Regolamento CFSL. Nr. 6019. Edizione ottobre 2007. Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra



Documenti analoghi
Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sulle finanze della Confederazione

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)

Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

Regolamento degli investimenti della Tellco fondazione di libero passaggio

del 2 dicembre 1996 (Stato 1 gennaio 2011) Capitolo 1: Organi Sezione 1: Consiglio d amministrazione

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

visto l'art. 27 cpv. 2-4 della legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA) 1) del 22 marzo 1995

OPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI

Convenzione sulla garanzia della qualità concernente i fornitori di carrozzelle. stipulata tra

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:

Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita

CORPORAZIONE DEI COMUNI DEL MOESANO PER LA RACCOLTA E L ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI (CRER) REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO

del 6 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2008)

Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Ordinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero

Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)

Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG

Ordinanza sulle finanze della Confederazione

Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna

Regolamento della Conferenza universitaria svizzera

2.08 Stato al 1 gennaio 2011

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol. Direttiva

Legge federale sulla politica regionale

Riforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al

Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione

Ordinanza sul finanziamento dell assicurazione contro la disoccupazione

Regolamento del personale

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione

Regolamento di contabilità

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero

Regolamento corso di rianimazione cardiopolmonare e di defibrillazione automatica esterna (Regolamento corso base CPR/DAE) 1

LEGGE PER LA DIFFUSIONE DI CANALI ESTERI NEL MOESANO

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri

Comunicazione di atti scritti a un autorità

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)

Circolare 2008/42 Riserve tecniche assicurazione contro i danni. Riserve tecniche nell assicurazione contro i danni

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SCOLASTICO RELATIVO ALLA SCUOLA DELL INFANZIA TRA I COMUNI DI GARBAGNA NOVARESE NIBBIOLA

Previdenza professionale delle persone disoccupate secondo la LADI e la LPP

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela

Ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore

Direzione Regionale. il Comune di, con sede in, Via C.F., legalmente rappresentato da, nella sua qualità di, giusta delibera n. del.

B. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art.

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Corso RSPP Modulo C. Ing. Vincenzo Staltieri

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

Convenzione

SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA. Prestito personale ordinario ,00

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera

Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione

Regolamento sul pensionamento anticipato

Spiegazioni per la compilazione del modulo di richiesta (concessione di contributi federali per progetti secondo gli articoli 54/55 LFPr)

Contabilizzazione dei contratti di vendita rateale e dei contratti di finanziamento con cessione a un istituto finanziario

UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

Principi operativi sulle modalità di lavoro e sul coordinamento dell alta vigilanza sulla Nuova ferrovia transalpina (NFTA) 1

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

con sede a.. via.n.. C.f.. rappresentato da... nato a.. il.. abilitato alla sottoscrizione del presente atto con... n... del.

REGOLAMENTO PER LA RETRIBUZIONE DI AUTORITÀ, COMMISSIONI E

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Circolare sui contributi all assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (AD)

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

Legge federale

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Commissione federale delle case da gioco

Ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 Cagliari CONVENZIONE

Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

Ordinanza concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

Legge federale sui giuristi d impresa (LGIm)

REGOLAMENTO PER GLI IMPIEGHI DEL PATRIMONIO

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

Convenzione tariffaria di fisioterapia

Ordinanza sull assicurazione malattie

Transcript:

Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL Nr. 6019 Ordinamento delle indennità Regolamento concernente l utilizzazione del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali Edizione ottobre 2007

La Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL), visto l articolo 87 della Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981, visti l articolo 54 e gli articoli 91 93, 95 e 96 dell Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) del 19 dicembre 1983, decreta: Capitolo 1: Preventivo Articolo 1 Basi 1 Il preventivo della CFSL contempla le spese degli organi esecutivi previste per l anno seguente, nel quadro dei fondi probabili provenienti dal premio supplemen tare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali. L articolo 91 OPI elenca le spese coperte da questo premio supplementare. Il preventivo della CFSL serve a determinare l ammontare e il pagamento delle indennità agli organi esecutivi e a preparare un eventuale proposta al Consiglio federale per fissare o modificare il premio supplementare. 2 La CFSL invita regolarmente nel mese di giugno gli organi d esecuzione e gli assicuratori a presentare entro un termine determinato i loro preventivi e i loro formulari di notifica dei premi netti previsti per l anno seguente. A tal scopo può prescrivere dei formulari. Articolo 2 Preventivi degli organi d esecuzione della legge sul lavoro Gli organi esecutivi della legge sul lavoro determinano le loro spese previste per l anno successivo e coperte dal premio supplementare, applicando l elenco delle attività* stabilito dalla CFSL relativo al formulario di notifica delle attività per la sorveglianza. Essi notificano dette spese alla CFSL mediante il formulario di budget previsto per questo. * Dall 1.1.1985: Direttive per la compilazione del formulario di notifica delle attività per la sorveglianza secondo la LAINF nell ambito della prevenzione degli infortuni professionali. 2

