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www.finpiemonteonline.it DOCUP 2000/2006 LINEA 2.1B CONVENZIONE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE Questo documento è stato strutturato per essere compilato direttamente a video, con l applicativo Word di Microsoft Office. Come prima cosa, salvate il documento sul vostro computer. Inserite i dati richiesti negli spazi sottolineati e selezionate le eventuali opzioni adatte al vostro caso cliccando sugli appositi riquadri. Il documento può essere compilato a più riprese, salvando le aggiunte e le modifiche apportate.

CONVENZIONE PER IL CONCORSO NEL FINANZIAMENTO REG. CEE 1260/99 DOCUP REGIONE PIEMONTE 2000-2006 AREE OBIETTIVO 2 E PHASING OUT LINEE D INTERVENTO 2.1b, 2.2b, 2.6a, 4.1b, 4.2a TRA La Banca con sede in, Via, rappresentata dal nato a il domiciliato per la carica in, qui di seguito indicato per brevità "BANCA" E L Istituto Finanziario Regionale Piemontese FINPIEMONTE Spa con sede in Torino, rappresentato dal nato a il, domiciliato per la carica in Torino, Galleria San Federico 54, qui di seguito indicata per brevità "FINPIEMONTE" PREMESSO a) che la Commissione dell Unione Europea ha approvato con decisione c(2001) 2045 del 07.09.2001 il Docup Ob. 2 della Regione Piemonte per il periodo di programmazione 2000-2006 ed il Programma di sostegno Transitorio (Phasing Out); b) che la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 83-4459 del 12/11/01 ha approvato il Completamento di Programmazione del Docup Ob. 2 periodo di programmazione 2000-2006; c) che tale documento prevede la costituzione di cinque fondi rotativi, corrispondenti alle seguenti linee d intervento: d) linea 2.1b: Finanziamenti per gli investimenti delle imprese; e) linea 2.2b: Interventi di ingegneria finanziaria tramite prestiti partecipativi; f) linea 2.6a: Incentivi alle PMI per investimenti a finalità ambientale; g) linea 4.1b: Regime di aiuto rimborsabile per il sostegno di attività economiche; h) linea 4.2a: Strumenti finanziari per la creazione di impresa; i) che con i medesimi provvedimenti la Regione ha demandato la gestione dei fondi stessi a Finpiemonte; j) che con apposita convenzione tra la Regione Piemonte e Finpiemonte è stato previsto l intervento dei fondi pubblici nel concorso del finanziamento in collaborazione con il sistema bancario; k) che la banca si dichiara disponibile, previa stipula della presente Convenzione, ad esaminare richieste di finanziamento, secondo le finalità sopra esposte, da effettuarsi con mezzi propri, in concorso con fondi pubblici ed inoltre a gestire, come mandataria senza rappresentanza di Finpiemonte, le somme che da questa le saranno trasferite per la concessione dei finanziamenti; l) per l erogazione dei finanziamenti e l incasso delle rate di rimborso degli stessi, Finpiemonte si avvarrà di una Banca Tesoriera, presso la quale saranno depositati i fondi pubblici da utilizzare per l erogazione dei finanziamenti e presso la quale saranno versate da parte delle Banche convenzionate le rate di rimborso pagate dalle imprese beneficiarie. Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: -Articolo 1- Tutto quanto in premessa è parte integrante della convenzione -Articolo 2- Le linee d intervento elencate si intendono operanti sia per le aree Obiettivo 2, sia per le aree Phasing out. -Articolo 3- La forma tecnica, medesima per tutte le linee d intervento, consisterà in un finanziamento, valido fino a revoca, con possibilità di rientro a 60 mesi, di cui 12 di pre-ammortamento e con rimborso a rate

