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Art. 1. Oggetto del regolamento e principi generali 1. Il presente regolamento individua i criteri generali da seguire per la ripartizione al personale interessato degli incentivi previsti dall'art. 92 del D.Lgs. 12-4-2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni. 2. La percentuale del 2% dell importo, posto a base di gara, prevista dal Codice dei Contratti pubblici, viene destinata per lo 0,5% ai compensi da erogarsi ai tecnici interni per le attività connesse all esecuzione di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture, mentre per l 1,5% costituiscono un economia di spesa da rilevarsi già in sede di incarico. Pertanto nel quadro economico dell opera dovrà prevedersi la percentuale complessiva del 2%, di cui lo 0,5 da destinare ai tecnici interni e l 1,5% da destinare alla incentivazione del personale. 3. Gli incentivi di progettazione, pari a una somma non superiore allo 0,5 per cento dell importo posto a base di gara di un opera o di un lavoro, ai sensi del comma 5, dell art. 92 sopra citato, come modificato dall art. 61, comma 8 del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, vengono erogati al personale dell'ufficio lavori pubblici che ha direttamente partecipato alla redazione di progetti di opere o lavori pubblici. 3. Gli incentivi di redazione di atti di pianificazione, pari al 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, ai sensi del comma 6 dell art. 92 sopra citato, è ripartito tra i dipendenti dell amministrazione che lo abbiano redatto. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende: a) per personale dell'ufficio lavori pubblici, indifferentemente, sia quello che ha partecipato alla redazione dei progetti, sia quello che ha redatto i piani, indipendentemente dalla sua organica collocazione nella struttura organizzativa dell'ente; b) per progettista il dipendente incaricato della redazione del progetto di opere o lavori oppure degli atti di pianificazione; c) per D.Lgs. n. 163 si intende il D.Lgs. 12-04-2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni; d) per importo a base di gara su cui calcolare l incentivo di che trattasi, l importo dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza, dell IVA e di quant altro previsto, nel rispetto dei criteri del D.P.R. n. 554/1999; e) per Comune, l Amministrazione Comunale di Bracciano.

Art. 3 Norme in materia di progettazione 1. Le fasi progettuali di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 163 sono prioritariamente affidate al personale dell'ufficio lavori pubblici. 2. L'affidamento della progettazione a tecnici esterni all'ente può avvenire in via residuale, subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 90, comma 6, del D.Lgs. n. 163. 3. Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche per la progettazione di atti di pianificazione. Art. 4 Affidamento degli incarichi di progettazione 1. In sede di pianificazione dell'attività gestionale annuale ( P.E.G., programma triennale dei lavori pubblici, ecc. ), sono individuati i progetti da affidare al personale dell'ufficio lavori pubblici. 2. Il conferimento degli incarichi di progettazione al personale è affidato dal Responsabile dell Area tenendo conto dei principi di rotazione, di coinvolgimento di tutti i dipendenti ritenuti idonei e delle competenze e capacità professionali. 3. Il Responsabile dell Area competente, sulla base della pianificazione di cui al comma 1, nomina i responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163. Gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori possono coincidere con la nomina a Responsabile del procedimento nei limiti stabiliti dall art. 7 del D.P.R. 21-12-1999, n. 554. Art. 5 Limitazioni all'erogazione degli incentivi 1. Gli incentivi di progettazione sono erogati esclusivamente qualora l'attività progettuale sia affidata al personale interno. 2. Qualora la progettazione sia viceversa conferita a professionisti esterni, non è dovuta alcuna incentivazione per l'attività che il personale dell'ufficio tecnico è chiamato istituzionalmente a svolgere per tali progetti, fatta eccezione per il dipendente designato quale Responsabile del procedimento relativo ad un lavoro pubblico progettato esternamente al quale spetta comunque la quota da calcolare sull importo posto a base di gara, fatta salva la facoltà del Responsabile del Procedimento di definire una quota da destinare al personale che lo coadiuvi nelle proprie attività. 3. Nel caso in cui, oltre alla progettazione interna, si renda necessario conferire a liberi professionisti la redazione di alcune procedure, gli incentivi, sono dovuti nella misura di legge, alla quale deve essere scorporata la quota affidata agli esterni che costituisce così economia di spesa.

