Isa: una circolare esplicativa con i chiarimenti delle Entrate

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Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Normativa e prassi Isa: una circolare esplicativa con i chiarimenti delle Entrate 2 Agosto 2019 Tutto sugli indici sintetici di affidabilità fiscale nati per favorire l emersione spontanea di basi imponibili, stimolare l assolvimento degli obblighi tributari e rafforzare la compliance Dall analisi della norma istitutiva degli Isa alle risposte fornite in relazione alle richieste di chiarimento sull applicazione degli indici; dalle regole operative previste dai decreti alle modalità di funzionamento del software applicativo. Questi i temi principali su cui si sofferma la circolare n. 17/2019 con la quale l Agenzia delle entrate illustra le regole relative al primo anno di applicazione (periodo d imposta 2018). Le finalità dei nuovi indici Da quest anno gli Isa sostituiscono integralmente gli studi di settore e i parametri, cosi come previsto dall articolo 9-bis del Dl n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017. La circolare in oggetto ricorda che l articolo 9-bis, al primo comma, esplicita le finalità perseguite dal legislatore con l introduzione degli Isa. L obiettivo, coerente con il percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e Amministrazione finanziaria, è quello di favorire l emersione spontanea di basi imponibili, stimolare l assolvimento degli obblighi tributari e rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione. Gli elementi distintivi: indicatori di affidabilità e anomalia 1 di 7

Il nuovo sistema Isa tiene conto di una pluralità di indicatori sostanzialmente riconducibili a due gruppi. Il primo comprende gli indicatori elementari di affidabilità, che sono riferiti a: stime dei ricavi/compensi, del valore aggiunto per addetto e del reddito per addetto attendibilità di rapporti che esprimono aspetti della gestione tipica dell attività (indicatore Durata e Decumulo delle scorte). Il secondo gruppo mette insieme gli indicatori elementari di anomalia, che si riferiscono a: disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei modelli di dichiarazione, ovvero emergenti dal confronto con banche dati esterne; situazioni di non normalità/non coerenza del profilo contabile e gestionale che evidenziano condizioni atipiche rispetto al settore e al modello organizzativo cui sono riferite. La media del valore attribuito ai singoli indicatori elementari esprime, su una scala da 1 a 10, il punteggio dell indice sintetico e rappresenta il posizionamento del contribuente: più alto sarà il valore dell indice, più alta sarà l affidabilità fiscale attribuita al soggetto. L acquisizione puntuale e massiva dei dati Il comma 3 dell articolo 9-bis individua le informazioni in base ai quali gli indici sintetici di affidabilità devono essere progettati, realizzati, costruiti e applicati. Con riferimento alla fase di applicazione, le informazioni necessarie per il calcolo degli Isa sono i dati dichiarati dal contribuente e i dati forniti dall Agenzia. In relazione ai dati forniti dalle Entrate, la circolare illustra le modalità di acquisizione: puntuale, attraverso il cassetto fiscale, e massiva da parte degli intermediari attraverso il canale Entratel, nonché ulteriori adempimenti in carico a tali soggetti distinguendo il caso che siano o meno delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente. Gli esclusi dall obbligo Il documento di prassi ricorda che il comma 6 dell articolo 9-bis individua le fattispecie in presenza delle quali non si applicano gli Isa - inizio dell attività, cessazione, non normale svolgimento e prevede ulteriori casi di esclusione che possono essere previsti con decreti ministeriali. Al riguardo la circolare fornisce un riepilogo delle ulteriori cause di esclusione già individuate nei decreti di approvazione degli Isa del 23 marzo e del 28 dicembre 2018. In tabella sono riportate le cause di esclusione dall applicazione degli Isa: 2 di 7

Gli Isa non si applicano nei confronti: 1. dei contribuenti che hanno iniziato o cessato l attività nel corso del periodo d imposta ovvero non si trovano in condizioni di normale svolgimento della stessa (cause di esclusione previste dall art. 9-bis del Dl 50/2017) 2. dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all articolo 54, comma 1,ovvero ricavi di cui all articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del Tuir, di ammontare superiore a euro 5.164.569 3. dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari 4. dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati 5. delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi 6. dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di Trasporto con taxi codice attività 49.32.10 o di Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente codice attività 49.32.20, di cui all Isa AG72U 7. delle corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all Isa AG77U. I contribuenti esclusi dall applicazione degli Isa non sono tenuti alla compilazione del modello, a eccezione di quelli elencati al punto d) - contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall Isa relativo all attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. La circolare in esame ricorda, inoltre, come la normativa specifica sul Terzo Settore abbia previsto espressamente l esclusione dall applicazione degli Isa per: enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del 3 di 7

reddito di impresa (articolo 80 del Dlgs n. 117/2017) organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario (articolo 86 del Dlgs n. 117/2017) imprese sociali (Dlgs. n. 112/2017). I premi per i contribuenti più affidabili e come migliorare il proprio giudizio di affidabilità La circolare ricorda che l articolo 9-bis, al comma 9, prevede la possibilità, per i contribuenti interessati, di indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per migliorare il proprio profilo di affidabilità. La dichiarazione di tali ulteriori voci, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, del Irap e, in termini di maggior volume di affari, dell Iva, ha effetti diretti per l accesso alla premialità. Al riguardo, il documento di prassi precisa che il codice tributo da indicare nel modello F24, per effettuare il versamento integrativo dell Iva, derivante dall adeguamento del volume d affari a seguito dell applicazione degli Isa, è lo stesso (6494) utilizzato negli anni precedenti per gli studi di settore. La possibilità di migliorare il proprio profilo di affidabilità indicando ulteriori componenti positivi appare particolarmente interessante per i contribuenti che intendono fruire degli effetti premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale, individuati ai commi da 11 a 13, conseguenti all applicazione degli Isa. In particolare, gli effetti premiali sono: a) l esonero dall apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20mila euro annui in relazione alle imposte dirette e all Irap b) l esonero dal visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50mila euro annui c) l esclusione dell applicazione della disciplina delle società non operative, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies, dell articolo 2, del Dl n. 138/2011 d) l esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articoli nn. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, Dpr n. 600/1973 e 54, secondo comma, secondo periodo, Dpr n. 633/1972) e) l anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l attività di accertamento (articoli nn. 43, comma 1, Dpr n. 600/1973 e 57, comma 1, Dpr n. 633/1972 4 di 7

