VITERBO LEGGE 104/92



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VITERBO LEGGE 104/92 D.lgs n.151/2001 1

ARAN Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali LA DISCIPLINA DEI PERMESSI E DEI CONGEDI PER LA TUTELA DEI DISABILI SOMMARIO SCHEDA N. 1 pag. 4 Permessi mensili dei lavoratori maggiorenni disabili: giornalieri e orari (art. 33, commi 6, 3, 2, della legge n. 104 del 1992 e art. 19 della legge n. 53 del 2000) SCHEDA N. 2 pag. 6 Permessi orari; art. 42, comma 1 del d. lgs. n. 151 del 2001 e art. 33, comma 2 della legge n. 104 del 1992 Permessi per figli minori con handicap fino a 3 anni di età 2

SCHEDA N. 3 pag. 9 Permesso mensile di 3 giorni; art. 42, comma 2, del d. lgs. 151 del 2001 e art. 33, comma 3 della legge 104 del 1992 Genitori di minori con handicap da 3 a 18 anni di età SCHEDA N. 4 pag.11 Permesso mensile di 3 giorni; e art. 42 comma 3 del d. lgs. 151/2001 e art. 33, comma 3, della 104 del 1992 Genitori/familiari di maggiorenni con handicap SCHEDA N. 5 pag.14 Congedo straordinario di 2 anni (art. 4, comma 4bis, legge 53/2000, introdotto dall'art. 80, comma 2, della legge 388 del 2000) Art. 42, comma 5, d. lgs. 151 del 2001 (art. 45, comma 2, per gli adottivi e gli affidatari) Raccolta sistematica di circolari, direttive e prassi amministrative in materia di gestione del rapporto di lavoro 3

SCHEDE RIEPILOGATIVE DELLA DISCIPLINA DEI PERMESSI E DEI CONGEDI PER LA TUTELA DEI DISABILI E DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ SCHEDA N. 1 (DISABILI) Permessi mensili dei lavoratori maggiorenni disabili: giornalieri e orari (art. 33, commi 6, 3, 2, della legge n. 104 del 1992 e art. 19 della legge n. 53 del 2000) Soggetti beneficiari: persone maggiorenni disabili, in situazione di gravità, titolari di un rapporto di lavoro subordinato Le persone maggiorenni disabili gravi possono fruire (art. 33, comma 6), in via alternativa (art. 19, legge 53/2000) di due ore di permesso giornaliero (art. 33, comma 2) o di tre giorni mensili di permesso retribuito (art. 33, comma 3). È possibile modificare la fruizione dei permessi da un mese all'altro. È possibile anche la modificazione della fruizione nel corso dello stesso mese; occorre procedere alla conversione in giorni dei permessi orari già fruiti (circolare INPDAP 10 luglio 2000, n. 35, lett c); informativa INPDAP n. 33 del 9 dicembre 2002). Per la conversione, la circolare INPS del 17 luglio 2000, n. 133, punto 1, fornisce criteri e utili indicazioni per i datori di lavoro. L'art. 19, comma 6, del CCNL del 6.7.1995, inoltre, prevede l'ulteriore beneficio della fruibilità dei tre giorni di permesso (ex art. 33, comma 3) in 18 ore mensili (media di 6 ore per giornata). 4

