Regolamento per il funzionamento dell asilo nido



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COMUNE DI CAORSO Provincia di Piacenza Regolamento per il funzionamento dell asilo nido Testo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25.5.2005 Modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 62 del 29.11.2007 n. 15 del 28.3.2011 n. 2 del 28.3.2014 n. 24 del 28.7.2015 n. 41 del 26.11.2015

COMUNE DI CAORSO REGOLAMENTO ASILO NIDO PARTE I - OGGETTO Art. 1 -Oggetto del regolamento Il Comune di Caorso disciplina il funzionamento dell asilo nido con questo regolamento, tenuto conto di quanto disposto dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia e dei successivi provvedimenti applicativi. Art. 2 Finalità L asilo nido si pone come servizio educativo di interesse pubblico, rivolto prima di tutto alle famiglie del territorio, avente come fine l educazione, la formazione, la crescita dei bambini fino a 3 anni, in un contesto operativo tendente a coinvolgere oltre al personale e all Amministrazione Comunale, la famiglia e la comunità locale. Il servizio è pertanto rivolto al perseguimento delle seguenti finalità: a) Individuazione, attraverso la programmazione e la ricerca educativa, d interventi atti a garantire un armonico sviluppo psicofisico del bambino. b) Risposta ai bisogni delle famiglie utenti in un contesto di scambio e di condivisione delle conoscenze e delle esperienze educative. c) Accoglienza a bambini portatori di handicap e predisposizione di tutte le opportune condizioni atte a promuovere lo sviluppo e l affermazione delle loro potenzialità. d) Ausilio per le famiglie con situazioni di svantaggio sociale. Il Nido si colloca in un rapporto di scambio e di verifica con la scuola dell infanzia, nella prospettiva di realizzare una continuità educativa verticale tra queste due strutture. Art. 3 -Destinatari del servizio Hanno diritto a fruire del nido i bambini residenti nel Comune di Caorso, di età compresa fra i dodici mesi e i tre anni, senza discriminazione di sesso, religione, nazionalità, etnia, gruppo sociale. Vengono facilitate la frequenza e l integrazione di bambini portatori di handicap, e di bambini che vivano in situazione di svantaggio sociale. Competente ai fini della valutazione del grado e dell entità del suddetto svantaggio sociale è l amministrazione comunale che, per mezzo della Giunta e previa presentazione dei relativi dati da parte della competente AUSL, stila opportuna graduatoria.

Hanno diritto ad accedere al nido anche i bambini appartenenti a famiglie non residenti nell ambito comunale, secondo modalità e limiti previsti dal successivo art. 5. PARTE II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Art. 4 Iscrizioni e ritiri Le domande di iscrizione all asilo nido dovranno essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno, unitamente alla documentazione richiesta e ad una sottoscrizione di un impegno di frequenza per l intero l anno scolastico (settembre/giugno). Saranno accolte le iscrizioni dei bambini che compiono 12 mesi entro il 1 settembre dell anno in cui è presentata la domanda. Nel caso un bambino inizi la frequenza successivamente al mese di settembre la famiglia potrà chiedere la conservazione del diritto di ingresso previo pagamento della retta stabilita fin dall inizio dell anno scolastico. Nel corso dell anno scolastico non potranno essere effettuati nuovi inserimenti oltre la data del 31 marzo. Il ritiro di un bambino regolarmente iscritto nel corso dell anno scolastico è consentito solo per motivi sanitari (debitamente documentati) o di natura economica della famiglia. L accoglimento della domanda di ritiro compete alla Giunta Comunale. Una volta ritirato il bambino non è consentita una nuova iscrizione nel corso dello stesso anno scolastico. Art. 5 Criteri generali per l ammissione e la frequenza L asilo nido è aperto a tutti i bambini che, al momento dell ammissione, abbiano compiuto i dodici mesi, che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dalle leggi sanitarie e che, con presentazione di certificazione medica, risultino esenti da manifestazioni infettive contagiose. Non possono, in alcun modo, costituire causa di esclusione minorazioni psico-motorie e sensoriali. Questi casi verranno discussi di volta in volta, dalla Giunta Comunale, che provvederà ad analizzare le effettive possibilità di favorire e di seguire gli inserimenti, sentito il parere del collettivo degli educatori e degli operatori dell AUSL. Pur confermando l esigenza di una generalizzazione dei servizi educativi, nel caso il numero delle domande superi quello dei posti disponibili, si seguiranno i seguenti criteri di precedenza: a) Per bambini residenti che hanno garantito i loro diritto fino al termine dell anno e,di anno in anno automaticamente, salvo rinuncia entro il 30 maggio, fino al completamento del ciclo di tre anni. b) Per bambini appartenenti a famiglie incomplete o dissociate, in gravi condizioni economiche o comunque in condizioni di grave disagio o handicap (come previsto dal precedente art. 3). c) Per bambini di famiglie con entrambi i genitori occupati e, dando la precedenza tra questi a quelli con minor reddito pro-capite e poi via via ai bambini delle famiglie con un solo genitore che lavora, sempre seguendo il criterio del minor reddito pro-capite e secondo graduatoria già disciplinata dall art. 3. Nella formazione della graduatoria, a parità di punteggio, l ordine di precedenza sarà determinato dalla data di nascita del bambino (precede il più vecchio ). Una volta formata la graduatoria ufficiale saranno inseriti i bambini fino ad esaurimento dei posti disponibili. I rimanenti verranno iscritti in una lista d attesa.