Art. 6 Modalità di costituzione degli incentivi 1. Gli incentivi di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163, si costituiscono di volta in volta direttamente sugli stanziamenti previsti per i singoli interventi ai sensi dell'art. 93, comma 7, del medesimo D.Lgs. n. 163 e sono inseriti nel relativo quadro economico. 2. La quota incentivo viene stabilita sulla base del costo complessivo del progetto affidato al personale dell'ufficio lavori pubblici, secondo i meccanismi di calcolo previsti dal D.Lgs. n. 163 e dal presente Regolamento. 3. La quota dei singoli progetti affidati al personale interno, è costituita da somme variabili da 0,3 allo 0,5 per cento riferite agli importi posti a base di gara per le opere o i lavori, nonché da una somma pari al 30 per cento della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione ripartita come segue: Progettista Responsabile del Procedimento Disegnatori Collaboratori Tecnici Collaboratori Amministrativi 30% 10% 20% 30% 10% 4. La percentuale effettiva spettante per la progettazione di opere o lavori ( verde e arredo urbano, impianti potabilizzazione e depurazione, impianti termici e di condizionamento, strutture in legno, opere d arte nel sottosuolo, opere di irrigazione e di evacuazione, opere di difesa, opere di sistemazione idraulica e di bonifica, impianti tecnologici, opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale opere di ingegneria naturalistica, ecc. ) viene graduata secondo i seguenti criteri: % Importo posto a base di gara 0,5 Importo fino a 500.000,00 + IVA 0,4 Importo da 500.000,00 + IVA a 1.000.000 + IVA 0,3 Importo da 1.000.000,00 + IVA ed oltre 5. La percentuale effettiva spettante per la progettazione di opere o lavori ( Edifici civili e industriali, Restauro e manutenzione, strade, acquedotti, fognature, risorse idriche, edilizia

pubblica, manutenzione straordinaria, ecc. ) viene graduata secondo i seguenti criteri: % Importo posto a base di gara 0,5 Importo fino a 500.000,00 + IVA 0,4 Importo da 500.000,00 + IVA a 1.000.000 + IVA 0,3 Importo da 1.000.000,00 + IVA ed oltre 6. Nei quadri economici dei progetti esecutivi deve essere espressamente indicato l'ammontare delle spese tecniche di progettazione che vengono attribuite al personale interno. Art. 7 Criteri di riparto 1. All'inizio di ciascun esercizio, il Responsabile competente, con proprio atto, individua il personale interessato alla progettazione e, contestualmente, individua, in via di massima, le quote di spettanze di ciascun singolo progetto, così come individualmente calcolata ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163 e dell'art. 6 del presente Regolamento. 2. Le quote di spettanza di ciascun progetto, sono ulteriormente ripartite tra i partecipanti alla progettazione, tenendo conto del livello di responsabilità assunta nella progettazione e delle distinte fasi procedimentali, secondo i seguenti parametri: RESPONSABILITA PARAMETRO LAVORI/OPERE Responsabile del procedimento 30% Progetto 30% (Progetto Preliminare 20% - Progetto Definitivo 40% - Progetto Esecutivo 60%) Progetto Sicurezza 5% Direzione Lavori 20% Coordinatore Sicurezza 10% Collaudo/Regolare Esecuzione 3% Attività tecniche o amministrative 2% 3. Per attività tecniche o amministrative si intendono le attività necessarie per la predisposizione degli elaborati progettuali, del progetto della sicurezza, dei Capitolati Speciali di Appalto, della contabilità dei lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo dei