A tal fine si può logicamente affermare che per ogni periodo di 6 ore di permesso fruito, si debba procedere alla corrispondente riduzione di una giornata di permesso (nell'ambito delle 3 mensili) e che, quindi, solo un residuo di ore non inferiore a 6 può comportare la fruizione di un intero giorno di permesso (informativa INPDAP n, 33 del 9 dicembre 2002) II permesso di 2 ore è possibile in un orario di lavoro giornaliero pari o superiore a 6 ore; in presenza di orari inferiori a 6 ore, il permesso è di una ora. (INPDAP informativa n. 33 del 9 dicembre 2002) I permessi di due ore (o di una ora, come sopra specificato) spettano per ogni giornata lavorativa, (sono, pertanto, escluse le giornate del sabato, nella settimana corta) senza predefiniti limiti quantitativi mensili, (informativa INPDAP n. 33 del 9 dicembre 2002) I permessi orari e giornalieri di cui all'art. 33, commi 2 e 3, sono retribuiti e coperti da contribuzione previdenziale (circolare INPDAP 10 luglio 2000, n. 35, lett, c; informativa INPDAP n. 33 del 9 dicembre 2002) II lavoratore disabile in condizioni di gravità ha diritto solo ai permessi (giornalieri, orari o misti) relativi alla sua persona e non può fruire di altri permessi per assistere altro familiare che si trovi ugualmente in situazione di handicap grave (circolare INPS n. 37 del 1999, punto 1, lett.a). Se il lavoratore portatore di handicap fruisce direttamente dei permessi ex art. 33, non è possibile la fruizione dei medesimi permessi per lo stesso lavoratore da parte dei genitori, del coniuge, dei parenti e degli altri soggetti indicati nell'art 33, comma 3. (Parere Consiglio di Stato n. 784 del 1995, punto 2; circolare INPS n. 80 del 1995, punto 3) II Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n. 185 del 2003, ha ritenuto possibile la cumulabilità dei permessi retribuiti previsti dal comma 3 e 6 dell'art. 33 della legge n. 104/1992, per il lavoratore portatore di handicap che si trova nella duplice qualità di soggetto disabile e di familiare che assiste un disabile. 5

Eccezionalmente, il lavoratore (non disabile) (INPS, circolare n. 37 del 18.2.1999, punto 1.a) che assiste un portatore di handicap grave (lavoratore) che fruisce già dei permessi dell'art 33, può ugualmente fruire dei medesimi permessi qualora sussistano i seguenti presupposti: mancanza nel nucleo familiare del disabile di altro familiare non lavoratore in condizione di dare assistenza; a) effettiva necessità, risultante da verifica sanitaria, del disabile di fruire oltre che dei permessi direttamente allo stesso spettanti, anche dell'assistenza da parte di altro familiare; e) dimostrazione da parte dell'ulteriore fruitore dei permessi della sussistenza dei requisiti della convivenza o dell'assistenza continuativa ed esclusiva. d) i giorni di permesso dei due soggetti interessati devono essere fruiti nelle stesse giornate (INPS, circolare n. 128 dell'11.7.2003, punto 6). (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sul sito www.welfare.gov.it (sezione sociale - handicap) SCHEDA N. 2 (DISABILI) Permessi orari; art. 42, comma 1 del d. Igs. n. 151 del 2001 e art. 33, comma 2 della legge n. 104 del 1992 Permessi per figli minori con handicap fino a 3 anni di età Soggetti beneficiari: genitori, compresi gli adottivi o affidatari (con rapporto di lavoro dipendente) di minori (anche non conviventi), con handicap in situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati. 6

I permessi sono ammessi solo dalla fine del periodo massimo previsto per il normale congedo parentale (astensione facoltativa) per maternità. Esempi Madre lavoratrice dipendente: i permessi spettano trascorsi sei mesi dalla fine dell'astensione obbligatoria. Genitore solo: (in caso di non riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore, di abbandono del figlio risultante da provvedimento formale, di morte dell'altro coniuge, di affidamento del figlio al solo genitore richiedente), i permessi spettano trascorsi 10 mesi dalla fine del congedo di maternità (astensione obbligatoria) (INPS circolare n. 8 del 17.1.2003punto 1; INPDAP informativa n. 15 dell'11.3.2003punto 2.2). Padre lavoratore dipendente, se la madre è: Casalinga (non avente diritto al congedo di maternità e parentale (astensione obbligatoria e facoltativa). I permessi spettano trascorsi 7 mesi dalla nascita del bambino; Lavoratrice dipendente con diritto al congedo parentale: i permessi spettano trascorsi 6 mesi dalla fine del congedo di maternità; Lavoratrice dipendente senza diritto al congedo parentale o collaboratrice coordinata e continuativa: i permessi spettano trascorsi 7 mesi dalla fine del congedo di maternità della madre; Lavoratrice autonoma: i permessi spettano trascorsi 13 mesi (3 mesi successivi al parto + 3 mesi di congedo parentale spettanti alla madre + 7 mesi di congedo parentale spettanti al padre). (Circolare INPS n. 133 del 17.7.2000, punto 2.2.1). 7