f) l esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr n. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato. A questo proposito, ricordiamo che con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019, sulla base di quanto previsto dal comma 14 del Dl. n. 50/2017, sono stati individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali, nonché i livelli minimi di affidabilità fiscale di cui l Agenzia tiene conto per definire le specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale (Isa minore o uguale a 6). Il software applicativo Il tuo ISA 2019 Nella circolare viene precisato che il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale viene effettuato con l ausilio del software Il tuo ISA 2019, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente relativi al periodo d imposta 2018 e dei dati precalcolati, forniti dall Agenzia delle entrate su richiesta del contribuente/intermediario. L applicativo consente sia di modificare i dati per disattivare eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, sia di dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio degli indicatori elementari che concorrono al calcolo dell Isa. Con riferimento alla modificabilità dei dati, in presenza di anomalie riscontrate nell applicazione degli indicatori elementari che utilizzano i dati importati, il contribuente, dopo aver effettuato la verifica di tali dati, può modificarli e calcolare così il proprio Isa. Nel caso in cui l Isa venga calcolato dal contribuente senza modificare le informazioni fornite dall Agenzia, nella circolare viene precisato che l esito dell applicazione dello stesso sarà ordinariamente non soggetto a contestazioni da parte dell Amministrazione per quanto attiene ai valori delle variabili precalcolate e non modificate. Tale chiarimento interviene su un aspetto dell applicazione degli Isa molto delicato, che rappresenta uno degli elementi di maggior innovazione rispetto ai precedenti studi di settore. L applicazione degli Isa è, infatti, subordinata all acquisizione degli ulteriori dati forniti dall Agenzia delle entrate che riguardano le dichiarazioni del contribuente afferenti le annualità precedenti (fino a otto anni); al riguardo l Agenzia ha ritenuto che il contribuente non debba procedere al controllo della correttezza dei dati da lei stessa forniti. Viceversa, sulla base di quanto si evince dalla circolare, l Agenzia potrà eventualmente verificare la correttezza dei dati su cui il contribuente sia intervenuto per modificarne il valore ai fini dell applicazione degli Isa. Nel documento di prassi è inoltre illustrato il procedimento da seguire nel caso in cui il 5 di 7

contribuente voglia dichiarare ulteriori componenti positivi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, quando il punteggio dell Isa calcolato risulti inferiore a 10, infatti, l applicativo visualizza, con riferimento a ciascun indicatore elementare, l importo degli ulteriori componenti positivi necessari per ottenere il punteggio massimo. Tale importo corrisponde al maggiore di quelli proposti dal software per massimizzare il punteggio dei singoli indicatori elementari. Il contribuente, qualora interessato, ha quindi la possibilità di inserire nel quadro contabile, in corrispondenza di ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità, l importo richiesto per raggiungere il punteggio massimo dell Isa o, in alternativa, un importo inferiore. In base alla cifra inserita, il software effettua il ricalcolo degli indicatori elementari e dell indice sintetico. Infine, la circolare n. 17/E del 2 agosto 2019 fornisce le risposte in relazione alle richieste di chiarimento in merito all applicazione degli indici stessi. Richieste che, in particolare, hanno riguardato il tema dei benefici fiscali previsti al comma 11 dell articolo 9-bis del Dl n. 50/2017, con particolare riferimento all esonero dell apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti. Risulta interessante il chiarimento fornito in relazione al quesito relativo a quali crediti si applichi l esonero nel caso di soggetti con periodo d imposta diverso dall anno solare. Al riguardo l Agenzia ha precisato che, ai fini delle imposte dirette e dell Irap, nell ipotesi di un periodo d imposta che inizi il 1 dicembre 2018 e termini il 30 novembre 2019, il contribuente potrà utilizzare in compensazione il credito maturato per il 2018 con i benefici previsti dal comma 11, lettera a), già al momento del versamento delle imposte afferenti le medesime categorie impositive (entro i sei mesi successivi alla chiusura del periodo d imposta ovvero entro il 31 maggio 2020), in quanto attraverso l applicazione degli Isa, effettuata con il relativo software messo a disposizione da parte dell Agenzia già nel 2019, egli sarà già in grado di valutare il possesso dei requisiti per poter beneficiare dell esonero dall apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi da presentare ad agosto 2020. Analogamente, ai fini dell Iva, il contribuente potrà utilizzare in compensazione, con i benefici previsti dal comma 11, lettera a), sia il credito maturato sulla dichiarazione annuale per l anno di imposta 2019 che quello relativo all Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell anno di imposta 2020, poiché alla prima data utile (aprile 2020) egli sarà già in grado di valutare il possesso dei requisiti per poter beneficiare dell esonero dall apposizione del visto di conformità, dal momento che entro i quattro mesi successivi alla data di chiusura del periodo d imposta (marzo 2020) il software Isa 2019 è già stato reso disponibile. 6 di 7

di Alessandro Madia URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/isa-circolare-esplicativa-chiarimenti-delle-entrate 7 di 7