REGOLAMENTO COMUNALE PER L 'APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU

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COMUNE DI VILLA POMA REGOLAMENTO COMUNALE PER L 'APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU

INDICE Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Ambito di applicazione e scopo del Regolamento Art. 2 Presupposto dell imposta Titolo II Immobili Soggetti ad Imposta Art. 3 Fabbricato Art. 4 Fabbricati iscritti in catasto Art. 5 Fabbricati rurali Art. 6 Area Fabbricabile Art. 7 Determinazione del valore delle aree fabbricabili Art. 8 Fabbricati in costruzione,demolizione e ristrutturazione Art. 9 Area posseduta dal Coltivatore Diretto Art. 10 Terreno Agricolo Titolo III Versamenti e rimborsi Art. 11 Aliquote e riscossione Art. 12 Versamento minimo Art. 13 Ravvedimento Operoso Art. 14 Rimborsi Titolo IV Agevolazioni ed esenzioni Art. 15 Detrazioni e riduzioni Art. 16 Abitazione principale Art. 17 Abitazione posseduta a titolo di proprieta o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari Titolo V Accertamento e Controlli Art 18 Accertamento Art 19 Riscossione coattiva Art. 20 Compensi Incentivanti Art. 21 Norme transitorie e finali.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 : Ambito di applicazione e scopo del Regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l applicazione dell'imposta Municipale Propria istituita dall art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23 e dal D.L.n. 16 del 02.03.2012. 2. Il presente regolamento è adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011. 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. Articolo 2 : Presupposto dell imposta 1. L'Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di fabbricati,ivi compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello stato, a qualsiasi uso destinati ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l attivita dell impresa. 2. La base imponibile dell Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e delle norme contenute nel presente regolamento. TITOLO II IMMOBILI SOGGETTI AD IMPOSTA Articolo 3 : Fabbricato 1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare già iscritta o che comunque deve essere iscritta nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano. Articolo 4 : Fabbricati iscritti in catasto 1. Base imponibile per il calcolo dell IMU sui fabbricati iscritti in catasto è la rendita catastale iscritta a catasto (al 1 gennaio dell anno di imposizione) rivalutata del 5% ai sensi dell art. 3,comma 48, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e moltiplicata per i coefficienti previsti dall art.13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. 214 del 22/12/2011. Articolo 5 : Fabbricati Rurali 1. Ai fini dell applicazione dell imposta Municipale Propria i fabbricati rurali si distinguono in: a) Fabbricati ad uso abitativo:devono essere scritti in catasto e sono soggetti alle medesime disposizioni ed aliquote previste per i fabbricati appartenenti alla stessa categoria catastale. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14 ter del DL 201/2011, l IMU e corrisposta sulla base della rendita delle unita similari già iscritte in catasto. b) Fabbricati ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e s.m.i.: sono soggetti ad aliquota ridotta compatibilmente con quanto stabilito dal D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214 del 22/12/2011.

Articolo 6: Area fabbricabile 1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti nel Comune per l anno di imposizione. Articolo 7 : Fabbricati in costruzione, demolizione e ristrutturazione 1. In caso di utilizzazione edificatoria dell area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell art. 31, comma 1 lettere c) d) e) della legge 5/08/1978 n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall art. 6, senza computare il valore del fabbricato in corso d opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito,ricostruito o ristrutturato, è comunque utilizzato. Articolo 8 : Determinazione del valore delle aree fabbricabili 1. Base imponibile delle aree fabbricabili ai fini IMU è data dal valore venale in comune commercio ai sensi dell art. 5, comma 5 del DLgs.n. 504/92. 2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l attivita di controllo dell ufficio, la Giunta Comunale determina, con propria delibera entro i termini annuali di approvazione del bilancio,per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Tale determinazione avviene mediante approvazione di un apposita tabella dei valori delle aree edificabili ai fini IMU proposta dal Responsabile Area Tecnica, nella quale vengono indicati, per ciascuna zona omogenea, i valori medi applicabili ai fini del calcolo della base imponibile IMU. Le singole zone vengono individuate per caratteristiche urbanistiche e ubicazione geografica. Articolo 9: Area posseduta dal Coltivatore Diretto 1.L area posseduta dal coltivatore diretto che conduce direttamente il fondo, sulla quale persiste l utilizzazione agro- silvo -pastorale segue le disposizioni dell art. 10 Terreno Agricolo. 2. Ai fini di quanto disposto dalla normativa in materia (art. 58 comma 2 D.Lgs. 446/97) la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dall iscrizione negli appositi elenchi ex scau di cui alla L. 9 del 9/01/1963. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell anno success ivo. Articolo 10 : Terreno Agricolo 1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. 2. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gen naio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell art. 3, comma 51 della legge 23.12.1996 n. 562, il moltiplicatore stabilito dall art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. 214 del 22/12/2011. 3. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di cui al comma 2 dell art. 10 del presente regolamento che conducono direttamente i terreni, si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente.

