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Il Giudice di Pace, con la sentenza in esame, ha ribadito l'applicabilità della procedura prevista dall'art. 149 del CdA (c.d. indennizzo diretto), anche nei confronti della compagnia posta, in corso di giudizio, in LCA. Ha disposto, poi, la condanna della stessa compagnia in L.C.A. dichiarando, contestualmente, la opponibilità della sentenza nei confronti della impresa designata. Ciò si pone in perfetta sintonia con quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e merito secondo cui la sentenza di accoglimento della domanda di risarcimento, emessa dopo la riassunzione, deve contenere la condanna dell'assicuratore dissestato ed avrà valore di accertamento del credito nei confronti della liquidazione, opponibile all'impresa designata (ovvero a quella cessionaria, se esistente) (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza 21.05.2011). UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 / 24

Il Giudice di Pace DOTT.SSA. MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4090/09 RGNR Assegnata a sentenza il 16/5/2011 promossa da 2 / 24

BBB Giovanni nato il 00.00.0000 ad Ottaviano (NA) e res.te ivi alla via Ppp, n. 48, c.f. n. BBBGNN00S00GI9O0 rapp.to e difeso dall avv. Aaa Fff, presso il cui studio elett.te domicilia in Terzigno al V.le dei Cccc, giusta mandato a margine dell originale della citazione; - parte attrice contro SPA PROGRESS ASS.NI in l.c.a. in persona del Commissario liquidatore p.t. con sede in Palermo alla Piazza A. Gentili, 3 CAP 90143 ; convenuta CONTUMACE - NONCHE 3 / 24

Assicurazioni Generali S.pA, Compagnia designata per la Campania alla gestione dei danni del Fondo Generale Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall avv. Ggg Aaa, giusta procura alle liti a firma di Nnn Ggg nella qualità di amministratore delegato e legale rappresentante e Mmm Mmm nella qualità di direttore generale e legale rappresentante, nel cui studio elettivamente domiciliano in via ; - convenuta OGGETTO: Risarcimento danni derivante da incidente automobilistico. CONCLUSIONI: Come da verbale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 4 / 24

Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09, tenuto conto dell art. 58 della stessa legge 69/09 che ha espressamente previsto l immediata applicazione del nuovo art. 132 c.p.c. anche ai procedimenti pendenti in primo grado. La domanda, proposta dalla parte attrice BBB GIOVANNI con l atto di citazione RITUALMENTE notificato alla s.p.a PROGRESS. Ass.ni, prima, in data 21/10/09 per la udienza del 9/12/09 e, poi, a seguito della interruzione del processo per la posta in l.c.a. della spa PROGRESS ed a seguito di ricorso per la prosecuzione del giudizio interrotto, alla società decotta in persona del Commissario liquidatore p.t. in data 16/12/010 ed alla spa GENERALI ASS.NI, quale Impresa designata dal FGVS per i sinistri avvenuti in Campania in data 16/12/010 per l udienza del 14/2/11, volta ad ottenere il riconoscimento dei presupposti per l applicazione dell indennizzo diretto e quindi, la condanna della S.p.A. GENERALI ASS.NI, nella qualità, al risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo FIAT DOBLO tg. assicurato PROGRESS in seguito al sinistro avvenuto in data 6/11/08 ad opera dell auto MERCEDES tg., regolarmente assicurata, è fondata e, per quanto di ragione, deve essere accolta. 5 / 24

Preliminare all esame del merito della proposta domanda, si presenta, la necessità di verificare l integrità del contraddittorio. Parte attrice ha fornito la prova, con la produzione della visura PRA relativa al veicolo tg., di essere titolare del diritto ad agire nel presente giudizio; ha, altresì, fornito la prova della titolarità a resistere della spa PROGRESS ( ora in l.c.a.) versando in atti la copia del certificato di assicurazione distinto dal n. di polizza 000000. All epoca del sinistro, considerato che il veicolo antagonista era garantito dalla spa UNIPOL, aveva richiesto il risarcimento con le forme dell indennizzo diretto ex art. 149 del dlgvo 209/05. 6 / 24

