GUIDA 2008 AI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PRESTAZIONE D OPERA CON P. IVA ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE



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GUIDA 2008 AI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PRESTAZIONE D OPERA CON P. IVA ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Guide Nidil Guida ai contratti di collaborazione, prestazione d opera con P. Iva, consulenza professionala, associazione in partecipazione Pubblicazione a cura di NIdiL- Cgil Si ringrazia per la collaborazione Sistema Servizi Cgil (Inca Cgil; Caaf Cgil) e Spi Cgil Si ringrazia per la consulenza giuridica L Avv. Matilde Bidetti Si ringraziano inoltre Maristella Deplano e Paolo Onesti Progetto grafico Massini e Navarrini Illustrazione di copertina Stefano Navarrini NIdiL CGIL Nazionale Via Palestro 78 00185 Roma www.nidil.cgil.it tel. 06 44 34 03 10 06 44 34 05 10 fax 06 44 34 02 82 Aprile 2008 copyright Nuove Identità di Lavoro-Cgil Sono riservati per tutti i Paesi: la traduzione, l adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo inclusi i microfilm e le fotocopie, nonché la memorizzazione elettronica.

GUIDA 2008 COLLABORATORI

FILOMENA TRIZIO SEGRETARIA GENERALE NIDIL CGIL Torna, con molti aggiornamenti, la guida per i collaboratori e per il mondo articolato della gestione separata Inps. L ultima uscita, nel 2005, fu a ridosso del dlgs 276, attuativo della legge 30, che cominciava ad insediarsi operativamente: l obiettivo primario fu pertanto quello di diffondere la conoscenza della norma e, soprattutto, segnalare ai lavoratori interessati i rischi possibili connessi alla stessa. Da allora sono trascorsi tre anni densi. Da un lato è aumentato l uso improprio, sostitutivo di lavoro dipendente, delle tipologie di lavoro atipiche, alimentando l attuale precarietà diffusa; dall altro è cresciuta la consapevolezza della gravità del fenomeno e, anche per un quadro politico mutato, sono stati adottati vari provvedimenti normativi e amministrativi tesi sia ad aumentare le tutele per i lavoratori che ad avviare un processo di regolarizzazione e stabilizzazione contro gli abusi. Di questo percorso innovativo, purtroppo interrotto dalla chiusura anticipata della legislatura, cerchiamo con la guida 5

2008 di dar conto, riproponendo la lettura critica della normativa 276 e intrecciando ad essa le modifiche intervenute e i percorsi contrattuali avviati, l ultimo dei quali favorito dalle circolari n. 4 e n. 8/2008 del Ministero del Lavoro tuttora in corso. Infine abbiamo ritenuto di utilità, per i lavoratori e per gli operatori sindacali, corredare i testi di una corposa documentazione in allegato che riproduce l insieme delle norme e degli atti amministrativi più rilevanti per le tipologie di lavoro trattate. Un impegno non semplice, dunque, questa guida: reso possibile grazie al lavoro dei compagni della struttura nazionale di NIdiL che, a partire dalle competenze di merito, hanno operato insieme per dare sostanza e forma al progetto; sostenuto dalla collaborazione preziosa del patronato Inca, che anche per questo ringraziamo. Un impegno a cui ci auguriamo di avere almeno in parte assolto, nella convinzione che facilitare la conoscenza del problema sia la premessa indispensabile per lavorare alla sua soluzione. 6

RAFFAELE MINELLI PRESIDENTE INCA-CGIL Vorrei sottolineare due parole chiave che, presenti nel documento per la Conferenza di organizzazione 2008 della Cgil, guideranno la nostra attività negli anni futuri: integrazione e territorio, due concetti fondamentali per una confederazione che vuole rappresentare i nuovi bisogni e migliorare la sua azione di tutela individuale, il terreno specifico delle attività dell INCA. Negli ultimi anni abbiamo sviluppato un lavoro intenso per far riconoscere ai lavoratori e alle lavoratrici diritti fondamentali, a prescindere dalla tipologia del loro contratto di lavoro. La tutela collettiva e la tutela individuale devono avere, a nostro avviso, pari dignità nell azione sindacale per dare risposta alla nuova soggettività dei lavoratori e delle lavoratrici e per rispondere a una domanda di tutela che spazia dal mondo del lavoro per investire i problemi della comunità in cui si vive. Il reinsediamento del sindacato sul territorio, favorendo la lettura dei processi in atto nel mercato del lavoro, ci 7

consegna il compito di tutelare in modo più puntuale ed efficace i lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione separata, caratterizzati dal contratto di lavoro individuale. Da anni l Inca assicura una partecipazione attiva, con i suoi strumenti, alla battaglia della Cgil e di NIdiL per arricchire i diritti di questi lavoratori e per eliminare discriminazioni inaccettabili, così come si è iniziato a fare in questi ultimi anni (si pensi, ad esempio, alla tutela della maternità). Nei prossimi anni dovremo essere capaci di lavorare su due fronti precisi: il controllo delle posizioni assicurative dei lavoratori e delle lavoratrici iscritti alla gestione separata e la difesa del loro benessere e della loro salute. Il nostro impegno e quello delle nostre strutture territoriali è certo e darà i suoi frutti. 8

FULVIO FAMMONI SEGRETARIO CONFEDERALE CGIL La nuova guida per i lavoratori con contratto di collaborazione e per tutti coloro che sono iscritti alla gestione separata Inps è uno strumento che già ha dimostrato la sua validità e che con questa edizione viene ampliato e perfezionato. Sono infatti molte le novità che si sono prodotte nei tre anni che ci separano dall edizione precedente. I rischi che allora segnalammo, di un aumento del ricorso a lavori atipici con l applicazione di leggi sbagliate, si sono purtroppo confermati. Successivamente sono molti i provvedimenti concordati dal sindacato tesi a limitare il fenomeno, regolarizzare gli abusi, estendere tutele per i lavoratori. Accordi che hanno prodotto nuove norme legislative e amministrative che iniziano a dare primi risultati positivi. Per questo un informazione semplice e chiara sui propri diritti, anche quelli non conosciuti o negati, è fondamentale per le persone e le loro tutele. La guida, frutto di un lavo- 9

ro comune fra le strutture della Cgil, e in particolare di NIdiL e del Sistema servizi, si articola in parti specifiche e offre un ampia documentazione, si propone dunque come uno strumento utile ed efficace. Tutti i cittadini interessati, anche per avere ulteriori chiarimenti dopo la lettura di questa guida, possono recarsi presso le sedi Cgil e ricevere l assistenza e i consigli utili per far vivere i loro diritti.