trimestrali solari posticipate (31/3 30/6 30/9-31/12), costanti per quota capitale. -Articolo 4- Il limite massimo di intervento dei fondi pubblici non potrà superare le seguenti rispettive soglie: Linea 2.1b: 50% del finanziamento concesso, per un importo massimo di 500.000 Euro per le imprese del settore turistico-alberghiero tale importo è elevato a 1.000.000 Euro Linea 2.2b: 70% del finanziamento concesso, per un importo massimo di 350.000 Euro Linea 2.6a: 70% del finanziamento concesso, per un importo massimo di 500.000 Euro Linea 4.1b: 50% del finanziamento concesso, per un importo massimo di 500.000 Euro per le imprese del settore turistico-alberghiero tale importo è elevato a 1.000.000 Euro. Linea 4.2a: 60% del finanziamento concesso. -Articolo 5- La quota di finanziamento concessa con i fondi pubblici sarà prestata a tasso nullo. Alla quota di finanziamento concessa con fondi bancari verrà applicato un tasso di interesse annuo pari all Euribor 3 mesi + 1 punto spread. -Articolo 6- Le domande di finanziamento, accompagnate da una relazione tecnica illustrativa del programma proposto, dovranno pervenire a Finpiemonte per via telematica ed in copia cartacea, secondo le modalità stabilite dai bandi d attuazione delle linee d intervento del Docup 2000/2006. -Articolo 7- Finpiemonte provvederà a trasmettere la relazione tecnica sul programma di investimento al Comitato Tecnico previsto dalla convenzione con la Regione Piemonte. -Articolo 8- Il Comitato Tecnico e la Banca avvieranno autonomamente le proprie istruttorie e potranno chiedere all impresa interessata ogni altra documentazione ritenuta necessaria. -Articolo 9- Terminata l istruttoria e assunte, a loro insindacabile giudizio, le conseguenti determinazioni, la Banca ed il Comitato Tecnico comunicheranno a Finpiemonte rispettivamente: I limiti di disponibilità alla concessione del finanziamento richiesto o la non concessione del finanziamento stesso; La percentuale di concorso nel finanziamento attuato con il fondo pubblico o la non accessibilità a tale finanziamento, secondo quanto stabilito nella richiamata convenzione tra Regione Piemonte e Finpiemonte; Le forme e l entità delle eventuali garanzie sul finanziamento, concordate con l impresa beneficiaria. -Articolo 10- Assunte le necessarie delibere, Finpiemonte trasmetterà alla banca il nulla osta all erogazione del finanziamento e trasferirà, con valuta data erogazione, i fondi necessari per il concorso nel finanziamento, secondo le percentuali indicate dal Comitato Tecnico. -Articolo 11- Gli estremi dei conti correnti bancari di movimentazione dei fondi pubblici, accesi presso la Banca Tesoriera, verranno comunicati da Finpiemonte alla Banca convenzionata per ognuna delle linee di intervento di cui in premessa con lettera successiva alla presente convenzione. La Banca convenzionata all atto dell erogazione del finanziamento con fondi pubblici, addebiterà il rispettivo conto corrente presso la Banca Tesoriera attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite da Finpiemonte, contenute nella lettera di finanziamento e riportate nell Allegato 1 alla presente convenzione, di cui è parte integrante. La Banca convenzionata invierà i piani di ammortamento del finanziamento erogato a Finpiemonte,