I permessi (alternativi al prolungamento del congedo parentale) possono essere richiesti anche durante i periodi di normale congedo parentale e durante i periodi di congedo per malattia del medesimo figlio fruiti dall'altro genitore. La durata dei permessi è rapportata alla durata dell'orario di lavoro giornaliero (2 ore per orario pari o superiore a 6 ore, 1 ora in caso contrario) (Circolare INPS n. 133 del 17.7,2000, punto 2.2.2). Tuttavia fino ad 1 anno, i riposi non sono quelli alternativi al prolungamento dell'astensione facoltativa, ma quelli per allattamento (Circolare INPS n. 133 del 17.7.2000, punto 2.2.2 e Circolare n. 128 dell' 11.7.2003, punto 5) Pertanto, nel caso di utilizzo di questi riposi orari da parte della madre, il padre può fruire del congedo parentale normale (art 32, d. lgs. n. 151 del 2001). Invece, nel caso di fruizione del congedo parentale da parte della madre, il padre non può utilizzare i permessi. I permessi non fruiti non danno diritto al godimento degli stessi in un momento successivo. In alternativa alla fruizione dei permessi orari, i genitori, alternativamente, possono fruire del prolungamento fino al terzo anno di vita del bambino del periodo di congedo parentale (art. 33, comma 1, d. lgs. n. 151 del 2001). È possibile la fruizione da parte di un genitore sia dei permessi orari ex lege 104/92 per un figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni, che dei permessi orari (cd. per allattamento) per un altro figlio. Si tratta, infatti, in questo caso di 2 soggetti (figli) diversi per i quali è legislativamente prevista la possibilità di fruire di 2 tipi diversi di permesso. 8

Tale criterio trova applicazione anche nel caso di lavoratore portatore di handicap (che fruisce dei permessi orari) ed è genitore di bambino per il quale spettano i permessi per allattamento. (INPS, circolare n. 128 dell'11/7/2003, punto 4) Invece, vi è incompatibilità tra i permessi orari ex lege 104/1992 e permessi orari (ed. per allattamento) per il medesimo figlio portatore di handicap (INPS, circolare n. 128 dell' 11/7/2003, punto 5) (INPS circolare n. 133/2000, punti 2.2.1 e 2.2.2, circolare n. 109 del 2000; Dipartimento F.P. circolare, n. 14) SCHEDA N. 3 (DISABILI) Permesso mensile di 3 giorni; art. 42, comma 2, del d. Igs. 15172001 e art. 33, comma 3 della legge 104 71992; art. 19, comma 6, CCNL 6.7.1995 Genitori di minori con handicap da 3 a 18 anni di età Soggetti beneficiari: genitori, compresi gli adottivi, o affidatari (con rapporto di lavoro dipendente) di minori (anche non conviventi), con handicap in situazione di gravita, non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati. Spettano: 3 giorni di permesso fruibili, in via alternativa, da entrambi i genitori; i giorni di permesso spettano al genitore lavoratore anche nel caso in cui l'altro genitore non ne abbia diritto (ad esempio perché non svolge attività lavorativa) (art. 42, comma 2, d. Igs. n. 151 del 2001; INPS circolare n. 138 del 10 luglio 2001, n. 1) I giorni di permesso possono essere fruiti anche in via continuativa e sono frazionabili anche ad ore nel limite di 18 secondo l'art. 19, comma 6, del cenl del 6.7.1995. 9

I giorni di permesso non fruiti in un mese, non possono essere cumulati con quelli spettanti in un mese successivo, (messaggio INPS n. 945 del 18 dicembre 2002 - sezione n. 5 delle Avvertenze importanti del Modello - HAND 1 e Circolare INPDAP n. 24 del 29.5.2000, punto 4.3). Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, il numero massimo dei giorni fruibili è sempre complessivamente di 3.1 giorni di permesso spettanti ai genitori, se richiesti contemporaneamente, possono anche coincidere (esempio: madre lunedì e martedì, padre martedì), ma non possono comunque superare il numero di tre tra i due genitori stessi. Circolare INPS n. 133 del 17 luglio 2000, punti 2,2 e 2.2.3; www.welfare.gov.it, Sezione Sociale - Handicap). I giorni di permesso possono essere richiesti durante i periodi di normale congedo parentale (astensione facoltativa) o di congedo per malattia del figlio fruiti dall'altro genitore, (art. 42, comma 4, d. lgs. 151 del 2001; INPS circolare n. 138 del 10 luglio 2001, punto 1; circolare n. 133 del 17.7.2000, punto 2.2.3; informativa INPDAP n. 22 del 25 ottobre 2002; circolare Dipartimento F.P. n. 90543/7/488b del 26 giugno 1992) I giorni di permesso sono retribuiti ordinariamente e coperti da contribuzione previdenziale (Circolare INPDAP n. 35 del 10 luglio 2000, lett. b; informativa INPDAP n. 33 del 9 dicembre 2002) In caso di part-time verticale (con prestazioni ridotte nell'arco dello stesso mese: esempio una settimana si e una no) le giornate di permesso mensile vengono proporzionalmente ridotte. Il risultato numerico va arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore. (INPS circolare n. 133 del 17 luglio 2000, punto 3.2; circolare n. 138 del 10.7.2001; messaggio n. 945 del 18 dicembre 2002) 10

SCHEDA N. 4 (DISABILI) Permesso mensile dì 3 giorni; e art. 42, comma 3, del d. lgs. 151 del 2001 e art. 33, comma 3, della 104 del 1992 - Genitori/familiari di maggiorenni con handicap Soggetti beneficiari: a) genitori, anche adottivi, o affidatari di figli maggiorenni con handicap in situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati; b) parenti o affini entro il 3 grado, coniuge di soggetti con handicap in situazione di gravita, non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati. Per i richiedenti conviventi, i permessi spettano: ai genitori, anche se in famiglia ci sono altri soggetti non lavoratori compreso l'altro coniuge. (art. 43, comma 6, d.lgs. n.151 del 2001; INPS circolare n. 138 del 10 luglio 2001, punto 1; INPDAP informativa n. 22 del 25.10.2002). agli altri familiari (parenti o affini entro il 3 grado, coniuge) se viene dimostrata la impossibilità per altri familiari maggiorenni conviventi, non lavoratori o non studenti, compreso l'altro genitore che non lavora, di prestare assistenza (ad esempio per grave malattia, età superiore a 70 anni unita a invalidità, inabilità al lavoro, presenza nel nucleo familiare di altri figli minori di 16 anni, ecc.) (INPS circolare n.133 del 17.7.2000, punto 2.5; circolare n. 37del 1999; circolare n. 138 del 10 luglio 2001 punto 4 b) Per i richiedenti non conviventi, i permessi spettano (art. 20 della legge n. 53/2000) a condizione che l'assistenza sia prestata in via esclusiva e continuativa: 11

