L'evoluzione della professione infermieristica



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L'evoluzione della professione infermieristica Corso Tutor 27/11/ 2013 Sr Anna Maria Derossi

Elementi che differenziano le professioni intellettuali dalle altre occupazioni: un corpo di conoscenze teoriche sistematiche, organizzate in un sistema coerente che definisca il campo di azione della professione, le sue finalità, le sue funzioni specifiche e le capacità necessarie per esercitarle; un autorità professionale intesa come un insieme esclusivo di competenza tecnica, autonomia, responsabilità e leadership;

una utilità sociale espressa dal riconoscimento che proviene dall utenza, dagli altri professionisti e dalla società in generale; una cultura professionale, consistente nell insieme dei valori, delle norme e delle regole interne del gruppo di professionisti, unito al loro sapere teorico-specifico; un codice deontologico, cioè un documento che esprime il corpus di regole autodeterminate dalla professione a tutela dei rapporti tra professionisti e con l utenza.

PROFESSIONALITA È la capacità personale di esercitare una funzione complessa con: competenze generali e specifiche responsabilità autonome e integrate disponibilità permanente all aggiornamento e alla ricerca.

La competenza è lo strumento per assumere le responsabilità inerenti un dato lavoro e si acquisisce progressivamente attraverso conoscenze di carattere generale e specifico: scientifiche tecniche relazionali giuridiche etico-deontologiche di altro tipo, che vengono sperimentate e consolidate nell esperienza

disciplina risultato competenza responsabilità autonomia

La formazione infermieristica in Italia prima del 1925

fino a quasi tutto l 800 l attività assistenziale era attuata in forma empirica come esercizio di pietà religiosa o come atto di volontariato di solidarietà umana e sociale. Florence Nightingale, motore che spinse alla nascita della professione infermieristica in Europa, nel 1860 fondò a Londra presso il S. Thomas Hospital la prima scuola convitto per infermiere laiche. Fine 800 in Italia: corsi di breve durata per infermiere, non regolamentati da leggi dello Stato. 1896: prima scuola-convitto italiana Croce Azzurra di Napoli, diretta da Grace Baxter, infermiera di origine inglese, ispirata alla Nightingale.

1906: Ambulatorio-scuola S.Giuseppe a Roma, ispirato alla Croce Rossa francese. 1907: Scuola San Gregorio al Celio a Roma. 1910: Scuola Convitto per infermiere Regina Elena presso il Policlinico Umberto I a Roma, diretta da Dorothy Snell, ex allieva della Nightingale, affiancata da un pool di infermiere inglesi. 1910: Scuola Convitto Regina Elena a Trieste. 1912: a Milano la prima scuola convitto Principessa Jolanda. 1919: prime scuole per Assistenti Sanitarie Visitatrici.

FORMAZIONE DELL OSTETRICA subito dopo l unità d Italia, nel 1876 con un R.D. e con la legge 22 dicembre 1888 (Crispi)

FORMAZIONE DELL INFERMIERE PSICHIATRICO legge 36 del febbraio 1904 e successivo regolamento R.D. del 1909. Tali disposizioni sono rimaste immutate fino al 1980.

Dal 1925 al 1970 R.D.L. agosto 1925: istituzione di Scuole Convitto Professionali. Tale decreto istituisce formalmente le scuole della durata di due anni e riconosce un ulteriore percorso formativo post-base: AFD e ASV. - Legge 1049 ottobre 1954: ISTITUZIONE COLLEGIO IPASVI 1954: formazione infermiere generico, della durata di un anno. Anni 60 Anni 60: istituzione scuole dirette a fini speciali per Dirigenti dell Assistenza Infermieristica.

Nell arco degli anni 60 le istituzioni ospedaliere aumentarono notevolmente la loro attività, grazie al progresso tecnologico-scientifico e al consolidamento del sistema mutualistico, tanto che fu necessaria una loro ristrutturazione e una ridefinizione degli obiettivi e dei compiti; tale ristrutturazione fu sancita con la legge quadro n. 132 del 1968. La domanda di infermieri fece rapidamente crescere il numero delle scuole nel decennio successivo, tanto che negli anni 70 erano funzionanti 115 scuole per infermieri professionali, 284 per infermieri generici, 30 per assistenti sanitarie, 38 per ostetriche, 13 per vigilatrici di infanzia.