INDICE PARTE PRIMA TIPOLOGIE DI LAVORO E NORME LE COLLABORAZIONI 19 PARTE PRIMA LE COLLABORAZIONI LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (CO.CO.CO.) 19 Cosa si intende per collaborazione 19 Cosa s intende con il termine coordinata 19 Cosa s intende con il termine continuativa 20 Cosa sono la pluricommittenza e la mono-committenza 20 Le collaborazioni coordinate e continuative con il dlgs 276/03 non sono sparite 20 LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO (CO.PRO. OLAP) 21 A) LA NORMATIVA 21 Cosa si intende per collaborazione a progetto (art. 61, dlgs 276/03) 21 Cosa s intende con il termine coordinata 21 Cosa s intende con il termine continuativa 22 La forma del contratto a progetto (art. 61, dlgs 276/03) 22 Chi è escluso dal campo di applicazione della normativa sul contratto a progetto (art. 64, dlgs 276/03) 23 La prestazione economica (art. 63, dlgs 276/03) 24 L obbligo alla riservatezza (art. 64, dlgs 276/03) 24 Invenzioni del collaboratore a progetto (art. 65, dlgs 276/03) 25 Estinzione del contratto e preavviso (Art. 67, dlgs 276/03) 25 LA PRESTAZIONE D OPERA IN REGIME DI PARTITA IVA L ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE DIMISSIONI IN BIANCO LEGGE 188/07 PARTE SECONDA IL REGIME FISCALE DEL LAVORO PARASUBORDINATO L ASSICURAZIONE INAIL CONTRO INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI IL REGIME PREVIDENZIALE IL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO... PARTE TERZA CHI TI PUÒ AIUTARE IN CGIL 11

INDICE Tutela dagli abusi: divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto (Art. 69, dlgs 276/03) 25 La giurisprudenza sull art. 69 26 B) LE CIRCOLARI APPLICATIVE 26 La circolare n. 17/2006 del Ministro del lavoro Cesare Damiano 27 Le circolari n. 4/2008 e n. 8/2008 del Ministro del lavoro Cesare Damiano 27 C) LE PRESTAZIONI 29 Diritti del collaboratore a progetto: maternità, malattia e infortunio (art.66, dlgs 276/03) 29 Elementi di criticità nella normativa 29 Finanziaria 2007: alcuni interventi di rafforzamento 30 D) SICUREZZA SUL LAVORO 30 E) CERTIFICAZIONE, RINUNZIE E TRANSAZIONI 31 LE MINI CO.CO.CO. (collaborazioni coordinate e continuative occasionali) 33 LE COLLABORAZIONI OCCASIONALI (il lavoro autonomo occasionale) 34 Aspetti fiscali e previdenziali 34 Esempio di notula di pagamento per prestazione di lavoro autonomo occasionale 35 12

LA PRESTAZIONE D OPERA IN REGIME DI PARTITA IVA 36 Cos è una prestazione d opera 36 Gli aspetti fiscali 37 Il regime semplificato per i contribuenti minimi 38 Gli aspetti previdenziali 39 INDICE L ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE 40 Cos è l associazione in partecipazione 40 I nuovi obblighi previsti dal dlgs 276/03 41 Gli aspetti previdenziali 41 LA LEGGE 188/07 PER CONTRASTARE LE DIMISSIONI IN BIANCO 43 PARTE SECONDA IL REGIME FISCALE, INFORTUNISTICO E PREVIDENZIALE IL REGIME FISCALE DEL LAVORO PARASUBORDINATO 45 Calcolo dell imposta 45 Il sistema delle detrazioni 46 Le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati - art. 13, commi 1 e 2, del Tuir 46 Le detrazioni per altre categorie di reddito - art. 13, comma 5, del Tuir 47 Le detrazioni per carichi di famiglia - art. 12 del Tuir 47 tabella aliquote Ipef e scaglioni di reddito 49 13

INDICE L ASSICURAZIONE INAIL CONTRO INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI 50 I soggetti con obbligo di iscrizione all Inail 50 Il contributo assicurativo e gli adempimenti 50 La denuncia assicurativa e le prestazioni erogate 51 Le registrazioni obbligatorie 52 IL REGIME PREVIDENZIALE 53 A) IL FONDO INPS GESTIONE SEPARATA 53 NORME GENERALI 53 La contribuzione previdenziale 53 Chi deve iscriversi al fondo gestione separata Inps 53 Disposizioni specifiche per gli studenti 54 Quando, come e dove ci si iscrive al fondo gestione separata Inps 54 Quando è possibile chiudere la propria posizione Inps 55 Quando è possibile chiedere la restituzione dei contributi versati 55 LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DOVUTE 56 LA RIPARTIZIONE DELL ALIQUOTA PREVIDENZIALE E IL VERSAMENTO CONTRIBUTIVO 57 MINIMALI E MASSIMALI 58 14

TABELLA RIEPILOGATIVA 58 INDICE B) LE PRESTAZIONI PER GLI ISCRITTI AL FONDO INPS 59 LA TUTELA DELLA MATERNITÀ 59 Congedo di maternità e gravidanza a rischio 59 L indennità di maternità 62 Il periodo indennizzabile 62 I requisiti contributivi per maturare il diritto all indennità di maternità 62 L indennità di paternità 63 Come si calcola l indennità 63 Le adozioni e l indennità di maternità 65 Congedo di maternità e contribuzione figurativa 65 Le modalità e i termini per la domanda 65 TRATTAMENTO ECONOMICO PER CONGEDO PARENTALE 66 I requisiti contributivi per maturare il diritto al trattamento economico per congedo parentale 66 Congedo parentale e contribuzione figurativa 67 L ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE 67 I casi in cui si ha diritto all assegno 67 I requisiti per ottenere l assegno al nucleo familiare 68 Le modalità e i termini per la domanda 68 Le novità della Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) sugli assegni al nucleo familiare 69 15