l'esclusività dell'assistenza non è realizzata quando nel nucleo familiare del soggetto handicappato sono presenti familiari maggiorenni, compresi i genitori, non lavoratori, in grado di assisterlo o lavoratori che beneficiano di permessi per lo stesso; la continuità non è dimostrabile in caso di oggettiva lontananza dall'abitazione principale del portatore di handicap. la lontananza deve essere intesa sia in senso spaziale che temporale; pertanto se in tempi individuabili in circa 1 ora è possibile coprire la distanza tra le 2 abitazioni del soggetto prestatore di assistenza e soggetto portatore di handicap, è possibile riconoscere che sussiste un'assistenza quotidiana che concretizza il requisito di continuità dell'assistenza, il quale insieme a quello dell'esclusività, da diritto alla fruizione di cui alla legge 104/92 anche in caso di non convivenza. In caso contrario l'assistenza quotidiana non può essere di per sé esclusa, ma occorre una rigorosa prova da parte dell'interessato, sia dei rientri giornalieri sia dell'effettiva assistenza che è possibile fornire in tale situazione di lontananza (INPS, circolare n. 128 dell'i 1/7/2003 punto 8) tali requisiti devono sussistere contemporaneamente (INPS circolare 17luglio 2000, n. 133, punti 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.5; circolare 10 luglio 2001, n. 138 punto 1; INPDAP circolare 10 luglio 2000, n. 35; Dipartimento F.P. circolare n. 14 del 16 novembre 2000 punto 9) I permessi non fruiti in un mese non possono essere cumulati nei mesi successivi, (messaggio INPS n. 945 del 18 dicembre 2002 sezione n. 5 delle Avvertenze Importanti del MOD HAND 1) I giorni di permesso possono essere fruiti anche in via continuativa e sono frazionabili anche ad ore nel limite di 18, secondo la disciplina dell'art. 19 del CCNL del 6.7.1995. 12

In caso di part-time verticale (con prestazioni ridotte nell'arco dello stesso mese: esempio una settimana si e una no) le giornate di permesso mensile vengono proporzionalmente ridotte. Il risultato numerico va arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore. (INPS circolare n. 133 del 17 luglio 2000, punto 3.2; messaggio n. 945 del 18 dicembre 2002). I 3 giorni di permesso complessivamente spettanti ad entrambi i genitori conviventi con il portatore di handicap, se richiesti contemporaneamente, possono anche coincidere (esempio: madre lunedì e martedì, padre martedì). In ogni caso non si duplicano. (INPS circolare n. 133 del 17 luglio 2000, punti 2.2 e 2.2.3; INPS, circolare n. 128 del l' 11/7/2003 punto 9). In caso di assistenza a persona con handicap in situazione di gravità per periodi inferiori a un mese i 3 giorni di permesso (spettanti al richiedente) vanno proporzionalmente ridimensionati. Infatti, quando l'assistenza non viene prestata abitualmente, per ogni 10 giorni di assistenza continuativa spetta al richiedente un giorno di permesso ex lege 104/92 L'applicazione di questo criterio comporta pertanto che, quando l'assistenza sia inferiore a 10 giorni continuativi non vi è diritto a nessuna giornata di permesso (o frazione di giornata). Anche per i periodi superiori a 10 ma inferiori a 20 spetterà 1 solo giorno di permesso. (INPS, circolare n. 128 dell' 11/7/2003 punto 3). I giorni di permesso possono essere richiesti (da un genitore anche adottivo o dall' affidatario) durante i periodi di normale congedo parentale (astensione facoltativa) o di congedo per malattia del figlio fruiti dall' altro genitore (art. 42, comma 4 e art. 45, comma 2, del d. lgs. 151 del 2001; INPS circolare 10 luglio 2001, n. 138, punto 1; Ministero del Lavoro circolare n. 59 del 30 aprile 1996 punto 1); INPDAP informativa n. 22 del 25 ottobre 2002) 13