Le domande presentate fuori termine, da residenti, verranno collocate in un altra graduatoria denominata graduatoria fuori termine, compilata secondo l ordine cronologico di presentazione delle domande, e saranno prese in considerazione solo se risulterà esaurita la lista d attesa. La precedenza assoluta sarà comunque sempre data ai bambini che hanno la residenza nel comune. Solo dopo l esaurimento delle graduatorie dei residenti potranno essere ammessi bambini provenienti da altri comuni e tra questi la precedenza sarà data ai bambini i cui genitori esercitano la propria attività lavorativa (sia in qualità di lavoratori autonomi che in qualità di lavoratori dipendenti) nel Comune di Caorso. In questo caso viene pagata la tariffa massima (inclusa la quota fissa) maggiorata del 30% e viene garantito il diritto di frequenza fino al termine dell anno scolastico (giugno) e non per il ciclo di tre anni. Le graduatorie utilizzate per l ammissione al nido vengono approvate con Determinazione del Responsabile di Servizio. Art. 6 Durata ed orario dell asilo L amministrazione comunale stabilisce annualmente il calendario di funzionamento dell asilo, determinando i giorni di chiusura, di apertura e l orario di funzionamento giornaliero, nel rispetto di quanto disposto dal vigente C.C.N.L.. L apertura va da settembre a giugno. E facoltà dell amministrazione, sulla scorta delle richieste, autorizzare l apertura dell asilo nido nel mese di luglio. L orario di apertura giornaliero del servizio va dalle ore 7,30 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì ed è articolato come segue: - orario di entrata dalle ore 7,30 alle ore 9,00 - orario di uscita non oltre alle ore 16,00 Art. 7- Prolungamento dell orario Per corrispondere alle esigenze delle famiglie, il prolungamento dell orario sarà attivato, nel caso in cui le domande siano almeno sei, a fronte di documentati impegni lavorativi o impedimenti familiari che rendano necessario il servizio, tenendo conto che la copertura finanziaria del servizio rimane a carico totale delle famiglie. Una volta richiesto il servizio, la retta, stabilita a seconda della gestione, dovrà essere versata interamente per tutto l anno scolastico, indipendentemente dalla frequenza. Art. 7 bis Servizio a tempo parziale E prevista l ammissione a tempo parziale di sei bambini. Per tempo parziale si intende la fruizione del servizio fino alle ore 12,30: il bambino deve essere ritirato dopo la consumazione del pranzo e comunque entro le ore 12,30. Il bambino che occupa un posto a tempo parziale ne mantiene il diritto per tutto il tempo che fruisce del servizio salvo espressa rinuncia. Il criterio per la concessione del tempo parziale è la posizione in graduatoria. I posti a tempo parziale sono riservati prioritariamente a favore di bambini residenti. Per motivi organizzativi le richieste di part-time deve necessariamente essere presentata all atto della iscrizione; non saranno accolte le richieste di part-time presentate in corso d anno. Art. 8 Affidamento e ritiro dei bambini

