Bozza Regolamento Marchio D Area Aziende ristorazione e turistico alberghiere Art. 1 SCOPO DEL REGOLAMENTO Il regolamento attuativo per le attività di ristorazione e per le attività ricettive in strutture alberghiere, extralberghiere ed agriturismi, così come classificate in base alle vigenti leggi nazionali e regionali, è emanato in attuazione del regolamento quadro del marchio d area Parco Regionale Roccamonfina Foce Garigliano. Il regolamento definisce le condizioni e le modalità a cui devono attenersi i soggetti richiedenti l accesso all utilizzo del marchio, individuati nel suddetto regolamento quadro nonchè le caratteristiche delle strutture e dei servizi per i quali si richiede l uso del marchio. Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione del marchio, di controllo e di sanzione. La concessione avviene a favore del soggetto che gestisce l attività in relazione ad una specifica struttura per la quale viene richiesta. La concessione, inoltre, non può intendersi estesa alle attività condotte dallo stesso soggetto in altra struttura né da soggetti terzi all interno della stessa struttura. Art. 2 ATTIVITÀ BENEFICIARIE Per le attività di cui all allegato I Strutture Ricettive alberghiere e extralberghiere, servizi di ristorazione classificate in base alle Leggi Nazionali e regionali la concessione del marchio e della denominazione del Parco Regionale Roccamonfina Foce Garigliano è riferita alla gestione di esercizi ricettivi aperti al pubblico, che forniscono alloggio ed eventuale servizio di prima colazione, nonché altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabili. Per le attività denominate Agriturismi la concessione del marchio e della denominazione del Parco Regionale Roccamonfina Foce Garigliano è riferita alla gestione ed ai servizi di ospitalità e/o ristorazione ed è relativa alla specifica struttura in cui l attività è svolta e per la quale viene richiesta. Nel caso di strutture ricettive o agriturismi in cui sono svolte sia l attività ricettiva sia la ristorazione, la concessione del marchio e della denominazione del Parco è rilasciata separatamente per le due attività. Per ciascuna delle attività va verificato sia il possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 sia l osservanza dell obbligo di presentazione del piano di miglioramento di cui all art.6. Per le attività denominate Ristoranti e per i servizi di ristorazione in genere, la concessione del marchio e della denominazione del Parco Regionale Roccamonfina Foce Garigliano è riferita alla gestione di servizi di ristorazione ed è relativa alla specifica struttura in cui l attività viene svolta e per la quale si inoltra apposita richiesta di concessione d uso del marchio del Parco. Bozza Regolamento Marchio D Area Aziende ristorazione e turistico alberghiere Pag. 1 di 8
Per le attività denominate Campeggi, la concessione del marchio e della denominazione del Parco Regionale Roccamonfina Foce Garigliano è riferita alla gestione di aree per campeggio e sosta caravan, alla eventuale fornitura di servizi accessori ed alla specifica struttura per la quale viene inoltrata apposita domanda di concessione d uso del marchio del Parco. Per tutte le attività di cui sopra, il possesso da parte del soggetto richiedente dell Ecolabel europeo per il servizio di ricettività turistica e/o ristorativa ovvero di un sistema di gestione ambientale (S.G.A) certificato UNI EN ISO 14001 oppure registrato Emas, assolve automaticamente i requisiti di qualità ambientale, socio economica. Art. 3 CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Al fine del rilascio della concessione, i soggetti richiedenti, oltre ai requisiti di cui al regolamento quadro richiamato in premessa, devono dimostrare, a pena di inammissibilità, per l attività per la quale si richiede l uso del marchio e della denominazione del Parco Regionale Roccamonfina Foce Garigliano, il possesso al momento della richiesta, dei requisiti di seguito indicati: a) requisiti obbligatori