LE MISURE DI SICUREZZA



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LE MISURE DI SICUREZZA PROF. FABIO FOGLIA MANZILLO

Indice 1 LE MISURE DI SICUREZZA ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 IL REATO E IL QUASI REATO ----------------------------------------------------------------------------------------- 4 3 LA PERICOLOSITÀ SOCIALE -------------------------------------------------------------------------------------------- 5 4 APPLICAZIONE, ESECUZIONE, REVOCA E INOSSERVANZA DELLE MISURE DI SICUREZZA PERSONALI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 5 LE SINGOLE MISURE DI SICUREZZA PERSONALI -------------------------------------------------------------- 8 6 LE MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI ---------------------------------------------------------------------- 15 2 di 17

1 personali incidono sulla libertà personale e si rivolgono sia a soggetti imputabili o semimputabili pericolosi, sia a soggetti non imputabili pericolosi. Ai sensi dell art. 215 c.p., le misure di sicurezza personali si distinguono, a loro volta, in misure personali detentive e non detentive. patrimoniali, che incidono invece sul patrimonio, sono la cauzione di buona condotta e la confisca. a) Le finalità politico-criminali delle misure di sicurezza detentive L introduzione delle misure di sicurezza è stata presentata dalla dottrina, soprattutto nel passato, come il risultato di un compromesso tra le varie scuole del diritto penale: secondo questa ricostruzione, in ossequio ai dettami della c.d. Scuola classica, la pena doveva svolgere una funzione solo retributiva, mentre la finalità di prevenzione di nuovi reati poteva e doveva essere assolta da una nuova tipologia di sanzioni, imperniate sul pericolo della commissioni di nuovi reati. E in definitiva coerente con questo disegno che le misure di sicurezza detentive riservate agli imputabili abbiano assunto nella prassi, fin dall inizio e dappertutto, i connotati di un ulteriore pena detentiva, che si cumula, a tempo indeterminato, con la reclusione o con l arresto (c.d. sistema del doppio binario). La Costituzione dedica un apposita previsione alle misure di sicurezza, sottoponendole al principio di legalità: riservando cioè al solo legislatore l individuazione dei casi nei quali può essere applicata una misura di sicurezza. Questa disposizione non vincola il legislatore a prevedere, accanto alle pene, anche le misure di sicurezza, ma comporta soltanto che l eventuale inserimento delle misure di sicurezza nel sistema delle sanzioni penali avvenga nel rispetto del principio di legalità, così come, del resto, è stabilito nel codice penale all art. 199. A norma dell art. 202 co. 1 c.p., le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato. I presupposti delle misure di sicurezza personali si possono dunque così compendiare: reato (o quasi reato) + pericolosità sociale. 3 di 17

2 Il reato e il quasi reato Richiedendo, per l applicabilità della misura di sicurezza, che il soggetto abbia commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, il legislatore del 1930 ha operato una scelta politica che limita l arbitrio del giudice. In alcuni casi, in via di eccezione, la legge deroga alla regola fissata nell art. 202 co. 1 c.p., secondo la quale la misura di sicurezza è applicabile soltanto se è stato commesso un fatto preveduto come reato. Tali casi devono essere espressamente previsti dalla legge: sono quelli in cui è stato commesso, nel linguaggio della dottrina un quasi reato. 4 di 17

3 La pericolosità sociale L art. 203 co. 1 c.p. fornisce una definizione di pericolosità sociale, stabilendo che agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La pericolosità sociale è dunque la probabilità che il soggetto commetta in futuro nuovi reati, ovvero, nell ipotesi di quasi reato, che commetta reati. Nell originaria disciplina del codice, la pericolosità sociale doveva essere di regola accertata dal giudice, ma poteva essere anche presunta dalla legge; e in effetti erano numerose le ipotesi in cui la qualità di persona socialmente pericolosa era presunta ex lege, così da precludere ogni indagine sul punto sia al giudice di cognizione, sia al tribunale di sorveglianza. Oggi, dunque non esistono più ipotesi di pericolosità sociale presunta: ai fini dell applicazione delle misure di sicurezza personali, la pericolosità sociale deve essere sempre accertata in concreto dal giudice. Il giudizio di pericolosità sociale si articola in due momenti: il primo dedicato all analisi della personalità del soggetto, il secondo alla prognosi criminale, che deve essere formulata sulla base di quanto accertato nel primo momento. 5 di 17