Con D.M. del 29/3/2010 la spa PROGRESS è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed in data 30/3/2010, l ISVAP ha nominato il Commissario liquidatore. La liquidazione coatta è una procedura concorsuale disciplinata dalla Legge fallimentare che porta a due conseguenze: - la eliminazione forzata dell impresa dal mercato e la realizzazione delle attività patrimoniali dell impresa ai fini della distribuzione ai creditori delle somme liquide così ricavate. Gli effetti che questa procedura ha sui contratti assicurativi sono: sui contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di liquidazione coatta amministrativa continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo a tale data. Gli assicurati possono esercitare il diritto di recesso dal contratto successivamente alla suddetta pubblicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione da parte degli organi della liquidazione.; 7 / 24

ai soli contratti RCA in corso alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione e stipulati in adempimento dell obbligo di legge, continuano, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l assicurazione, a coprire i rischi fimo alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio. Gli effetti sulla liquidazione dei sinistri relativi a contratti RCA sono: la Compagnia provvede alla liquidazione ed al pagamento dei sinistri ai danneggiati aventi diritto. Le somme anticipate dalle suddette imprese sono a queste rimborsate dalla CONSAP-Fondo di Garanzia per le vittime della Strada; 8 / 24

nel caso in cui sia stata rilasciata la relativa autorizzazione, il commissario liquidatore provvede alla liquidazione dei sinistri RCA verificatisi anteriormente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di liquidazione coatta amministrativa nonché di quelli accaduti successivamente a tale data e fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio. La somma determinata dal commissario liquidatore, se accettata dal creditore danneggiato, è pagata, nei limiti di legge, direttamente dalla CONSAP-Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Nonostante la posta in l.c.a. della Progress spa, ritiene questo magistrato, conformemente ad alcune cicolari ISVAP seguite all evento, che, per i sinistri intervenuti anteriormente alla data della liquidazione, i danneggiati possono continuare a richiedere il risarcimento con le forme di cui all art. 149 del dlgvo 209/05, posto che, la posta in l.c.a. non può avere degli effetti retroattivi e non può pregiudicare i diritti del danneggiato che era regolarmente assicurato con la società assicuratrice, successivamente decotta. 9 / 24

Ne consegue che, ogni eccezione sul punto, sollevata dalla spa GENERALI ASS.NI nella qualità, non può essere accolta, considerato, peraltro che, come sopra riportato, il Fondo subentra nei diritti della società decotta ed avrà diritto al rimborso di quanto versato nei confronti della società assicurativa debitrice. L art. 289 del dlgvo 209/05 intitolato Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti al comma 2 recita: Se il decreto di liquidazione coatta interviene prima della formazione del giudicato, il processo prosegue, nei confronti del commissario liquidatore e dell impresa designata, decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta Tale norma va applicata tenendo conto anche delle disposizioni di cui al novellato art. 305 C.P.C. che stabilisce quale termine perentorio per la riassunzione del giudizio interrotto, quello di mesi tre dall interruzione, pena l estinzione del giudizio. 10 / 24

Nel caso in esame, parte attrice, ha rispettato il termine sancito dal codice di procedura civile per la riassunzione, presentando il ricorso per la prosecuzione del giudizio interrotto in data 12/5/2010, nel termine dei tre mesi. Il sottoscritto magistrato, tenuto conto della norma sopra richiamata e cioè delle disposizioni dell art. 289 del dlgvo 209/05 ( che vieta la possibilità di prosecuzione del giudizio prima del decorso dei sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di liquidazione), ha fissato per la prosecuzione la data del 14/2/011, ed il procuratore dell attore, nel rispetto della stessa norma, ha presentato l atto per la notifica, dopo il decorso dei sei mesi e cioè in data 10/12/010. 11 / 24

Conseguentemente, della domanda, anche a seguito della istanza di riassunzione, va ritenuta la procedibilità e, giusta quanto disposto dall art. 289 del dlgvo 209/05 deve ritenersi correttamente convenuto in giudizio oltre al Commissario liquidatore p.t. della società PROGRESS anche la SPA GENERALI ASS.NI quale Impresa designata dal FGVS per la CAMPANIA. Deve precisarsi che l art. 289 del dlgvo 209/05, riproduce il precedente articolo 25 della legge 24/12/69 n. 990, il comma 4 del quale era stato inserito dalla legge 26/2777 n. 39. La normativa succitata risultava tutelare, da un lato, l interesse degli assicurati e dei terzi danneggiati per quanto riguardava il perdurare della copertura assicurativa e dall altro la posizione dei dipendenti in ordine alla conservazione del posto di lavoro. Secondo, quindi le nuove norme, in caso di liquidazione coatta amministrativa vi è una deroga a quanto previsto dalla legge fallimentare, con il fine unico di consentire una più efficace realizzazione del credito che vanta il danneggiato, il cui pagamento è stato posto a carico del Fondo di garanzia. Tutti i danni derivanti da sinistri che si verifichino sia prima, sia dopo il decreto che pone in liquidazione coatta l impresa assicuratrice devono essere liquidati dal Fondo di garanzia, il quale vi provvede attraverso le imprese designate per territorio. Qualora vi è l apertura della procedura concorsuale in pendenza del giudizio di risarcimento del danno, il giudizio stesso prosegue anche nei confronti del commissario liquidatore dell impresa oltre che nei confronti della Impresa designata per il conseguimento di una sentenza opponibile a quest ultima. Senonchè, l art. 293 del dlgvo 209/05 ha apportato una grossa novità rispetto alla vecchia legge 990/69, costituendo una modifica dei precedenti articoli 9,10 e 12 del dl 857/76, poi convertito nella legge 39/77, prevedendo la possibilità che il Commissario liquidatore dell Impresa in liquidazione possa essere autorizzato, nel decreto che dispone la liquidazione coatta, a procedere, anche per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada ed in deroga all art. 286 del dlgvo 209/05 comma 1, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di 12 / 24

liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza dei contratti di assicurazione in corso o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio. In questo caso, quindi, il Commissario liquidatore deve ritenersi passivamente legittimato rispetto alla pretesa risarcitoria e, quindi suscettibile di una pronuncia di condanna. Per quanto sopra, appare chiaro che nella ipotesi di intervenuta autorizzazione a procedere anche per conto del F.G.V.S. alla liquidazione dei danni, la vocatio in ius del Commissario liquidatore è necessaria non solo per la tutela degli interessi della Impresa in l.c.a., ( perché la sentenza ha efficacia di accertamento del credito nei confronti della liquidazione coatta amministrativa che rimane esposta, all esito del risarcimento da parte della Impresa designata, ai sensi dell art. 283 comma 5 del Dlgvo 209/05) ma anche perché, in questo caso, la pronuncia di condanna potrebbe intervenire anche in suo danno. Preso atto che nel caso in esame, non risulta che alla PROGRESS sia stato riconosciuto il potere di cui all art. 293 del dlgvo 209/05, deve ritenersi che la vocatio della PROGRESS sia necessaria solo per la integrità del litisconsorzio processuale, così come in precedenza. 13 / 24

L attore, come detto, ha agito in giudizio invocando l applicazione dell art. 149 del d.l.g.vo 209/05 il quale espressamente dispone che : In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilita' civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonche' i danni alle cose trasportate di proprieta' dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, e' obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato e' tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta e' imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di 14 / 24

mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato puo' proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile puo' chiedere di intervenire nel giudizio e puo' estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilita' del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto. Per quanto alle formalità della lettera di costituzione in mora, e all esercizio dell azione giudiziaria, l art. 149 opera un rinvio all art. 145 del D. Lgs 209/2005 il quale statuisce che nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148 dello stesso D.lgs che al comma 1 dispone che Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro; ed al comma 2 prevede che L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, 15 / 24

all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonchè dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione. Tenuto conto di quanto innanzi, ritiene questo magistrato che, correttamente, il giudizio è stato proposto solo nei confronti della società assicuratrice, non sussistendo una ipotesi di litisconsorzio necessario con il proprietario del veicolo antagonista. Preso atto, poi, della copia della lettera di costituzione in mora allegata in atti, osserva questo giudice che, apparendo la stessa completa di tutti i dettagli indicati nella normativa, della domanda così come proposta va sicuramente dichiarata la proponibilità, anche perché è stata trasmessa copia della stessa richiesta alla SPA Unipol ai sensi e per gli effetti dell art. 145 del richiamato decreto. 16 / 24

Va, quindi, evidenziato che la parte attrice ha fornito la prova della sussistenza di tutte le circostanze che giustificavano la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni secondo la procedura prevista per l indennizzo diretto che, come innanzi chiarito, deve ritenersi giustificata e giustificabile, nonostante la liquidazione coatta della SPA PROGRESS ASS.NI In particolare, dall espletamento della prova testimoniale (è stato escusso il SIG. BBB FRANCESCO indicato alla prima udienza), è emerso che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione il veicolo dell attore, regolarmente assicurato, mentre era fermo in posizione di sosta regolare, veniva investito dal veicolo MERCEDES. Il teste ha ricordato che una mercedes classe A nell effettuare una manovra di retromarcia per sostare dietro il Fiat Doblò urtò con la sua parte posteriore sinistra, contro la parte posteriore destra del FIAT DOBLO. 17 / 24