di cui al successivo art. 4. b) requisiti di qualità ambientale, socio economica come specificato dal successivo art. 5. Il possesso dei requisiti viene certificato attraverso la produzione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e produzione di perizia rilasciata per il fabbricato da tecnico abilitato. I soggetti richiedenti sono tenuti, a pena di inammissibilità della richiesta di concessione, a presentare un piano di miglioramento ai sensi del successivo art. 6 Art. 4 REQUISITI OBBLIGATORI Oltre alle condizioni prescritte nel regolamento quadro per la concessione del marchio e della denominazione del Parco Regionale Roccamonfina Foce Garigliano, che qui si intendono integralmente richiamate seppur non trascritte, il soggetto richiedente deve possedere alla data della domanda i seguenti ulteriori requisiti: 1. la struttura sede dell attività deve essere in regola con la normativa edilizia vigente nonché con le leggi vigenti per le zone sismiche e la normativa nazionale e comunale per la installazione degli impianti per le telecomunicazioni e radiotelevisivi; 2. il soggetto richiedente deve possedere le concessioni, le autorizzazioni amministrative o i requisiti prescritti dalla legge, ai fini del legittimo esercizio dell attività svolta e dell utilizzo della struttura in cui l attività medesima è esercitata; 3. l attività di servizi e/o agricola deve essere esercitata nei limiti e nelle forme prescritte dalla legislazione di settore a qualsiasi livello e nel rispetto di ogni altra disposizione normativa vigente relativa ad aspetti che possano risultare direttamente o indirettamente connessi con l esercizio dell attività stessa; Bozza Regolamento Marchio D Area Aziende ristorazione e turistico alberghiere Pag. 2 di 8
4. l attività deve essere esercitata in conformità alle prescrizioni contenute nella legge n.394/1991, L.R. n.33/1993, negli strumenti di programmazione, pianificazione e regolamentazione dell Ente Parco Regionale Roccamonfina Foce Garigliano, nel regolamento quadro in premessa specificato, nonché osservare le direttive impartite dall Ente Parco per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale esistente. Art. 5 REQUISITI DI QUALITÀ AMBIENTALE, SOCIALE ED ECONOMICA I requisiti di qualità ambientale, socio economica sono relativi all adozione, da parte del soggetto richiedente la concessione del marchio, di misure volte a migliorare la sostenibilità ambientale, socio economica dell attività, in relazione all ambiente globale e locale, alla specificità del territorio del Parco ed alla comunità locale. Per le diverse tipologie di attività sono determinati, nell allegato I gli elenchi dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica. Art. 6 PIANO DI MIGLIORAMENTO Il soggetto richiedente la concessione deve redigere, a pena di inammissibilità della richiesta, un Piano di miglioramento triennale attraverso il quale si impegna a perseguire obiettivi aggiuntivi di qualità ambientale, sociale ed economica per ciascuna area tematica relativa alla tipologia di attività esercitata. La verifica dell attuazione del Piano avviene in maniera congiunta Ente Parco concessionario, sulla base di una relazione finale predisposta dal concessionario, entro 60 giorni dal termine del Piano stesso, al fine di poter procedere in ordine ad una valutazione conclusiva. E facoltà dell Ente Parco procedere a verifiche intermedie o affidare ad un soggetto terzo le attività di verifica del piano di miglioramento. Art. 7 ISTRUTTORIA TECNICA, RILASCIO E DURATA DELLA CONCESSIONE La concessione all utilizzo del marchio e della denominazione viene rilasciata dall Ente Parco entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. L istruttoria procedimentale delle richieste consiste in: - verifica documentale del possesso di tutti i requisiti richiesti - verifica sul posto, in contraddittorio con il richiedente, della rispondenza in fase operativa della struttura ai requisiti dichiarati Bozza Regolamento Marchio D Area Aziende ristorazione e turistico alberghiere Pag. 3 di 8