lavori. 4. Non sono comprese nelle attività tecniche o amministrative le attività necessarie per l appalto e aggiudicazione dei lavori, stipula contratti, deliberazioni o determinazioni per l approvazione dei progetti, per la liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori, per le perizie di variante, per lo stato finale dei lavori o altre attività tecniche o amministrative che non riguardano la redazione del progetto, la direzione dei lavori o il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e sicurezza. 5. Le quote relative agli atti di pianificazione verranno definite prima del conferimento dell incarico da parte dell Amministrazione Comunale e dovranno tenere conto del livello di responsabilità assunto da ogni partecipante all atto di pianificazione. 6. Gli incentivi, come sopra calcolati, da suddividere tra il personale degli Uffici interessati, si intendono al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota che è a carico del Comune, con esclusione dell IRAP che rimane a carico del bilancio dell Ente. 7. La spesa destinata alla corresponsione del compenso incentivante, nel suo importo complessivo di cui al precedente comma, è inserita nel fondo di cui all art. 15 del CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali in data 01/04/1999, come confermato dall art. 31 del CCNL sottoscritto in data 22/01/2004 ed è iscritta in bilancio ai pertinenti interventi. 8. Il compenso incentivante per opere o lavori pubblici è incluso tra gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa ed, in particolare, nella quota complessiva, non superiore al 10%, degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori pubblici che il Comune deve destinare alla copertura delle spese di progettazione, così come previsto dall art. 92, comma 7 del D.Lgs n.163. 9. Il compenso incentivante per la redazione di atti di pianificazione sarà iscritto in apposito intervento di spesa nel bilancio di esercizio in cui verrà programmata la predisposizione di uno dei suddetti atti. 10. In caso di perizie di variante e suppletive ex art. 132 comma 1 - del D.Lgs n. 163, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione dell opera e sempre che le stesse non siano state originate da errori o omissioni progettuali di cui alla lettere e) del predetto articolo, i tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori, hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva. Art. 8 Liquidazione degli incentivi 1. I responsabili unici del procedimento assicurano la regolarità degli atti e l'avvenuto espletamento delle singole fasi della progettazione. 2. La liquidazione dell incentivo è effettuata con atto determinativo emesso dal

Responsabile competente dell Area. Per l attività di progettazione, la liquidazione è effettuata in due fasi : la prima, pari al 60% dell importo dovuto, ad avvenuta predisposizione del progetto e la seconda a saldo ad avvenuta approvazione del progetto da parte dell Amministrazione Comunale. Per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione dello stato finale ed alla redazione dei collaudi. Per gli atti di pianificazione la liquidazione è effettuata per il 50% entro 30 giorni dalla determinazione dirigenziale che certifica l avvenuta conclusione del lavoro, ed il restante 50% entro 30 giorni dall avvenuta definitiva approvazione dell atto stesso e, comunque, entro sei mesi dalla determinazione dirigenziale che certifica l avvenuta conclusione del lavoro. Il tutto è, comunque, subordinato alla effettiva erogazione della fonte di finanziamento dell opera o lavoro. Art. 9 Condizioni per l'affidamento dell'incarico 1. I progetti sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati che siano in servizio presso il Comune alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso il Comune, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione. Art. 10 Divieti 1. I dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale comunale, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, se non conseguenti ai rapporti d'impiego. 2. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal D.Lgs. n. 163. Art. 11 Copertura rischi professionali 1. Il Comune a proprie spese stipula, in nome e per conto dei dipendenti incaricati per la progettazione, idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale. 2. Le polizze assicurative di cui al comma 1 sono rinnovate per tutta la durata del rapporto di lavoro con il Comune a condizione che al dipendente venga affidato almeno un progetto all'anno.

Art. 12 Norma transitoria 1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, con specifico riferimento sia alla percentuale spettante in applicazione dell art 4, comma 2, sia alla percentuali spettanti secondo la tabella di cui all art. 5, comma 4, del presente regolamento, si applicano per i progetti approvati successivamente all 01/01/2009. 2. In considerazione del contenuto normativo, nelle sue varie innovazioni, relativo agli incentivi alla progettazione, visto in correlazione con il principio generale del divieto di retroattività della legge sancito dall ordinamento giuridico e dalla giurisprudenza costituzionale e dato atto della mancanza di disposizioni a carattere retroattivo contenute nella legge n.113/2008, i compensi erogati a decorrere dal 1 gennaio 2009, ma relativi ad attività realizzate prima di tale data, vanno assoggettati alla previgente disciplina, anche al fine di non incidere su un diritto soggettivo vantato dai dipendenti interessati. Ciò anche in considerazione che le relative risorse fanno carico a fondi costituiti secondo la legislazione vigente in data anteriore e che pertanto non sono compresi nel disposto legislativo di cui all art.61 comma 8, della legge n.113/2008. Art. 13 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione. 2. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente Regolamento di cui all art. 92 del D.Lgs 163/2006, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 411 del 15.11.2007.