I permessi richiesti da un genitore spettano anche quando l'altro genitore non ne ha diritto (art. 42, comma 6, d. lgs. n. 151 del 2001) I giorni di permesso sono retribuiti ordinariamente e coperti da contribuzione previdenziale (INPDAP, circolare n. 35 del 10 luglio 2000, lett. b; informativa n. 33 del 9 dicembre 2002) SCHEDA N. 5 (DISABILI) Congedo straordinario di 2 anni (art. 4, comma 4bis, legge 53 del 2000, introdotto dall'ari. 80, comma 2, della legge 388 del 2000) Art. 42, comma 5, d. lgs. 151 del 2001 (art. 45, comma 2, per gli adottivi e gli affidatari) Soggetti beneficiari: Genitori, compresi gli adottivi, fratelli o sorelle nonché gli affidatari di soggetti con handicap in situazione di gravita accertata dai competenti servizi della ASL, non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati, che non prestano attività lavorativa In virtù dell'art.3, comma 106, della legge n.350/2003, non è più necessario il requisito, previsto precedentemente dall'art 42, comma 5, del D.Lgs.n.151/2001, secondo il quale, ai fini della fruizione del beneficio, era necessario che lo stato di handicap grave fosse stato accertato da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda Genitori, anche adottivi di figli in età inferiore a 18 anni II congedo spetta in alternativa tra i due genitori lavoratori; la fruizione non può essere mai contemporanea, (art. 42, comma 5) Spettano anche se l'altro coniuge non ne ha diritto (perché, ad esempio, è casalingo/a, è lavoratore/lavora-trice autonomo/a, ecc.) (art, 42, comma 6) 14

Non è necessaria la convivenza con il figlio, che si presume (INPS circolare n. 64 del 15.3.2001, punto 2; INPDAP circolare n. 2 del 10.1.2002, lett. a); informativa n. 22 del 25.10.2002) Genitori, anche adottivi, di figli di età superiore a 18 anni Se il figlio è convivente con il richiedente, i congedi spettano anche se l'altro genitore non lavora ed anche se in famiglia sono presenti altre persone in grado di assistere il disabile (art. 42, comma 3) Se il figlio non è convivente con il genitore richiedente, i congedi spettano a condizione che l'assistenza sia prestata in via esclusiva e continuativa (art. 42, comma 3): l'esclusività dell'assistenza non è realizzata quando nel nucleo familiare del soggetto handicappato sono presenti familiari (compreso l'altro genitore non lavoratore) maggiorenni non lavoratori in grado di assisterlo o lavoratori che beneficiano di permessi per lo stesso; la continuità non è dimostrabile in caso di oggettiva lontananza dall'abitazione del figlio; tali requisiti devono sussistere contemporaneamente. (INPS circolare n. 138 del 10.7.2001, punto 1; circolare n. 64 del 15.3.2001, punto 2, lett.a); circolare n. 133/2000, punti 2.4 e 2.5; INPDAP informativa n.22 del 25 ottobre 2002) Affidatari. Valgono le stesse regole descritte per i genitori anche adottivi. In questo specifico caso la durata massima del congedo non potrà superare il periodo di scadenza dell'affidamento, (art. 45, comma 2) L'affidamento, per sua natura, riguarda sempre e soltanto figli minorenni (art. 2, legge 149 del 2001) Se il congedo è stato fruito da uno o più affidatari per la durata di 2 anni, non è possibile il riconoscimento ad altri affidatari. 15