Tale verifica, effettuata dal responsabile del procedimento, nominato dall Ente Parco nell ambito del Servizio competente, avrà cadenza annuale. La procedura per il rilascio della concessione prevede, in particolare, le seguenti fasi: istruttoria delle domande di concessione d uso del marchio e della denominazione del Parco e valutazione attinente alla regolarità formale della domanda; valutazione inerente il possesso dei requisiti obbligatori e dei requisiti di qualità ambientale, socio economica ivi compresa la carta dei servizi come previsto nel regolamento quadro all art.7 del regolamento quadro; valutazione del piano di miglioramento; predisposizione della convenzione di cui all art.10 il cui schema è approvato contestualmente all atto di concessione tra il Parco Regionale Roccamonfina Foce Garigliano ed il soggetto richiedente la concessione. In caso di rinnovo si procede alla verifica del mantenimento dei requisiti posseduti. L Ente Parco verificata l esistenza delle condizioni di cui all art. 2 provvede ad inviare una convenzione (allegato II) per la concessione d uso del marchio ed i regolamenti. L autorizzazione all uso parte dalla data di ricevimento da parte dell Ente Parco della convenzione controfirmata dal richiedente. La concessione del marchio e della denominazione del Parco Regionale Roccamonfina Foce Garigliano ha durata triennale ed è rinnovabile su richiesta del concessionario, previa verifica del mantenimento dei requisiti. Art.8 ONEROSITÀ DELLA CONCESSIONE Il concessionario deve versare all Ente Parco, in sede di stipula della convenzione, un corrispettivo onnicomprensivo per la concessione determinato in.. euro all anno. L entità del corrispettivo può essere aggiornata ogni anno dall Ente Parco. Art. 9 CONVENZIONE ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 9.1 La convenzione disciplina, in attuazione del presente regolamento nonché del regolamento quadro, le caratteristiche della concessione, i diritti e gli obblighi conseguenti. Oltre a ciò, la convenzione contiene: il corrispettivo pattuito e le modalità di pagamento per l uso della denominazione e del marchio; le modalità di utilizzo e le caratteristiche grafiche del marchio anche ai fini della promozione del Parco. Bozza Regolamento Marchio D Area Aziende ristorazione e turistico alberghiere Pag. 4 di 8
9.2 Il concessionario si impegna a non usare il marchio e/o la denominazione del Parco Regionale Roccamonfina Foce Garigliano: a) per scopi contrari alla legge; b) in modo contrastante o per attività non conformi alle finalità dell Ente Parco o, comunque, per scopi contrastanti con la preservazione dell ambiente naturale. c) per contraddistinguere prodotti o servizi diversi da quelli espressamente indicati nella convenzione stessa o non conformi alle tipologie e caratteristiche di qualità in essa specificate, ovvero che abbiano caratteristiche di dannosità e/o insalubrità; d) alterandone, anche in minima parte, le caratteristiche formali, letterali, grafiche o cromatiche; e) in modo che ne possa derivare danno o discredito al Parco o alla sua immagine ovvero pregiudizio ai danni del consumatore; f) quale propria ragione commerciale o parte di essa. 9.3 Il concessionario si obbliga altresì a: a) non dare in concessione o subconcessione l emblema o la denominazione del Parco Regionale Roccamonfina Foce Garigliano a soggetti terzi sotto qualunque forma o denominazione; b) non depositare marchi o contrassegni propri in tutto o in parte confondibili con il marchio o la denominazione del Parco Regionale Roccamonfina Foce Garigliano; c) pagare, nei termini e secondo le modalità previsti dalla convenzione, il corrispettivo pattuito per la concessione del Marchio; d) operare nel rispetto dell ambiente seguendo ogni possibile accorgimento per ridurre, al massimo, l impatto ambientale della propria attività ed a standard di progressivo miglioramento della qualità del prodotto o