L INDENNITÀ DI MALATTIA 69 In caso di ricovero ospedaliero 69 I requisiti per ottenere l indennità 69 Le modalità di erogazione 69 In caso di decorso domiciliare 70 L INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI E L ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS 72 C) I CONTRIBUTI VERSATI E LA PENSIONE 73 La pensione maturata con contributi versati esclusivamente nella gestione separata Inps 74 La pensione maturata con contributi da lavoro dipendente e contributi versati nella gestione separata Inps 75 Contribuzione da lavoro dipendente iniziata entro il 31/12/1995 75 Contribuzione da lavoro dipendente iniziata dopo il 31/12/1995 77 Pensione supplementare e supplementi di pensione 79 Pensione ai superstiti 79 Pensione di inabilità 79 Assegno di invalidità 80 D) IL RISCATTO DEI CONTRIBUTI 80 Il riscatto della laurea 80 Il riscatto dei periodi antecedenti l istituzione del fondo pensione separata Inps 81 E) IL CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO DA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E A PROGETTO 82 Quando è possibile il cumulo 83 F) LA FORMAZIONE DEI COLLABORATORI NON PENSIONATI 84 16

IL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO SU PRE VIDENZA, LAVORO E COMPETITIVITÀ PER L EQUITÀ E LA CRESCITA SOSTENIBILI 85 MISURE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO 86 Contratti a termine 86 Staff leasing 87 Lavoro a chiamata 87 MISURE IN MATERIA DI PREVIDENZA E AMMORTIZZATORI SOCIALI 87 Aliquote contributive gestione separata Inps 87 Totalizzazione dei contributi 88 Facoltà di riscatto della laurea 88 Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti 89 MISURE IN FAVORE DEI GIOVANI 89 Coefficienti di trasformazione 89 Fondo credito per i lavoratori a progetto 90 Aumento assegni e contratti di ricerca 90 PARTE TERZA LA CGIL CHI TI PUÒ AIUTARE IN CGIL 91 IL SISTEMA SERVIZI CGIL 91 L Inca-Cgil 91 Il Caaf-Cgil 92 I Sol (Sportelli orientamento lavoro) 93 Gli uffici vertenze legali 93 Gli uffici immigrati della Cgil 94 LO SPI-CGIL 94 LE CATEGORIE DELLA CGIL 95 NIDIL-CGIL 98 LA CARTA SERVIZI CGIL TUTTI I VANTAGGI PER GLI ISCRITTI 99 I VANTAGGI IN PIÙ PER GLI ISCRITTI NIDIL-CGIL 101 17

18 103 LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI UTILI Artt. da 2222 a 2228 e da 2229 a 2238 codice civile 103 Artt. da 2549 a 2554 codice civile 107 Art. 409 codice di procedura civile 108 Decreto legislativo n. 276/2003 (artt. 61-69 e artt. 75-82) 109 Decreto legislativo n. 151/2001 (artt. 16-17; artt. 22 e art. 64) 118 Legge n. 247/2007 122 Legge n. 296/2006 Finanziaria 2007 (art. 1, commi 770-771-772-788-791) 163 Legge n. 188/2007 166 Legge n. 31/2008 (art. 7, comma 2 bis) 168 Dm 12/1/2001 169 Dm 4/4/2002 172 Dm 12/7/2007 178 Circolare Ministero del lavoro n. 1/2004 182 Circolare Ministero del lavoro n. 17/2006 193 Circolare Ministero del lavoro n. 4/2008 199 Circolare Ministero del lavoro n. 8/2008 206 Circolare Inps n. 138/2002 212 Circolare Inps n. 76/2007 229 Circolare Inps n. 137/2007 239

PARTE PRIMA LE TIPOLOGIE DI LAVORO LE COLLABORAZIONI LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (CO.CO.CO.) Cosa si intende per collaborazione Le collaborazioni coordinate e continuative sono definite in tanti modi: prestazione d opera; consulenza; contratto di diritto privato; lavoro parasubordinato ecc. La differenza con il lavoro autonomo è che il collaboratore agisce in assenza di rischio economico, senza mezzi organizzati d impresa. Esiste anche una differenza tra collaborazioni e lavoro dipendente. Essa consiste prevalentemente nell autonomia organizzativa del collaboratore e nella mancanza di esercizio del potere direttivo e disciplinare del committente. Invece non è molto rilevante l eventuale rispetto di un orario di lavoro. Le norme di riferimento delle collaborazioni coordinate e continuative sono: gli articoli 2222 e successivi del codice civile, la legge di riforma previdenziale 335/95, l art. 409 del codice di procedura civile e, in materia fiscale, il Testo unico delle imposte dirette e legge 342/00 che interviene in materia di assimilazione fiscale ai redditi da lavoro dipendente. LE COLLABORAZIONI 1) LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (CO.CO.CO.) Cosa s intende con il termine coordinata Nelle varie modalità della collaborazione, la parola coordinata indica la necessità di collegare funzionalmente l attività del lavoratore al ciclo produttivo del committente. Il lavoratore parasubordinato, quindi, deve godere di autonomia orga- 19

