Oggetto: Aiuti di Stato N 384/2003 - Italia Regime di aiuti per favorire l accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari



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COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 03.02.2004 C(2004)169fin Oggetto: Aiuti di Stato N 384/2003 - Italia Regime di aiuti per favorire l accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari Signor Ministro, Mi pregio informarla che la Commissione non ha sollevato obiezioni, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE, in merito alla misura di aiuto in oggetto. La decisione della Commissione si fonda sulle seguenti considerazioni. I. PROCEDIMENTO Con lettera del 7 agosto 2003, protocollata il 28 agosto 2003, la Rappresentanza permanente d Italia presso l Unione europea ha notificato alla Commissione, ai sensi dell articolo 88, paragrafo 3, del trattato, la legge nazionale di cui all oggetto. Con lettera dell 11 dicembre 2003, protocollata il 12 dicembre 2003, la Rappresentanza permanente d Italia presso l Unione europea ha trasmesso dei complementi di informazione in merito all aiuto di cui trattasi. II. DESCRIZIONE II.1 Fondamento giuridico Progetto di decreto Regime di aiuto per favorire l accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole e agroalimentari. S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 ROMA Commission européenne, B-1049 Bruxelles/ Europese Commissie, B - 1049 Brussel - Belgio - Telefono: 32 (0) 2 299.11.11

II.2 Obiettivo della misura Il regime intende ovviare alla carenza di finanziamenti azionari e prestiti partecipativi a favore delle piccole e medie imprese 1 che operano nel settore della produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti compresi nell allegato I del trattato mediante la costituzione del Fondo di investimento nel capitale di rischio (di seguito: il Fondo) e la partecipazione del Fondo ad altri fondi privati di capitale di rischio. Secondo le autorità italiane, le PMI agricole sono fortemente ostacolate nell accesso al mercato dei capitali di rischio. Il regime intende beneficiare principalmente le piccole imprese che incontrano tali difficoltà a causa dell assenza di un adeguata informazione, della scarsa propensione al rischio degli investitori e degli istituti di credito e dei costi elevati delle operazioni di intermediazione legate alla necessaria diligenza. In tale situazione le PMI agricole, non potendo accedere al capitale di rischio, sono costrette a ricorrere ai prestiti bancari, come mostra la tabella seguente. Tabella 1. Indebitamento delle imprese italiane: rapporto tra debiti bancari e debiti finanziari Centro Nord Sud Totale 1990 1995 2000 2001 1990 1995 2000 2001 1990 1995 2000 2001 1-49 addetti 81,4 84,2 75,2 74,8 85,9 85,4 83,5 80,8 82,2 84,4 76,2 75,5 Totale 70 69,5 62,2 60,6 79,9 80,6 74,7 73,9 71 70,6 63,3 61,8 Le imprese del Sud si caratterizzano per un maggior ricorso al debito bancario (73,9% dei debiti complessivi nel 2001). I dati indicano una diminuzione del ricorso ai prestiti bancari. Tale calo, tuttavia, e la crescita dell ammontare investito dagli operatori italiani di capitale di rischio è interamente attribuibile, secondo le autorità italiane, a operazioni di acquisizione di imprese medio/grandi, mentre gli investimenti di capitale di rischio in imprese in fase di avviamento o di sviluppo hanno registrato una flessione dell 11% 2. II.3 Beneficiari - Piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti compresi nell allegato I del trattato (di seguito: PMI agricole) in fase di avviamento e di sviluppo (fase iniziale) che necessitano di capitale supplementare per la loro crescita. Non possono beneficiare del regime imprese in difficoltà finanziaria (definite negli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 3 ). - Altri fondi. Il Fondo può partecipare come socio in altri fondi di capitale di rischio investendo in PMI operanti nel settore agricolo tramite l acquisizione di partecipazioni nuove o minoritarie. II.4 Misure individuali 1 Quali definite nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001). 2 Fonte: Relazione 2002 della Banca d Italia. 3 GU C 288 del 9.10.1999, pagg. 2-18. 2