Cambiamento degli scenari Organizzativi Professionali Formativi

Anni 70: anni di fermento nel mondo sanitario per l emanazione di leggi importanti: Legge 405/1975: sull istituzione del consultori familiari Legge 135/1975: sulle tossicodipendenze Legge 833/1978: Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale Legge 180/1978: sugli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori Legge 194/1978: sulla tutela sociale della maternità

I nuovi dettati legislativi in ambito sanitario e il continuo confronto con gli altri Paesi della comunità Europea fecero sentire la loro influenza anche sulla formazione infermieristica. Legge 124/1971: estese al personale maschile dell esercizio professionale di infermiere, elevò il livello culturale ai accesso a 10 anni di scolarità, previde l ammissione al 2 anno del corso per infermieri professionali, ostetriche, vigilatrici, puericultrici ed infermieri generici previo esame scritto ed orale ed abolì il convitto obbligatorio. Recepimento nel 1973 dell accordo di Strasburgo sull istruzione e formazione delle infermiere adottato il 15 ottobre 1967, (Legge 795/1973).

Con l Accordo di Strasburgo vennero definiti: le funzioni dell infermiere i requisiti minimi di istruzione per l ammissione alle scuole (10 anni di scolarità) la durata del corso le materie di insegnamento di cui almeno 1/3 di istruzione teorica i requisiti delle sedi di istruzione clinica i requisiti per l organizzazione delle scuole (direzione, corpo insegnante) le modalità di controllo degli studi.

DPR 4/1972: trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di istruzione professionale. DPR 867/1975 DPR 338/1976: modificazioni all ordinamento delle scuole per infermieri ed ai relativi programmi. Legge 243/1980 Legge 243/1980: straordinaria riqualificazione professionale degli infermieri generici e psichiatrici, soppressione dei corsi per infermieri generici e psichiatrici.

Dal 1990 ad oggi 19 novembre 1990: Legge 341 Riforma degli ordinamenti didattici universitari. 2 dicembre 1991: Decreto del MURST Istituzione del Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche (Tabella XXXIX-ter).

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria. - Art. 6 rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università (protocolli di intesa). Soppressi precedenti ordinamenti didattici. Decreto interministeriale Murst-Ministero Sanità del 24 luglio 1996 (tabella XVIII-ter): riforma dell 0rdinamento didattico del corso del Diploma Universitario per Infermiere.

Decreto MURST 3 novembre 1999 n. 509 - Regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli atenei. Decreto MIUR- 22 ottobre 2004 n. 270 Modifiche al precedente Regolamento. Decreto MIUR - 19 febbraio 2009 Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le Professioni Sanitarie, ai sensi del D.M 270/10/2004

Decreto MURST 2 aprile 2001 Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie. Art. 1.2 Il presente Decreto definisce. le classi dei corsi di laurea per 1. le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche 2. della riabilitazione 3. tecniche 4. e della prevenzione.

Numerazione e denominazione delle classi delle lauree per le professioni sanitarie e i profili cui si riferiscono 1. Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica Profili: - infermiere; - infermiere pediatrico; - ostetriche.

2. Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche Profili: - - tecnico di laboratorio biomedico; - tecnico di radiologia medica; - audiometrista; - tecnico di neurofisiopatologia; - tecnico ortopedico; - tecnico audioprotesista; - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; - igienista dentale; - dietisti.

3. Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione Profili: - fisioterapista; - podologo; - logopedista; - ortottista; - terapista della neuro e psicomotricità evolutiva; - tecnico dell educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale; - terapista occupazionale; - educatore professionale.

4. Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione Profili: - tecnico della prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro; - assistente sanitario.

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE MASTER I LIVELLO (60 cfu - 1 anno) LAUREA (L) (180 cfu - 3 anni) MASTER II LIVELLO (60 cfu - 1 anno) LAUREA MAGISTRALE (LM) (120 cfu - 2 anni) DOTTORATO DI RICERCA (DR) (180 cfu - 3 anni) D.M. 270/ 04 art. 3

Concetto di credito Crediti formativi: misurano il tempo totale speso dallo Studente per apprendere una porzione definita di contenuti (obiettivi didattici), siano essi di natura cognitiva, gestuale o psicorelazionale; non misurano cioè né l importanza della disciplina, né tanto meno quella del Docente, ma soltanto il lavoro richiesto allo Studente, determinato in ore spese in qualsiasi modo utile per apprendere: assistere a una lezione come frequentare un laboratorio o una corsia, discutere un problema o un caso clinico come effettuare una esercitazione, navigare in Internet come studiare in biblioteca o a casa propria.