I bambini non possono essere ritirati da persone minorenni o estranee alla famiglia. Qualora nessun genitore sia in grado di provvedere personalmente, può autorizzare altra persona, purché maggiorenne, dandone informazione preventiva alle educatrici e sottoscrivendo apposita dichiarazione. Art. 9 Accesso ai locali Prima dell orario di apertura e dopo l orario di chiusura non potranno essere accettati o trattenuti i bambini al nido, poiché l Assicurazione copre soltanto l orario giornaliero di apertura del servizio (riportato all art. 6) e la responsabilità di qualsiasi incidente ricadrebbe totalmente sui genitori. Art. 10 Tutela della salute dei bambini e della comunità L amministrazione comunale collabora con l AUSL del territorio al fine di tutelare la salute e il benessere dei bambini che frequentano i servizi per la prima infanzia. Le tabelle dietetiche adottate nell asilo nido sono approvate dall Azienda, secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente; per la preparazione dei pasti si utilizzano materie prime conformi a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di alimenti destinati alla prima infanzia. Il Comune recepisce le norme igienico-sanitarie formulate dall Azienda USL per i servizi educativi e si impegna a farle rispettare a tutti gli utenti anche in base al regolamento sanitario redatto dall amministrazione comunale e approvato dalla Giunta Comunale con atto nr. 134 del 01.09.2004. Ai sensi della vigente normativa regionale in materia, non è più richiesto il certificato medico di riammissione. Rimane la necessità di presentazione del certificato nei casi previsti dalla stessa normativa regionale, in particolare qualora lo richiedano misure di profilassi per le esigenze di sanità pubblica. Oltre alla igienizzazione quotidiana del nido da parte del personale ausiliario, per garantire il contenimento delle malattie e il conseguente benessere fisico dei bambini, indichiamo le principali norme igienico-sanitarie a cui le famiglie si devono attenere. Non è possibile portare il piccolo al nido in caso di : febbre superiore ai 37,5 gradi (temperatura ascellare) diarrea (dopo due episodi il servizio chiama la famiglia) vomito congiuntivite purulenta (contagia più del raffreddore) malessere generale che condiziona pesantemente la partecipazione del piccolo alla vita del nido (affanno respiratorio, sonnolenza, tosse persistente ) malattie infettive stomatite Se il bambino è stato allontanato, per la riammissione occorre attendere due giorni prima di riportarlo al nido. Il genitore del bambino allontanato contatterà il medico curante e, al fine della riammissione, indipendentemente dal numero dei giorni di assenza, autocertificherà al personale dell asilo nido di essersi attenuto alle indicazioni ricevute dal medico curante del bambino. Il nido è una comunità, lo sforzo comune è quello di fare il possibile per contenere il contagio con agenti patogeni che possono causare raffreddamenti o complicazioni alle vie respiratorie o gastroenteriti, pertanto il servizio chiede la collaborazione e la sensibilità di tutti per evitare la frequenza del servizio per i bambini fortemente a disagio per effetto delle malattie sopra elencate. Una volta superati i giorni di malattia è possibile rientrare nel servizio.

Art. 11 Servizio estivo E facoltà dell amministrazione, sulla scorta delle richieste, del preventivo di spesa e della ulteriore contribuzione di utenza, se ritenuta opportuna, autorizzare l apertura dell asilo nido nel mese di luglio. Art. 12 Rette di frequenza Le famiglie degli utenti dell asilo nido partecipano alla copertura dei costi dei servizi mediante il pagamento di una quota di cui l Amministrazione comunale stabilisce l ammontare, la periodicità, le modalità di riscossione, le riduzioni ed ogni altro elemento. La retta mensile del servizio a tempo parziale sarà pari al 75% della retta corrispondente alla fascia di reddito determinata. PARTE II LA PARTECIPAZIONE Art.. 13 Funzioni e formazione del personale educativo. Il personale educativo è tenuto ad assicurare una buona funzionalità sia organizzativa sia educativodidattica del servizio, seguendo di adempimenti del presente regolamento. Il personale educativo elegge annualmente un proprio coordinatore che funge da tramite tra l amministrazione ed il personale. In particolare il Coordinatore: 1. provvede alla compilazione giornaliera dell apposito registro delle presenze dei bambini ; 2. provvede alla richiesta del materiale didattico, del materiale di consumo (pannolini, creme e materiale occorrente per l igiene dei bambini) occorrenti e provvede alle relative ordinazioni presso i fornitori scelti dall amministrazione comunale 3. tiene i rapporti con l assessorato Il personale educativo partecipa alla formazione permanente promossa dall amministrazione attraverso iniziative di aggiornamento annuale. Art. 14 Organismi di partecipazione La partecipazione dei genitori è da considerarsi un momento fondamentale e imprescindibile del processo educativo. Pertanto i servizi per la prima infanzia comunali, nel determinare le scelte e gli obiettivi più adeguati sia sul piano pedagogico, sia di sviluppo psicofisico dei bambini, agiscono in stretta collaborazione con i genitori di ciascuno/a bambino/a affinché, vi sia condivisione e coerenza nell azione educativa e per assicurare un integrazione degli insegnamenti tra scuola e famiglia. A questo fine il personale insegnante terrà incontri periodici, sia individuali che collettivi, con tutti i genitori, per renderli direttamente partecipi delle scelte pedagogiche e organizzative. Tutti i genitori dei bambini frequentanti l asilo nido potranno partecipare alla gestione sociale attraverso gli organi, i modi e le forme previste dal presente regolamento. Sono strumenti di gestione sociale : - l Assemblea generale dei genitori; - l Assemblea di sezione;

