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1 Convenzione sulla garanzia della qualità concernente i fornitori di carrozzelle stipulata tra Dachverband der Schweizerischen Handels- und Industrievereinigungen der Medizinaltechnik (FASMED) e l assicurazione per l invalidità (AI) rappresentata dall Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) gli assicuratori secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni rappresentati dalla commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM) l Ufficio federale dell assicurazione militare (UFAM) (denominati in seguito assicuratori ) 1. Basi La presente convenzione si basa sugli articoli 48 e 54 LAINF, sull articolo 25 LAM, sull articolo 26 bis LAI e, per quanto pertinente, sull ordinanza relativa ai dispositivi medici. (RS ) 2. Obblighi 2.1 I fornitori sono tenuti a rispettare queste disposizioni. Gli obblighi iniziano con l adesione alla convenzione quadro e terminano con il recesso o l esclusione dalla presente convenzione. 2.2 Queste disposizioni sono applicabili ai membri della FASMED e agli altri fornitori di carrozzelle menzionati nell elenco dei fornitori. I non membri della FASMED devono pagare una tassa d adesione e un contributo periodico annuo per coprire le spese conformemente all allegato. La Commissione paritetica di fiducia (CPF) fissa le modifiche riguardanti l ammontare della tassa d adesione e del contributo annuo nonché la loro utilizzazione. 3. Condizioni di ammissione Sono applicabili le disposizioni dell articolo 2 della convenzione quadro e la cifra 2 del concetto per la consegna di carrozzelle (Appendice 1) del 22 giugno / P. LOOSLI

2 4. Infrastruttura - condizioni L officina e i locali di vendita devono disporre di apparecchiature tecniche che permettano di effettuare una consegna secondo i principi dell appropriatezza e dell economicità. 5. Perfezionamento professionale 5.1 Il perfezionamento professionale comprende un attività orientata sulla specializzazione, ossia corsi, congressi, seminari, workshop, corsi di perfezionamento ecc. 5.2 D accordo con gli assicuratori la FASMED può emanare direttive per il riconoscimento dei corsi di perfezionamento. Il perfezionamento professionale deve essere in rapporto diretto con la consegna della carrozzella. 5.3 Le parti contraenti fissano la cerchia delle persone che devono essere prese in considerazione e la durata del perfezionamento professionale. 5.4 La prova che il perfezionamento è stato seguito deve essere fornita secondo il principio dell autodichiarazione. I fornitori devono essere in grado di provare e documentare i giorni e le ore in cui il perfezionamento ha avuto luogo. Sono considerati come prova le conferme di partecipazione, i certificati e mezzi di prova simili con il nome del partecipante. 6. Periodo di valutazione La prova che il perfezionamento è stato seguito deve essere fornita, per principio, per il periodo comprendente gli ultimi due anni. In casi particolari in cui il lavoro è stato interrotto per un lungo lasso di tempo (gravidanza, maternità o servizio militare) questo termine può essere prolungato di un anno. 7. Qualità dei processi e dei risultati 7.1 La qualità dei processi comprende tutti i procedimenti amministrativi fissati nella convenzione quadro e nei suoi Allegati. 7.2 La qualità dei risultati comprende una prestazione di lavoro secondo i criteri dell economicità e dell appropriatezza. A riguardo si deve tener conto in modo adeguato della prospettiva dei pazienti. 2

3 7.3 L adempimento delle esigenze dell ordinanza relativa ai dispositivi medici, nella misura in cui riguardano la consegna delle carrozzelle, viene presa in considerazione nell ambito della qualità dei risultati. 7.4 I documenti di un assicurato redatti dal fornitore vengono conservati da esso per cinque anni e, su richiesta nonché tenendo conto delle disposizioni sulla protezione dei dati, possono essere consultati in ogni momento dall assicuratore. 8. Sorveglianza/controllo/sanzioni 8.1 La Commissione paritetica di fiducia (CPF) sorveglia e controlla che le disposizioni sulla garanzia della qualità vengano osservate. 8.2 Con un sistema di rilevazione i fornitori che hanno aderito alla convenzione e che conteggiano a carico degli assicuratori vengono controllati ogni anno. La CPF regola la procedura. 8.3 In caso di infrazioni contro le disposizioni sulla garanzia della qualità la CPF può prendere le sanzioni seguenti: avvertimento radiazione temporanea dall elenco dei fornitori radiazione definitiva dall elenco dei fornitori (Crediti dovuti a prestazioni fornite in modo insufficiente rimangono in ogni caso riservati) 9. Entrata in vigore / disdetta Questa convenzione entrerà in vigore il 1 gennaio La disdetta si basa sulla cifra 2 della convenzione quadro del 22 giugno Allegato: condizioni per i non membri della FASMED 3

4 Berna e Lucerna, il/l... Dachverband der Schweizerischen Handels- und Industrievereinigungen der Medizinaltechnik (FASMED) Il segretario generale Il presidente del settore riabilitazione J. H. Schnetzer Th. Räber Ufficio federale delle assicurazioni sociali Divisione assicurazione invalidità La vicedirettrice Commissione delle tariffe mediche LAINF Il presidente B. Breitenmoser W. Morger Ufficio federale dell assicurazione militare Il vicedirettore K. Stampfli 4

5 Condizioni per i non membri della FASMED (Allegato alla convenzione sulla garanzia della qualità del.) 1. I costi relativi all elaborazione della convenzione quadro e dei suoi Allegati, al funzionamento della CPF, alla sorveglianza e al controllo della garanzia della qualità devono essere finanziati dalla FASMED, dagli assicuratori e dai non membri della FASMED. Questi ultimi devono quindi pagare una tassa d adesione unica e un contributo annuo alle spese. 2. La tassa di adesione unica è fissata a 500 franchi per fornitore. Il contributo annuo alle spese ammonta a 300 franchi per fornitore e viene riscosso a partire dal secondo anno d applicazione della convenzione. La tassa d adesione unica e il contributo annuo alle spese devono essere pagati anticipatamente e sono esigibili a partire dall iscrizione nell elenco dei fornitori o all inizio di un anno civile. Entrambi devono essere versati entro 30 giorni dalla ricezione della fattura. 3. Se i non membri non versano i contributi dovuti, dopo due avvertimenti infruttuosi la CPF li radia dall elenco dei fornitori. 4. Le parti contraenti creano un conto comune per i contributi versati dai non membri. 5. I contributi dei non membri vengono utilizzati in modo vincolato per le spese relative alla convezione tariffale. 6. La Commissione paritetica di fiducia (CPF) è l organo competente per fissare l ammontare dei contributi dei non membri. 7. Il segretariato della CPF è competente per l incasso dei contributi. Entro la fine di marzo esso trasmette alle parti contraenti il conteggio dell anno precedente. 8. Le parti contraenti possono esercitare in ogni momento il loro diritto di controllo. 5

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