4 Applicazione, esecuzione, revoca e inosservanza delle misure di sicurezza personali sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo dell esecuzione (art 200 co. 1 e 2 c.p.). Sull esigenza di fornire un interpretazione restrittiva di questa norma, cosi da limitare la portata retroattiva. personali sono applicate di regola dal giudice di cognizione, nella sentenza di condanna o di proscioglimento(art 205 co. 1 c.p.). Misure di sicurezza personali o patrimoniali possono altresì essere applicate nell ambito di una sentenza di patteggiamento(art 444 c.p.p), qualora sia inflitta una pena detentiva superiore a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria; al di sotto di tale limite, è applicabile soltanto la misura di sicurezza patrimoniale della confisca. Quando una persona ha commesso più fatti di reato, per i quali siano applicabili più misure di sicurezza delle medesime specie, è ordinata una sola misura di sicurezza. Se invece le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice deciderà discrezionalmente, a seconda della minore o maggiore pericolosità della persona, se applicare una sola misura o più misure. Quanto all esecuzione delle misure di sicurezza personali, bisogna distinguere a seconda che vengano disposte con sentenza di condanna ovvero con sentenza di proscioglimento. Nel primo caso se la misura di sicurezza è aggiunta a una pena detentiva, la legge stabilisce che la misura (detentiva o non detentiva) vada eseguita dopo che la pena è stata scontata o altrimenti estinta. Se invece la misura di sicurezza personale si aggiunge a una pena non detentiva, la misura andrà eseguita non appena la sentenza di condanna sia divenuta definitiva(art 211 co. 2 c.p.). L art. 212 c.p., sotto la rubrica casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza, oltre alle ipotesi in cui l esecuzione di una misura personale deve essere sospesa per darsi esecuzione a una pena detentiva, disciplina le ipotesi in cui nel corso dell esecuzione di una misura personale(detentiva o non detentiva) o della cauzione di buona condotta sopravvenga una infermità psichica. la legge assegna alle cause di estinzione della pena l effetto di impedire, di regola, sia l applicazione, sia l esecuzione delle misure di sicurezza personali. 6 di 17

La durata delle misure di sicurezza personali - mentre non soggiace ad alcun limite massimo, dovendosi protrarre finché permanga la pericolosità sociale del soggetto è sempre sottoposta a un limite minimo, che può variare anche all interno delle varie tipologie di misure. Una volta decorso il periodo minimo di durata, il giudice deve procedere al riesame della pericolosità. Qualora ritenga che la pericolosità sia cessata, disporrà la revoca della misura di sicurezza ai sensi degli artt. 207 c.p. e 69 co. 4 ord. penit.; qualora invece ritenga che la persona è ancora pericolosa, fisserà un nuovo termine per un ulteriore riesame, potendo peraltro in ogni tempo procedere a nuovi accertamenti qualora ci sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato. Nei casi in cui l internato si sottragga volontariamente all esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola o casa di lavoro o del riformatorio giudiziario, allontanandosi arbitrariamente dall istituto o non rientrandovi al termine della licenza che gli è stata concessa a norma dell art. 53 ord. penit., la legge prevede, come sanzione, che ricominci a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza a partire dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione: tale sanzione si applica a condizione che il magistrato di sorveglianza accerti nuovamente la pericolosità sociale di chi si è sottratto volontariamente alla misura di sicurezza. 7 di 17

5 Le singole misure di sicurezza personali a) L assegnazione a una colonia agricola o una casa lavoro Riservata a soggetti imputabili condannati a pena detentiva, in quanto i giudici competenti li ritengono socialmente pericolosi, la colonia agricola o casa di lavoro è un unica misura di sicurezza con differenti modalità esecutive. Destinatari di questa misura di sicurezza ai sensi dell art 216 c.p. sono: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; b) coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a una misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto non colposo, che sia ulteriore manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere; c) le persone condannate o prosciolte negli altri casi indicati espressamente dalla legge. A norma degli artt. 102 e 103 c.p., la dichiarazione di abitualità nel delitto presuppone la presenza in capo al soggetto di talune precedenti condanne: ex art. 102 c.p., la condanna alla reclusione complessivamente superiore a cinque anni per tre delitti non colposi della stessa indole, commessi non contestualmente e entro dieci anni; ex art. 103 c.p., la condanna per due delitti non colposi. Quanto alla professionalità nel delitto, la relativa dichiarazione può essere pronunciata nei confronti di chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un altro reato, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell art. 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato. Infine, a norma dell art. 108 c.p., può essere dichiarato delinquente per tendenza chi commette un delitto non colposo contro la vita o l incolumità individuale, qualora, per la gravità oggettiva e soggettiva del reato commesso e alla luce delle circostanze indicate nell art. 133 co. 2 c.p., egli riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell indole particolarmente malvagia del colpevole. 8.2.2. La colonia agricola o casa di lavoro può inoltre essere applicata a coloro che già in passato erano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza: la misura viene nuovamente disposta se il soggetto commette un ulteriore delitto non colposo nel quale il giudice ravvisi una nuova espressione della pericolosità dell agente (art. 216 n. 2 c.p.). 8 di 17