del servizio secondo il Piano di cui al precedente art.6; e) non intraprendere attività contrarie alle finalità del Parco o lesive del suo patrimonio e dei suoi valori; f) promuovere, anche attraverso specifiche modalità di commercializzazione, una immagine di qualità del Parco; g) tenersi aggiornato circa le attività svolte nel Parco e, in particolare, sulle iniziative dell Ente relativamente alla promozione del sistema turistico, impegnandosi a prestare, per quanto possibile, un attività di partecipazione; h) rendere disponibile ai propri clienti e a tutti coloro che ne facciano richiesta una informazione scritta, sintetica e divulgativa, sull impatto ambientale, socio economico dell attività medesima; i) fornire all Ente Parco, su richiesta di quest ultimo, informazioni sulla propria attività utili allo svolgimento di una analisi ambientale ed alla conoscenza delle caratteristiche quantitative dei flussi turistici; j) utilizzare, per la pubblicità e la promozione dell attività, insegne, segnaletiche e logo, aventi le caratteristiche obbligatorie stabilite dal Parco; k) assicurare, l esposizione e la distribuzione, di materiale informativo relativo al Parco. Bozza Regolamento Marchio D Area Aziende ristorazione e turistico alberghiere Pag. 5 di 8
Art. 10 AZIONI DI TUTELA, INFORMAZIONE, PROMOZIONE E SUPPORTO DELL ENTE GESTORE DELL AREA PROTETTA L Ente Parco tutelerà se stesso e i concessionari dall uso improprio del marchio registrato e della denominazione Parco Regionale di Roccamonfina e Foce Garigliano. L Ente Parco assicurerà la più ampia diffusione del presente Regolamento per favorirne la migliore conoscenza da parte dei consumatori, delle istituzioni e per garantire condizioni di parità tra gli operatori interessati. L Ente Parco contribuisce ad informare i concessionari, attraverso adeguati strumenti di comunicazione, circa le attività, le manifestazioni e gli eventi che hanno luogo all interno del Parco nonché dei progetti, delle iniziative e dei servizi forniti dallo stesso. L Ente Parco pubblicizza le attività che hanno ottenuto la concessione del marchio mediante gli strumenti di comunicazione a disposizione ed in particolare: realizzando una banca dati di tali attività disponibile sul sito internet del Parco e parte integrante il sistema informativo del marchio; realizzando un catalogo dei prodotti contenente le schede tecniche e le informazioni relative sia al produttore, sia ai luoghi e modalità di vendita; nell ambito di iniziative, attività e progetti svolti dal parco. Art. 11 INADEMPIMENTI E SANZIONI L Ente Parco si riserva il diritto di verificare il possesso dei requisiti previsti di cui all Art. 3. A seguito dell istruttoria documentale o degli eventuali controlli predisposti dall Ente Parco o da un suo delegato, si possono verificare due livelli di non conformità: le irregolarità, cioè quegli errori formali nella compilazione delle schede aziendali e di altri documenti relativi al controllo in azienda richiesti dall Ente Parco; le infrazioni cioè delle violazioni dei regolamenti o della normativa vigente. Nel primo caso, l Ente Parco richiede il ripristino della regolarità formale della documentazione presentata. Nel secondo caso l Ente Parco può determinare: la revoca definitiva del marchio nel caso di mancato rispetto dei requisiti obbligatori e/o degli impegni di cui al punto 9.2 lett. a,b,c,d,e,f e al punto 9.3 lett. a,b e/o di grave infrazione riguardo i requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica la sospensione temporanea per un periodo di 30 giorni in tutti gli altri casi di inadempimento rispetto agli obblighi previsti nel presente regolamento, nel regolamento quadro e nella convenzione e/o in caso di lieve infrazione riguardo i requisiti di qualità ambientale, socio economica. Bozza Regolamento Marchio D Area Aziende ristorazione e turistico alberghiere Pag. 6 di 8