Le misure in oggetto riguardano la costituzione di un Fondo di investimento nel capitale di rischio inteso a promuovere gli investimenti nelle PMI agricole per incoraggiarne la nascita e lo sviluppo. Le operazioni finanziarie effettuate dal Fondo possono essere di due tipi: operazioni finanziarie dirette consistenti in: - assunzioni di partecipazioni minoritarie tramite la sottoscrizione di nuove quote o azioni del capitale delle imprese beneficiarie. Il Fondo partecipa alla ripartizione degli utili fino a un rendimento pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) a cinque anni aumentato di 200 punti base. Il Fondo può vendere la totalità o una quota delle partecipazioni a prezzi di mercato agli altri partecipanti al capitale, a terzi, a fornitori di servizi, alla stessa impresa o tramite Offerta Iniziale a Pubblico (OIP); - prestiti partecipativi. Tali prestiti sono concessi soltanto se associati all assunzione di partecipazioni nuove o minoritarie. La loro durata è di 7 anni, di cui 2 anni di preammortamento, e la loro remunerazione annua è pari: per il 50%: al tasso IRS a cinque anni; per il restante 50%: al 2% dell utile netto dopo aver detratto le imposte. In ogni caso il tasso totale non potrà essere superiore al 4,5% annuo. operazioni finanziarie indirette: la partecipazione del Fondo in qualità di socio in altri fondi di capitale di rischio che investono in PMI agricole e agroalimentari. Il Fondo partecipa come socio a tutti gli effetti e le decisioni di investire sono orientate alla realizzazione di un profitto. Il Fondo può cedere la totalità o una quota delle partecipazioni ai prezzi di mercato ad altri partecipanti al capitale, a terzi o tramite Offerta Iniziale a Pubblico (OIP). Secondo il meccanismo d intervento, quando il rendimento atteso risulta inferiore al tasso IRS a cinque anni aumentato di 200 punti base, il Fondo può rinunciare alla propria quota al fine di garantire ad altri investitori un rendimento pari al tasso IRS a cinque anni aumentato di 200 punti base. I fondi di capitale di rischio verranno selezionati mediante procedura di gara (invito pubblico). II.5 Ammissibilità Il regime finanzierà, direttamente e indirettamente, soltanto investimenti ammissibili ai sensi del regime di aiuti N 729/A/2000, che rispetta i criteri stabiliti nella decisione della Commissione recante approvazione dell aiuto 4. Le operazioni dirette e indirette del Fondo sono pertanto sempre correlate ad investimenti compatibili con il regime di aiuti summenzionato. Il Fondo può finanziare anche i costi della necessaria diligenza (due diligence). Il regime in oggetto è limitato alle piccole e medie imprese agricole e agroalimentari in fase di avviamento e in fase iniziale. Gli investimenti verranno effettuati soltanto in imprese che presentano un quadro finanziario sano e rispettano tutti i criteri fissati nel regime di aiuti n. N 729/A/2000. Gli investimenti verranno sempre effettuati sulla base di una valutazione commerciale presentata nell ambito di un piano aziendale e non comprenderanno i costi di funzionamento. Il finanziamento è concesso unicamente alle imprese che: - provano l esistenza di sbocchi di mercato; - non contravvengono alle restrizioni e ai limiti imposti dall OCM; 4 Decisione della Commissione SG (01) D/ 286848 del 15.3.2001. 3

