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Focus di pratica professionale di Fabio Garrini Il quadro RP: oneri detraibili e deducibili Premessa Nell ambito della dichiarazione delle persone fisiche assume un ruolo centrale il quadro RP (le medesime considerazioni valgono anche per il quadro E nel caso in cui sia prescelto l utilizzo del modello 730) dedicato agli oneri che offrono al contribuente una detrazione d imposta o una deduzione dal reddito imponibile. Evidentemente non è possibile esaminare tutte le fattispecie esistenti, sia per il loro numero che per le numerosissime indicazioni offerte dall Amministrazione Finanziaria. Nel presente intervento ci si soffermerà, pertanto, sulle detrazioni più diffuse e su quelle che di recente hanno ricevuto indicazioni nell ambito di documenti di prassi (in particolare la C.M. n.21/e del 23 aprile 2010), proponendo anche alcune questioni (nella formula domanda / risposta) che frequentemente sono oggetto di dubbio tra gli operatori. Interessi passivi Alcune tipologie di interessi passivi sostenuti dai contribuenti danno il diritto ad ottenere una detrazione del 19% dell importo pagato. Tra le diverse fattispecie previste, quelle più frequenti sono relative ai mutui ipotecari contratti per l acquisto dell abitazione principale (nel qual caso gli interessi sono detraibili entro il limite di 4.000, da considerarsi complessivamente per tutti i cointestatari in relazione ai contratti stipulati a partire dal 1/01/93) ovvero relativi alla costruzione o ristrutturazione dell abitazione principale (per un limite complessivo di 2.582,28 di interessi passivi detraibili). IL CASO In merito alla prima fattispecie, la R.M. n.117/e/09 ha esaminato il caso di acquisto di più unità immobiliari finanziate con un unico mutuo ipotecario. Si tratta, in particolare, di due immobili a destinazione abitativa (A/2 e A/3), di cui solo la prima adibita ad abitazione principale, oltre che una pertinenza (nella fattispecie C/6) dell abitazione principale. Nell atto di compravendita è stato indicato un prezzo di acquisto unitario, riferito all intero immobile. Secondo l Agenzia delle Entrate, con riferimento al caso in esame e per quanto concerne in particolare l unità catastale A3, in corso di ristrutturazione, la detrazione degli interessi passivi pagati sul mutuo ed imputabile al relativo acquisto non può essere riconosciuta. Tale detrazione potrà essere fruita solo dopo che sarà realizzato l accorpamento risultante anche dalle conseguenti variazioni catastali dell unità abitativa in ristrutturazione all immobile adibito ad abitazione principale. Nella fase attuale, quindi, si può fruire dell agevolazione in relazione agli interessi passivi imputabili alla sola quota di mutuo destinata all acquisto delle unità catastali A2 e C6, adibite rispettivamente ad abitazione principale ed alla relativa pertinenza. Essendo necessario individuare detta quota di mutuo, deve altresì individuarsi, preliminarmente, la parte del prezzo di acquisto, indicato nell atto in modo unitario, imputabile alle unità catastali agevolabili. Tale parte può essere individuata in una percentuale del prezzo di acquisto indicato in atto, pari alla proporzione tra le rendite catastali delle singole unità immobiliari che compongono il fabbricato. 18

Con la C.M. n.21/e/10, l Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso di rinegoziazione di un mutuo, nella particolare circostanza in cui il mutuo originario risultasse intestato ad uno solo dei coniugi ed il mutuo rinegoziato, invece, intestato ad entrambi, questi ultimi possono beneficiare della detrazione fiscale. Inoltre, nel caso in cui uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell altro, la detrazione spetterà al coniuge non fiscalmente a carico anche per la quota di competenza dell altro. Si ricorda poi che nel caso in cui il contribuente trasferisca l abitazione principale in altro immobile, gli interessi passivi pagati su un mutuo contratto dal 1/1/1993 diventano indetraibili dall anno successivo. Fa eccezione il trasferimento della residenza per motivi di lavoro, nel qual caso viene mantenuto il diritto alla detrazione del mutuo sull immobile originario. Nella C.M. n.21/e/10 viene chiarito che: poiché la norma non stabilisce l obbligo di trasferire la residenza nel medesimo Comune della nuova sede di lavoro, il diritto a fruire della detrazione per gli interessi