REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

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Transcript:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 09.11.2000

Art. 1 Fascia oraria 1. Per gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'art. 5 comma 1 della Legge 287/91, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore 5.00 alle ore 3.00 del giorno successivo. 2. Per gli esercizi classificati alla lettera e) dell'art. 5 comma 1 della legge 287/91, la fascia di apertura è fissata dalle ore 8.00 alle ore 4.00 del giorno successivo. 3. Nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio l'esercente determina liberamente l'orario di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di tipologia a), b) e) e d). Art. 2 Apertura giornaliera 1. Gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'art. 5 comma 1 della Legge 287/91, nell'ambito della fascia oraria giornaliera fissata ai sensi del comma 1 dell'art. 1, devono osservare un 'apertura minima di 7 ore, anche non consecutive. 2. Gli esercizi classificati alla lettera c) dell'art. 5 comma 1 della legge 287/91, nell'ambito della fascia oraria giornaliera fissata ai sensi del comma 2 dell' art. 1, devono osservare un'apertura che dovrà essere non inferiore alle 5 ore e non superiore alle 12 ore, anche non consecutive. 3. Per i pubblici esercizi di tipo c) nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'attività di trattenimento e svago, l'orario consentito per la somministrazione non può eccedere quello autorizzato per l'attività di trattenimento e svago. 4. L'orario adottato deve essere preventivamente comunicato al Comune e diventa esecutivo 7 giorni dopo l'avvenuta comunicazione. 5. L'orario comunicato sarà considerato orario minimo obbligatorio da osservare per l'esercente, che potrà comunque, a seconda delle esigenze, ampliarlo facoltativamente e senza obbligo di comunicazione, ma comunque nel rispetto dell'orario massimo consentito e lo sgombero, di cui all'articolo 186 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, deve avvenire entro tre ore dalla chiusura. Art. 3 Chiusura infrasettimanale obbligatoria 1. E' obbligatoria la chiusura per un'intera giornata alla settimana, a scelta dell'esercente; è data facoltà di effettuare un'ulteriore chiusura, nel corso della settimana, fino al massimo di una giornata. 2. La comunicazione al Comune inerente la giornata di chiusura obbligatoria e l'eventuale giornata di chiusura aggiuntiva, deve essere effettuata almeno 7 giorni prima che sia data applicazione al turno obbligatorio e/o facoltativo prescelto. Art. 4 Autodeterminazione degli orari di attività 1. L'esercente, nell'ambito della fascia oraria di cui all'art. 1 e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2, ha facoltà di scegliere l'orario di apertura e chiusura, che può essere attuato anche in forma non consecutiva. E' fatta salva la facoltà dell'esercente di chiudere per fatti aziendali o personali, quali l'effettuazione di ferie, malattia, lutto, con obbligo di esporre al pubblico idoneo cartello indicante la 1

durata della chiusura ed il motivo che la giustifica. Qualora la chiusura ecceda i 30 giorni, l'operatore deve darne comunicazione all'amministrazione, 10 giorni prima dell'inizio della sospensione. 2. L'esercente è tenuto ad indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l'orario di effettiva apertura e chiusura prescelto, la giornata di chiusura settimanale obbligatoria, nonché l'eventuale ulteriore chiusura, effettuata in aggiunta a quella obbligatoria. Art. 5 Esclusioni Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento: a) le attività di somministrazione al domicilio del consumatore. b) le attività di somministrazione negli esercizi annessi alle strutture ricettive, di cui alla L.R. 17/1997, limitatamente alle prestazioni effettuate agli alloggiati. c) le attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade ed all'interno di stazioni ferroviarie. d) le attività di somministrazione nelle mense aziendali e negli spacci annessi a circoli cooperativi e degli Enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno. e) le attività di somministrazione esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche. f) le attività di somministrazione effettuate nelle scuole. g) le attività di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico. h) le attività di somministrazione effettuate nelle aziende agricoli e agrituristiche. Art. 6 Deroghe E' data facoltà al Sindaco, sentiti gli organismi di cui all'art. 28, comma 3, della legge regionale n. 8/1999, di emanare ordinanza di deroga all'obbligo della chiusura settimanale per un periodo complessivamente non superiore a centottanta giornate. E' data altresì facoltà al sindaco di disporre la deroga all'obbligo della chiusura settimanale dei pubblici esercizi in occasione delle seguenti circostanze: a) in tutte le festività infrasettimanali; b) nella ricorrenza della festa patronale locale; c) nel periodo dall' 1 dicembre al 6 gennaio; d) nel mercoledì delle ceneri; e) nell'ultima settimana intera del carnevale e nell'ultima giornata di carnevale; f) nella settimana antecedente alla Pasqua. Il Sindaco può, infine disporre, per tutto il territorio comunale o parte di esso, previo assenso degli organismi di cui all'art. 28, comma 1, della legge regionale n. 8/1999, la deroga all'obbligo della chiusura settimanale per i pubblici esercizi il cui turno di chiusura ricada nella giornata di domenica o altra giornata festiva, per un numero massimo annuo di quattro domeniche o festività, in occasione di festività e manifestazioni locali. 2

Art. 7 Sanzioni a) La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento e dagli atti di esecuzione avviene secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 17 gennaio 1984, n. 1; b) Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nei relativi atti di esecuzione, si applica l'art. 37 della L.R. 19 aprile 1999, n.8. 3

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all' albo comunale per il periodi quindici giorni dal 14.11.2000 al 28.11.2000 e che in detto periodo non sono pervenute denunce o reclami. L'IMPIEGATO RESPONSABILE F.to MONSUTTI Treppo Grande, 28.11.2000 Copia conforme all'originale per uso amministrativo L'Impiegato Responsabile Treppo Grande, lì 28.11.2000 4