Ulteriori casi espressamente indicati dalla legge nei quali può applicarsi la misura di sicurezza in esame riguardano: a)la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva che sia stata colpita da infermità psichica, qualora,al momento della cessazione dell infermita sia ancora socialmente pericolosa; b) il minore sottoposto al ricovero in riformatorio giudiziario, quando la misura deve applicarsi o deve eseguirsi dopo che il soggetto ha raggiunto i diciotto anni di età: tale provvedimento verrà adottato qualora il giudice non ritenga sufficiente la libertà vigilata; c) il minore delinquente abituale, professionale o per tendenza, che abbia raggiunto i diciotto anni di età dopo che si stata applicata o eseguita la misura del riformatorio giudiziario; d) colui che, sottoposto a libertà vigilata, abbia commesso gravi o ripetute trasgressioni degli obblighi inerenti a quella misura. La durata minima della colonia agricola o casa lavoro è di due anni per i delinquenti abituali, tre anni per i delinquenti professionali e quattro anni per i delinquenti per tendenza. Per altre ipotesi, la durata minima è di un anno. b) L assegnazione a una casa di cura e di custodia Questa misura, disciplina negli artt. 219 ss. c.p., nelle intenzioni del legislatore mira ad un trattamento sanzionatorio specifico, in primo luogo, per soggetti semimputabili socialmente pericolosi, da eseguirsi in aggiunta alla pena detentiva e, di regola, dopo che tale pena sia stata scontata o si sia altrimenti estinta. I primi destinatari della casa di cura e di custodia sono soggetti semimputabili, cioè soggetti la cui capacità di intendere o di volere al momento del fatto era grandemente scemata : il condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per cagione di (a) infermità psichica, (b) cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, (c) sordomutismo. Richiedendo, per l applicabilità della misura di sicurezza, che l autore del reato sia stato condannato ad una pena diminuita per una delle situazioni patologiche indicate nell art. 219 co. 1 c.p., la legge esclude che la misura possa essere disposta quando, concorrendo con l attenuante relativa alla semimputabilità dell agente una o più circostanze aggravanti, il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p., ritenga l aggravante o le aggravanti prevalenti o equivalenti rispetto all attenuante, con il risultato che il soggetto non viene condannato a una pena diminuita. 9 di 17

La misura della casa di cura e di custodia non può essere applicata nei confronti dei minori di età compresa fra quattordici e diciotto anni, che al momento del fatto si trovino in una delle situazioni descritte dall art. 219 co. 1 c.p. La legge prevede come durata minima del ricovero in una casa di cura e di custodia: (a) un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione ; (b) tre anni, quando la pena è quella dell ergastolo o quella della reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni; (c) sei mesi, se si tratta di un altro reato punto con pena detentiva. Destinatari della casa di cura e di custodia sono inoltre gli ubriachi abituali e le persone dedite all uso di sostanze stupefacenti, che siano stati condannati alla reclusione per un delitto commesso in stato di ubriachezza ovvero sotto l azione di una sostanza stupefacente, qualora siano in concreto ritenuti socialmente pericolosi. c) Il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario Questa misura, disciplinata dall art 222c.p., mira al trattamento della pericolosità sociale e alla cura delle infermità di chi, avendo commesso un fatto preveduto dalla legge come delitto doloso, punito in astratto con la reclusione superiore nel massimo a due anni, sia stato prosciolto per vizio totale di mente determinato da infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo: è inoltre necessario che il soggetto sia stato ritenuto socialmente pericoloso. Una svolta nella disciplina dell ospedale psichiatrico giudiziario è, stata impressa dalla Corte costituzionale con la sent. 18 luglio 2003 n. 253, che ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 222 c.p. nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti di adottare, in luogo del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale. Quanto ai destinatari dell ospedale giudiziario, deve trattarsi di soggetti la cui capacità di intendere o di volere era totalmente esclusa al momento della commissione del fatto. L applicazione di questa misura presuppone che il soggetto abbia commesso un delitto doloso, punito in astratto con la reclusione superiore nel massimo a due anni: e il dolo che deve sorreggere la realizzazione del fatto ha una struttura coincidente con quella del dolo del imputabile. L ospedale psichiatrico giudiziario non si applica quando sia stato commesso un fatto preveduto dalla legge come delitto doloso punito con la reclusione non superiore nel massimo a 10 di 17