passivi permane anche nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria residenza in un Comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro. In relazione al calcolo della quota di interessi passivi detraibile, è importante ricordare che secondo l Amministrazione Finanziaria nella C.M. n.15/e/05 la detrazione è ammessa nella stessa proporzione esistente tra costo di acquisto dell immobile (compresi gli oneri accessori) e importo mutuato Ho acquistato un immobile nel corso del 2009, stipulando un contratto di mutuo ipotecario. La parcella del notaio va compresa nel calcolo delle somme detraibili? Quando si acquista l immobile il notaio addebita al cliente distintamente spese per l atto di compravendita e per la sottoscrizione del contratto di finanziamento. La parcella relativa al contratto di mutuo è detraibile, mentre non può essere detratta la parcella relativa all acquisto dell immobile. Quest ultima comunque non è del tutto irrilevante: malgrado non possa essere portata in detrazione (quindi non offre un beneficio diretto), comunque è un costo correlato all acquisto dell immobile quindi parteciperà al numeratore nel calcolo di rilevanza degli interessi passivi, quindi migliorando questo rapporto (il beneficio è pertanto solo indiretto). Una signora è proprietaria di un immobile acquistato con contratto di mutuo ipotecario e rispetta tutti i requisiti per la detrazione. Nel 2009 però non ha conseguito redditi e si trova a carico della figlia con la quale vive. La figlia ha diritto a detrarre gli interessi passivi pagati dalla madre? Il principio generale di detrazione degli oneri è quello in base al quale le detrazioni spettano al soggetto che ha sostenuto la spesa, salvo alcune specifiche deroghe previste dalla norma. Una di queste deroghe riguarda gli interessi passivi; la lett.b) dell art.15 Tuir prevede infatti che: se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote. Pare quindi inevitabile rispondere in maniera negativa al questito posto: la detrazione non fruita dalla madre non potrà essere riconosciuta alla figlia. Peraltro, visto il tenore letterale che permette la detrazione nel caso di mutuo intestato ad entrambi i coniugi, risultano indetraibili gli interessi passivi pagati da uno solo dei coniugi, anche se questo risulta fiscalmente a carico dell altro. 19

Ho contratto un mutuo per la costruzione dell abitazione principale. Vi sono limitazioni all importo detraibile degli interessi passivi? Oltre all importo massimo ammesso ( 2.582,28), analogamente a quanto previsto per la detrazione degli interessi passivi sull acquisto, vi è anche la necessità di verificare il rispetto del costo dell abitazione (in questo caso si tratterà di verificare il costo di ristrutturazione) rispetto all imposto chiesto a prestito. La C.M. n.17/e/05 specifica che l importo effettivamente detraibile va calcolato sulla base delle spese sostenute, in base a quanto risulta a consuntivo al termine dei lavori: si tratta, pertanto, di un calcolo a posteriori, che potrebbe creare qualche problema di detrazione nel corso del periodo durante il quale avviene la costruzione, posto che i lavori potrebbero protrarsi anche per diversi anni. In tale caso il comportamento da tenere è il seguente: durante la costruzione gli interessi passivi potranno essere interamente detratti; a decorrere dal periodo d imposta in cui sono terminati i lavori sarà possibile calcolare correttamente le quote detraibili sulla base del rapporto precedentemente descritto; occorrerà recuperare a tassazione gli interessi passivi che a posteriori si sono dimostrati indetraibili. Si tratterà di tassarli nel quadro RM di Unico (o nel rigo D4 del modello 730). Spese mediche Altra categoria di spese che frequentemente si incontra compilando la dichiarazione delle persone fiche è quella relativa alle spese mediche: per le spese sostenute nel corso del 2009 è ammessa una detrazione del 19%, con una franchigia di 129.11. La detrazione riguarda, in particolare: l acquisto di farmaci (anche da banco); protesi mediche (quali protesi dentarie, acustiche, ortopediche occhiali da vista e lenti a contatto, compresi i liquidi); attrezzature sanitarie (ad esempio macchine per l aereosol o misuratori della pressione); prestazioni specialistiche o chirurgiche (comprese le degenze); cure termali o omeopatiche; analisi, esami e terapie. Sono invece esclusi i parafarmaci e gli