Articolo 3 1) Preventivo dell INSAI L INSAI definisce le sue spese previste per l anno successivo e coperte dal premio supplementare in funzione delle attività e notifica tali spese alla CFSL nell ambito della sua procedura interna d allestimento del preventivo. Articolo 4 2) Preventivo delle orgaizzazioni specializzate Le organizzazioni specializzate trasmettono al segretario della CFSL il loro preven tivo delle spese concernenti le prestazioni da fornire secondo contratto. Articolo 5 Limite budgetario provvisorio Invitando gli organi esecutivi a presentare i loro preventivi, la CFSL può comunicare loro un limite budgetario provvisorio. Le spese che eccedono questo limite, in par ticolare quelle risultanti da modifiche previste nell effettivo del personale, devono essere giustificate a parte dagli organi esecutivi. Articolo 6 Notifica dei premi netti 1 L INSAI e gli assicuratori iscritti nel registro dell Ufficio federale delle assicurazioni sociali conformemente all articolo 68 LAINF notificano ogni anno i premi netti previsti per l anno successivo utilizzando il formulario allestito dalla CFSL. 2 Nel valutare i premi netti previsti per l anno successivo non si terrà conto dei supplementi di premio che seguono: spese amministrative (art. 92 cpv. 1 LAINF), premi supplementari per la sicurezza sul lavoro (art. 87 LAINF), supplementi per le indennità di rincaro non finanziate con eccendenze d interessi (art. 92 cpv. 1 LAINF), supplementi per pagamenti rateali (art. 93 cpv. 3 LAINF; art. 117 dell ordinanza sull assicurazione contro gli infortuni; OAINF), supplementi per pagamento ritardato dei premi (art. 93 cpv. 5 LAINF; art. 117 OAINF). 1) Versione del 20 marzo 2003; approvata dal CF il 10.07.2003. 2) Versione del 20 marzo 2003. 3

Articolo 7 Preventivo della CFSL 1 Basandosi sui dati forniti in applicazione dei succitati articoli 1 5, la CFSL allestisce il preventivo globale tenendo conto dei propri costi di gestione (art. 91 lett. d OPI) e delle eventuali spese derivanti da mandati speciali affidati agli assicuratori (art. 91 lett. e OPI). Su queste basi fissa l ammontare massimo delle indennità versate ai diversi organi esecutivi (credito-quadro). 2 3)... 3 Il preventivo globale approvato è comunicato ai diversi organi esecutivi insieme con il credito-quadro che li concerne. 4 A richiesta, gli assicuratori iscritti nel registro possono consultare il preventivo globale approvato. Articolo 8 Crediti supplementari 1 Gli organi esecutivi devono rispettare i crediti-quadro accordati. 2 Eventuali superamenti del credito-quadro saranno rimborsati solo in caso di spese imprevedibili e dopo approvazione da parte della CFSL, che statuisce in base a una richiesta scritta e motivata per la concessione di un credito supplementare, purché i fondi a disposizione provenienti dai premi supplementari siano sufficienti. 3) Divenuto obsoleto da quando le delegazioni dei partner sociali sono chiamate a partecipare a tutte le sedute della CFSL. 4

