modalità dell azione di sciopero, indicando le prestazioni che saranno comunque garantite se previste. In caso di revoca dello sciopero dovrà essere ugualmente garantita tempestiva informazione all utenza. Articolo 9 Entro il secondo giorno lavorativo successivo allo sciopero, il Dirigente dell Unità Operativa, trasmette al Servizio Risorse Umane, per quanto di competenza, l elenco dei dipendenti che hanno aderito allo sciopero, precisando le ore di astensione dal lavoro, riscontrate per ciascuna giornata. pag. 14

Allegato 3 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ART. 1: AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE FORMAZIONE PERMANENTE CREDITI FORMATIVI. La formazione e l aggiornamento professionale di tutto il personale rappresentano strumenti organizzativi essenziali nel processo di riforma e di cambiamento in atto nel sistema sanitario nel suo complesso e nella A.S.L. Città di Milano. Il D.Lgs. n. 229/99, art. 16-bis, disciplina la formazione continua, distinguendola in: - aggiornamento professionale, ossia l attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione (.), diretta ad adeguare per tutto l arco della vita professionale le conoscenze professionali - formazione permanente, ossia le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico, con l obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza dell assistenza prestata dal S.S.N.. La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali ed è sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale.. L art. 16-ter stesso D.Lgs. istituisce una Commissione nazionale per la formazione continua con il compito di definire gli obiettivi formativi di interesse nazionale, i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo., nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative. Le Regioni concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi nazionali, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale ed accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale, secondo i criteri fissati dallo stesso art. 16-ter comma 2. L art. 16-quater recita che la partecipazione alle attività di formazione continua costituiscono requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente e libero professionista, per conto delle Aziende ospedaliere, delle Università, delle Unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private, demandando ai contratti collettivi nazionali di lavoro l individuazione di specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale. pag. 15

ART.2 AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO E AGGIORNAMENTO FACOLTATIVO L azienda, nell ambito dei propri obiettivi di sviluppo e nel rispetto dei criteri generali previsti dalla normativa contrattuale, realizza iniziative di formazione e di aggiornamento professionale obbligatorio, anche avvalendosi di altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la cultura manageriale e la capacità dei dirigenti di gestire iniziative di miglioramento e di innovazione dei servizi, destinate a caratterizzare le strutture sanitarie in termini di dinamismo, competitività e qualità dei servizi erogati. La partecipazione alle iniziative di formazione o di aggiornamento professionale obbligatorio, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata con l azienda con i dirigenti interessati ed è considerata servizio a tutti gli effetti. Essa può comprendere la ricerca finalizzata in base ai programmi approvati anche in relazione agli indirizzi regionali o nazionali. E confermato l istituto del comando finalizzato previsto dall art. 54 del D.P.R. 761/79, con la precisazione che esso è disposto dall azienda cui spetta di stabilire se ed in quale misura e per quale durata al dirigente compete la retribuzione di posizione. E esclusa la corresponsione di eventuale retribuzione di risultato. Si considera rientrante nell aggiornamento obbligatorio, oltre alla partecipazione a momenti formativi direttamente organizzati dall azienda, la frequenza a corsi, seminari, etc., autorizzata dal Responsabile di Servizio e dallo stesso esplicitamente valutata come coerente con le priorità individuate dal piano annuale di aggiornamento del Servizio e dagli obiettivi assegnati, purche compatibile con le disponibilità di budget per la formazione assegnate al Servizio stesso. Le attività di formazione obbligatoria, svolte di norma in orario di lavoro, si concludono con l accertamento dell avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, certificato attraverso l attribuzione di un apposito attestato al termine dei corsi, secondo le modalità definite nei programmi di formazione. Si considera, invece, rientrante nell aggiornamento facoltativo la frequenza a corsi, seminari, etc., autorizzata dal Responsabile di Servizio, che trattino materie attinenti la professionalità del dipendente, ma non rientranti nelle priorità di aggiornamento individuate dal piano annuale del Servizio. La partecipazione a tali iniziative rientra nell utilizzo delle ore previste dei permessi di cui all art. 23 del CCNL del 05.12.1996, senza oneri per l azienda. L eventualità del concorso alle relative spese da parte dell Ente sarà valutata in presenza di iniziative ritenute in linea con i programmi di formazione aziendale. Ai sensi dell art. 16, comma 4 del CCNL della del 08.06.2000si precisa che quattro ore dell orario di lavoro settimanale (52 settimane dedotte le assenze per malattia e aspettativa a qualsiasi titolo) sono destinate ad attività non assistenziali, quali l aggiornamento professionale facoltativo, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata (biblioteche istituti scientifici università aziende farmaceutiche scuole di formazione riconosciute - etc.), la formazione personale (psicoterapia didattica), la frequenza di scuole di specialità, la partecipazione a progetti mirati. pag. 16

Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata ed aggiunta retribuzione. Essa va utilizzata, di norma, con cadenza settimanale, ma, anche per particolari necessità di servizio o legate all organizzazione dell aggiornamento, può essere cumulata in ragione d anno. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell orario di lavoro. Le modalità di utilizzo delle ore di che trattasi dovra essere concordato con il Responsabile di Servizio che provvederà a validare la richiesta del dirigente, che non deve essere in contrasto con il regolare svolgimento dell attività di servizio ed attinente al profilo professionale ricoperto ed ai compiti ed agli incarichi istituzionali attribuiti allo stesso. L eventuale diniego dovrà essere debitamente motivato da parte del Responsabile e comunicato all interessato per iscritto. La mancata fruizione delle quattro ore settimanali destinate ad attività non assistenziale non sarà in ogni caso oggetto di recupero in fase successiva o per successiva attività formativa, salvo quanto previsto dal presente articolo in caso di cumulo annuale. Sarà compito del Responsabile del Servizio: - garantire una rotazione del personale nella partecipazione alle diverse iniziative allo scopo di stimolare il senso di appartenenza ai diversi contesti operativi e dando pertanto la precedenza ai dipendenti che nell ultimo triennio hanno meno usufruito di tale opportunità, mantenendo la priorità per le aree di attività oggetto di cambiamenti rilevanti e, tenendo conto della disciplina relativa alla formazione continua e ai crediti formativi di cui all art. 16 del D.lgs. 229/99; - dare le opportune indicazioni ai Responsabili perché garantiscano apposite modalità di condivisione delle conoscenze e delle competenze acquisite da coloro che hanno partecipato a momenti di aggiornamento formazione. ART. 3: REGOLAMENTO GENERALE PER LE ATTIVITA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - PIANO DI FORMAZIONE OSSERVATORIO BILATERALE. Tutta la materia dovrà essere oggetto di un Regolamento generale per le attività di formazione e aggiornamento del personale dell A.S.L. Città di Milano, in via di predisposizione a cura del Servizio Formazione, in collaborazione con il Servizio Risorse Umane. Tale Regolamento sarà sottoposto alle OO.SS. per le più opportune valutazioni e successivamente formalizzato. In considerazione degli ulteriori cambiamenti che interverranno con gli aggiornamenti del Piano organizzativo e del Piano strategico aziendale si può senz altro convenire sull opportunità di una integrazione (sul versante della formazione gestionale) e di un completamento (sul versante della formazione specialistica, ad oggi mancante) del Piano di formazione dell A.S.L. pag. 17