L'affidamento non va confuso con il provvedimento di "inserimento" in una comunità o in un istituto, che non consente la estensione del beneficio. (INPS circolare n. 138 del 10 luglio 2001, punto 1) Fratelli e sorelle lavoratori/lavoratrici: i congedi spettano se i richiedenti sono conviventi con l'handicappato, a prescindere dalla maggiore o minore età, solo in caso di morte o inabilità di entrambi i genitori. I congedi spettano a condizione che l'assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva, (art. 42, comma 5) Valgono, a tal fine, i chiarimenti forniti sopra per i genitori di figli di età superiore a 18 anni. (INPS circolare n. 64 del 2001, punto 2, lett. b); INPDAP circolare n. 2 del 10.1.2002, lett.a, INPS Circolare n. 107/2005) Durata e modalità di fruizione: I periodi di congedo spettano, nell'arco della vita lavorativa, per un massimo complessivo di due anni tra i due genitori (anche adottivi) o affidatari e tra tutti i fratelli e sorelle; rientrano in ogni modo nel limite massimo, spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell'ari 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000, di due anni di permesso (per i quali l'interessato non ha diritto a retribuzione) riconoscibile per "gravi e documentati motivi familiari", (art. 42, comma 5, primo e ultimo periodo) I due anni costituiscono anche il limite massimo complessivo di congedo straordinario fruibile tra tutti i possibili aventi diritto in relazione al singolo portatore di handicap. In presenza di più figli con handicap, il congedo può essere fruito anche in relazione a ciascuno di essi a condizione che, mediante accertamento sanitario, sia riconosciuta l'impossibilità dell'assistenza mediante la fruizione di un solo congedo e che, in ogni caso, non si superi la durata di due anni per ciascun genitore, (non è possibile il raddoppio) I congedi non spettano durante i periodi nei quali non è prevista attività lavorativa, come ad esempio nel part-time verticale. II congedo spetta ad un genitore anche quando l'altro coniuge non ne ha diritto, anche per i figli maggiorenni conviventi II congedo straordinario non può essere fruito dagli aventi diritto durante i periodi nei quali la persona con handicap presta attività lavorativa. Il congedo straordinario, su espressa richiesta dell'interessato, può essere interrotto solo in caso di malattia o maternità. 16

(INPS circolare n. 64, del 2001, punti 3 e 4; INPDAP circolare n. 2 del 10.1.2002, lett. b); informativa n. 22 del 25 ottobre 2002) Trattamento economico: durante i periodi di congedo spetta una indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita. L'indennità spetta fino ad un importo massimo di 36.151,98 (rivalutato annualmente dal 2002) per il congedo di durata annuale (art. 42, comma 5, secondo e terzo periodo). L'importo dell'indennità per l'anno 2002 era pari ad 37.128,09 e, per l'anno 2003 è pari ad 38.019,16 (INPDAP, informativa n. 30 del 21.7.2003 lett. a). L'indennità viene rapportata a mesi e a giorni in misura proporzionale, se richiesta e fruita per periodi frazionati. L'indennità è corrisposta dagli enti datori di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità (INPDAP, circolare n. 2 del 10.1.2002, lett. e) II periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza; non è invece valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita) né del TFR (INPDAP, informativa n. 30 del 21.7,2003 lett. b) punto 3). I contributi da versare all' INPDAP dovranno essere commisurati alla indennità percepita Troverà applicazione l'istituto della contribuzione figurativa solo se la indennità percepita è ridotta rispetto alla retribuzione ordinaria dell'ultimo mese. (art. 2, commi 2 e 3, d. lgs. N. 564 del 1996). Il congedo non produce effetti sulla tredicesima mensilità e sulle ferie (INPDAP, informativa n. 30 del 21.7.2003 lett. b) punto 2). Incompatibilità: Durante i periodi di congedo nessuno dei due genitori o affidatari o dei fratelli può fruire dei permessi giornalieri per l'assistenza ai portatori di handicap, di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992. (art. 42, comma 5, ultimo periodo) Durante i periodi di congedo fruiti da un genitore o affidatario, l'altro genitore o affidatario non può beneficiare del congedo parentale (astensione facoltativa) per il medesimo figlio. 17

(INPS circolare 138 del 2001, punto 1 ; circolare n. 64 72001, punto 7; INPDAP informativa n. 22 del 25 ottobre 2002) Frazionabilità: I periodi di congedo possono essere fruiti in modo frazionato. Tra un periodo e l'altro è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro. Il congedo non è frazionabile escludendo soltanto il sabato (settimana corta) e la domenica, o escludendo i periodi di ferie, compresi quelli cadenti subito prima o subito dopo; in tal caso, infatti, sarebbero conteggiati come giornate rientranti nel periodo di congedo. Se la fruizione è frazionata, ai fini del computo del periodo massimo di due anni, l'anno si Assume per la durata convenzionale di 365 giorni. (INPS circolare n. 64 del 15.3.2001, punti 4 e 7, penultimo capoverso) 18

Note:..... 19

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