VERBALE DI ACCORDO Verona, il 28 settembre 2006 tra Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a.r.l. Banca Popolare Italiana in qualità di Banca Capogruppo anche in nome e per conto di Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno e di Banca Caripe Banca Popolare di Novara S.p.A. e la delegazione delle OO.SS. costituita ad hoc, ai sensi dell art.18 del CCNL 12.2.2005 DIRCREDITO, FALCRI, FIBA CISL, FISAC CGIL, UIL CA Premesso che: con l informativa datata 27 luglio 2006, è stata avviata la procedura di confronto sindacale prevista dalle vigenti disposizione di legge e di contratto in merito ai trasferimenti di rami d azienda previsti tra i Gruppi Bancari Banco Popolare di Verona e Novara (di seguito, per brevità, BPVN) e Banca Popolare Italiana (di seguito, BPI) e riportati nello schema riepilogativo allegato (n.1) al presente accordo che ne costituisce parte integrante e sostanziale; al fine di garantire il buon esito del trasferimento dei rami d'azienda in argomento e di agevolare l'inserimento dei lavoratori nella struttura dell'azienda di destinazione si è reso necessario: - fornire un informativa sulle attività di addestramento necessarie per garantire l'operatività delle filiali interessate; - fornire percorsi formativi di inserimento professionale nelle rispettive aziende di destinazione; - individuare soluzioni economiche e normative adeguate a garantire i livelli retributivi e professionali, e di inquadramenti in maturazione, dei singoli lavoratori, senza soluzione di continuità; - individuare momenti di verifica successivi al passaggio degli sportelli; ad esito delle fasi di confronto sindacale svoltesi nel corso degli incontri del 2 agosto, 7, 8,13, 20,21,27, 28 settembre le Parti hanno convenuto quanto segue: la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo. A. Addestramento e formazione del personale. 1. Modalità operative e trattamento economico I programmi degli interventi di addestramento e formazione delle risorse interessate sono riportati nell allegato (n.2). In relazione alle motivazioni degli interventi formativi avviati citati nella premessa, al personale coinvolto nel programma sopra indicato sia in qualità di partecipante ai corsi di formazione/addestramento sia in qualità di affiancatore/mentor nel caso in cui le 1
attività si svolgano in sede diversa dall'abituale sede di lavoro sarà corrisposto il trattamento di seguito indicato: - trattamento di missione ex art. 61 CCNL, anche nel caso di raggiungimento della località di corso o missione con partenza la domenica; - rimborsi chilometrici per utilizzo di auto propria con gli importi riconosciuti nelle rispettive aziende in caso di missione per motivi di servizio; con riferimento al personale BPVN alla data del 1.10. 2006, verranno estesi anche a questi interventi gli importi definiti dalle Parti in sede aziendale ad esito della trattativa attualmente in corso; - una flessibilità di orario funzionale alle connesse esigenze di raggiungimento del posto di lavoro e riferita sia all arrivo che al rientro; - ai Quadri Direttivi ai quali sia richiesta la reperibilità relativamente alle giornate di sabato 30.09 e domenica 1.10 sarà riconosciuta l indennità di cui all art.34 del CCNL ragguagliata a 24 ore. In caso di effettivo intervento, i riposi compensativi ex art. 78 CCNL potranno essere fruiti con flessibilità temporale. Per i processi di formazione successivi alla fase di migrazione degli sportelli, le Parti si incontreranno entro il 30.11.06 per un informativa e una verifica su programmi e modalità e sull eventuale recupero per chi non avesse fruito della formazione nella prima fase. 2. Sostituzioni Gli affiancatori/mentor sono reperiti tra Personale esperto nei vari settori oggetto di formazione operante presso strutture di rete o di Direzione Generale/Sede Centrale, avendo cura di non creare problemi per la normale operatività delle strutture di provenienza. Le aziende opereranno le sostituzioni del Personale coinvolto negli interventi di formazione di cui sopra, per tutto il periodo di durata del piano di addestramento/formazione nella misura necessaria per assicurare la normale operatività delle Filiali stesse. In ogni caso, le aziende si impegnano a garantire nelle filiali da due a quattro unità la presenza minima di due addetti. Gli interventi previsti dalle aziende in attuazione dei criteri di cui sopra saranno rappresentati alle OO.SS. in sede aziendale per le conseguenti verifiche, anche su richiesta delle R.S.A.. B. Modifiche organizzative. In caso di chiusura di sportelli oggetto del trasferimento di ramo d azienda, di razionalizzazione delle filiali presenti nei medesimi comuni e di istituzione di aree territoriali non ancora definite, le aziende si impegnano a fornire un informativa preventiva al fine di raggiungere accordi di gestione delle ricadute sulla mobilità territoriale e professionale delle risorse coinvolte, prendendo a riferimento le normative già in essere in materia. C. Trasferimento del rapporto di lavoro - trattamenti economici e normativi applicati. 1. Dal 1 ottobre 2006, il rapporto di lavoro del Personale interessato prosegue, senza soluzione di continuità, presso le rispettive Aziende di destinazione. 2
