L inibitoria dell efficacia esecutiva del titolo. Il sistema delle opposizioni nell esecuzione forzata. Roma, 15 marzo 2012 A cura di G. Limitone
Opposizione all esecuzione. E contestato da parte del debitore esecutato il diritto a procedere all esecuzione forzata per motivi relativi all esistenza, alla validità o all efficacia del titolo esecutivo o per ragioni di merito (conteggio interessi, eccezione di pagamento.) (art. 615 c.p.c.). I motivi devono essere successivi alla formazione del titolo esecutivo, altrimenti si devono far valere nei confronti di quest ultimo in sede di cognizione.
Opposizione di terzo. L opposizione di merito può provenire anche dal terzo titolare di un diritto reale sui beni pignorati (art. 619 c.p.c.). In entrambi i casi il G.E. può sospendere l efficacia esecutiva del titolo per gravi motivi (art. 624 c.p.c.).
Opposizione agli atti esecutivi. È contestata, da qualunque interessato, la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto o dei singoli atti del processo esecutivo (art. 617 c.p.c.). Implica, a differenza delle opposizioni di merito, un litisconsorzio necessario tra tutti i partecipanti all esecuzione forzata. Notifica del ricorso (a tutti) e costituzione in giudizio (non necessaria, basta una memoria difensiva).
Opposizione distributiva. È contestato, da qualunque interessato, il diritto di un creditore di partecipare al riparto delle somme ricavate dalla vendita, sotto i profili dell esistenza o dell ammontare del credito o della prelazione (art. 512 c.p.c.). Non implica un litisconsorzio necessario. Può essere sospesa, anche in parte, la distribuzione del ricavato. Viene decisa con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all art. 617, co. 2, c.p.c.
Provvedimenti del G.E. (art. 616 c.p.c.) Eventuale sospensione del processo esecutivo, con ordinanza reclamabile. Verifica della competenza nel merito. Fissazione di un termine per l inizio della causa o per la riassunzione davanti al giudice competente. Il processo può svolgersi davanti allo stesso giudice.
Provvedimenti del G.E. (art. 618 c.p.c.) Provvedimenti indilazionabili: sospensione della vendita o della procedura tout court, secondo le circostanze concrete, con ordinanza reclamabile. Fissazione di un termine per l inizio della causa. Il processo si svolge davanti ad un diverso giudice (ex art. 186bis disp. att. c.p.c.). La sentenza non è impugnabile.
Provvedimenti del G.E. (art. 619 c.p.c.) Se le parti si accordano, il G.E. ne dà atto; provvede comunque ad assicurare la prosecuzione del processo esecutivo o ad estinguerlo, statuendo sulle spese. Se le parti non si accordano, provvede ai sensi della norma di cui all art. 616 c.p.c.
Sospensione del processo di esecuzione (artt. 623 ss c.p.c.). Può essere: a)prevista dalla legge -sospensione necessaria (art. 295 c.p.c.) -giudizio divisionale (art. 601 c.p.c.) b) disposta dal G.E. (artt. 615, 619, 617, 512 c.p.c.) c) disposta dal giudice dell impugnazione del titolo esecutivo (cognizione del merito della pretesa).
Conseguenze della sospensione (art. 624, co. 3 e 4, c.p.c.). Ordinanza di sospensione non reclamata o confermata in sede di reclamo, e mancata introduzione del giudizio di merito nel termine fissato ex artt. 616, 618 c.p.c.: estinzione del processo e cancellazione della trascrizione del pignoramento, con pronuncia sulle spese, anche d ufficio, con ordinanza reclamabile.
Sospensione su istanza delle parti. (art. 624bis c.p.c.). I creditori muniti di titolo esecutivo possono chiedere al G.E. la sospensione del processo esecutivo per un periodo non superiore a 24 mesi, fino a 20 gg. prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto, o fino a 15 gg. prima dell incanto, se la vendita senza incanto non ha luogo. Il G.E., sentito il debitore, provvede una sola volta con ordinanza, revocabile su istanza di un creditore, sentito il debitore.