REGOLARIZZAZIONE COLF E BADANTI EX ART. 1 TER Legge 102/2009
DI COSA SI TRATTA? La procedura prevista dall art. 1ter della L. 102/2009 è finalizzata all emersione del lavoro in nero svolto nei seguenti settori: -Lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf) -Assistenza di persone affette da patologie o handicap che ne limitano l autosufficienza (badanti)
SOGGETTI INTERESSATI DATORI DI LAVORO Cittadini italiani Cittadini comunitari residenti in Italia Cittadini stranieri extracomunitari con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o con carta di soggiorno in quanto famigliari di cittadini comunitari Fanno parte dell Unione Europea, oltre all Italia: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria
SOGGETTI INTERESSATI LAVORATORI Cittadini italiani Cittadini comunitari residenti in Italia Cittadini stranieri extracomunitari comunque presenti in Italia N.B. Nel caso di emersione di rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari, ciascun nucleo familiare potrà regolarizzare solo 1 lavoratore domestico e non più di 2 lavoratori addetti all assistenza e, se si tratta di lavoratori irregolarmente presenti, il contratto dovrà essere a tempo indeterminato.
REQUISITI OGGETTIVI Per tutti i lavoratori, requisito essenziale al procedimento è che il rapporto di lavoro in posizione irregolare duri da almeno tre mesi (cioè almeno dal 1 aprile 2009) e non abbia avuto interruzioni. Inoltre dal tenore della norma si può ritenere che il rapporto di lavoro con il datore (che deve essere 1 solo), debba continuare almeno fino alla stipula del contratto di soggiorno. In caso di morte è però previsto il subentro da parte dei famigliari nel rapporto di lavoro. N.B. Per i cittadini extracomunitari si faccia attenzione ai visti d ingresso (successivi al 1 aprile 2009)
COSA BISOGNA FARE? 1. Pagare la quota forfetaria di 500,00 attraverso il modello F24 che si trova presso le banche, gli uffici postali, sui siti del Ministero dell Interno (www.interno.it ), dell Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it ), del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it ) o dell Inps (www.inps.it ). 2. Presentare dal 1 al 30 settembre 2009 la dichiarazione di emersione secondo una doppia modalità Cittadini italiani, comunitari o extracomunitari con pds che permette un attività lavorativa La denuncia va fatta attraverso apposito modello scaricabile da internet che va presentato: 1. attraverso il Contact Center, al numero 803 164; 1. attraverso la procedura on line collegandosi al sito www.inps.it; 2.agli sportelli INPS, allegando fotocopia del documento d identità del datore di lavoro; 3. per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno ad una sede INPS, sempre allegando fotocopia del documento d identità del datore di lavoro, e in tale ultimo caso farà fede la data del timbro postale di spedizione. Cittadini extracomunitari senza pds o con pds che non consente attività lavorativa La denuncia va fatta esclusivamente in via telematica utilizzando le modalità reperibili sul sito del Ministero dell Interno. Il datore di lavoro potrà inoltrare la dichiarazione rivolgendosi anche ai patronati, ai sindacati, alle associazioni di categoria o ai Comuni esibendo la ricevuta del pagamento di 500,00 e una marca da bollo da 14,62. Inoltrato il modulo viene inviata una e-mail di conferma all indirizzo di posta di chi ha fatto la domanda. Nella e-mail è indicata la data della dichiarazione. La ricevuta è disponibile sul sito entro 72 ore dalla dichiarazione ed attesta l avvenuta dichiarazione
PRECISAZIONI La dichiarazione fatta ALLO SPORTELLO UNICO PER L IMMIGRAZIONE deve contenere, pena l inammissibilità: a) dati identificativi del datore di lavoro (titolo di soggiorno se extracomunitario) b) generalità, nazionalità ed estremi del passaporto del lavoratore extracomunitario c) tipologia e modalità di impiego d) attestazione, se la dichiarazione è riferita ad un lavoratore addetto al bisogno familiare (colf) di un reddito imponibile- risultante da dichiarazione dei redditi 2008 non inferiore a 20.000,00 annui, per nucleo familiare con un solo percettore di redditi oppure non inferiore a 25.000,00 annui per nucleo familiare con più percettori di reddito. e) attestazione sul periodo di occupazione dal 1 aprile alla data di presentazione della dichiarazione f) dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella stabilita dal CCNL e, nel caso di lavoratore addetto al bisogno familiare, che l orario di lavoro non è inferiore a quello indicato all art.30 bis, comma 3, lettera c) DPR 394/99 (20 ore settimanali) g) proposta di contratto di soggiorno h) estremi del pagamento del contributo forfetario.
COSA SUCCEDE DOPO? Cittadini italiani, comunitari o extracomunitari con pds che permette un attività lavorativa PROCEDURA INPS L INPS provvederà all iscrizione del rapporto di lavoro dopo la verifica dell avvenuto pagamento della quota forfetaria e della rispondenza di quanto dichiarato alle norme vigenti in materia di lavoro domestico e ne darà comunicazione al datore di lavoro, inviando contestualmente i bollettini necessari per il pagamento dei contributi successivi al 2 trimestre 2009. Cittadini extracomunitari senza pds o con pds che non consente attività lavorativa PROCEDURA SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE Lo sportello unico per l immigrazione, dal 1 ottobre 2009, secondo l ordine di ricezione, verifica l ammissibilità della dichiarazione e, acquisito il parere della questura, convoca le parti per ulteriori adempimenti: a)verifica che le dichiarazioni rese informaticamente corrispondano alla documentazione presentata; b)acquisisce copia della certificazione medica (per le badanti) c)verifica la sussistenza del reddito (per le colf) d)verifica l avvenuto versamenteo del contributo forfetario e)verifica il codice identificativo della marca da bollo Quindi si procede alla stipula del contratto di soggiorno. Il datore di lavoro entro 24 ore dal contratto di soggiorno deve fare la comunicazione obbligatoria all INPS Al lavoratore viene presentato il modello 209 da presentare all Ufficio Postale per la richiesta di permesso di soggiorno.
EFFETTI DELLA 1) Rinuncia alla richiesta DICHIARAZIONE di nulla osta al lavoro subordinato per l attività di lavoro domestico o di assistenza alla persona presentata nell ambito dei flussi 2007 e 2008 per il medesimo lavoratore 2) Sospensione dei procedimenti penali e amministrativi a carico dei lavoratori extracomunitari per i quali può essere presentata la dichiarazione e a carico dei datori di lavoro per le violazioni relative all ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale e per quelle relative all impiego dei lavoratori (di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale) La sospensione cessa in caso di mancata presentazione della dichiarazione, archiviazione o rigetto della dichiarazione stessa. La sottoscrizione del contratto di soggiorno comporta invece l estinzione dei suddetti reati. Nelle more del procedimento lo straniero non può essere espulso se non per motivi di ordine pubblico, perché condannato ex art. 380 e 381 cpp, per segnalazione di non ammissione nel territorio italiano.