REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA



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REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA Emanato con D.R. n. 686 del 29 novembre 2010 Entrato in vigore il 1 dicembre 2010 Art. 1 Principi generali 1. L Università degli Studi della Basilicata, di seguito denominata USB, garantisce il diritto all educazione e all istruzione universitaria della persona disabile, al fine di assicurare l effettivo esercizio del fondamentale diritto allo studio e di favorire il pieno rispetto della dignità umana, dei diritti di libertà e autonomia della persona e di promuoverne la piena integrazione nella società, ai sensi di quanto dispone la Legge 5 febbraio 1992 n. 104, come modificata dalla Legge 28 gennaio 1999 n. 17. 2. A tal fine, e secondo i principi dell efficacia, efficienza ed economicità, la USB si impegna ad attivare servizi funzionali a garantire l integrazione della persona disabile all interno dell Ateneo, ed a promuovere l integrazione degli studenti disabili nell ambito della vita sia universitaria che sociale. Art. 2 Destinatari degli interventi 1. Sono destinatari degli interventi tutti gli studenti disabili riconosciuti ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni (art. 3 comma 3), che siano regolarmente iscritti a Corsi offerti dalla USB e per i quali la condizione di studente diversamente abile risulti certificata. Art. 3 Delegato del Rettore 1. Il Rettore, ai sensi di quanto dispone l art. 16, comma 5-bis, della Legge 104/1992, nomina, con decreto, un docente quale suo Delegato con l incarico di espletare funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative volte a garantire l effettiva realizzazione del diritto allo studio e della integrazione degli studenti universitari disabili all interno della USB, ed a valutare l efficienza e l efficacia dei servizi a tale scopo attivati dall Ateneo.

Art. 4 Referenti di Facoltà 1. Presso ogni Facoltà dell Ateneo viene individuato un docente quale referente per le problematiche relative agli studenti disabili iscritti. Il referente di Facoltà viene nominato dal Rettore, previa designazione del Consiglio di Facoltà. 2. Per le sedi distaccate, nonché nelle ipotesi in cui il Delegato del Rettore lo reputi opportuno in relazione all entità delle problematiche emerse, vengono nominati referenti di ausilio, il cui coordinamento è rimesso al referente di Facoltà. 3. Il referente di Facoltà: a) predispone, in accordo con lo studente disabile e con l ausilio del Servizio Disabilità (art.8), un piano di studio individuale; b) promuove le intese con i docenti di cui all art. 16, comma 5, L. 104/1992; c) svolge un ruolo di raccordo, consulenza, supporto ai fini di perseguire la piena integrazione dello studente disabile presso la Facoltà; d) sottopone al Comitato, di cui al successivo art. 5, le richieste di sussidi specifici e di servizi di tutorato specializzato presentate dagli studenti disabili iscritti alla Facoltà; e) favorisce la corretta erogazione dei servizi e dei sussidi concessi. Art. 5 Comitato per l integrazione degli studenti diversamente abili 1. Il Rettore nomina un Comitato per l Integrazione degli Studenti Disabili che sono registrati ai sensi dell art.10 comma 1 del presente regolamento, di seguito indicato come CISD, composta da: a) il Delegato del Rettore (art. 3); b) il Coordinatore del Servizio Disabilità (art.8); c) i Referenti di Facoltà (art. 4); d) uno studente designato, al loro interno, dagli studenti disabili che sono registrati ai sensi dell art. 10, comma 1; e) il Responsabile della gestione tecnica del servizio (art.8). 2. Il Delegato del Rettore assolve alle funzioni di Presidente del Comitato. 3. La durata del mandato del Comitato coincide con quella del Rettore, fatta eccezione per il rappresentante degli studenti, che dura in carica un biennio accademico.