- rispettano i requisiti minimi in materia di ambiente e igiene e benessere degli animali; secondo i criteri fissati nell aiuto N 729/A/2000. Le condizioni e le modalità di concessione dell aiuto devono essere coerenti con i piani di sviluppo rurale o i programmi operativi e non possono in nessun caso essere più favorevoli di quelle in essi contenute. Per le operazioni indirette i fondi del capitale di rischio saranno selezionati dopo una procedura di gara (invito pubblico) aperta a tutti i possibili offerenti alle stesse condizioni, purché i seguenti requisiti siano soddisfatti: - i fondi di capitale di rischio operano a favore delle PMI agricole; - le operazioni finanziate sono conformi agli investimenti ammissibili ai sensi del regime di aiuti N 729/A/2000; - i fondi investono in PMI operanti in Italia che presentano un piano aziendale con potenzialità di crescita, adeguati profili di rischio/rendimento, dirigenti e personale con provata competenza professionale. II.6 Amministrazione del regime Il regime di aiuto è attuato dall ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo e agroalimentare), un ente pubblico economico vigilato dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Per la gestione del Fondo l ISMEA costituirà un apposita società per azioni (S.p.A.). Nella gestione del Fondo verranno applicate le migliore prassi e la vigilanza regolamentare. I costi di gestione della società non supereranno il 5% del bilancio annuale del Fondo e l utile netto delle attività del Fondo verrà ripartito come segue: - il 7,5% sarà assegnato alla società di gestione; - la parte restante andrà a incrementare il bilancio del Fondo. II.7 Partecipazione di investitori pubblici e privati nell ambito del regime Il Fondo è interamente pubblico. La sua partecipazione a operazioni dirette è tuttavia vincolata all intervento di terzi. Il Fondo effettuerà operazioni finanziarie in un impresa unicamente qualora intervenga anche un investitore privato nella medesima impresa con un apporto di capitali almeno pari al 30% delle effettive necessità dell impresa nel caso di imprese situate nelle regioni di cui all articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE e al 50% nelle altre regioni. Sufficienti informazioni verranno fornite ad eventuali investitori istituzionali circa le operazioni dirette e indirette del Fondo, rendendone l accesso il più aperto e trasparente possibile. II.8 Cumulo I finanziamenti del Fondo non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici a favore degli stessi beneficiari e per lo stesso tipo di investimenti. Il Fondo non può finanziare più di un operazione diretta per impresa. Inoltre, le imprese che hanno beneficiato delle operazioni dirette del Fondo non possono fruire, per gli stessi investimenti, delle operazioni indirette di altri fondi di capitale di rischio. II.9 Entità degli investimenti 4

L ammontare massimo di ciascuna quota di finanziamento di cui un impresa può beneficiare per un operazione diretta del Fondo è stabilito: - per le imprese in fase di avviamento: fino a 600 000 nelle regioni di cui all articolo 87, paragrafo 3, lettera a); fino a 450 000 nelle regioni di cui all articolo 87, paragrafo 3, lettera c); fino a 300 000 nelle altre regioni; - per le imprese in fase di sviluppo: fino a 1 000 000 nelle regioni di cui all articolo 87, paragrafo 3, lettera a); fino a 750 000 nelle regioni di cui all articolo 87, paragrafo 3, lettera c); fino a 500 000 nelle altre regioni. II.10 Durata della misura Le autorità italiane intendono attuare il regime di aiuti per una durata di 10 anni. II.11 Bilancio Le autorità italiane prevedono una dotazione annua di 5 milioni di euro fino al 2005. III. VALUTAZIONE III.1 Sussistenza dell aiuto Ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. La Commissione ha esaminato il regime di aiuto alla luce dell articolo 87 del trattato CE e basandosi in particolare sulla Comunicazione della Commissione in materia di aiuti di Stato e capitale di rischio 5 (di seguito la Comunicazione) e sugli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 6. Ai sensi del punto IV.3 della Comunicazione, affinché un provvedimento in favore del capitale di rischio rientri nel campo d applicazione dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato, devono essere soddisfatti tutti i quattro criteri seguenti: (i) il provvedimento deve comportare l impiego di risorse statali; (ii) il provvedimento deve alterare la concorrenza conferendo un vantaggio al beneficiario; (iii) il vantaggio deve essere selettivo, nel senso che è limitato a determinate imprese; (iv) il provvedimento deve incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Ai sensi del punto IV.2 della Comunicazione, la possibilità che tali provvedimenti configurino aiuti di Stato dovrà essere valutata a tre livelli: - aiuti agli investitori; - aiuti a qualsiasi fondo o altro strumento utilizzato per l attuazione del provvedimento (nel 5 GU C 235 del 21.8.2001, pagg. 3 11. 6 C 232 del 12.8.2000, pagg. 17 41. 5

