Nella sentenza in esame, il Giudice di Pace dopo aver distinto tra consulenza tecnica deducente - che presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova ed ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti - e consulenza tecnica percipiente - quando può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, senza che questo significhi che le parti possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente - ha ritenuto che la se parte attrice, senza giustificato motivo, non pone a disposizione del consulente tecnico nominato il proprio veicolo al fine di accertare il nesso causale (consulenza tecnica percipiente), la domanda non può ritenersi provata (Giudice di Pace di Nola - ex Ottaviano - sentenza del 11.12.2015). 1 / 13
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA EX UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace DOTT.SSA. MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente SENTENZA 2 / 13
Nella causa iscritta al n. 689/12 RGNR Assegnata a sentenza il 2/12/15 promossa da PPP RRR, nato il < > a < > e res.te a < > in via < >, C.,F. < >, elett.te dom.to in < >) alla via < >, presso lo studio del suo procuratore, avv. p. < >, C.F. < >, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della citazione, telefax 081/< > ; e-mail < >@live.it - parte attrice CONTRO 3 / 13
AXA Assicurazioni spa, con sede legale in Milano, alla via Leopardi 15, Partita IVA 00902170018, in persona del dott. < >, suo procuratore speciale, rapp.ta e difesa giusta mandato in calce alla comparsa di riassunzione notificata dall avv. < >, Codice Fiscale: < >, ed elett.te dom.ta presso il suo studio, in < >, alla via < > ( Il procuratore costituito ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 081. < > o a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo < >@pec.it); - Convenuta- NONCHE III BBB, nato il 2l.0965 a < > e res.te a < > in via < > 80047- parte convenuta contumace - OGGETTO: Risarcimento danni. 4 / 13
CONCLUSIONI: Come da verbale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09. La domanda proposta dalla parte attrice con l atto introduttivo del giudizio volta ad ottenere il riconoscimento della esclusiva responsabilità del conducente il veicolo FIAT MAREA tg. XX 0X0 XX nella determinazione del sinistro avvenuto il 24/12/09 e quindi la condanna dei convenuti in solido al risarcimento in suo favore, per i danni riportati dall'auto tg. YY 0Y0 YY non può essere accolta. Tenuto conto dei documenti in atti va, innanzitutto, riscontrata la perfetta instaurazione del contraddittorio fra i soggetti titolari del diritto ad agire e a resistere nel presente giudizio. 5 / 13
Ciò posto, contrariamente a quanto ritenuto dal procuratore della società convenuta costituita, sulla scorta della documentazione versata in atti, la domanda deve ritenersi proponibile in quanto la stessa risulta essere stata preceduta dalla lettera di costituzione in mora conforme anche al dettato di cui al nuovo art. 148 del dlgvo 209/05. Tenuto conto del rispetto dei termini di 60 giorni tra la data di costituzione in mora e la data di instaurazione del giudizio, così come disposto dall'art. 145 del codice delle assicurazioni, la domanda deve ritenersi procedibile. Stante la mancata costituzione, del responsabile civile va dichiarata la contumacia. Ciò detto, per quel che concerne il merito, osserva questo Giudicante che, TENUTO CONTO DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALLA PARTE ATTRICE ( Perizia per le riparazioni per euro 5.795,28 + IVA); della tipologia di danni riprodotti nei rilievi fotografici in atti; della impossibilità di procedere alla verifica della compatibilità dei danni, sebbene sia stata disposta la CTU TECNICA COMPARATIVA, siccome la stessa non risulta effettuata per la omessa messa a disposizione del veicolo incidentato di parte attorea, senza che sia stata addotta alcuna valida giustificazione, si deve ritenere non assolto l'onere probatorio sulla esistenza del nesso causale tra l'evento ed i danni stessi, ritenendo insufficiente quanto allegato e la sola dichiarazione resa dal teste addotto. 6 / 13
L art. 61 c.p.c. disciplina la consulenza tecnica, anche se lo stesso non si riferisce alla consulenza ma al consulente. Dispone tale norma che quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti tecnici di particolare competenza tecnica. In materia di procedimento civile, la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice del merito, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. La nomina del consulente rientra quindi nel potere discrezionale di tale giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti, sicché ove una richiesta di tale genere venga formulata dalla parte essa non costituisce una richiesta istruttoria in senso tecnico ma una mera sollecitazione rivolta al giudice perché questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo; ne consegue che una tale richiesta non può mai considerarsi tardiva, anche se formulata solamente in sede di precisazione delle conclusioni, ne' generica, poiché è sempre il giudice che, avvalendosi dei suoi poteri, delimita l'ambito dell'indagine da affidare al c.t.u ( Cass. civ. N. 5422 del 15.4.2002). Al riguardo, si usa distinguere tra consulente tecnico deducente e percipiente: Il giudice può affidare al consulente tecnico non solo l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente). 7 / 13