Il Piano di formazione dovrà necessariamente interessare tutto il personale e dovrà coinvolgere nella sua elaborazione tutti i Responsabili delle diverse articolazioni e strutture aziendali, in modo da garantire con la maggiore precisione possibile l individuazione sia dei bisogni formativi individuali, sia dei bisogni organizzativi determinati dal cambiamento in atto. Lo sviluppo di tutte le professionalità presenti in azienda dovrà prevedere una azione formativa orientata ad implementare tutte le componenti che la denotano: 1) le capacità gestionali (abilità di ruolo, relazionalità, attitudini, comportamenti, ecc.) 2) le competenze specialistiche (componente tecnico-professionale dei singoli profili) 3) l operatività specifica (le abilità tipiche di mestiere dei diversi livelli). Al fine di procedere in questa logica di stretta connessione fra obiettivi aziendali, formazione del personale e implementazione organizzativa, appare necessario prevedere: - percorsi formativi destinati a tutto il personale o specifici per professione, al termine dei quali verrà espressa una valutazione individuale; - aggiornamento facoltativo, con rinvio alla normativa contrattuale. La contrattazione integrativa sui percorsi formativi, sarà affiancata dalla attività di una Commissione paritetica, o Osservatorio bilaterale, che veda la partecipazione dei responsabili aziendali interessati e dei rappresentati sindacali. Compito dell Osservatorio sarà la verifica e la valutazione sull effettiva realizzazione del Piano di formazione, con particolare riferimento alla congruenza dei programmi realizzati e all accesso ai corsi per tutti i dirigenti, in coerenza alle diverse fasi di programmazione. Allo scopo di valorizzare le risorse interne all Azienda, se ne ritiene prioritario l utilizzo per le attività didattiche (docenza o tutoring) previste nei programmi dei corsi, a seconda del possesso di specifiche competenze e capacità. Per i corsi organizzati da altri enti o aziende esterne, nonché per l utilizzo di consulenze ed apporti esterni all A.S.L., si fa espressamente riferimento alle normative vigenti. pag. 18

Allegato 4 CRITERI GENERALI PER L AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI 1.Tipologia dell incarico Le tipologie degli incarichi conferibili ai dirigenti medici e veterinari dipendenti dell A.S.L. Città di Milano sono le seguenti: a) incarico di Direzione di Struttura Complessa; b) incarico di Direzione di Struttura Semplice; c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo; d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di 5 anni di attività. 1.1 STRUTTURE COMPLESSE Sono individuate come Strutture Complesse: A1 - Dipartimenti, Distretti Sanitari e Strutture Complesse che contengano al loro interno altre Strutture Complesse A2 - Coordinamento area veterinaria A3 - Distretti Veterinari e Servizi individuati come Struttura Complessa nel vigente Piano Organizzativo Aziendale 1.2 STRUTTURE SEMPLICI Sono individuate come Strutture Semplici: B1 - Presidi e strutture a valenza sovrazonale cittadina, Presidi veterinari, Strutture in staff alle Direzioni, Strutture di Coordinamento Distrettuale di natura complessa B2 - Strutture Semplici articolazioni di Strutture Complesse, Strutture Semplici articolazioni di Struttura Semplice ma a valenza sovrazonale, Strutture in staff a Servizi e Distretti 2.Conferimento degli incarichi Gli incarichi hanno durata da 5 a 7 anni per le strutture complesse e da tre a cinque anni per le altre tipologie di incarico, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve secondo le procedure previste dall art. 31 del CCNL 8.6.2000. pag. 19

