CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BRAMBILLA



Documenti analoghi
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato LIVIA TURCO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE N Norme sull informazione e sull educazione sessuale nelle scuole. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato SBROLLINI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Legislatura 16º - Disegno di legge N. 255

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BRAMBILLA, CASTIELLO, SANTELLI. Norme sulla riabilitazione attraverso l utilizzo del cavallo (ippoterapia)

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 3 AGOSTO 2001 REGIONE VENETO

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Nuove norme in materia di diritto allo studio degli alunni con disabilità e di insegnanti di sostegno

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TORAZZI, REGUZZONI, FAVA, MUNERATO

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

PROTOCOLLO D INTESA TRA LA REGIONE PUGLIA E L UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato COZZOLINO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione della rete dei musei nazionali di scienza e tecnica (REMUNAST)

Copyright GlaxoSmithKline. Obiettivi del progetto Fondamenti Aree di applicazione Il Ruolo di GSK nel progetto La Rete sul territorio Alcuni spunti

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE. della Regione

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR) Associazione Direttori di Albergo (di seguito denominato ADA)

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ABRIGNANI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie

PROTOCOLLO D'INTESA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE. DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A

Convenzione. per la realizzazione del progetto didattico denominato ...

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE REGUZZONI, TOGNI, GRIMOLDI, FAVA, NICOLA MOLTENI. Disposizioni in favore dell industria del mobile

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI. Disciplina degli itinerari turistici denominati «percorsi delle castagne»

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Direzione generale. Progetto Attività Motoria e Sport nella Scuola

Art. 1 Finalità. Art. 2 Soggetti

approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 22 aprile 2015

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.

PROGETTO AUSER PER LA REALIZZAZIONE DI VARIE ATTIVITA DI PUBBLICA UTILITA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Proposta di Legge 20 dicembre 2013, n. 303 Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale.

Ministero della Salute

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE LAZIO. Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dipendente del comparto Scuola sottoscritto il 26 maggio 1999;

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRILLINI

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

Università e Ricerca, confermata dal Dirigente dell Ufficio riferisce quanto segue: A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

OGGETTO: Ampliamento orario di apertura delle biblioteche e degli altrti spazi culturali del Comuni e non affidati a terzi

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato RUGGHIA. Disciplina dell attività di agente e rappresentante di commercio

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BALDELLI, BRUNETTA, PIZZOLANTE, POLVERINI, BOSCO, MOTTOLA, GIAMMANCO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LAFFRANCO, BIANCONI

L. 28 marzo 1991, n. 113 (1). Iniziative per la diffusione della cultura scientifica. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 aprile 1991, n. 82.

PROTOCOLLO D INTESA. Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR)

SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI NELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2015/2016 AMBITO TERRITORIALE VALLE SERIANA E VAL DI SCALVE

LEGGE SPORT VENETO. In ogni diapositiva di questa presentazione, si cita inizialmente l articolo 2, per poi parlare dell articolo specifico

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Deliberazione legislativa n. 30/ I N D I C E

S.I.C.E.S. SrL Società Italiana Centri Educazione Stradale Parco Scuola del Traffico

PROTOCOLLO D INTESA GIOVANI, SCUOLA & VOLONTARIATO. tra

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO COMUNALE

PROTOCOLLO DI INTESA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI

giovani l opportunità di un sereno e armonioso sviluppo;

Legge Regionale 23 Novembre 2006, n. 20. Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza. (BUR N. 34 del 9 dicembre 2006)

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

DELIBERAZIONE N. DEL. Direzione Regionale: POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT Area: IMPRESA SOCIALE E SERVIZIO CIVILE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

La scuola dell infanzia, anello fondamentale del sistema formativo del paese, deve essere in continuità con:

PROGETTO AUSER PER LA REALIZZAZIONE DI VARIE ATTIVITA DI PUBBLICA UTILITA

Carta dei Servizi Servizio Marketing e Turismo

CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE, INTEGRITÀ E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE

Legge 8 ottobre 2010, n. 170

PROGETTO A SCUOLA DI DISLESSIA

PIANO DELL OFFERTA FORMATIVA - Anno scolastico 2014/15. Ampliamento dell offerta formativa SCUOLA DELL INFANZIA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali N. 2739

PROTOCOLLO D INTESA TRA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA CAPITALE UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE PROTEZIONE CIVILE

PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LAZIO- DIREZIONE RAGIONALE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA E L UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

L Orto dei Bambini. Per trasmettere l amore e il rispetto della terra.

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

STRUMENTI ED AZIONI PER EDUCARE ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI ATTRAVERSO LA RACCOLTA DIFFERENZIA- TAED IL CONSUMO CONSAPEVOLE.

Ufficio Scolastico regionale per le Marche Direzione generale. Prof.ssa Gianna Prapotnich Ufficio Studi

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE

DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.

Ministero deii'istruzione, deii'universita e della Ricerca (di seguito denominate MIUR) Associazione Direttori di Albergo (di seguito denominate ADA)

Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici

d) i criteri di valutazione dei progetti da parte del Comitato, tra i quali: 1) la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;

Protocollo d intesa tra Autorità garante per l'infanzia e l adolescenza e Consiglio nazionale dell Ordine degli Assistenti sociali (CNOAS)

A relazione dell'assessore Cavallera: Premesso che:

ALIMENTAZIONE, MOVIMENTO, STILI DI VITA: ISTRUZIONI PER L USO

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA BAROLO

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Parco Locale di Interesse Sovracomunale SERIO NORD

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Il menù l ho fatto io Percorso partecipato sull Educazione Alimentare Proposta rivolta alle Scuole a.s. 2013/14

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CARUSO. Delega al Governo per l istituzione dell Albo dei mediatori interculturali

ADM Associazione Didattica Museale. Progetto Vederci Chiaro!