La revoca definitiva della concessione comporta, per l ex concessionario, la perdita del diritto all uso della denominazione e del marchio del Parco ed il conseguente obbligo al ritiro dalla circolazione, entro 90 giorni, di tutto il materiale in cui il marchio stesso o la denominazione compaiano. Il concessionario è altresì estromesso dal circuito promozionale del Parco. L Ente Parco può, a seconda dei casi, oltre alla revoca determinare una sanzione amministrativa, non superiore ai 1.000,00 euro, oppure avviare un azione legale. Nel caso di sospensione temporanea, l Ente Parco provvede a darne comunicazione al concessionario intimando a quest ultimo di provvedere a regolarizzare la situazione entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della diffida da effettuarsi a mezzo di raccomandata A/R. Scaduto tale termine e perdurando l inadempienza, il Parco provvede alla risoluzione di diritto della convenzione. Art. 12 I RECLAMI E I RICORSI Il concessionario potrà presentare reclamo all Ente Parco nel caso ritenga che la qualità del servizio offerto non risponda a quanto dichiarato nei regolamenti e nella convenzione. I reclami devono essere inoltrati a mezzo raccomandata a/r o consegnati a mano all Ente Parco. Qualora il concessionario ritenga, in seguito a decisioni prese in seguito alle visite ispettive, di essere stato oggetto di discriminazione potrà presentare ricorso all Ente Parco. Il ricorso dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione presa in seguito alle esame documentale o alle visite ispettive e il concessionario dovrà specificare i motivi per cui dissente dalle suddette decisioni. L Ente Parco provvede entro 60 giorni a convocare il concessionario in presenza dei tecnici che effettuano le visite di controllo e le attività di assistenza alle aziende. In tale ambito esaminerà il ricorso ed ascolterà il concessionario. Le decisioni del Comitato sono insindacabili e inappellabili. Art. 13 I CONTENZIOSI Per qualsiasi controversia relativa all applicazione dei regolamenti che dovesse intervenire tra le parti sarà competente il Foro di S. Maria Capua Vetere. Art. 14 MODIFICHE E RISOLUZIONI L Ente Parco può apportare delle modifiche ai regolamenti ed alle condizioni di concessione d uso del marchio. Nel caso venissero apportate modifiche l Ente Parco ne dà comunicazione al soggetto utilizzatore, il quale ha la facoltà di adeguarsi entro il termine che gli verrà indicato, o di rinunciare alla concessione d uso. Nel caso di adeguamento, l Ente Parco verificherà la conformità alle nuove prescrizioni. Bozza Regolamento Marchio D Area Aziende ristorazione e turistico alberghiere Pag. 7 di 8
Qualora il concessionario intenda variare parti della sua organizzazione o attuare cambiamenti strutturali rilevanti relativi al prodotto, processo, ragione sociale dovrà informare l Ente Parco delle suddette modifiche. L Ente si riserva la possibilità di procedere ad una nuova valutazione o ad un semplice approfondimento per verificare la rispondenza ai regolamenti del marchio. Di conseguenza il Parco può decidere se tali modifiche sono tali da incorrere in provvedimento di sospensione temporanea o revoca definitiva della concessione. In caso di risoluzione anticipata della convenzione per comune accordo delle parti, decadono automaticamente tutti gli impegni reciprocamente assunti, rimanendo peraltro esclusa ogni pretesa al risarcimento del danno o al pagamento di alcun indennizzo o altro per qualsiasi ragione, titolo o causa. Ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere dal rapporto in qualsiasi momento, dandone comunicazione all altra mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di 90 giorni rispetto alla data in cui intende far valere il recesso. Nel caso di rinuncia o mancato rinnovo, l utilizzatore del marchio deve sospendere immediatamente l uso del logo e del marchio e provvedere al ritiro dalla circolazione, entro 90 giorni, di tutto il materiale in cui il marchio stesso o la denominazione compaiano. Bozza Regolamento Marchio D Area Aziende ristorazione e turistico alberghiere Pag. 8 di 8