integratori alimentari. In materia di spese mediche è necessario rammentare alcuni recenti interventi di prassi. Nella R.M. n.155/e/09 viene affermato che le spese per la conservazione di sangue da cordone ombelicale sono detraibili solo relativamente agli usi dedicati, mentre non possono fruire della detrazione nelle ipotesi di uso autologo, dato che la specifica disciplina di settore non riconosce efficacia terapeutica a tale procedura. Con la R.M. n.253/e/09 si consente la detrazione della spesa per l acquisto di strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile, apparecchiatura per fisokinesiterapia e apparecchio medicale per laserterapia, se tali beni rientrano nel concetto di spese mediche alla luce dei provvedimenti emanati dal Ministero della Salute che contengono l elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche. Per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire della detrazione è necessario che il contribuente sia in possesso della certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) emessa dal rivenditore commerciale, dalla quale deve risultare chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa, pur se in alternativa all indicazione dei dati identificativi del destinatario del prodotto il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio diretta ad attestare che l acquisto è necessitato dall esigenza di curare una patologia propria o di un familiare a carico. 20

Con la R.M. n.9/e/10 è ammessa anche la detrazione per la parrucca da parte di contribuenti sottoposti a specifiche terapie: in tale situazione la parrucca svolge infatti una funzione di correzione di un danno estetico conseguente ad una patologia e, contemporaneamente, di supporto in una condizione di grave disagio psicologico. Altre importanti precisazioni sono state fornite anche in questa materia dalla C.M. n.21/e/10: qualora il FASI rimborsi al dirigente in pensione anche le spese mediche sostenute dal familiare non a carico, per effetto dei contributi versati che non hanno beneficiato dell esenzione dell art.51, co.1, lett.a), del Tuir (ossia della non concorrenza alla formazione del reddito), dette spese sono detraibili ai sensi dell art.15, co.1, lett.c) da parte dello stesso familiare che le ha sostenute; lo stato di handicap grave di cui all art.3, co.3, della L. n.104/92, può essere validamente attestato dal certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all accertamento dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa. Viceversa, non potrà essere ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita; qualora il medico di base attesti che un soggetto è affetto da sindrome di down, tale certificazione è valida anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dall art.30, co.7, della L. n.388/00 (che rinvia, genericamente, alle agevolazioni previste dall art.8 della L. n.449/97). Resta fermo che per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali i soggetti affetti da sindrome di down, al pari degli altri soggetti affetti da disabilità psichica, dovranno essere riconosciuti anche in possesso dei requisiti per ottenere l indennità di accompagnamento, come previsto dall art.30 della L. n.388/00; nel caso di riconoscimento dell indennità di accompagnamento, di cui devono essere in possesso i portatori di handicap psichico per accedere ai benefici fiscali previsti per l acquisto di veicoli, qualora vi sia la sostituzione del beneficio con altre forme di assistenza, quale il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico, così come previsto dalla L. n.18/80, non è preclusa la fruizione dell agevolazione fiscale per l acquisto dell auto. Ad ogni buon conto, affinché la fruizione del beneficio risulti legittima, il veicolo deve risultare utilizzato a vantaggio dell invalido, così come richiesto dall art.1, co.36, della L. n.296/06. Con riferimento alla categoria delle spese mediche, una buona parte vengono certificate da scontrino; al riguardo occorre ricordare due requisiti fondamentali per consentire la detrazione di tali medicinali (come precisato dalla C.M. n.18/e/09, l assenza di uno di questi rende la spesa non detraibile): prima di tutto occorre che sul documento sia indicato il codice fiscale del soggetto destinatario dei farmaci detraibili; inoltre non è permessa un indicazione generica del farmaco acquistato, ma occorre l indicazione della natura, qualità e