Nei confronti del citato Personale trovano applicazione a far tempo dal 1 ottobre 2006, i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione integrativa aziendale, tempo per tempo vigenti, della Banca cessionaria, fatto salvo quanto espressamente stabilito dal presente accordo e indicato ai punti successivi. Chiarimento a verbale Con particolare riferimento al concetto di normativa aziendale dell azienda di destinazione sopra riferito, le Parti precisano che per quanto attiene al Banco Popolare di Verona e Novara intendono riferirsi alla disciplina prevalente applicata presso il citato Banco. 2. Al Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il contratto in essere presso la Banca cedente sarà mantenuto con le stesse condizioni e la medesima articolazione di orario. All atto del trasferimento il predetto Personale sarà assegnato alla medesima sede di lavoro. 3. A tutto il Personale interessato dalle operazioni in argomento, viene garantito il mantenimento del medesimo inquadramento e livello retributivo che risultano acquisiti alla data dell operazione. Il Personale medesimo sarà utilizzato nelle stesse mansioni già svolte ovvero in mansioni equivalenti. Eventuali inquadramenti e/o automatismi in corso di maturazione ai sensi della normativa nazionale o aziendale di provenienza saranno riconosciuti secondo i tempi e le modalità originariamente previste, a condizione per quanto riguarda gli inquadramenti - che siano mantenute le medesime mansioni o mansioni in continuità professionale con quelle precedenti. Viene, inoltre, riconosciuta l anzianità maturata alla data del trasferimento ai fini delle ferie e del periodo di comporto nonché in riferimento alle previsioni in materia di mobilità territoriale, di condizioni finanziarie riservate al personale e di anticipazione del trattamento di fine rapporto. 4. Fermi restando i principi di cui al precedente punto 1, al Personale trasferito viene garantito il livello retributivo complessivamente fruito presso l azienda di provenienza alla data del trasferimento. Se il trattamento retributivo individuale derivante dall applicazione degli accordi collettivi dell azienda di provenienza eccede quello cui il medesimo dipendente ha complessivamente diritto applicando gli accordi dell azienda di destinazione viene corrisposto all interessato un assegno ad personam differenziale di importo pari a tale differenza. Ai fini della determinazione del trattamento retributivo individuale di cui al precedente periodo sono considerate le seguenti voci: - stipendio; - scatti di anzianità; - importo ex ristrutturazione tabellare; - assegno ex intesa 11.7.1999; - premio aziendale erogato per l anno 2005; - l assegno ex accordo 10.11.1995 Banca Popolare di Novara; - l assegno ex accordo 6.12.1995 Banca Popolare di Novara; - l assegno ex accordo 16.2.1995 Banca Popolare di Novara; - ticket; restando, in particolare, esplicitamente esclusi: 3
- l importo corrisposto a titolo di ex premio di rendimento extra standard di cui all art. 39 CCNL 12.2.2005; - gli eventuali riconoscimenti derivanti da sistemi di incentivazione o da altri sistemi premianti; - gli assegni ad personam di natura individuale; - gli importi di natura indennitaria; - altri eventuali importi non di natura collettiva derivanti da pattuizioni individuali. Tale assegno non assorbibile e non rivalutabile viene computato ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto e della previdenza complementare e viene corrisposto in dodici mensilità presso il Gruppo BPI, in un unica soluzione nel mese di giugno presso il Gruppo BPVN. Al Personale saranno, inoltre, mantenuti: - gli importi corrisposti agli aventi diritto a titolo di ex premio di rendimento extra standard nella misura corrisposta alla data di cessione, rivalutabile secondo le previsioni del CCNL; - eventuali assegni ad personam individuali (compresi quelli eventualmente derivanti dall applicazione dell art.75 del CCNL 12.02.05) riconosciuti nella azienda di provenienza con le regole di dinamicità stabilite al momento del loro riconoscimento. - eventuali indennità riconosciute a titolo di ruolo chiave. 