Art. 6 Competenze del CISD 1. Il Comitato è convocato formalmente dal Presidente e ha il compito di: a) individuare le potenziali esigenze e formulare proposte sulle iniziative da attivare in base ai dati relativi agli studenti diversamente abili iscritti presso l Ateneo per ciascun anno accademico; b) per ciascuno studente, provvedere ad individuare ed erogare servizi adeguati alle specifiche disabilità; c) predisporre il piano di utilizzo dei finanziamenti ministeriali (legge 17/1999) e di eventuali altri fondi; d) elaborare specifici progetti anche in collaborazione con altri enti; e) promuovere una programmazione annuale delle iniziative a favore dell integrazione, unitamente alla predisposizione del relativo budget di previsione, nel rispetto delle risorse finanziarie assegnate per tali finalità dal MIUR e disponibili. 2. Il Comitato si rapporterà con le associazioni dei disabili maggiormente rappresentative a livello regionale e con le istituzioni locali al fine di garantire forme adeguate per una migliore assistenza e per l integrazione degli studenti diversamente abili, anche attraverso l istituzione di un tavolo tecnico. 3. Le riunioni del Comitato sono valide in presenza della metà più uno dei suoi componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. E inoltre compito del Comitato redigere un verbale sottoscritto dai componenti partecipanti. Art. 7 Benefici 1. Il CISD, all inizio di ogni anno accademico, individuerà, anche in funzione delle disponibilità finanziarie, gli eventuali sussidi e/o benefici da erogare in favore degli studenti disabili attraverso l emanazione di bandi pubblici. Art. 8 Servizio Disabilità 1. Il Servizio Disabilità ha il compito istituzionale di supportare lo studente disabile. Esso è costituito da uno Staff per le attività di supporto al Delegato del Rettore, che fa capo all Ufficio di Segreteria del Rettore. Esso è composto dalle seguenti figure: 1) Responsabile della Segreteria del Rettore con funzioni di coordinamento; 2) Unità di personale per la gestione delle attività di front-office; 3) Funzionario del CISIT responsabile della gestione tecnica del Servizio;

4) Unità di personale per la gestione della strumentazione di ausilio. Lo Staff: a) supporta, sotto il profilo amministrativo, il Delegato, il Comitato ed i referenti di Facoltà; b) promuove, in accordo e su richiesta del Delegato del Rettore, la sottoscrizione di convenzioni di cui all art. 13, comma 1 lett. b), della L. 104/1992; c) redige con cadenza annuale un rendiconto sulle attività espletate e sui servizi erogati nell arco dell anno accademico, da sottoporre al Delegato del Rettore e al Comitato. Il Coordinatore del Servizio Disabilità è membro del CISD. Art. 9 Settore Accoglienza Disabili 1. Nell ambito del Servizio Disabilità è istituito il Settore Accoglienza Disabili che potrà avvalersi, per le attività di front-office, anche della collaborazione degli studenti (art.13, L. 390/1991) ed eventualmente dei volontari del Servizio Civile, per la gestione di un Punto di Accoglienza, presso le Segreterie Studenti dei diversi poli della USB, con il compito di provvedere all accoglienza e ad un primo orientamento degli studenti diversamente abili. Il Settore Accoglienza Disabili è preposto allo svolgimento delle seguenti attività: a) informazione e orientamento in merito ai servizi erogati per l integrazione e il diritto allo studio degli studenti disabili; b) supporto all espletamento degli adempimenti amministrativi universitari; c) ricezione delle richieste di ausilio; d) orientamento all inserimento lavorativo degli studenti disabili laureati. Art. 10 Accesso ai servizi 1. Gli studenti diversamente abili che intendano accedere ai servizi offerti o che intendano richiedere servizi individualizzati, devono presentare una domanda scritta, avvalendosi degli appositi moduli, al front-office del Settore Accoglienza Disabili (art. 9). 2. Gli interventi ausiliari hanno validità per un solo anno accademico, al termine del quale lo studente diversamente abile dovrà ripresentare la domanda.

Art. 11 Predisposizione dell intervento individualizzato 1. Per la realizzazione di piani di intervento individualizzati, in assenza di figure strutturate con specifiche competenze, l USB potrà avvalersi di strutture/professionisti esterni attraverso la stipula di apposite convenzioni che saranno sottoscritte dal Rettore o dal suo Delegato. Art. 12 Conclusione e valutazione dei servizi individuali offerti 1. A conclusione dell'anno accademico, lo studente diversamente abile che abbia usufruito di servizi individualizzati compila un questionario di gradimento per il servizio fruito. 2. Il Coordinatore del Servizio Disabilità attesta la regolare esecuzione dell intervento individualizzato. Art. 13 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all Albo Ufficiale di Ateneo. Art. 14 Disposizioni finali 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, allo Statuto di Ateneo e al Regolamento Didattico di Ateneo.