quantità del farmaco. Sul punto è bene ricordare che il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso un Provvedimento nel corso del 2009 in materia di certificazione della spesa sanitaria per l acquisto di medicinali con il quale ha disposto che l Agenzia delle Entrate deve fornire indicazioni, immediatamente operative, affinché, ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, lo scontrino fiscale rilasciato per l acquisto di farmaci riporti in luogo della menzione in chiaro della denominazione commerciale degli stessi, il numero di autorizzazione all immissione in commercio (AIC). In risposta all intervento del Garante, è stata emanata la C.M. n.40/e/09, attraverso la quale è stato precisato che: 21

ai fini della detrazione d imposta e della deduzione dal reddito, lo scontrino non dovrà più indicare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati in quanto, in luogo di questo, sarà necessario indicare il numero di autorizzazione all immissione in commercio. Fino al 31 dicembre 2009 potranno ritenersi validi ai fini agevolativi sia gli scontrini emessi con il vecchio sistema (con l indicazione del nome del medicinale in luogo del nuovo codice (AIC), sia quelli emessi secondo le nuove modalità indicate dal Garante. In tema di detrazione delle spese certificate da scontrino, l Agenzia è intervenuta con la R.M. n.10/e/10 affrontando diverse questioni di generale interesse. In particolare, è stato sciolto un dubbio sulla corretta indicazione nel documento: la detrazione è permessa, anche se fattura e scontrino non riportano la dicitura farmaco o medicinale, a condizione che sia comunque indicata la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci. Un contribuente ha sostenuto nel corso del 2009 forti spese per la degenza ospedaliera: sono interamente detraibili? La detrazione spetta sia nel caso di ricovero collegato ad un operazione chirurgica, ma anche per degenze non connesse ad interventi; la detrazione spetta anche per le c.d. differenze di classe (quelle imputabili, ad esempio, alla presenza o meno del bagno in camera, ovvero per usufruire di una stanza singola), mentre sono sempre da escludere le spese relative a servizi extra (il telefono, il televisore, ecc), come chiarito dalla C.M. n.122/e/99. Se la retta riguarda il ricovero di un anziano in istituto, la detrazione è invece ammessa per le sole spese mediche, purché separatamente evidenziate in fattura. Se l anziano è disabile, le spese mediche risultano deducibili. Un dirigente sostiene spese mediche che sono in parte rimborsate dal FASI: sono detraibili? Le spese mediche danno diritto alla detrazione esclusivamente per l importo rimasto a carico del contribuente, quindi occorre ridurre l ammontare complessivo delle spese sostenute da quanto rimborsato da terzi (ad esempio nel caso di danni subiti in un indicente provocato da altri), oppure rimborsato da casse o enti aventi esclusivamente fine assistenziale. Tali contributi sono infatti deducibili dal reddito del contribuente. Nel caso di contributi dedotti solo in parte (ad esempio perché superiori al limite di 3.615,20), la spesa rimborsata sarà indetraibile per la medesima proporzione. In merito ai dirigenti in pensione: qualora il contributo sia versato in parte dall azienda e in parte dal lavoratore, il contributo non risulta deducibile, quindi le spese mediche rimborsate sono detraibili (R.M. n.78/e/04); qualora il contributo sia interamente a carico dell ex lavoratore, detto contributo risulta deducibile. Conseguentemente le spese mediche che saranno rimborsate non potranno essere detratte (R.M. n.293/e/08). Si ricorda, infine, che nel caso in cui le spese mediche siano rimborsate a fronte di una polizza sanitaria, dette spese risultano detraibili: il premio pagato per tali polizze non dà infatti diritto ad alcuna detrazione. 22