Capitolo 2: Conteggio e pagamento Articolo 9 Organi esecutivi della legge sul lavoro 1 Le spese che gli organi esecutivi della legge sul lavoro sostengono per le persone incaricate di sorvegliare l applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sono rimborsate in funzione del tempo impiegato (indennizzo a tempo). 2 La CFSL fissa il tasso orario delle indennità. I tassi orari delle persone menzionate al capoverso 1 comprendono i loro salari, tutti i costi salariali del rimanente personale degli organi esecutivi della legge sul lavoro incaricato della sicurezza sul lavoro secondo la LAINF e una parte delle spese generali d esercizio (spese d infrastruttura e di viaggio) corrispondente all attività delle persone menzionate al capoverso 1 e occupate nei settori della sicurezza sul lavoro secondo la LAINF. Nel calcolare i tassi orari, la CFSL può tener conto della diversa formazione e della funzione svolta dalle persone di cui al capoverso 1. I tassi orari vanno adeguati al rincaro nei limiti delle indennità di carovita fissate dal Consiglio federale per il personale federale. 3 Gli organi esecutivi della legge sul lavoro registrano le ore computabili delle per sone menzionate al capoverso 1 mediante il formulario di notifica delle attività per la sorveglianza che soddisfa alle esigenze dell articolo 96 OPI. Su questa base, gli organi d esecuzione della legge sul lavoro indirizzano trimestralmente alla CFSL le loro fatture relative alle spese per la sicurezza sul lavoro secondo la LAINF; a tal fine utilizzano il formulario di conteggio preparato dalla CFSL. I formulari di conteggio devono essere inoltrati alla CFSL entro il 15 del mese successivo a quello in cui termina il conteggio. Gli organi esecutivi della legge sul lavoro conservano i formulari di notifica delle attività per la sorveglianza e le copie dei conteggi trimestrali durante cinque anni. Articolo 10 4) INSAI L INSAI allestisce il conteggio delle spese calcolate nei limiti del suo conteggio d esercizio. 4) Versione del 20 marzo 2003; approvata dal CF il 10.07.2003 5

Articolo 11 Organizzazioni specializzate Le organizzazioni specializzate allestiscono i loro conteggi secondo contratto. Articolo 12 Assicuratori Gli assicuratori che operano ai sensi dell articolo 91 lettera e OPI su mandato della CFSL allestiscono i loro conteggi secondo le disposizioni del mandato ricevuto. Capitolo 3: Premi supplementari Articolo 13 Versamento dei premi supplementari Gli assicuratori versano all INSAI i premi supplementari incassati alla fine del mese successivo alla chiusura del conteggio trimestrale. Articolo 14 5 Conteggio Gli assicuratori inviano il loro conteggio provvisorio sul premio supplementare al più tardi entro la fine del mese di febbraio e il conteggio definitivo al più tardi entro la fine del mese di agosto che segue la chiusura definitiva dell anno d esercizio della CFLS. Si terrà conto della differenza tra il conteggio provvisorio e quello definitivo nella prossima fattura. Questo conteggio deve comprendere proporzionalmente anche i supplementi per i pagamenti rateali (art. 93 cpv. 3 e 5 LAINF; art. 117 OAINF) e per i pagamenti tardivi dei premi (art. 93 cpv. 5 LAINF; art. 117 OAINF). 5) Versione del 5 luglio 2007; approvata dal CF il 28.08.2007. 6

Capitolo 4: Revisione Articolo 15 Organo di revisione degli assicuratori Gli assicuratori indicano alla CFSL, con la notifica secondo l articolo 5 del presente ordinamento, il nome e la sede dell organo di revisione esterno incaricato di verifi care la riscossione e il versamento del premio supplementare secondo l articolo 95 capoverso 2 OPI. Articolo 16 Revisioni presso gli organi esecutivi e le organizzazioni specializzate 1 La CFSL decide ogni anno quali sono gli organi esecutivi e le organizzazioni specializzate da sottoporre a revisione e determina la portata di questa revisione. I servizi da cui dipendono gli organi esecutivi sono invitati dalla CFSL a partecipare alla revisione. 2 I risultati delle revisioni sono comunicati agli organi esecutivi interessati e ai servizi da cui dipendono, alle organizzazioni specializzate nonché al Consiglio federale, insieme con la relazione annuale della CFSL. Capitolo 5: Entrata in vigore Articolo 17 Il presente Ordinamento delle indennità entra in vigore dopo approvazione da parte del Dipartimento federale dell interno. Lucerna, 16 dicembre 1983 Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Il presidenteil segretario Seiler Güggi Approvato dal Dipartimento federale dell interno il 12 marzo 1984 7

Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL