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Bur n. 17 del 28/02/2012 (Codice interno: 238364) LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2012, n. 11 Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e. la seguente legge regionale: Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga Art. 1 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e 1. La lettera f) del numero 2) del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è sostituita dalla seguente lettera: "f) verificando la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflueprovenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b), e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione presentata dagli interessati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 112;". 2. Dopo la lettera d) del numero 3) del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è aggiunta la seguente lettera: "d bis) la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, in conformità a quanto dichiarato nella comunicazione presentata dagli interessati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 112;". Art. 2 - Modifiche all'articolo 65 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e 1. Il comma 1 dell'articolo 65 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è sostituito da seguente comma: "1.All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione, previste dall'articolo 133 del decreto legislativo n. 152/2006, provvede la provincia ovvero, nel caso di scarichi autorizzati dal comune o dal gestore del servizio di fognatura, il comune.". 2. Il comma 1 ter dell'articolo 65 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è sostituito dal seguente comma: "1 ter. La Giunta regionale utilizza i proventi di cui al comma 1 bis per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 136 del decreto legislativo n. 152/2006, con le modalità previste dalla legge regionale di attuazione della disciplina di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Norme di razionalizzazione della finanza pubblica".". 3. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 65 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è inserito il seguente comma: "1 quater. A tal fine i comuni e le province comunicano periodicamente alla Regione i provvedimenti emanati e l'ammontare delle relative sanzioni.". Art. 3 - Introduzione dell'articolo 65 quater nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e 1. Dopo l'articolo 65 ter della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente", è inserito il seguente articolo:

"Art. 65 quater - Sanzioni amministrative in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza alle norme in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da euro 130,00 a euro 1.300,00 per il mancato rispetto degli obblighi relativi alla documentazione amministrativa che abilita all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, stabiliti dalla Giunta regionale in attuazione del medesimo comma 2; b) da euro 400,00 a euro 4.000,00 per il mancato rispetto delle norme tecniche stabilite dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 152/2006, per la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, ad esclusione di quanto previsto alla lettera c); c) da euro 700,00 ad euro 7.000,00 per il mancato rispetto delle disposizioni tecniche sulle caratteristiche e sulle dimensioni dei contenitori per lo stoccaggio stabilite dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 152/2006, per la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o delle acque reflue aziendali, o per la mancata adozione dei necessari accorgimenti atti a prevenire dispersione o tracimazione dei materiali stoccati. 2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo provvede la provincia, che versa semestralmente nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale (upb E0045 "Altre sanzioni amministrative") i proventi riscossi dopo aver trattenuto una quota del cinquanta per cento da utilizzare nel settore della tutela delle acque. 3. La Giunta regionale utilizza i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo in conformità a quanto disposto dall'articolo 136 del decreto legislativo n. 152/2006.". La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 24 febbraio 2012 Luca Zaia INDICE Art. 1 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni Art. 2 - Modifiche all'articolo 65 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e Art. 3 - Introduzione dell'articolo 65 quater nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e Dati informativi concernenti la legge regionale24 febbraio 2012, n. 11

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni. Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati: 1 - Procedimento di formazione 2 - Relazione al Consiglio regionale 3 - Note agli articoli 4 - Struttura di riferimento 1. Procedimento di formazione - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Maurizio Conte, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 3 agosto 2010, n. 12/ddl; - Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 16 dicembre 2010, dove ha acquisito il n. 132 del registro dei progetti di legge; - Il progetto di legge è stato assegnato alla Settima commissione consiliare; - La Settima commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 30 maggio 2011; - Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Nicola Finco, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 8 febbraio 2012, n. 7. 2. Relazione al Consiglio regionale Signor Presidente, colleghi consiglieri, con l'approvazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", l'italia ha dato un primo recepimento a due direttive emanate dall'unione europea ai fini della tutela delle acque dall'inquinamento provocato da attività civili e da attività agricole. Il decreto legislativo n. 152/1999 è stato successivamente abrogato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che peraltro ha confermato le precedenti disposizioni relative al recepimento della direttiva nitrati in materia di zone vulnerabili e di programmi d'azione da applicare all'interno delle zone medesime. Per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 91/676/CEE, comunemente conosciuta come "Direttiva Nitrati", il sopra richiamato decreto legislativo rinviava all'emanazione di un successivo provvedimento la definizione dei criteri generali per la formazione dei programmi d'azione da parte delle regioni. Detto provvedimento è stato predisposto dal Ministero delle politiche agricole, di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, approvato il 7 aprile 2006. A livello nazionale, tuttavia, il suddetto decreto ministeriale non ha fornito i criteri e le norme tecniche generali sulla base delle quali disciplinare da parte delle regioni le sanzioni pecuniarie, e quindi è mancata, a livello nazionale, un'azione coordinata per la disciplina delle sanzioni amministrative relativeall'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici sui terreni agricoli. In ogni caso le regioni si sono progressivamente adeguate a quanto richiesto dalle norme nazionali ed hanno elaborato la disciplina della gestione degli effluenti di allevamento ai fini agronomici. Per quanto riguarda il Veneto, si può affermare che il disegno di legge oggi all'attenzione dell'aula, si colloca su un piano di sostanziale coerenza con l'operato di altre Regioni del nord Italia il cui settore zootecnico e le problematiche di carattere ambientale siano comparabili con quelli della nostra regione, trattando analogamente il tema delle sanzioni in materia di utilizzazione agronomica di prodotti quali i fanghi da reflui urbani o le acque di vegetazione e le sanse umide dei frantoi oleari. Il progetto di legge in esame, dunque, integra e modifica la legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 5, che riguarda la competenza delle province, eliminando il riferimento all'autorizzazione provinciale dei "piani di concimazione" (comma 1, n. 2, lettera f)) che sono sostituiti da una comunicazione, con una procedura assimilabile alla dichiarazione di inizio attività (DIA), che consente in molti casi alle aziende un sensibile snellimento dei tempi di attesa rispetto alle norme previgenti che richiedevano diacquisire un espressa autorizzazione allo spandimento dei liquami zootecnici; - l'articolo 1 comma 2, modifica l'articolo 5, il cuicomma 3 è integrato (lettera e)), in ragione delle nuove competenze assegnate alle province in sede dicontrollo amministrativo successivo sulla correttautilizzazione agronomica degli effluenti da allevamento e delle acque reflue; - l'articolo 2 introducel' articolo 65 quater - "Sanzioni amministrative in materia di uso agronomico di effluenti di allevamento e di talune acque reflue industriali", completando così il quadro sanzionatorio in materia, stante l'inadeguatezza degli strumenti di controllo e repressione attualmente in vigore. Con specifico riferimento alle sanzioni introdotte dall'articolo 65 quater le fattispecie che si provvede asanzionare sono: 1) gli inadempimenti meramente amministrativi quali, adesempio, il ritardo nella presentazione delle Comunicazioni o il mancato aggiornamento delle stesse, la mancata presentazione di documenti integrativi necessari o chiesti dalla Provincia nel corso della verifica documentale per i quali è prevista una sanzione amministrativa da 130,00 a 1.300,00 euro; 2) gli inadempimenti sulle modalità di gestione degli effluenti, ad esempio spandimenti in periodi di divieto, in aree di divieto, in quantità superiori al consentito, per i quali è prevista una sanzione amministrativa da 400,00 a 4.000,00 euro; 3) i mancati adeguamenti alle norme sulle dimensioni degli stoccaggi, ovvero la gestione dei contenitori di stoccaggio senza i necessari accorgimenti atti a prevenire danni ambientali, per i quali è prevista una sanzione amministrativa da 700,00 a 7.000,00 euro. Infine, il suddetto articolo 65 dispone che i proventi derivanti dalle sanzioni siano trattenuti, nella misura del 50 per cento, dalla provincia che li deve utilizzare nel settore della tutela delle acque e, per il 50 per cento, siano versati alla regione che li destina alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Sul disegno di legge si esprimeva favorevolmente con modifiche la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali ai sensi della legge regionale n. 20/1997 e, successivamente, la Settima Commissione con parere in data 25 marzo 2011. Nel corso del dibattito in Consiglio è, tuttavia, emersa la necessità di riconsiderare l'entità delle sanzioni previste nel progetto di legge e, di conseguenza, il Consiglio nella seduta del 28 aprile 2011 ha deliberato con DCR n. 25 il rinvio del progetto di legge alla Commissione competente per un supplemento di istruttoria. La Settima Commissione consiliare ha, quindi, riesaminato il disegno di legge modificando l'entità delle sanzioni ed introducendo una nuova norma finalizzata a chiarire la competenza delle province nell'applicazione delle sanzioni. In data 30 maggio 2011 la Settima Commissione ha espresso a maggioranza (favorevoli il Presidente Finco, i consiglieri Cenci, Bozza e Cappon del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord-Padania, il consigliere Teso - con delega del consigliere Conta - del Gruppo consiliare Popolo della Libertà e i consiglieri Azzalin e Fracasso - con delega del consigliere Puppato - del Gruppo consiliare Partito Democratico Veneto; astenuto il consigliere Pettenò del Gruppo consiliare Federazione della Sinistra Veneta - PRC Sinistra europea) parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale. 3.Note agli articoli Nota all'articolo 1 - Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 33/1985 come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 5 - Competenze della Provincia. Le attività della Provincia, nel quadro dell'ordinamento statale richiamato all'articolo 1 e delle funzioni a essa delegate dalla presente legge, consistono principalmente in: 1) rilevamento ed elaborazione di dati ambientali di interesse provinciale, nell'ambito del coordinamento regionale di cui all'articolo 4, primo comma, punto 4, lettera a), segnalando altresì alla Regione e ai Comuni le situazioni richiedenti provvedimenti di loro competenza;

2) esercizio delegato del controllo preventivo: a) approvando i progetti degli impianti di seconda categoria di cui all'articolo 49, primo comma, lettera a), le loro eventuali modifiche per ampliamento o ristrutturazione o trasferimento in altre località e rilasciando le relative autorizzazioni all'esercizio; nonché autorizzando gli impianti di seconda categoria di cui all'articolo 49, primo comma, lettera c); b) autorizzando gli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al dpr 24 maggio 1988, n. 203, ai sensi degli articoli 6, 12 e 15 di detto decreto; c) omissis d) omissis e) autorizzando gli scarichi nelle unità geologiche profonde e nelle acque costiere marine; f) verificando la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflueprovenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b), e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione presentata dagli interessati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 112; g) omissis h) omissis i) omissis l) rilasciando le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di prima categoria di cui all'articolo 35; m) omissis 3) esercizio del controllo successivo su: a) le caratteristiche degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti produttivi non recapitanti in pubbliche fognature; b) omissis c) omissis d) l'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua; d bis) la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, in conformità a quanto dichiarato nella comunicazione presentata dagli interessati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 112; 4) formazione e aggiornamento del catasto: a) degli insediamenti produttivi e di quelli assimilati; b) delle fonti fisse di emissione nell'atmosfera, provenienti da insediamenti non esclusivamente domestici; c) di tutti gli scarichi, pubblici e privati, sversanti nei corpi idrici superficiali; d) omissis. Nota all'articolo 2 - Il testo dell'art. 65 bis della legge regionale n. 33/1985 come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 65 bis - Sanzioni amministrative previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. 1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione, previste dall'articolo 133 del decreto legislativo n. 152/2006, provvede la provincia ovvero, nel caso di scarichi autorizzati dal comune o dal gestore del servizio di fognatura, il comune. 1 bis. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono versati dagli enti competenti semestralmente nel capitolo 7948 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, dopo aver trattenuto la quota del dieci per cento da utilizzare nel settore del ciclo dell'acqua. 1 ter. La Giunta regionale utilizza i proventi di cui al comma 1 bis per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 136 del decreto legislativo n. 152/2006, con le modalità previste dalla legge regionale di attuazione della disciplina di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Norme di razionalizzazione della finanza pubblica". 1 quater. A tal fine i comuni e le province comunicano periodicamente alla Regione i provvedimenti emanati e l'ammontare delle relative sanzioni.". 4. Struttura di riferimento Direzione agroambiente