due anni ovvero punito con la sola pena della multa, o un fatto preveduto dalla legge come delitto colposo o come contravvenzione. Quanto alla pericolosità sociale dell infermo di mente e degli altri soggetti nei cui confronti può essere applicata questa misura di sicurezza, il legislatore del 1930 stabiliva una rigida presunzione, sulla base dell assunto che il soggetto psicologicamente disturbato autore di un delitto doloso di una certa gravità fosse sempre socialmente pericoloso. La durata minima del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario è di regola pari a due anni; è di cinque anni, se si tratta di delitto doloso punito con la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni; è di dieci anni, nel caso di fatti delittuosi puniti con la pena dell ergastolo. d) Il ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario Misura di sicurezza detentiva indirizzata ai minori socialmente pericolosi, nelle intenzioni del legislatore del 1930 il riformatorio giudiziario avrebbe dovuto assolvere prevalentemente ad una finalità educativa e di inserimento sociale. A norma dell art. 36 co. 2 e dell art. 22 D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, la misura si esegue ora attraverso l affidamento coattivo del minore ad una comunità educativa, che non può ospitare più di dieci minori alcuni dei quali non sottoposti a procedimento penale; al minore possono essere imposte prescrizioni inerenti allo studio, al lavoro o ad altre attività utili per la sua rieducazione. Destinatari della misura in esame, sono: a. I minori degli anni quattordici e i minori degli anni diciotto ritenuti dal giudice non imputabili ex art. 98 c.p.; b. I minori di età compresa fra anni quattordici e diciotto, riconosciuti imputabili dal giudice e condannati a pena diminuita ai sensi dell art. 98 co. 1 pt. II c.p.; c. I minori degli anni diciotto dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. La durata minima della misura di sicurezza del riformatorio giudiziario, salvo revoca anticipata a norma dell art. 69 co. 4 ord. penit., è pari a un anno. 11 di 17

e) La libertà vigilata Si tratta di una misura di sicurezza personale non detentiva, che comporta sia l imposizione di una serie di prescrizioni limitative della libertà personale, sul cui rispetto vigila l autorità di pubblica sicurezza, sia interventi di sostegno e di assistenza affidati al servizio sociale. Questa seconda componente è stata valorizzata dalla legislazione penitenziaria, per effetto della quale la misura di sicurezza in esame aspira oggi a svolgere una duplice funzione: non solo quella di evitare al soggetto socialmente pericoloso le occasioni di nuovi reati, ma anche quella di promuovere il reinserimento sociale del soggetto. Il codice penale distingue tra casi in cui può essere ordinata la libertà vigilata e casi in cui la misura deve essere ordinata, richiedendo solo nei primi l accertamento in concreto della pericolosità sociale del soggetto. La durata minima della misura è di regola di un anno. Questa regola viene però derogata in una serie di ipotesi. In primo luogo, per il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni, nonché per il condannato all ergastolo che non debba scontare in tutto o in parte la pena per effetto di indulto o grazila durata minima è di tre anni. Per il condannato ammesso alla liberazione condizionale la libertà vigilata si protrae per tutta la durata della pena inflitta. In caso di violazione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata, l art. 231 co. 1 c.p. prevede che il giudice possa aggiungere alla libertà vigilata la misura di sicurezza patrimoniale della cauzione di buona condotta. f) Il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province Questa misura comporta il divieto di soggiornare in determinati comuni o province, intendendosi con il termine soggiornare il fermarsi o il trattenersi in quei luoghi anche per un brevissimo lasso di tempo e anche occasionalmente. Destinatari di questa misura, se socialmente pericolosi, sono coloro che siano stati condannati per alcune categorie di delitti tassativamente indicati dalla legge: delitti contro la personalità dello Stato, delitti contro l ordine pubblico, delitti commessi per motivi politici, delitti occasionati da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo. g) Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche Misura di sicurezza personale non detentiva, finalizzata a combattere i fenomeni di criminalità legati all alcoolismo, il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande 12 di 17