Il testimone ha descritto i danni; li ha riconosciuti nei rilievi fotografici allegati alla produzione di parte; ha confermato che ambo i veicoli coinvolti nell incidente erano regolarmente assicurati. Anche se il teste è il figlio dell attore, ritiene questo giudice che la precisione nella descrizione dell evento non può che ritenersi attendibile e, consente di affermare che il conducente del veicolo di parte attrice è esente da responsabilità, risultando violate da parte del conducente del veicolo antagonista le disposizioni imposte dagli articoli 140, 141 e 154 del codice della strada avendo, quest ultimo, omesso di adottare le opportune cautele nell eseguire la manovra di parcheggio. Conseguentemente, deve ritenersi sussistente l obbligo della società assicuratrice del veicolo danneggiato al risarcimento del danno; 18 / 24

Considerato che il veicolo investito era assicurato con la spa PROGRESS; preso atto della messa in liquidazione della società assicuratrice, per tutto quanto sopra chiarito, non può che ritenersi sussistente l obbligo in capo alla spa GENERALI ASS.NI quale Impresa designata dal FGVS al risarcimento del danno subito dalla parte attrice. Per quel che concerne il quantum, sulla scorta della documentazione esibita (fotografie; preventivo per euro 1.140,00 comprensivi di IVA ); Considerato che il preventivo non costituisce documento certo attestante la spesa ma può essere tenuto in considerazione nella valutazione del magistrato qualora sia supportato, come nel caso di specie, da rilievi fotografici e da dichiarazioni testimoniali, questo giudice ritiene giusto, non potendo condividere l ammontare del risarcimento richiesto, anche perché i prezzi indicati sono ingiustificati rispetto a quelli praticati sul mercato, quantificare l ammontare del danno subito da parte attrice in euro 700,00 all attualità. 19 / 24

A tale somma devono aggiungersi gli interessi che giusta pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 1712/95, nella quale si legge che l orientamento giurisprudenziale di conteggiare sulla somma rivalutata gli interessi a far tempo dal dì dell evento finisce con il produrre una iniqua locupletazione in favore del danneggiato il quale ha diritto agli interessi quale compensazione per la mancata disponibilità del controvalore in danaro del bene oggetto della lesione - controvalore che all inizio è rappresentato dalla sorta capitale via via rivalutantesi), vanno calcolati non sulla somma liquidata all attualità, bensì sulle somme esprimenti il danno al momento del sinistro, nonché sulle somme relative ai periodi intermedi tra la data dell evento dannoso ed il momento della decisione, rivalutate in base agli indici medi. Gli interessi, pertanto, vanno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella liquidata all attualità (ottenuta dividendo detta somma per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto), via via annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi. 20 / 24

Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma così come liquidata all attualità, devono aggiungersi gli interessi legali sino al soddisfo. Le spese di lite devono essere poste a carico delle parti soccombenti e stante la dichiarazione resa dal Procuratore della parte attrice, le stesse gli vanno attribuite per averne chiesto l attribuzione. Tenuto conto delle tariffe professionali approvate dal Consiglio Nazionale Forense in virtù del DM 127/2004 nonché delle prestazioni effettivamente svolte dal procuratore e del grado di difficoltà del presente procedimento, le spese vengono liquidate, come da dispositivo. 21 / 24

P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da BBB GIOVANNI contro la spa PROGRESS ass.ni in l.c.a in persona del Comm. Liq. P.t. e contro la SPA GENERALI ASS.NI quale Impresa designata dal FGVS, così provvede: Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all art. 149 del dlgvo 209/2005 condanna la società "Progress Ass.ni S.p.A." in L.C.A., in persona del commissario liquidatore prof.avv. Andrea Gemma, al risarcimento, in favore della parte attrice, nella misura di euro 700,00 all attualità, oltre agli interessi legali da calcolarsi come in motivazione ed al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi 1.280,00, di cui 180,00 per spese; 600,00 per diritti ed 500,00 per onorari, oltre IVA e CPA nonchè rimborso forfettario del 12,5% ex art. 15 L.P. da 22 / 24

attribuirsi all Avv. Fff ex art. 93 c.p.c.. Dichiara, ex art. art. 289 D.Lgs. 209/2005, la sentenza, opponibile alla soc. Generali ass.ni S.p.A. nella qualità di impresa designata per la Campania dalla Isvap, ex art. 286 D.Lgs.209/2005, alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t. Così deciso in Ottaviano il 21/5/2011 23 / 24

IL GIUDICE DI PACE DOTT. SSA MARIA CUOMO 24 / 24