2.1 Strutture Complesse 2.1.1 Dipartimenti ASL Città di Milano Contratto integrativo decentrato Il Direttore del Dipartimento è nominato dal Direttore Generale fra i Dirigenti con incarico di direzione di una delle Strutture Complesse aggregate nel Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento rimane titolare della Struttura Complessa cui è preposto. 2.1.2 Distretti L incarico di Direttore di Distretto è attribuito dal Direttore Generale ad un dirigente dell Azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali ed un adeguata formazione nella loro organizzazione. 2.1.3 Servizi definiti di struttura complessa nel POA Gli incarichi sono conferiti con le procedure previste dal DPR 484/1997. 2.2 Strutture Semplici Gli incarichi sono conferiti ai Dirigenti, dopo 5 anni di attività, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell art. 32 del CCNL 8.6.2000, su proposta del Responsabile del Dipartimento, del Distretto o del Servizio di appartenenza con atto scritto e motivato. Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio di funzioni dirigenziali diverse si deve tener conto: a. delle valutazione del Collegio Tecnico di cui all art. 32 del CCNL 8.6.2000; b. della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; c. dell area e disciplina di appartenenza; d. delle attitudini personali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale; e. dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati 2.3 Incarichi organizzativi e di gestione semplice Gli incarichi sono conferiti ai Dirigenti, dopo 5 anni di attività, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell art. 32 del CCNL 8.6.2000, su proposta del Responsabile del Dipartimento, del Distretto o del Servizio di appartenenza con atto scritto e motivato. Nel conferimento degli incarichi si tiene conto degli elementi già indicati al precedente punto 2.2. 3. Responsabilità dirigenziali Il Dirigente, nell ambito dell incarico conferito, è responsabile del risultato dell attività svolta, della realizzazione dei programmi e dei progetti ricompresi nel programma aziendale ed attinenti alla sua posizione di responsabilità, nonché dei rendimenti dei risultati sotto l aspetto gestionale, tecnico, amministrativo e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. pag. 20

In attuazione di quanto previsto al comma precedente, il dirigente a cui è stato conferito incarico di struttura, è tenuto, all inizio di ogni anno, sulla base delle indicazioni ricevute dalla Direzione Aziendale, a presentare: a) un dettagliato piano di lavoro con specificati gli obiettivi che la struttura organizzativa, cui è preposto, intende conseguire nel corso dell anno, le risorse umane e strumentali di cui può disporre o cui propone l acquisizione; b) una dettagliata relazione sull attività svolta nell anno precedente, specificando i risultati ottenuti, i rapporti con l utenza, le collaborazioni con le altre strutture organizzative, nonché le determinazioni assunte nel corso dell anno per l ottimale gestione del personale e delle risorse strumentali assegnate. 4. Retribuzione di posizione connessa agli incarichi La retribuzione di posizione è una componente del trattamento economico dei dirigenti che, in relazione alla graduazione delle funzioni, è collegata all incarico conferito ai sensi dell art.27 del CCNL 8 giugno 2000. Il valore economico complessivo dell incarico determinato secondo la parametrazione della tab.1), è la risultante della somma del minimo contrattuale (allegato 1 del CCNL relativo al II biennio economico) e della quota aggiuntiva variabile definita aziendalmente. Detto valore, a parità di funzioni, si ottiene maggiorando il minimo contrattuale fino al raggiungimento del valore economico complessivo determinato in relazione ai parametri attribuiti a ciascun incarico. A - Strutture complesse TAB.1 A1 - Dipartimenti, Distretti Sanitari e Strutture Complesse che contengano al loro interno altre Strutture Complesse par. 450 A2 - Coordinamento area veterinaria par. 420 A3 - Distretti Veterinari e Servizi individuati come Struttura Complessa nel vigente Piano Organizzativo Aziendale par. 400 Ai responsabili di Dipartimento compete, inoltre, una maggiorazione della retribuzione di posizione parte variabile in una misura variabile tra il 35 e il 50%, a discrezione del Direttore Generale, calcolata sul valore massimo previsto per la fascia di appartenenza ai sensi del comma 10 dell art. 39 del C.C.N.L. B - Strutture semplici B1 - Presidi e strutture a valenza sovrazonale cittadina, Presidi veterinari, Strutture in staff alle Direzioni, Strutture di Coordinamento Distrettuale di natura complessa par.320 B2 - Strutture Semplici articolazioni di Strutture Complesse, Strutture Semplici articolazioni di Struttura Semplice ma a valenza sovrazonale, Strutture in staff a Servizi e Distretti par.275 pag. 21