caso di un fondo di fondi questo livello può a sua volta articolarsi in più d uno); - aiuti alle imprese nelle quali sono effettuati gli investimenti. III.1.1: Aiuti agli investitori Secondo il punto IV.5 della Comunicazione, quando un provvedimento consente a taluni investitori di partecipare al capitale azionario di un'impresa o gruppo di imprese a condizioni più favorevoli di quelle della generalità degli investitori o di quelle alle quali essi stessi avrebbero effettuato gli investimenti in assenza del provvedimento in questione, tali investitori beneficiano di un vantaggio. Nel caso in esame, il Fondo opera al 100% con risorse pubbliche. Le modalità con cui tali risorse sono impiegate conferiscono agli investitori alcuni vantaggi che essi non avrebbero ricevuto nel corso della loro normale attività. Il Fondo partecipa alla ripartizione dell utile delle imprese nelle quali sono effettuati gli investimenti. Nel condividere gli utili, tuttavia, il Fondo limiterà la propria quota a un rendimento pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) a cinque anni aumentato di 200 punti base. Tale limite si applica unicamente se l impresa nella quale sono effettuati gli investimenti consegue utili superiori al suddetto tasso. Qualora si applichi tale limite nella ripartizione degli utili da assegnare al Fondo pubblico, la restante quota è ridistribuita fra gli altri investitori, che in tal modo realizzano un profitto maggiore di quello che avrebbero ottenuto se gli utili fossero stati equamente distribuiti. Questo vale anche quando il Fondo investe in altri fondi di capitale di rischio. In quest ultimo caso il Fondo può anche rinunciare al proprio rendimento minimo per garantirlo agli altri investitori. La Commissione può pertanto concludere che la partecipazione del Fondo al rendimento non segue il principio della parità di trattamento (pari passu) e che le condizioni più favorevoli concesse agli altri investitori, una volta raggiunto il tasso di riferimento di cui sopra, in termini di un rendimento minimo garantito o di un rendimento più elevato, possono rappresentare per essi un vantaggio a scapito dell investitore pubblico. Non vi è limite alla partecipazione degli investitori alle operazioni dirette del Fondo. L ammontare delle risorse pubbliche è tuttavia condizionato dalle decisioni prese a livello nazionale ed esiste un massimale quanto all entità degli investimenti. Questo potrebbe comportare una restrizione del numero di investimenti supplementari accettati per il finanziamento. Alla luce delle suddette considerazioni, la Commissione può concludere che esiste selettività a livello degli investitori. L investimento nel capitale è un attività oggetto di scambi considerevoli tra gli Stati membri. Ne consegue che il regime incide sugli scambi tra gli Stati membri. La Commissione ritiene pertanto che, a livello degli investitori, sussista un aiuto di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato. III.1.2 Aiuti al Fondo e ai fondi di capitale di rischio Secondo il punto IV.5 della Comunicazione, in generale la Commissione è incline a considerare un fondo come uno strumento per il trasferimento degli aiuti agli investitori e/o alle imprese piuttosto che come il beneficiario diretto degli aiuti. Il Fondo, costituito espressamente allo scopo di agevolare gli investimenti nel capitale delle PMI agricole, può pertanto essere considerato un mero strumento dell aiuto alle imprese e non un beneficiario a sé stante. Tutte le risorse pubbliche assegnate al Fondo, come sopra 6