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 450 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato BRAMBILLA Disposizioni per favorire la realizzazione di aree destinate a parco per i bambini, gli anziani e gli animali d affezione Presentata il 21 marzo 2013 ONOREVOLI COLLEGHI! La presente proposta di legge ha lo scopo di migliorare la qualità della vita nei centri urbani, introducendo disposizioni volte alla realizzazione di parchi per bambini e anziani, accompagnati dai loro animali d affezione, che possano diventare spazi urbani integrati e flessibili volti al miglioramento complessivo della città. La proposta prende spunto dall accordo siglato tra l Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e la Federazione italiana associazioni diritti animali e ambiente nonché da alcune ordinanze, con l obiettivo di individuare aree verdi urbane da destinare al gioco dei bambini, al ristoro degli anziani e alla ricreazione degli animali domestici, in particolare dei cani. Si intende così contribuire all integrazione sociale delle comunità cittadine attraverso la realizzazione di strutture ludiche e di parchi gioco dove i bambini possano recarsi, insieme ai genitori o ai nonni, per trascorrere qualche ora anche in compagnia dei loro amici animali. La presente iniziativa legislativa intende, altresì, intercettare e stimolare l interesse e la consapevolezza dei più giovani sui temi della tutela dell ambiente e dell ecosistema, nonché mirare allo sviluppo di una cultura animalista che vede coinvolte sempre più persone. Gli spazi all aperto vengono visti come una risorsa per l insegnamento e l apprendimento attraverso l esperienza sensoriale, la didattica e il gioco, in particolare divenendo per i bambini fattore determinante per la crescita fisica e per lo sviluppo emotivo ed intellettuale.

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 450 L articolo 2, infatti, prevede che i comuni provvedano all allestimento, all organizzazione e alla gestione di strutture, di servizi e di sistemi didattici e ludici all interno dei parchi, avvalendosi della collaborazione delle associazioni culturali e delle associazioni di protezione animale maggiormente rappresentative presenti nel territorio, e si occupino della promozione di iniziative per la valorizzazione didattica e culturale, compresa quella animalista. È previsto inoltre che, all interno dei parchi, vengano collocati chioschi per la distribuzione esclusivamente di alimenti e bevande sani, anche solo a base di frutta e verdura, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute, al fine di incentivare e valorizzare le corrette abitudini alimentari e le diete vegetariana e vegana. L articolo 4 prevede che il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, di concerto con i Ministeri dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero della salute, realizzi, all interno dei parchi, iniziative volte alla promozione dell educazione civica, ambientale e alimentare, anche per la diffusione della cultura animalista, vegetariana e vegana. L articolo 5 reca infine la copertura finanziaria del provvedimento.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 450 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Realizzazione dei parchi). 1. Al fine di migliorare la qualità della vita nei centri urbani, la presente legge introduce disposizioni volte alla realizzazione di parchi per bambini e anziani accompagnati dai loro animali d affezione ovvero di aree verdi destinate al gioco dei bambini, al ristoro degli anziani e alla ricreazione dei loro animali domestici, in particolare dei cani, di seguito denominati «parchi». ART. 2. (Allestimento dei parchi). 1. I comuni provvedono all allestimento, all organizzazione e alla gestione di strutture, di servizi e di sistemi didattici e ludici all interno dei parchi avvalendosi della collaborazione delle associazioni culturali e delle associazioni di protezione degli animali maggiormente rappresentative presenti nel territorio. 2. I comuni in forma associata, anche attraverso convenzioni con le associazioni culturali e animaliste di cui al comma 1: a) promuovono iniziative per la valorizzazione didattica e culturale, compresa quella animalista e ambientalista; b) istituiscono in ogni parco piccole biblioteche e circoli bocciofili la cui gestione è affidata anche ad associazioni di volontariato; c) provvedono alla collocazione, all interno dei parchi, di chioschi per la distribuzione esclusivamente di alimenti e bevande sani, anche solo a base di frutta e verdura, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute, al fine di in-

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 450 centivare e valorizzare le corrette abitudini alimentari e le diete vegetariana e vegana; d) provvedono a rendere fruibili i parchi anche per i soggetti portatori di handicap; e) provvedono alla realizzazione di strutture ludico-ricreative per cani, la cui gestione è affidata anche ad associazioni animaliste. ART. 3. (Manutenzione dei parchi). 1. I comuni in forma associata provvedono alla manutenzione e alla salvaguardia dei parchi. ART. 4. (Promozione di iniziative didattico-culturali). 1. Il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, di concerto con i Ministeri dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e della salute, realizza, all interno dei parchi, iniziative volte alla promozione dell educazione civica, ambientale e alimentare, anche per la diffusione della cultura animalista, vegetariana e vegana. ART. 5. (Copertura finanziaria). 1. Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mini-

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 450 stero dell economia e delle finanze per l anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

1,00 *17PDL0012320* *17PDL0012320*