5. Gli eventuali trattamenti retributivi previsti dalla normativa aziendale di provenienza e connessi alle mansioni attualmente espletate (indennità di reggenza di titolari e vice titolari, indennità di carica), saranno mantenuti a titolo di assegno ad personam non rivalutabile fino al permanere nel ruolo, salvo che vengano sostituite, fino a compensazione, da analoghe indennità o da avanzamenti di carriera previsti dalla disciplina aziendale vigente presso la banca cessionaria. 6. Ai fini del premio di fedeltà od anzianità, ferma restando l applicazione della normativa in vigore presso la banca cessionaria, l anzianità effettiva di servizio individualmente maturata presso la banca cedente verrà riconosciuta per intero e a tutti gli effetti come maturata presso la banca cessionaria. Inoltre, verrà accantonata al 30 settembre 2006 una somma pari al rateo del premio di fedeltà in corso di maturazione, che verrà liquidata, unitamente al rateo del premio corrispondente calcolato secondo i criteri in vigore presso la banca cessionaria, alla maturazione degli anni di servizio previsti. 7. Per quanto concerne le ferie, le ex festività e l accantonamento in banca delle ore individualmente maturati sino alla data delle cessioni, la banca cessionaria subentrerà in tutte le posizioni alla banca cedente. Il TFR maturato sino alla suddetta data verrà trasferito dalla azienda cedente alla cessionaria. 8. In materia di previdenza integrativa, viene garantita l iscrizione ovvero il trasferimento della rispettiva posizione previdenziale presso l azienda di destinazione con la conseguente possibilità, per ciascun dipendente interessato, di mantenere la eventuale qualifica di vecchio iscritto (ai sensi delle vigenti disposizioni in materia) nelle forme e negli organismi di destinazione. Il contributo aziendale del Personale trasferito è quello riconosciuto al Personale di nuova assunzione presso le rispettive Aziende di destinazione, salvo il mantenimento delle aliquote superiori per la misura e con le scadenze previste dalla normativa di provenienza. 4
9. In materia di assistenza sanitaria integrativa, il Personale trasferito continuerà, sino al 31.12.2006, a fruire delle coperture assicurative presenti presso le banche di provenienza. A partire dal 1.1.2007 il Personale trasferito beneficerà della copertura assicurativa prevista presso l azienda di destinazione. I dipendenti del Banco Popolare di Verona e Novara iscritti al Fondo di assistenza beneficeranno, a decorrere dalla data del trasferimento, della copertura assicurativa dell azienda di destinazione. Dichiarazione a verbale Per quanto attiene i dipendenti del BPVN iscritti al Fondo di assistenza ex BPV-BSGSP, le Parti si impegnano a rappresentare alla Commissione Amministratrice dell Organismo la facoltà di permanere nel Fondo sino al 31.12.2006, sul presupposto dell integrale versamento alla data di risoluzione del rapporto dei contributi dovuti sia dal datore di lavoro che dal dipendente interessato e da eventuali familiari-soci. 10. I dipendenti trasferiti beneficiano in materia di condizioni di conto corrente e finanziarie della disciplina applicata dalla rispettiva azienda di destinazione. Le aziende acquirenti subentreranno nei mutui e nei finanziamenti in essere concessi ai dipendenti delle cedenti alla condizioni contrattuali in essere alla data del passaggio. Per quanto attiene ai mutui in essere disciplinati secondo la normativa BPN saranno recepite le successive variazioni secondo le condizioni definite presso la medesima BPN. Eventuali piani di rientro connessi a scoperture in c/c verranno attuati avendo cura di non creare situazioni di particolare disagio, anche attraverso nuovi finanziamenti. 11. Per quanto concerne i sistemi di incentivazione o altri sistemi premianti presenti presso le aziende di provenienza e nei quali le agenzie oggetto di cessione sono coinvolte, le competenze eventualmente spettanti saranno liquidate per i 9/12 secondo i tempi previsti nei rispettivi regolamenti. D. Incontri di verifica Le Parti si incontreranno: - entro il 30.11.06 per la verifica di cui al punto 1 lettera A del presente accordo; - entro il 31.03.07 per una verifica relativa all applicazione complessiva del presente accordo. BANCO POPOLARE VERONA NOVARA DIRCREDITO BANCA POPOLARE NOVARA FALCRI BANCA POPOLARE ITALIANA in qualità di Banca Capogruppo anche per Banca Caripe e CR Lucca Pisa Livorno FIBA CISL FISAC CGIL UIL CA 5