D. È detraibile il ticket pagato sui farmaci? Tale spesa è detraibile. La C.M. n.17/e/05 sul punto affermava che in tale caso risultava necessario conservare la prescrizione medica rilasciata dal medico di base da allegare allo scontrino. Sul punto la R.M. n.10/e/10 ha chiarito che a seguito dell introduzione dei nuovi, e più stringenti, obblighi concernenti la certificazione delle spese sostenute per l acquisto di medicinali, si deve ritenere che non sia più necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura farmaco o medicinale e dalla denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie. Detrazione arredi Rappresenta l unica vera novità che si incontra nella compilazione del quadro RP e interessa coloro che hanno acquistato (pagando con bonifico bancario o postale) nel periodo compreso tra il 7.02.09 ed il 31.12.09 arredamenti, elettrodomestici, televisori e computer da collocare negli immobili oggetto di ristrutturazione edilizia: si tratta di una detrazione del 20% da calcolare sul costo sostenuto per tali spese, entro un tetto massimo di spesa pari ad 10.000. Si tratta di un agevolazione strettamente connessa alla detrazione 36% per gli interventi di recupero sugli immobili (tanto che la C.M. n.21/e/10 consente di beneficiarla solo al soggetto che già sfrutta l agevolazione 36%); è inoltre necessario che siano stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti per il 36%. In sostanza: l agevolazione spetta ai soggetti che a partire dal 1.07.08 hanno iniziato interventi di recupero (fa fede la data di inizio lavori indicata nella comunicazione inviata al centro operativo di Pescara). Non soddisfano il requisito dell agevolazione in commento gli interventi che comunque danno diritto al 36% ma che non sono ristrutturazione di singola unità abitativa: si tratta degli interventi su parti comuni condominiali ovvero l acquisto o la costruzione di box pertinenziali, così come nel caso di acquisto dell unità immobiliare da parte d impresa che abbia effettuato interventi di ristrutturazione sull immobile (fattispecie che, si ricorda, dà diritto alla detrazione 36% sul 25% del costo di acquisto dell immobile, entro il tetto di spesa di 48.000). La detrazione compete su di un importo di spesa massimo pari ad 10.000, da ripartire tra gli aventi diritto e comunque ripartita su 5 anni. Vale però la pena di ricordare che il limite però si può replicare su più unità immobiliari (ad esempio, ristrutturazione dell abitazione principale e della casa al mare), nel qual caso il limite di 10.000 sarà da riferirsi a ciascun immobile. La citata C.M. n.21/e/10 precisa inoltre che: il contribuente può continuare ad usufruire delle quote ancora non utilizzate anche se, prima che sia trascorso l intero periodo per usufruire del beneficio, l abitazione oggetto degli interventi venga ceduta; è possibile calcolare la detrazione anche sulle spese sostenute per il trasporto e montaggio di mobili ed elettrodomestici; per frigoriferi, congelatori e loro combinazioni è possibile beneficiare della detrazione come per gli altri elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, nel rispetto delle altre condizioni richieste. Occorre però ricordare che qualora si realizzi il presupposto per l applicazione della detrazione prevista dalla Finanziaria 2007 (detrazione del 20% su di un importo massimo di 1.000, previa sostituzione di un vecchio apparecchio), deve essere applicato quest ultimo beneficio. 23

Come posso provare la sostituzione del vecchio apparecchio per poter detrarre il costo di acquisto del nuovo frigorifero? Mentre per la detrazione relativa agli elettrodomestici da destinare ad un immobile oggetto di ristrutturazione non serve provare la rottamazione del vecchio apparecchio, questo è un requisito necessario per coloro che vogliono fruire della detrazione per coloro che intendono acquistate un frigorifero o un congelatore da destinare ad un immobile non ristrutturato. La questione è stata risolta dalla C.M. n.24/e/07: il contribuente è tenuto a redigere apposita autodichiarazione, da conservare ed esibire agli uffici dell'agenzia delle Entrate in caso di eventuali richieste, dalla quale risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc....) e le modalità utilizzate per la dismissione dello stesso. La certificazione dovrà recare l'indicazione dell'impresa o dell'ente cui è stato conferito l'apparecchio o che abbia provveduto al ritiro o allo smaltimento dello stesso. Si fa presente che, poiché la norma in commento fa riferimento alle spese sostenute "per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni...", possono essere considerati, ai fini del calcolo dell'importo concretamente detraibile, anche i costi di trasporto e le eventuali spese connesse allo smaltimento dell'apparecchiatura dismessa, purché debitamente documentati dal percettore dei corrispettivi. Detrazione per interventi edilizi Gli interventi edilizi sugli immobili, da oltre 10 anni a questa parte, offrono il diritto ad una detrazione pari al 36% (in passato era al 41%) delle spese sostenute; la detrazione spetta, tra le varie fattispecie, anche per l acquisto di immobili da parte di imprese che hanno realizzato interventi di ristrutturazione. L Amministrazione Finanziaria, nella R.M. n.229/e/09, consente la detrazione anche in riferimento al pagamento della Tosap. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, non è necessario il bonifico, in quanto il versamento mediante conto corrente intestato al concessionario del servizio di accertamento e riscossione del tributo non preclude l'applicabilità del beneficio. Con la successiva R.M. n.7/e/10 viene superato l orientamento restrittivo che era stato espresso nella R.M. n.84/e/07 in materia di tipologie di lavori condominiali agevolabili: secondo l Agenzia delle Entrate, infatti: la detrazione del 36% deve intendersi riconosciuta per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia realizzati dal condominio su tutte le parti comuni dell edificio residenziale, come definite dall art.1117, nn.1, 2 e 3 del codice civile. Infine, la C.M. n.21/e/10, considerato che dal 2003 il plafond di spesa detraibile ( 48.000) è al di sotto della soglia a partire dalla quale è obbligatorio effettuare la specifica comunicazione ad opera del tecnico abilitato ( 51.645,69), ha ritenuto che già dal 2003 non sussista più tale causa di decadenza. Nella fattura che riporta le spese relative al 36%, deve essere separatamente indicata la manodopera? Anche nel caso in cui i lavori siano realizzati dai soci di una Snc? A seguito dell intervento del D.L. n.223/06, dal 4 luglio 2006 nei documenti attestanti le spese sulle quali si intende richiedere la detrazione 36% occorre indicare separatamente il costo della manodopera. La C.M. n.11/e/07 richiede tale indicazione al netto del costo dell imprenditore che partecipa alla realizzazione dei lavori e, se i lavori sono resi dal solo imprenditore individuale, 24

nella fattura non occorrerà evidenziare la manodopera; nulla viene detto nel caso di lavori prestati dai soci di una Snc, ma pare una situazione da trattare in modo analogo. Sul tema della separata indicazione occorre poi ricordare che: l indicazione riguarda il costo della manodopera di soggetti che prestano l attività attraverso contratti d opera o subappalto, così come nel caso della cessione di beni con posa in opera; nel caso di fatture di acconto, è sufficiente che la manodopera sia indicata nella fattura a saldo, nella quale si dovrà fare riferimento alla manodopera prestata per l intera opera, compresa quella dei subappaltatori. Nell ambito di una ristrutturazione edilizia, come ci si deve comportare quando alcune spese possono rientrare nella detrazione 55%? Quando vengono sostenute spese che potrebbero dare luogo a diverse detrazioni (36% o 55%), posto che ovviamente non possono essere beneficiate entrambe per la medesima spesa, il contribuente può scegliere quella che ritiene più conveniente (rispettando ovviamente i requisiti richiesti per l agevolazione che intende ottenere). Un contribuente ha pagato nel corso del 2009 acconti per un immobile ristrutturato, ma entro il 31.12.09 non ha ancora provveduto a sottoscrivere il rogito di acquisto. Tale spesa è detraibile per il 2009? Come chiarito dalla C.M. n.24/e/04, la detrazione compete anche sugli acconti, a patto che sia stato stipulato un preliminare di acquisto e che ne sia stata effettuata la registrazione presso l'ufficio delle Entrate competente. Da tale preliminare deve risultare il prezzo di vendita dell'immobile sulla base del quale è possibile determinare l'importo della detrazione spettante. Resta fermo che anche nel caso della stipula del preliminare il rogito deve avvenire entro il termine fissato dalla norma. Quanto descritto è una facoltà a favore del contribuente, che gli consente di beneficiare della detrazione anche prima della stipula del rogito. Resta inteso che se il contribuente non intende avvalersi di tale possibilità potrà far valere la detrazione nel periodo d'imposta in cui ha stipulato il rogito. In tal caso assumerà quale base di calcolo il 25% dell'intero prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita, comprensivo quindi degli acconti, entro l'importo massimo di 48.000 euro. Ciò in quanto la detrazione prevista per l'acquisto degli immobili ristrutturati è ancorata alla stipula dell'atto. 25