alcooliche consiste nel divieto di recarsi sistematicamente, e non solo sporadicamente, in tali luoghi; con la locuzione pubblici spacci di bevande alcooliche si ritiene che la legge faccia riferimento ai luoghi indicati nell art. 86 Testo unico leggi di pubblica sicurezza, cioè agli esercizi, comunque denominati, in cui si vedono e si consumano vino, liquori o birra. Destinatario di questa misura, se socialmente pericoloso, è chi venga condannato per un reato commesso in stato di ubriachezza, ove si tratti di ubriachezza abituale. h) L espulsione dello straniero e l allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell UE dal territorio dello Stato Si tratta di due misure di sicurezza personali non detentive, contemplate dall art. 235 c.p., nella versione introdotta del c.d. decreto sicurezza del 2008. Entrambe le misure di cui all art. 235 c.p. comportano l allontanamento coattivo dal territorio dello Stato e presuppongono che il soggetto sia stato condannato alla reclusione per un tempo superiore a due anni: le due misure differiscono però tra loro per i destinatari e per l iter procedurale che prelude all espulsione o all allontanamento. Quanto ai presupposti delle misure di cui all art. 235 c.p., la riforma del 2008 ha radicalmente innovato rispetto al diritto previgente, nel quale si richiedeva una condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni: si è così aperta la strada ad un uso dell espulsione/allontanamento quale risposta ordinaria alla criminalità dello straniero extracomunitario e di chi proviene dai Paesi dell Est europeo. La sola misura di sicurezza dell espulsione dello straniero può essere disposta nei confronti di chi sia stato condannato a una pena detentiva di qualsiasi ammontare per un delitto doloso per il quale la legge stabilisce la reclusione superiore nel massimo a tre anni, ovvero per un delitto colposo, punito in astratto con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Quanto ai destinatari delle misure di sicurezza in esame, il legislatore del 2008 ha inequivocabilmente coinvolto, accanto agli extracomunitari (e agli apolidi), anche i cittadini di altri Stati membri dell Unione europea: a questi ultimi ha dedicato una previsione ad hoc, mentre ha adottato una nozione restrittiva di straniero, come sinonimo di extracomunitario e di apolide, già ascolta nel testo unico sull immigrazione. Autorità competente ad eseguire le misure è ogni caso il questore, il quale provvede mediante accompagnamento della frontiera, a mezzo della forza pubblica. Per l allontanamento del cittadino comunitario, è previsto però un iter più complesso e corredato da maggiori garanzie. 13 di 17

Entro 48 ore il questore comunica l adozione del provvedimento al giudice di pace competente, il quale entro 48 ore provvede all eventuale convalida. Contro la decisione del giudice di pace l interessato può proporre ricorso per cassazione, che peraltro non sospende l esecuzione dell allontanamento dal territorio nazionale. A norma dell art. 235 co. 3 c.p., la trasgressione all ordine di espulsione o di allontanamento configura un autonomia fattispecie delittuosa, punita con la reclusione da un anno a quattro anni. 14 di 17