TITOLO III VERSAMENTI E RIMBORSI Articolo 11 : Aliquote e riscossione 1. Con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione sono stabilite le aliquote con effetto per l anno cui è riferito il medesimo Bilancio di Previsione nei limiti stabiliti dal D L 201/2011 convertito nella L. 214/2011. 2. L imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso con le procedure e scadenze fissate dalla normativa statale. 3. Si considerano validi, pertanto non sanzionabili, i versamenti: a) effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all ente impositore; b) tempestivamente eseguiti al Comune non competente, purché il Comune ne ottenga l accredito da parte del Comune che ne ha beneficiato pur non avendone titolo; 4. Per la determinazione dei mesi di possesso si computa per intero il mese quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni o comunque la maggior parte del mese. 5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 6. E riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale, l aliquota base stabilita dal Decreto Legge 201/2011 convertito nella n. 214 del 22.12.2011 e s.m.i.. 7. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all Imposta Municipale Propria. Le detrazioni previste dalla legge, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Articolo 12: Versamento minimo 1. Il limite annuale per il versamento IMU, al di sotto del quale non è richiesto alcun versamento, è fissato per ciascun contribuente in complessivi Euro 5,00. Articolo 13 : Ravvedimento operoso 1. Il contribuente non può avvalersi del ravvedimento operoso quando la violazione è già stata contestata, sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche, sono iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali l autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza. Articolo 14 : Rimborsi 1. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 2. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a 5,00 per anno solare. 3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Articolo 15: Detrazioni e riduzioni TITOLO IV AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI 1. Spetta al Consiglio Comunale deliberare annualmente le aliquote e le detrazioni da applicare nei limiti stabiliti dal DL 201/2011 convertito nella n. 214 del 22.12.2011 e s.m.i. Articolo 16: Abitazione principale 1. L aliquota base è ridotta nei limiti di legge per l abitazione principale e per le relative pertinenze. 2. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente e comunque secondo la definizione della normativa vigente. 3. Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 4. La detrazione applicabile all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, è pari a euro 200,00 fino a concorrenza dell imposta dovuta. L importo della detrazione va rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 alla detrazione in questione si aggiunge una ulteriore detrazione di 50,00 per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni, purché risieda e dimori abitualmente nell abitazione principale. L importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 400,00. 5. La detrazione prevista per abitazione principale e altresì estesa dall ultima parte del comma 10 dell art. 13 del DL 201/2011 alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, mentre non compete l aliquota ridotta dell abitazione principale di cui al comma 7 art. 13 dl 201/2011. 6. In caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l IMU sulla casa coniugale viene corrisposta interamente dal coniuge che ne ha l assegnazione, indipendentemente dalla proprietà. Articolo 17: Abitazione posseduta a titolo di proprieta o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, così definita all art.16 comma 2 e 3, ai fini dell applicazione dell'aliquota ridotta con relative detrazioni deliberate dal Consiglio Comunale è l unita immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata (art. 3 comma 56 legge 662/96) Articolo 18 : Accertamento TITOLO V ACCERTAMENTO E CONTROLLI 1.Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario a cui sono conferiti i poteri e le funzioni per l esercizio di ogni attivita organizzativa e gestionale dell imposta;il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste,gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutivita sui ruoli e dispone i rimborsi. 2.Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento di dette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 19 Riscossione coattiva 1. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell articolo 52 del D.Lgs 446/97. Articolo 20 : Compensi incentivanti 1. La Giunta Comunale può stabilire annualmente che una percentuale delle entrate effettivamente riscosse, derivanti dall attività di accertamento dell'anno stesso, sia attribuita al personale dell'area Economico Finanziaria - Servizio Tributi. La ripartizione della somma spettante tra il personale addetto all Ufficio è effettuata dal Responsabile dell area. TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI Articolo 21 : Norme transitorie e finali È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2 012.