REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI



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COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI Approvato in data con deliberazione consiliare n.

1. E istituita la Consulta Anziani. Art. 1 ISTITUZIONE E SEDE 2. La Consulta ha sede presso il Palazzo comunale. Art. 2 FINALITA 1. La Consulta deve concretizzare la rappresentanza di tutti gli organismi e di quelle persone che, localmente, hanno una approfondita conoscenza sul mondo degli anziani, al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi amministrativi del Comune con l apporto di competenze specifiche. 2. La Consulta è lo strumento di collegamento diretto fra società civile organizzata e gli organi di governo locale, in conformità alle disposizioni dello Statuto comunale. 3. La Consulta, in particolare si propone di: a) contribuire alla diffusione di una cultura che valorizzi le persone anziane e consideri le stesse come protagoniste, agevoli lo sviluppo di interventi atti a garantire la loro autonomia e consenta loro di rimanere attivamente impegnati nel contesto sociale; b) realizzare un miglioramento nella qualità della comunicazione e nella reciproca informazione in ordine a problemi, servizi ed iniziative che investano la tutela dei diritti dei cittadini anziani (e, più in generale, gli interessi dell intera collettività). Per il conseguimento dei suoi fini la Consulta si rapporta con le altre istituzioni e gli altri Enti del territorio, di concerto con l Amministrazione comunale. Art. 3 FUNZIONI 1. Alla Consulta sono attribuite le seguenti funzioni: a) promuove iniziative di conoscenza (raccolta ed analisi sui dati dell invecchiamento, osservazione dei problemi sociali, sanitari ed ambientali) della realtà del mondo degli anziani, avvalendosi anche di organismi e associazioni di volontariato impegnati nel settore; b) promuove seminari, incontri, dibattiti sui problemi inerenti la condizione degli anziani, di concerto con l Amministrazione comunale; - 1 -

c) fornisce pareri sia autonomamente che su richiesta del Consiglio comunale e della Giunta. Il parere consultivo della Consulta, in particolare, è necessario per tutti gli atti di programmazione a favore della popolazione anziana da parte del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale. Art. 4 COMPOSIZIONE 1. La Consulta è composta da: -Sindaco o suo delegato, -un Consigliere comunale di maggioranza ed un Consigliere comunale di minoranza, -i rappresentanti (membro effettivo e supplente) delle associazioni che operano nei campi di attività della Consulta ed iscritte nell apposito albo comunale come previsto dallo Statuto Comunale. 2. Possono partecipare alle riunioni della Consulta con diritto di intervento il Presidente del Consiglio comunale o un Vice Presidente delegato e il Presidente della Commissione consiliare competente. 3. Nella composizione della Consulta e nella selezione degli organi per quanto possibile deve essere attuato il principio della pari opportunità tra i sessi. Art. 5 MODALITA DI PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTA 1. Entro 90 giorni dall insediamento del Consiglio comunale il Presidente del Consiglio provvede a dare pubblicità alle modalità e termini di partecipazione alla Consulta attraverso il sito istituzionale del Comune, l affissione di manifesti, i giornali locali ed altro. 2. La domanda di partecipazione alla Consulta da parte delle associazioni di cui al precedente articolo, deve essere presentata al Presidente del Consiglio 3. La domanda, presentata secondo l apposito modulo, deve essere corredata dalla documentazione attestante la natura dell associazione, i suoi scopi, l effettiva presenza ed operatività nel territorio comunale, le condizioni di bilancio ed i nominativi dei relativi rappresentanti istituzionali. 4. La domanda deve contenere l indicazione del rappresentante effettivo e del supplente. 5. Le Associazioni che presentino domanda di partecipazione successivamente all insediamento della Consulta possono comunque assistere ai lavori della stessa. 6. Il Consiglio comunale con apposito atto istituisce la Consulta. - 2 -