Credito formativo = volume di lavoro che lo studente è tenuto a fornire per ciascun corso, in rapporto al volume globale di lavoro necessario per superare il relativo corso Art. 5 Decreto 509 / 99

le ore di lezione teorica i lavori pratici il tirocinio le ricerche o indagini sul campo il lavoro individuale gli esami o altre prove di valutazione. Art. 5 Decreto 270/04

La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in 1 anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti. Art. 5 Decreto 270/04

Tappe storiche della formazione Anni 20 Formazione istituzionalizzata Anni 70 Formazione europea Anni 90 Formazione universitaria

DECRETO MIN. n 739 Art. 1 14 sett. 1994 E individuata la figura professionale dell infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l operatore sanitario che, in possesso del Diploma universitario abilitante e dell iscrizione all albo professionale è RESPONSABILE dell ASSISTENZA GENERALE INFERMIERISTICA

D.M. 739/94: Profilo professionale dell infermiere responsabile dell'assistenza generale infermieristica precisa Gli ambiti lavorativi prevenzione La natura dell intervento tecnico La metodologia del lavoro Le interrelazioni con gli altri operatori La formazione infermieristica post-base Sanità pubblica cura relazionale Pediatria palliazione riabilitazione educativo Salute Mentale Psichiatrica Geriatria Ambiti di approfondimento culturale/operativo attraverso Area Critica formazione ricerca

DM 739/94 Art. 1 comma 3 a) Partecipa all identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività b) Identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e formula i relativi obiettivi c) Pianifica, gestisce e valuta l intervento assistenziale infermieristico d) Garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche e) Agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali. f) Per l espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell opera del personale di supporto

art. 1.1. Legge 42 febbraio 1999 definizione delle professioni sanitarie da professione sanitaria ausiliaria (1934) a professione sanitaria (1999) art. 1.2 abrogato regolamento DPR 14 marzo 1974, n. 225 (ad eccezione del titolo V )

Art. 4.1 Il campo di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie è determinato da: PROFILO - D.M. 739/14 SETTEMBRE 1994 ORDINAMENTI DIDATTICI UNIVERSITARI D.M. 24.07.1996 Tab. XVIII ter FORMAZIONE POST-BASE CODICE DEONTOLOGICO, 2009 ai fini dell esercizio professionale dell accesso alla formazione postbase, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l iscrizione ai relativi albi professionali sono equipollenti ai diplomi universitari...

LEGGE 10 agosto 2000, n. 251. Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione. Art.1 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell assistenza. 2. Lo Stato e le Regioni promuovono, nell esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche.

LEGGE 10 agosto 2000, n. 251. Art.1 3. Il Ministero della Sanità emana linee guida per: a) l attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell Organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata Art. 7 1. Al fine di migliorare l assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l incarico di dirigente del medesimo servizio

Disposizioni in infermieristiche, materia ostetrica, di professioni riabilitative, sanitarie tecnico- sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali.

Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10.08.2000, n. 251 e del decreto del Ministro della Sanità 29.03.2001 i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.

L esercizio delle professioni sanitarie di cui all art. 1, comma 1, è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all esercizio della professione. L iscrizione all albo è obbligatoria.

In ossequio all art. 32 della Costituzione e in conseguenza del riordino normativo delle professioni sanitarie, al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e professionale in ambito sanitario a quello garantito negli Stati membri dell Unione Europea, la presente legge regolamenta le professioni sanitarie di cui all art. 1, nel rispetto dei diversi iter formativi, anche mediante l istituzione dei rispettivi ordini ed albi, ai quali devono accedere gli operatori delle professioni sanitarie esistenti, nonché di quelle di nuova configurazione.

Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più d.lgs. al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all art. 1, i relativi ordini professionali e trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali prevedendo l istituzione di un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste.

dalla legge n. 251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree di professioni sanitarie: infermieristiche - ostetriche riabilitazione tecnico-sanitarie tecniche della prevenzione

In conformità all ordinamento degli studi dei corsi universitari, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie è articolato come segue: a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente; b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall università; c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciati dall università, d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica.

L esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: a)master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell area di appartenenza; b)esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.

DM 739/94 Legge 42/99 Codice Deontologico 2009 Legge 833/78 D.Lgs. 502/92 D.Lgs. 517/93 D.Lgs. 229/99 Legge 251/2000 Legge 43/2006 Legge Costit. 2001 n.3

INFERMIERE FORMAZIONE INFERMIERISTICA ISTITUZIONALE 1925-1929 - 1938 1971 EUROPEA 1975 TRIENNALE DISPOSIZIONI C.E.E. UNIVERSITARIA LEGGE 341/1990 D.M. 92 LEGGE 502/92 Art. 6 e 517/93 PROTOCOLLO D INTESA REGIONE UNIVERSITA D.M. 24.07.96 TAB XVIIITER DECRETO MURST 509/1999 DM -270/2004 DECRETO MURST 2 aprile 2001 DECRETO 19/2/2009 RUOLO - FUNZIONI - COMPITI MANSIONARIO 1940-1974 PROFILO PROFESSIONALE D.M. 739-14.09.1994 LEGGE 42 febbraio 1999 LEGGE 251 agosto 2000 LEGGE 1 gennaio 2002 LEGGE 43 febbraio 2006 CODICE DEONTOLOGICO 2009

GRAZIE!