nizzativa circa le modalità, il tempo e il luogo dell adempimento, ma l attività lavorativa deve comunque collegarsi funzionalmente e strutturalmente all organizzazione dell impresa. LE COLLABORAZIONI 1) LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (CO.CO.CO.) Cosa s intende con il termine continuativa La parola continuativa, anche rispetto alla giurisprudenza consolidata, indica una serie di prestazioni lavorative reiterate in misura apprezzabile nel tempo, frutto di un accordo tra le parti. Nella collaborazione coordinata e continuativa non è previsto un tempo minimo o massimo di durata del contratto che può anche essere rinnovato più volte. Cosa sono la pluri-committenza e la monocommittenza Per monocommittenza si intende lo svolgimento di una collaborazione con un unico committente; per pluricommittenza lo svolgimento della collaborazione contemporaneamente con più committenti. La collaborazione coordinata e continuativa può prevedere un patto di esclusiva con il committente. Quando il patto di esclusiva manca, il collaboratore è libero di stipulare altri contratti di collaborazione con più committenti. Le collaborazioni coordinate e continuative con il dlgs 276/03 non sono sparite Le collaborazioni coordinate e continuative, dopo l entrata in vigore del dlgs 276/03, sono possibili per: i collaboratori delle pubbliche amministrazioni; i pensionati di vecchiaia; coloro che collaborano con società sportive e associazioni di promozione sportiva riconosciute dal Coni (Comitato olimpico nazionale); Per le collaborazioni coordinate e continuative (per le quali non si applica l art. 61 del dlgs 276/03), non è richiesta la forma scritta. 20

LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO (CO.PRO. O LAP) A) LA NORMATIVA Cosa si intende per collaborazione a progetto (art. 61) Questa tipologia contrattuale è stata introdotta dal dlgs 276/03. Le principali norme di riferimento per il contratto a progetto sono: il decreto legislativo 276/03 (articoli da 61 a 69) e l art. 409 del Titolo III del codice di procedura civile; la legge di riforma previdenziale 335/95 con le successive modifiche e, in materia fiscale, il testo unico delle imposte dirette unitamente alla legge 342/00 che interviene in materia di assimilazione fiscale al lavoro dipendente. La legge prevede che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l esecuzione dell attività lavorativa (art. 61, comma 1). Come nella co.co.co., anche nella collaborazione a progetto il lavoratore agisce in modo prevalentemente personale, in assenza di rischio economico, senza mezzi organizzati d impresa e in funzione del risultato da raggiungere; anche in questo caso il committente non deve esercitare su di lui il potere direttivo e il potere disciplinare. Il co.pro., però, per essere tale deve svolgere la sua attività in base al progetto, programma di lavoro o fasi di esso assegnatogli dal committente, gestendo autonomamente la propria attività. Qualora manchi questo riferimento, la legge stabilisce che il giudice può considerare il contratto a progetto lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data della sua costituzione. LE COLLABORAZIONI 2) LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO (CO.PRO. O LAP) Cosa s intende con il termine coordinata Anche qui la parola coordinata indica la necessità di collegare funzionalmente l attività del lavoratore al ciclo produttivo del committente. Il dlgs 276/03 ha introdotto anche il concetto che il coordinamento con l organizzazione del lavoro del committente va realizzato in funzione del risul- 21

LE COLLABORAZIONI 2) LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO (CO.PRO. O LAP) tato da raggiungere, ma indipendentemente dal tempo impiegato per l esecuzione dell attività lavorativa. Il dlgs 276/03 stabilisce inoltre che il lavoratore a progetto gode di autonomia nelle modalità di esecuzione della prestazione ma, all interno del contratto individuale, è possibile anche prevedere forme temporali di coordinamento per l esecuzione della prestazione lavorativa. Questo significa che nel contratto individuale si può legittimamente definire anche un orario della prestazione. Cosa s intende con il termine continuativa Per la giurisprudenza, con la parola continuativa si indica una serie di prestazioni lavorative reiterate in misura apprezzabile nel tempo, frutto di un accordo tra le parti. Per il contratto a progetto la legge non prevede una durata minima o massima, ma dispone che, nei contratti individuali, debba essere indicata la durata della prestazione di lavoro. La forma del contratto a progetto (art. 62) Il contratto a progetto, per essere valido, deve essere stipulato in forma scritta (art. 62, dlgs 276/03). La mancanza del contratto scritto, quindi, può essere utilizzata come prova dell esistenza di un rapporto di lavoro diverso da quello a progetto. Il contratto individuale deve contenere: la durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; l indicazione del progetto o programma di lavoro o fasi di esso. La legge non sancisce l obbligo di allegare la copia del progetto o programma di lavoro ma, al contrario, indica di inserire nel contratto individuale solo il contenuto caratterizzante del progetto, programma di lavoro o fasi di esso; il compenso e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi, le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; le forme di coordinamento con il committente sull esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa. Queste forme, in ogni caso, non possono essere tali da pregiudicare l autonomia del collaboratore nell esecuzione lavorativa; le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore. 22

Punti critici: Il concetto di durata determinabile si presta a un possibile uso discrezionale attraverso l inserimento di indicazioni generiche di termine che non mettano il collaboratore nelle condizioni di conoscere i limiti del compito assegnatogli (ad esempio fino alla fine del progetto ). È utile invece che sia individuata un termine temporale definito, ovvero una data, entro cui il progetto, il programma o le fasi di esso si realizzino. Il concetto di contenuto caratterizzante del progetto non deve dar luogo a genericità descrittive del progetto stesso che va invece esplicitato in modo puntuale. Ad esempio il progetto per intensificare una particolare attività produttiva non è un esempio di esplicitazione dettagliata. Il concetto di forme di coordinamento anche temporale rende possibile l introduzione di un orario di lavoro. Ciò in ogni caso deve essere frutto di un accordo fra le parti e non può essere oggetto di controllo disciplinare, che è elemento tipico del lavoro dipendente. Chi è escluso dal campo di applicazione della normativa sul contratto a progetto (art. 61, dlgs 276/03) Sono esclusi dal campo di applicazione delle norme sul lavoro a progetto: gli agenti e i rappresentanti di commercio per i quali resta in vigore la disciplina specifica; le professioni intellettuali per le quali è necessaria l iscrizione in appositi albi professionali esistenti al 24 ottobre 2003; le collaborazioni coordinate e continuative nelle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni; i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni; i pensionati di vecchiaia; i collaboratori della pubblica amministrazione; le prestazioni occasionali, intese come rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso percepito nel medesimo anno sia superiore a 5.000 euro. LE COLLABORAZIONI 2) LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO (CO.PRO. O LAP) 23