6 patrimoniali patrimoniali si caratterizzano per la loro incidenza sul patrimonio. Due sono le misure di sicurezza patrimoniali previste dal codice penale; la cauzione di buona condotta e la confisca. a) La cauzione di buona condotta 17.1. La cauzione di buona condotta(artt. 237-239 c.p.) si esegue mediante il deposito di una somma di denaro ( da 103 a 2.065 euro) presso la Cassa delle ammende, ovvero mediante la prestazione di una garanzia ipotecaria o di una fideiussione solidale avente ad oggetto una somma equivalente. La finalità di questa misura è quella di distogliere il soggetto dal commettere nuovi reati, prospettandogli, come deterrente, il danno patrimoniale conseguente alla perdita della somma depositata ovvero all esecuzione della garanzia prestata. Destinatari di questa misura, che è prevista sempre in alternativa o in aggiunta alla libertà vigilata, sono: a. Colui che, essendo stato assegnato a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, venga dismesso da tale istituto: permanendo la pericolosità sociale, ma in grado tale da non giustificare la proroga della misura di sicurezza detentiva, il soggetto può essere sottoposto alla cauzione di buona condotta, oppure, come si è detto in precedenza, alla libertà vigilata; b. Chi, sottoposto a libertà vigilata, abbia violato gli obblighi che gli sono stati imposti; c. Chi abbia trasgredito il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche; d. Chi abbia riportato condanna per esercizio di gioco d azzardo, a condizione che si tratti di un contravventore abituale o professionale: in questo caso, la cauzione di buona condotta si aggiunge alla libertà vigilata. Per la cauzione di buona condotta la legge prevede sia una durata minima(un anno), sia una durata massima(cinque anni); al venir meno della pericolosità sociale, la misura è comunque revocabile secondo le regole generali (art. 69 co. 4 ord. penit.). 15 di 17

b) La confisca La confisca consiste nell espropriazione ad opera dello Stato di cose attinenti a un reato o di per sé criminose. A norma dell art. 240 co. 1 c.p., nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. In tutte queste ipotesi la confisca è facoltativa: e il potere discrezionale del giudice va esercitato in vista di una finalità di prevenzione speciale, nel senso che si tratterà di accertare in concreto la necessità di sottrarre al reo quelle cose connesse al reato in quanto potrebbero costituire stimolo alla perpetrazione di nuovi reati. Quanto all oggetto di questa forma di confisca, per cose che servirono a commettere il reato si intendono quelle effettivamente utilizzate dal reo, mentre cose che furono destinate a commettere il reato sono quelle che erano state predisposte per la commissione del reato, ma che in concreto, per una qualsiasi ragione, non sono state utilizzate. Prodotto del reato sono le cose materiali create attraverso l attività penalmente rilevante: ad es., la moneta falsa ottenuta con il procedimento di contraffazione. Profitto del reato,infine, sono le cose che rappresentano l utilità economica direttamente o indirettamente conseguita con la commissione del reato, come ad es. il denaro ottenuto come corrispettivo dello spaccio di droga. La confisca facoltativa è subordinata a due condizioni: il procedimento penale si deve essere concluso con una sentenza o con un decreto penale di condanna e la cosa non deve appartenere a persona estranea al reato. L art. 240 co. 2 c.p. contempla due ipotesi di confisca obbligatoria. La prima ha per oggetto le cose che costituiscono il prezzo del reato, vale a dire le cose che sono state date per istigare o determinare il soggetto a commettere il reato in veste di autore o di partecipe. Il carattere obbligatorio di questa ipotesi di confisca riflette una presunzione di pericolosità delle cose che sono state corrisposte per commettere un reato: se quelle cose rimanessero nella disponibilità dell istigato, gli renderebbero tangibile l idea che il delitto paga e potrebbero quindi costituire un incentivo alla commissione di nuovi reati. La seconda ipotesi di confisca obbligatoria riguarda le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione è prevista dalla legge come reato (ad es. armi da guerra, prodotti alimentari confezionati con componenti vietate dalla legge etc.): la dottrina parla in proposito di cose intrinsecamente criminose. 16 di 17

Ulteriori ipotesi di confisca sono contemplate nella parte speciale del codice penale e nella legislazione complementare. In relazione ad alcune specifiche figure di reato è stata introdotta nell ordinamento la confisca per equivalente, che ha per oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo, al profitto o al prodotto del reato. Sempre nel codice penale, la confisca per equivalente è poi contemplata nell art. 322 ter c.p. per alcuni delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, nonché per i delitti di truffa, truffa aggravata e frode informatica. Nella legislazione speciale, la confisca per equivalente è prevista, tra l altro: dall art. 2641 c.c. per i reati societari; dall art. 19 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 nei confronti degli enti responsabili in via amministrativa dei reati commessi nel loro interesse o vantaggio; dall art. 11 legge 16 marzo 2006 n.146 per reati transnazionali. Quanto alla natura di tale forma di confisca, si è osservato che l assenza di un rapporto di pertinenzialità tra il reato e i beni confiscati implica venir meno del presupposto della pericolosità della cosa confiscata: da ciò la conclusione che la confisca per equivalente non può considerarsi una misura di sicurezza, ma piuttosto una misura del carattere eminentemente sanzionatorio. 17 di 17