Nel primo caso la consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti; nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, senza che questo significhi che le parti possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. In questo secondo caso è necessario, infatti, che la parte quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere direttamente all'accertamento (Cass. civ. sez. U n. 9522 del 4.11.1996). Chiarito quanto sopra, va detto che il mandato conferito al CTU nel caso che ci occupa non era di tipo deducente bensì di tipo percipiente, in ragione del fatto che la CTU è stata disposta proprio per l'accertamento del nesso causale. Parte attrice non ha giustificato le ragioni per le quali il proprio veicolo non era ispezionabile. In tal modo non ha permesso al Magistrato di acquisire gli elementi necessari per la decisione. La impossibilità di accertare la compatibilità dei danni non permettono, quindi al Giudice di accogliere la domanda proposta. 8 / 13
Si rammenta, infatti che l'art. 2697 c.c. testualmente recita: " Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda." La norma in commento si occupa della situazione che viene a verificarsi tutte le volte in cui manca la prova di un fatto rilevante, o perché su di esso nessuna prova è stata dedotta o ammessa, o perché prove sono state acquisite ma esse non risultano sufficienti a far ritenere quel fatto accertato (v. in generale Comoglio, Le prove civili, 2a ed., Torino, 2004, 84; Patti, Prove. Disposizioni generali, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 2697-2698, Bologna-Roma, 1987, 1; Taruffo, Onere della prova, in Digesto civ., XIII, Torino, 1996, 66; Tommaseo, Delle prove, in Comm. Cendon, VI, Torino, 1991, 157; Verde, L'onere della prova nel processo civile, Napoli-Camerino, 1974). La funzione della norma è di rendere comunque possibile la decisione, imponendo al giudice di risolvere in senso negativo l'incertezza relativa all'esistenza o inesistenza del fatto (Taruffo, Onere, 66; Comoglio, 177, 90). Essa opera distribuendo tra le parti le conseguenze negative che derivano dalla mancata prova dei fatti, secondo il noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit. Tali conseguenze sono la soccombenza della parte che non ha fornito la dimostrazione del fatto che aveva l'onere di provare. Mentre è la norma sostanziale applicabile al caso a stabilire quali fatti sono giuridicamente rilevanti, l'art. 2697 fa capo alla posizione processuale delle parti al fine di ripartire queste conseguenze tra attore e convenuto. 9 / 13
Essa si fonda sull'assunto che sia l'attore ad allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia del diritto che con essa l'attore fa valere, e sia invece il convenuto ad allegare i fatti che fondano le sue eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto. In tal modo, puramente formale, si opera una semplificazione generalizzante della situazione giuridica dedotta in giudizio dalle parti, imponendo ad ognuna di esse l'onere di provare ciò che ha affermato a sostegno delle proprie posizioni, e rendendo relativamente agevole al giudice la decisione nei singoli casi concreti. Occorre pur sempre far capo alla disciplina sostanziale della fattispecie per stabilire quali fatti siano giuridicamente rilevanti, e come tali idonei a fondare la domanda e l'eccezione. Relativamente agevole, nella maggior parte dei casi, è l'individuazione dei fatti costitutivi che l'attore deve allegare a fondamento del diritto che fa valere, e che dovrà provare se vuole che la sua domanda venga accolta: si tratta dei fatti che la disciplina sostanziale applicabile indica come premesse o condizioni degli effetti giuridici previsti dalla stessa disciplina, che l'attore invoca con la domanda. Sempre con riferimento alla prova dei fatti costitutivi, la giurisprudenza ha affermato che spetta all'attore l'onere di provare il nesso di causalità tra il comportamento del convenuto e il danno di cui si chiede il risarcimento (C. 7026/2001). L'onere del convenuto sorge però solo quando costui deduca fatti diversi da quelli dedotti dall'attore nella domanda, non quando egli si limiti a sostenere la propria estraneità al rapporto giuridico allegato dall'attore (C. 3775/1996; C. 3843/1994), o a contestare il titolo posto alla base della domanda proposta dall'attore (C. 2653/2003). 10 / 13
Alla luce di quanto innanzi, pur tenendo conto delle conclusioni e delle difese di parte attrice, la domanda va rigettata. Le spese seguono la soccombenza. Visti i nuovi parametri forensi introdotti dal D.M. G. del 10/3/14 n. 55 in G.U. 02/04/2014, entrato in vigore il 03/14/14; tenuto conto del valore del danno; della natura e della complessità della controversia; delle questioni trattate; dell esito del giudizio; dell attività professionale svolta dal Procuratore; del numero delle parti in causa; le competenze vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da PPP RRR contro la spa AXA ASS.NI e contro III BBB così provvede: 11 / 13
- Dichiara la contumacia dello III. - Rigetta la domanda. - Condanna l attore al pagamento delle spese processuali che liquida complessivamente in euro 1.000,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/14. - Pone definitivamente a carico della parte attrice anche le spese di CTU. - Così deciso in Nola il 11/12/15 12 / 13
IL GIUDICE DI PACE DOTT. SSA MARIA CUOMO 13 / 13