La prestazione economica (art. 63, dlgs 276/03) Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. LE COLLABORAZIONI 2) LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO (CO.PRO. O LAP) Questo articolo della legge rimanda a generiche affermazioni e basa i corrispettivi sulla qualità e quantità del lavoro eseguito. Criterio, questo, contenuto nella nostra Costituzione, ma difficilmente utilizzabile dal singolo collaboratore che ad esempio, pur non ritenendo sufficiente il suo compenso, non può rinunciare al lavoro offerto. Inoltre, la norma richiama anche il riferimento ai compensi normal-mente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo dell esecuzione. Questi, essendo raramente esistenti o conosciuti dal collaboratore, rimettono la determinazione del compenso nelle mani del committente. È ovvio che così si dà la possibilità al committente di determinare il compenso in base alla sua convenienza, senza grandi possibilità di con-testazione. NOTA BENE: La Finanziaria del 2007 ha opportunamente inserito fra i parametri di riferimento per la determinazione del compenso, quelli corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei Contratti collettivi nazionali di Lavoro (Ccnl). Questo elemento, pur creando un contrasto giuridico fra le norme, apre comunque la strada a una maggiore tutela nei confronti dei lavoratori. L obbligo alla riservatezza (art. 64, dlgs 276/03) Salvo diverso accordo tra le parti, il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e all organizzazione di essi, né compiere, in qual-siasi modo, atti in pregiudizio dell attività dei committenti medesimi. Il testo della legge non prevede un obbligo di compenso aggiuntivo nel caso in cui venga inserita nel contratto una clausola di esclusività: elemento che invece è opportuno che vengo corrisposto. 24

Invenzioni del collaboratore a progetto (art. 65, dlgs 276/03) Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore dell invenzione fatta nello svolgimento del rapporto. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto dall art. 12 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Questa norma è utile nei settori della ricerca, delle tecnologie informatiche e delle sperimentazioni tecnologiche in cui i collaboratori con medie-alte professionalità potrebbero averne diritto. Estinzione del contratto e preavviso (art. 67, dlgs 276/03) I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l oggetto. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale. Punti critici: non è chiaro quali siano le motivazioni per una giusta causa; la previsione del semplice preavviso per la rescissione anticipata del contratto è penalizzante se non accompagnata dalla previsione del pagamento dei compensi maturati, delle spese sostenute e del risarcimento per il mancato guadagno, così come previsto dall art. 2227 del c.c.. Tutela dagli abusi: divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto (Art. 69, dlgs 276/03) I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell articolo 61 del presente decreto legislativo sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. LE COLLABORAZIONI 2) LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO (CO.PRO. O LAP) 25

Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell ordinamento, all accertamento dell esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente. LE COLLABORAZIONI 2) LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO (CO.PRO. O LAP) La giurisprudenza sull art. 69 Rispetto all interpretazione dell art. 69, primo comma, del dlgs 276/03 data dai guidici di merito, vanno senz altro segnalate una serie di significative sentenze. Alcune di queste (da ultimo Tribunale di Milano n. 3141/07; n. 3144/07 e n. 3786/07) hanno sancito che la mancanza del progetto, o la semplice descrizione delle mansioni assegnate non collegate a uno specifico obiettivo, determina automaticamente la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla sottoscrizione del contratto e indipendentemente dalle concrete modalità con le quali si è svolto il rapporto di lavoro (cosiddetta presunzione legale assoluta). Di diverso orientamento altre sentenze (Tribunale di Milano n. 2655/06 e Tribunale di Torino n. 3167/06, solo per citarne alcune), con le quali i giudici di merito ritengono invece che, anche in assenza di uno specifico progetto, programma di lavoro o fasi di esso, è riconosciuto al committente il diritto di provare in giudizio attraverso testimonianze la natura autonoma del rapporto di lavoro, escludendo pertanto una conversione automatica in lavoro subordinato a tempo indeterminato (cosiddetta presunzione legale relativa). È evidente che non siamo ancora in presenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati, ma appare utile segnalarli per mettere in evidenza l ambiguità della formulazione normativa che si presta ora all una, ora all altra interpretazione. B) LE CIRCOLARI APPLICATIVE La norma, pur introducendo con l idea del progetto limiti all utilizzo delle collaborazioni, per l indeterminatezza che ancora la caratterizza ha consentito di proseguire da parte delle imprese nell uso delle collabora- 26

zioni in termini di sostituzione del lavoro dipendente. Le circolari del Ministero del lavoro che si sono susseguite dopo la numero 1/2004 (che confermava tale ambiguità di impostazione) hanno teso a meglio delineare le modalità e l ambito di applicazione per un uso regolare delle collaborazioni. La circolare n. 17/2006 del Ministro del lavoro Cesare Damiano Rivolta al personale ispettivo del ministero e con specifico riferimento al settore dei call center, oltre a sancire che l attività cosiddetta in bound può essere svolta soltanto attraverso un rapporto di lavoro subordinato, ha introdotto delle indicazioni di carattere generale trasferibili anche ad altri settori di attività. In particolare introduce il concetto per cui il progetto, programma o fasi di esso, pur potendo essere connessi all attività principale dell impresa (come indicava la circolare numero 1/04), non possono però totalmente coincidere con la stessa o ad essa sovrapporsi. Sulla base della circolare n. 17/06, insieme alle norme contenute nella Finanziaria 2007 e all Avviso comune fra Cgil, Cisl, Uil e Confindustria, è stata possibile nel corso del 2007, attraverso la contrattazione, una prima consistente attività di stabilizzazione delle figure irregolari prevalentemente concentrate nei call center. Le circolari n. 4/2008 e n. 8/2008 del Ministro del lavoro Cesare Damiano Coerentemente all impegno assunto con il protocollo sul welfare (legge n. 247/07), una delle priorità della programmazione del ministero del lavoro per l anno 2008 è il contrasto alla elusione della normativa sulla tutela del lavoro subordinato con particolare attenzione alle collaborazioni svolte dai lavoratori, anche titolari di partita iva che esercitino la propria attività per un solo committente e con un orario di lavoro predeterminato. Nel solco della circolare n. 17/2006, la n. 4/2008 fornisce delle istruzioni operative, formulate congiuntamente all Inps e all Inail, utili per una corretta, efficace e omogenea attività di accertamento in materia di collaborazioni da parte degli organi di vigilanza. Tra i vari elementi che la circolare individua per verificare la regolarità del contratto a progetto ci sono: LE COLLABORAZIONI 2) LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO (CO.PRO. O LAP) 27