Art. 6 INSEDIAMENTO, DURATA, RINNOVO 1. La Consulta dura in carica quanto il Consiglio comunale. 2. L esecutivo rimane in carica sino al rinnovo della consulta. 3. La Consulta è rinnovata entro 6 mesi dall insediamento del Consiglio comunale. 4. La Consulta, convocata congiuntamente dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio, nella prima riunione di insediamento, elegge fra i membri effettivi, a scrutinio segreto e a maggioranza dei presenti il Presidente, un Vice Presidente, un segretario ed altre due persone individuate fra i rappresentanti delle associazioni, che formano l organo esecutivo della Consulta stessa. Art. 7 INCARICHI E RESPONSABILITA 1. Il Presidente della Consulta stabilisce l ordine del giorno delle riunioni, le convoca e le presiede. 2. Il Presidente rappresenta la Consulta nei suoi rapporti con l Amministrazione comunale e con l esterno. 3. Il Presidente presenta annualmente alla giunta e al Consiglio comunale una relazione scritta sull attività svolta dalla Consulta. 4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza. 5. Il Presidente o suo delegato, se autorizzato dal Presidente del Consiglio, può partecipare a missioni di carattere istituzionale, con le modalità e nei termini delle disposizioni previste per i Consiglieri comunali dalla normativa vigente. 6. Il Presidente della Consulta è invitato al Consiglio comunale e può intervenire con diritto di parola secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale. Art. 8 CONVOCAZIONE E VOTAZIONI 1. La Consulta si riunisce: a) in via ordinaria almeno ogni 3 mesi; b) in via straordinaria, quando l esecutivo lo ritiene necessario, quando lo richiede un terzo dei suoi membri effettivi, o quando lo richiede il Sindaco e/o il Presidente del Consiglio. - 3 -

2. La Consulta è convocata con avviso scritto, da far pervenire a tutti i suoi componenti, al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale, almeno 7 giorni prima con l indicazione del luogo, del giorno e dell ora della riunione e con l elenco degli argomenti da trattare. 3. In caso di motivata urgenza la Consulta può essere convocata in qualsiasi momento, con avviso dato nelle forme più opportune, purché tutti i componenti ne siano informati. 4. Alle riunioni della Consulta possono intervenire con diritto di parola oltre ai soggetti di cui al comma 2 dell art. 4 gli Assessori, i Consiglieri comunali, i Presidenti delle altre Consulte, i Presidenti delle commissioni consiliari e ove istituiti altri organismi di rappresentanza territoriale. 5. Il Presidente della Consulta può invitare alle riunioni i rappresentanti degli organi comunali. 6. La Consulta non può validamente deliberare in prima convocazione se non intervenga almeno la metà più uno dei componenti della Consulta e le decisioni sono adottate a maggioranza di voti. 7. Nell adunanza di seconda convocazione le decisioni sono valide purchè intervengano almeno un terzo dei componenti della Consulta. 8. Per le forme di votazione si seguono quelle indicate dal regolamento del Consiglio comunale. 9. I membri che risulteranno assenti senza giustificazione a più di tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti. 10. Le riunioni della Consulta sono di norma pubbliche, salvo particolari sedute in cui si ritiene di dover tener presenti esigenze di riservatezza. Art. 9 ESECUTIVO 1. L esecutivo, costituito in conformità al comma 4 dell art. 6 predispone gli atti da portare all esame o alla approvazione della Consulta e cura l attuazione di quanto deliberato dalla stessa, con l ausilio di eventuali commissioni e gruppi di lavoro. 2. I membri dell esecutivo possono essere revocati dalla maggioranza assoluta dei membri della Consulta, in tal caso si procede ad una nuova elezione nella riunione della Consulta immediatamente successiva. Art. 10 UFFICIO DI SUPPORTO E PREVISIONE DI SPESA 1. La Consulta utilizza le attrezzature fornite dall Amministrazione comunale, è assistita da personale amministrativo comunale dipendente e può avvalersi delle competenze specifiche dei vari settori. - 4 -

2. Il Bilancio comunale prevede la spesa per le attività della Consulta. 3. L impegno di spesa, su proposta della Consulta, è approvato dalla Giunta e disposto dal Dirigente responsabile. Art. 11 NORMA TRANSITORIA 1. Fino all istituzione dell albo delle associazioni previsto nello Statuto vengono individuati come componenti della consulta i rappresentanti delle associazioni che operano nei campi di attività della consulta, regolarmente costituite ed iscritte nel registro regionale sezione provinciale ed operanti nel territorio comunale. - 5 -