sia per la parte pubblica che per quella bancaria, dai quali risultano: il tasso bancario applicato, la data di inizio dell ammortamento, la quota di capitale e la quota interessi trimestrale, il numero delle rate. La banca convenzionata, contestualmente al pagamento della rata da parte dell impresa, si impegna inoltre a rimettere la relativa quota di ammortamento del capitale di competenza pubblica sul medesimo conto corrente sul quale è stato come sopra effettuato l addebito della quota erogata con fondi pubblici. Qualora dovessero verificarsi errori od inesattezze nella comunicazione e/o contabilizzazione dei fondi pubblici da parte della banca convenzionata, Finpiemonte, per il tramite della Banca Tesoriera applicherà, a titolo di rimborso spese, una commissione a carico della stessa banca convenzionata pari a 100 (cento Euro). -Articolo 12- In caso di inadempienza da parte dell impresa finanziata degli obblighi previsti nella domanda di finanziamento e imposti dal Comitato Tecnico, Finpiemonte potrà richiedere alla Banca convenzionata la revoca del finanziamento concesso con fondi pubblici. Tale revoca non si estende automaticamente al finanziamento concesso con fondi bancari, laddove non espressamente indicato dalla Banca convenzionata stessa. - Articolo 12 bis - Il mancato pagamento anche parziale delle somme messe a disposizione da Finpiemonte S.p.a. dovute dall impresa finanziata produrrà, dal giorno della scadenza e senza bisogno di costituzione di mora, interessi moratori a favore di Finpiemonte. Detti interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo, pari al tasso per le operazioni di rifinanziamento marginale fissato dalla Banca Centrale Europea pubblicata sul sito www.ecb.int ovvero sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01 o su Il Sole 24 Ore pro tempore vigente durante la mora, maggiorato di 3 punti percentuali annui (parametro sostitutivo Euribor 6 mesi). -Articolo 13- La Banca convenzionata potrà revocare a suo insindacabile giudizio i finanziamenti concessi, dandone comunicazione non motivata a Finpiemonte. Inoltre, in caso di inadempienza dell obbligo di rientro, la banca attiverà tutte quelle azioni che riterrà necessarie e utili e nei modi e nei tempi valutati opportuni per il recupero dell intero credito compatibilmente con la normativa vigente. La Banca convenzionata si impegna a trasmettere annualmente a Finpiemonte un tabulato dal quale risultino tutte le situazioni e le sofferenze nonché le azioni intraprese per il recupero del credito. -Articolo 14- Tutte le somme recuperate sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti saranno comunque ripartite pro-quota tra la Banca convenzionata e Finpiemonte, in modo tale che eventuali perdite siano sempre proporzionalmente ripartite, in base alla percentuale di concorso nel finanziamento. -Articolo 15- Al fine dell accertamento delle somme dovute faranno stato e prova, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca convenzionata. -Articolo 16- La soluzione di ogni controversia in dipendenza dell applicazione e interpretazione della presente convenzione, o comunque connessa o dipendente, sarà demandata al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati, uno per ciascuno, dalle parti contendenti ed il terzo designato dalle parti stesse di comune accordo, oppure, in caso di loro disaccordo, dal Presidente dell Ordine degli Avvocati di Torino. Se le parti fossero più di due, gli arbitri saranno (tutti) nominati di comune accordo tra esse o, in difetto di accordo, dal Presidente sopra menzionato. -Articolo 17- La presente convenzione entrerà in vigore dalla data della firma e sarà valida fino al 31 dicembre

dell anno successivo, ferme restando, in ogni caso, le operazioni già concesse. La presente convenzione sarà comunque prorogabile tacitamente di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni scadenza annuale. Qualunque onere fiscale derivante dal presente contratto o che comunque dovesse derivare dall applicazione della convenzione, resta a carico di Finpiemonte. -Articolo 18- Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio rispettivamente: - FINPIEMONTE Spa presso la propria sede sita in Galleria San Federico 54 - Torino - (Istituto di credito) presso la propria sede sita in Torino, Finpiemonte S.p.A.: Istituto di Credito:

Allegato 1 ALLEGATO ALLA CONVENZIONE TRA LA FINPIEMONTE E LA BANCA EROGAZIONE FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA BANCA CONVENZIONATA E GESTIONE DELLE PARTITE CONTABILI CON LA BANCA TESORIERA. I. L addebito sarà effettuato a mezzo messaggio in rete cod. 034 movimentazione conti banche ed in assenza di documentazione allegata. II. Il suddetto addebito dovrà essere attivato entro 5 giorni lavorativi dalla valuta di erogazione del finanziamento sul conto dell impresa beneficiaria. III. La causale di addebito del giro banche dovrà prevedere obbligatoriamente l esatta denominazione dell impresa finanziata, gli estremi della misura o linea di intervento collegata al finanziamento e le coordinate bancarie del relativo c/c/c in essere presso la Banca Tesoriera. GESTIONE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO DA PARTE DELLA BANCA CONVENZIONATA E GESTIONE DELLE PARTITE CONTABILI CON LA BANCA TESORIERA. I. La suddetta rimessa dovrà avvenire a mezzo procedura bonifici bancari ed in assenza di trasmissione di documentazione allegata. II. Il bonifico dovrà pervenire in assenza di eventuali penali per valute antergate e pertanto, dovrà essere lavorato necessariamente entro 5 giorni lavorativi dalla valuta di addebito della rata per conto dell impresa finanziata. III. La causale del bonifico dovrà prevedere obbligatoriamente l esatta denominazione dell impresa finanziata, gli estremi della misura o linea d intervento collegata al finanziamento e le coordinate bancarie del relativo c/c/c in essere presso la Banca Tesoriera.