a) riferimento al progetto, programma di lavoro o fase di esso Il progetto, programma di lavoro o fase di esso, non può totalmente coincidere con l attività principale o accessoria dell impresa, ma potrà essere solo funzionalmente correlato ad essa. LE COLLABORAZIONI 2) LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO (CO.PRO. O LAP) NOTA BENE: il progetto o programma di lavoro individuato non potrà pertanto essere né la sola descrizione della attività da svolgere né l elenco delle mansioni affidate al collaboratore; b) inserimento nel contesto aziendale, coordinamento e autonomia Occorre verificare che le modalità di coordinamento (art. 62, del dlgs 276/03) non pregiudichino l autonomia della prestazione e siano indicate nel contratto individuale. Non vi deve essere un assoggettamento a uno specifico e serrato controllo sull attività svolta da parte del committente sia direttamente che per interposta persona. Inoltre deve essere assente qualsiasi forma di esercizio del potere disciplinare; c) contenuto della prestazione Le prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate sono considerate difficilmente compatibili con il contratto a progetto. Si precisa inoltre che il collaboratore non deve essere utilizzato per una molteplicità di attività generiche esterne al progetto oggetto del contratto. Quindi, va verificato che il contenuto della prestazione non si risolva in una mera messa a disposizione di energie in favore del committente; d) compenso Il compenso non può essere esclusivamente legato al tempo della prestazione (ad esempio alle ore lavorate), ma deve essere riferibile al risultato definito nel progetto; e) proroga e rinnovo La proroga è giustificata solo dal non raggiungimento dell obiettivo progettuale individuato rispetto al termine stabilito nel contratto. La proroga ingiustificata e il rinnovo per un progetto identico costituiscono pertanto elementi di particolare rilevanza per valutare la regolarità del contratto. 28

I contenuti della circolare n. 4/2008 nei giorni in cui andiamo in stampa, sono stati ulteriormente chiariti dalla circolare n. 8/2008. Intervenendo infatti sulla riapertura dei termini per le stabilizzazioni disposta dalla legge n. 31/2008 esplicita e assume il punto di risultanza ispettivo sui call center in out bound: se la circolare n. 17/2006 lasciava aperta per questa fattispecie la praticabilità del lavoro in autonomia, la circolare n. 8/2008 valuta, a seguito delle ispezioni svolte, come anche in questa ipotesi si tratti, salvo casi di rara applicazione e da dimostrare, di lavoro subordinato. C) LE PRESTAZIONI Diritti del collaboratore a progetto: maternità, malattia e infortunio La gravidanza, la malattia e l infortunio del collaboratore a progetto non comportano l estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. (art. 66, dlgs 276/03, comma 1) Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile. (art. 66, dlgs 276/03, comma 2) In caso di gravidanza la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. (art. 66, dlgs. 276/03, comma 3) In caso di infortunio ai collaboratori è riconosciuto un indennizzo Inail non superiore al 60 per del compenso. (vedi pag. 48). Ai collaboratori è inoltre riconosciuta l applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 533 del 1973, e successive modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro. LE COLLABORAZIONI 2) LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO (CO.PRO. O LAP) Elementi di criticità nella normativa In caso di gravidanza, malattia e infortunio sul lavoro la legge regolamenta unicamente la possibilità di interrompere la prestazione sospendendo l erogazione del compenso. 29

Solo in caso di gravidanza la durata del rapporto di lavoro è sospesa e prorogata per un periodo di 180 giorni. Nel contratto individuale le parti possono migliorare tale disposizione. Il committente, poi, in caso di malattia e infortunio ha comunque la facoltà di rescindere il contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita dal contratto oppure, in caso di durata determinabile, se l assenza supera i 30 giorni. LE COLLABORAZIONI 2) LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO (CO.PRO. O LAP) Finanziaria 2007: alcuni interventi di rafforzamento Con la legge n. 296/2006 sono state introdotte alcune misure di maggior tutela per i lavoratori parasubordinati in caso di malattia (introduzione dell indennità per malattia con decorso domiciliare) e di maternità (tutela della maternità a rischio), colmando parzialmente le lacune del decreto 276/03. Si tratta senza dubbio di misure positive, ma da implementare ulteriormente. Occorre in particolare: l innalzamento dell indennità per malattia sia in caso di ricovero ospedaliero che domiciliare; l adeguamento della proroga del rapporto di lavoro anche a copertura dei periodi di astensione in caso di maternità a rischio, poiché con gli attuali 180 giorni si copre solo il periodo di astensione obbligatoria. D) SICUREZZA SUL LAVORO Le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001. (art. 66, dlgs 276/03 comma 4) NOTA BENE: Mentre andiamo in stampa è in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il testo unico (attuativo della legge delega n. 123/07) in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per il riassetto e la riforma della normativa in materia. 30