- il Colloquio individuale; - il Comitato di Gestione Art. 15 Assemblea generale E costituita da tutti i genitori e da tutti gli operatori del servizio. Si riunisce almeno una volta durante l anno scolastico, per discutere e approfondire i temi riguardanti l educazione dei bambini, la vita all interno dell asilo nido e gli interventi didattici previsti per l anno scolastico. Art. 16 Assemblea di sezione Costituisce lo spazio di incontro e di confronto fra i genitori e le educatrici, per promuovere la continuità educativa ed esperenziale fra la famiglia e il nido. Si riunisce almeno due volte durante l anno scolastico. Art. 17 Colloqui individuali Prima di ogni inserimento, le insegnanti concordano con i genitori colloqui individuali finalizzati ad un primo momento di conoscenza. I colloqui individuali possono essere attuati anche durante l anno, ogni volta che i genitori o le educatrici ne sentano la necessità Art. 18 Comitato di gestione Al fine di assicurare trasparenza e partecipazione nella gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, è istituito il Comitato di Gestione. Partecipare alla gestione dei servizi educativi significa costruire una continuità pedagogica tra la famiglia e i servizi stessi. Art. 19 Composizione del Comitato Il Comitato di gestione è composto da : - Il Sindaco o un assessore delegato - n. 1 genitore per ogni sezione - n. 2 educatori - n. 1 rappresentante del personale ausiliario - la coordinatrice pedagogica Svolge le funzioni di segretario un componente del Comitato. Nella prima riunione, il Comitato elegge il Presidente scelto tra i rappresentanti dei genitori. Il Presidente convoca le riunioni del Comitato di Gestione, fissa l ordine del giorno e verifica l osservanza delle decisioni del Comitato. Delle riunioni del Comitato viene redatto un verbale da conservare agli atti. Il Comitato cessa dalla propria carica quando perde la metà dei propri membri. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.. Nel caso in cui la ricettività dell asilo sia inferiore a 25 bambini, il Comitato di Gestione è sostituito dall Assemblea generale.

Art. 20 Funzioni del Comitato di gestione Il Comitato di gestione svolge un ruolo promozionale e consultivo. In particolare sono compiti del comitato: - partecipare all attuazione del progetto educativo; - verificare la realizzazione degli obiettivi educativi; - formulare proposte relative al funzionamento del servizio; - promuovere e sostenere iniziative culturali-educative; - proporre iniziative che coinvolgano servizi presenti nel territorio. Art. 21 Coordinatore pedagogico Sulla base della normativa nazionale e regionale vigente, le Amministrazioni possono avvalersi anche in collaborazione con altre Amministrazioni comunali, di un Coordinatore pedagogico che serva d ausilio alle educatrici nell organizzazione di attività formative rivolte sia al personale sia alle famiglie del territorio. Le competenze specifiche del coordinatore pedagogico sono stabilite dalla normativa generale e dal contratto. Il Coordinatore pedagogico è membro di diritto del comitato di gestione. Art. 22 Norme transitorie e finali Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa generale in vigore.