Il testo unico contiene importanti novità che riguardano tutti i lavoratori, a prescindere dal contratto di contratto con cui lavorano. Le informazioni sulle nuove disposizioni, inerenti ai lavoratori atipici, saranno disponibili su www.nidil.cgil.it E) CERTIFICAZIONE, RINUNZIE E TRANSAZIONI Finalità Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro le parti possono ottenere la certificazione del contratto. (art. 75, dlgs 276/03) La certificazione del contratto rischia di diventare una truffa per il collaboratore La certificazione del contratto di lavoro (tra cui quelli di collaborazione a progetto) è stata introdotta dal decreto attuativo 276/03 e, poi, disciplinata dal ministero del lavoro con il decreto del 21/7/04 e la successiva circolare 48/04. NIdiL e la Cgil sono fortemente contrari all istituto della certificazione perché, di fatto, è finalizzata a ostacolare il riconoscimento in sede giudiziaria di quanto spetta al lavoratore. Infatti, intervenendo in maniera preventiva sullo svolgimento del rapporto di lavoro, viene ostacolata la possibilità del giudice di analizzare l effettiva modalità di svolgimento della prestazione e la natura stessa del rapporto. La certificazione può essere fatta presso la Direzione provinciale del lavoro, presso le eventuali commissioni istituite dalla Province o presso le Università che si siano iscritte a tal fine in apposito albo. Essa è un atto volontario a cui il lavoratore non può essere obbligato. LE COLLABORAZIONI 2) LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO (CO.PRO. O LAP) È importante sapere che: la certificazione è un atto finalizzato a qualificare preventivamente il contratto, ciò a certificare che si tratti nel nostro caso di un contratto a progetto e che, quindi, abbia determinate caratteristiche; è necessario, perché la certificazione sia valida, il consenso di entrambe le parti (lavoratore e datore di lavoro); 31

LE COLLABORAZIONI 2) LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO (CO.PRO. O LAP) il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale indispensabile per limitare le pressioni del datore di lavoro sul lavoratore; la certificazione deve essere motivata e indicare l autorità preposta e il termine temporale entro cui è possibile impugnarla; la certificazione deve elencare esplicitamente tutti gli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali a cui fa riferimento il rapporto di lavoro che si sta certificando; gli effetti della certificazione valgono anche verso terzi (Inps, Inail, Ufficio delle imposte ecc.). Anche nel caso di ricorso (art. 80, dlgs 276/03) da parte del lavoratore/collaboratore, tali effetti continuano a perdurare fino alla sentenza di merito (sentenza del giudice del lavoro, conciliazione ecc.). In questo modo si depotenzia, nei fatti il ricorso ai soggetti preposti attivati a seguito di ispezioni comprovanti la falsa natura del rapporto di lavoro; durante la certificazione del contratto presso la Direzione provinciale del lavoro non è possibile svolgere qualsivoglia rinuncia e transazione (soprattutto per ciò che attiene al passato). La legge inoltre prevede che: I diritti possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro. (art. 68, dlgs 276/03) Con questa procedura (svolgibile presso le sedi sopracitate) si mette il lavoratore in una condizione di estrema debolezza e di possibile espropriazione dei propri diritti. ATTENZIONE: in ogni caso, prima di certificare qualsivoglia contratto, è opportuno chiedere informazioni per valutare attentamente tutti gli effetti giuridici e contrattuali alla più vicina sede di NIdiL o a quella degli Uffici vertenze della Cgil. Oppure, anche quando si è già firmata la certificazione, è bene far visionare il testo sottoscritto da un sindacalista di NIdiL-Cgil così da, eventualmente, poter contestare (sia al termine del rapporto di lavoro, sia durante lo svolgimento del contratto) quanto erroneamente certificato. 32

LE MINI CO.CO.CO. (COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE OCCASIONALI) La circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali 1/04, interpretando l art. 61, comma 2, del dlgs 276/03, ha distinto due diverse tipologie di lavoro occasionale: le prestazioni occasionali (collaborazioni coordinate e continuative occasionali); il lavoro autonomo occasionale; Di fatto è stata introdotta un ulteriore tipologia contrattuale: il lavoro coordinato e continuativo occasionale. L Inps ha definito queste collaborazioni mini co.co.co.. Si tratta, infatti, di collaborazioni coordinate e continuative di portata limitata che, nello stesso anno solare e con lo stesso committente, hanno una durata complessiva non superiore a 30 giorni e prevedono un compenso complessivo non superiore a 5.000 euro. Analogamente alle co.co.co. il collaboratore coordinato e continuativo occasionale agisce in assenza di rischio economico e senza mezzi organizzati d impresa. Inoltre il collaboratore gode di autonomia organizzativa circa le modalità, il tempo e il luogo dell adempimento. In quanto coordinate, questo tipo di collaborazioni sono caratterizzate da un costante raccordo tra l attività del lavoratore e il ciclo produttivo del committente. Nel caso in cui i limiti temporali e retributivi previsti dalla legge non vengano rispettati, il rapporto di collaborazione è assoggettato alla disciplina del lavoro a progetto. Questi rapporti di mini co.co.co. si distinguono sia dalle prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti (artt. 70 e seguenti, dlgs n. 276/03), sia dal lavoro autonomo occasionale, dove non è previsto né un coordinamento con il committente, né una continuità della prestazione. LE COLLABORAZIONI 3) LE MINI CO.CO.CO. (COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE OCCASIONALI) Aspetti fiscali e previdenziali: trattandosi di collaborazioni coordinate e continuative, anche se occasionali, ad esse si applica la stessa disciplina fiscale e previdenziale prevista per le collaborazioni a progetto e per quelle coordinate e continuative. 33

LE COLLABORAZIONI OCCASIONALI (IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE) LE COLLABORAZIONI 4) LE COLLABORAZIONI OCCASIONALI (IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE) Il collaboratore occasionale deve poter svolgere la sua attività in modo autonomo e non essere vincolato, dal committente, ad orari rigidi e predeterminati, fatte salve ovviamente specifiche esigenze dell azienda. In questo tipo di collaborazione, quindi, il lavoratore agisce in assenza di rischio economico, non è tenuto a rispettare un orario di lavoro preciso e la sua attività va intesa non come strutturale all intero ciclo produttivo, ma solo come di supporto al raggiungimento di obiettivi momentanei del committente. Questa modalità lavorativa non prevede né un contratto scritto, né l obbligo di applicare le regole sulla prevenzione degli infortuni o altre norme previste per gli altri lavoratori. ATTENZIONE: la circolare del Ministero del lavoro n. 1/04 ha precisato che, rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative occasionali (mini co.co.co.), il lavoro autonomo occasionale non deve avere né coordinamento con il committente, né continuità nella prestazione. Il prestatore di lavoro autonomo occasionale, quando riceve il compenso, dovrà firmare un prospetto (notula) da consegnare al proprio committente. ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI Fisco: il corrispettivo economico è assoggettato a ritenuta d acconto del 20 per cento. Naturalmente la ritenuta d acconto non esaurisce gli obblighi fiscali del lavoratore relativi al reddito complessivo annuo. Infatti, dovrà eventualmente pagare sui propri compensi complessivi (dopo il raggiungimento di determinati scaglioni di reddito) la relativa integrazione di aliquota dovuta per l Irpef. Previdenza: non è previsto il versamento di contributi previdenziali a meno che il reddito annuo da collaborazione sia superiore a 5.000 Euro, nel qual caso si è obbligati (legge 326/03, art. 44, comma 2) a iscriversi e versare i contributi presso la gestione separata Inps dei lavoratori parasubordinati (vedi pag. 51). 34

ESEMPIO DI NOTULA DI PAGAMENTO PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE Il prestatore di lavoro autonomo occasionale, quando riceve il compenso, dovrà firmare un prospetto (notula) di questo tipo: ESEMPIO DI UN COMPENSO LORDO DI 1.000 EURO NOME COGNOME INDIRIZZO CODICE FISCALE Spett. le ditta XY Quietanza Il sottoscritto NOME COGNOME dichiara di aver ricevuto in data odierna dalla Ditta XY le somme sotto indicate a fronte delle prestazioni rientranti in rapporto di prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell art. 67, lett. L, del Tuir 917/86 e fuori campo Iva ai sensi dell art. 5, dpr 26/10/1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni: compensi lordi per la collaborazione: euro 1.000,00 Ritenuta d acconto Irpef (20%): euro 200,00 Netto percepito euro 800,00 Luogo, l XX/XX/XXXX Firma ATTENZIONE: possono essere dedotte le eventuali spese sostenute strettamente per lo svolgimento dell opera; le eventuali marche da bollo (per la contabilità della ditta committente) saranno a carico della stessa ditta committente. LE COLLABORAZIONI 4) LE COLLABORAZIONI OCCASIONALI (IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE) 35

LA PRESTAZIONE D OPERA IN REGIME DI PARTITA IVA COS È UNA PRESTAZIONE D OPERA LA PRESTAZIONE D OPERA IN REGIME DI PARTITA IVA COS È UNA PRESTAZIONE D OPERA Si può parlare di prestazioni d opera (che comprendono anche le consulenze professionali) quando una persona, dietro corrispettivo, si impegna a compiere un opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Le prestazioni d opera fanno riferimento agli articoli dal 2222 al 2228 del codice civile; in caso di prestazioni d opera intellettuali, si fa riferimento anche agli articoli 2229-2238 sempre del codice civile. Non è obbligatoria la forma scritta di tale contratto; pur tuttavia generalmente si procede alla compilazione di un Ordine di lavoro o contratto di prestazione d opera scritto e firmato dalle parti. È importante che tale documento ci sia, poiché è l unico oggetto di riferimento in un eventuale contenzioso. A tal fine è bene che comprenda: la descrizione sufficientemente dettagliata dell opera o del servizio richiesti; i tempi di consegna da parte del committente dei materiali necessari alla progettazione e/o realizzazione; i tempi di consegna del lavoratore; il prezzo pattuito; i tempi di pagamento; la data e le modalità di recesso. In caso di tardivo o mancato pagamento è possibile per il lavoratore il ricorso alle vie legali che seguono la procedura di una normale causa civile, con quel che ne consegue in costi e tempi. Perciò è bene che l ordine di lavoro preveda una penale per il ritardato pagamento. 36

La prestazione d opera effettuata attraverso l utilizzo di partita Iva è convenzionalmente definita partita Iva individuale Specie se resa in regime di partita Iva e in condizioni di monocomittenza, la prestazione d opera ha spesso costituito per i committenti un facile strumento di elusione delle norme di tutela del lavoro dipendente, mascherando veri e propri rapporti di lavoro subordinato, oltre che diventare sostitutiva di formule contrattuali divenute nel tempo più onerose (ad esempio le collaborazioni a progetto). Va pertanto scoraggiato l utilizzo improprio di questa tipologia lavorativa ricorrendo, laddove non risponda genuinamente alla propria fattispecie giuridica, anche alla tutela legale. Gli aspetti fiscali Dal momento in cui si apre la partita iva, per ogni prestazione effettuata si deve emettere fattura che, oltre al compenso pattuito deve contenere la rivalsa Iva (20 per cento) e la ritenuta d acconto Irpef (20 per cento). I redditi dei lavoratori con partita Iva sono classificati fiscalmente come redditi di lavoro autonomo. Il reddito derivante dall esercizio di lavoro autonomo è costituto dalla differenza tra l ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell esercizio dell attività. Le spese sono interamente deducibili dal reddito solo se inerenti all attività. Le spese relative all acquisto di beni adibiti promiscuamente all esercizio della professione e all uso personale sono deducibili nella misura del 50 per cento. Il reddito imponibile è tassato in sede di dichiarazione dei redditi (obbligatoria per i titolari di partita iva anche in caso di reddito zero) secondo il principio di acconto e saldo, applicando le aliquote progressive vigenti per scaglioni di reddito.(irpef, addizionali regionali e comunali). Con la stessa dichiarazione dei redditi si dovrà versare l Irap nella misura del 4,25 per cento per i redditi oltre 8.000 euro. LA PRESTAZIONE D OPERA IN REGIME DI PARTITA IVA COS È UNA PRESTAZIONE D OPERA Il titolare di partita Iva è obbligato alla registrazione delle fatture su appositi registri (registro delle fatture emesse e registro degli acquisti), 37