specificato, verranno impiegate per operazioni di capitale di rischio, compreso l utile netto del Fondo 7, ad eccezione dei costi di gestione dell ente amministrativo, fino ad un massimo del 5% del bilancio annuale del Fondo. Il Fondo opererà unicamente come fondo di capitale di rischio per le PMI agricole alle condizioni fissate nel decreto ministeriale. La Commissione può pertanto concludere che il Fondo non è un beneficiario separato dell aiuto. Secondo il punto IV.5 della Comunicazione, quando si tratta di provvedimenti che comportano trasferimenti in favore di fondi già esistenti cui partecipano numerosi investitori diversi, il fondo può avere le caratteristiche di un impresa indipendente. Nel caso in esame, il Fondo investirà anche in altri fondi esistenti di capitale di rischio. Tali fondi saranno selezionati mediante procedura di gara nel rispetto della trasparenza e della non discriminazione al fine di scegliere i migliori prestatori. In linea di principio questi fondi non beneficiano di alcun aiuto, in quanto il contributo del Fondo ad altri fondi assume la forma di assunzione di partecipazioni minoritarie e le decisioni di investire sono finalizzate alla realizzazione di un profitto. Da questo punto di vista l intervento del Fondo è paragonabile a quello di qualsiasi altro investitore privato. Secondo il meccanismo d intervento, tuttavia, quando il rendimento atteso è inferiore al tasso IRS a cinque anni aumentato di 200 punti base, il Fondo può rinunciare alla propria quota al fine di garantire agli altri investitori un rendimento pari al tasso IRS a cinque anni aumentato di 200 punti base. Questo meccanismo favorisce chiaramente gli investitori, come sopra menzionato, che sono incentivati ad investire nei fondi per il rendimento minimo garantito. Non si può escludere che alcuni di questi vantaggi vengano trasferiti ai fondi, considerati come imprese indipendenti. Inoltre le restrizioni stabilite dal decreto limitano la partecipazione ad alcuni fondi che operano alle condizioni ivi fissate, rendendo così selettiva la partecipazione del Fondo ad altri fondi. Pertanto la Commissione non può escludere un elemento di aiuto a livello dei fondi di capitale di rischio. III.1.3 Aiuti alle imprese nelle quali vengono effettuati gli investimenti Secondo il punto IV.5 della Comunicazione, il principale criterio è quello di stabilire se l impresa abbia ottenuto l investimento a condizioni che sarebbero accettabili per un operatore privato in un economia di mercato. Tale criterio può, ad esempio, considerarsi soddisfatto quando l investimento effettuato grazie ai provvedimenti a favore del capitale di rischio sia finanziato da uno o più investitori rispondenti a tali condizioni. Se così non è, il fatto che le decisioni di investimento vengano prese dai gestori commerciali di fondi di capitali di rischio o da rappresentanti degli investitori, interessati ad assicurare il massimo rendimento per il fondo, costituisce un indicatore importante, ma non decisivo di per se stesso. Nel caso in esame la partecipazione del Fondo è vincolata all intervento di un investitore privato in una determinata impresa che apporti capitali pari al 30% delle effettive necessità dell impresa, nel caso di imprese situate nelle regioni di cui all articolo 87, paragrafo 3, lettere a) o c), del trattato, e al 50% nel caso di imprese situate nelle altre regioni. Il fatto che il Fondo possa intervenire a condizioni più favorevoli per gli investitori privati è tuttavia un indicazione che il principio della parità di trattamento non è rispettato. Infatti, come spiegato più sopra, il provvedimento riduce i rischi che gli investitori si assumono quando effettuano un investimento e, di conseguenza, essi non possono più essere considerati come 7 Escluso il 7,5% dell utile netto, assegnato alla società di gestione. 7

normali operatori economici. Esiste pertanto la possibilità che alcuni dei vantaggi concessi agli investitori vengano trasferiti alle imprese nelle quali sono effettuati gli investimenti. Quanto ai prestiti partecipativi, inoltre, il Fondo limita il rendimento sui prestiti a un massimale del 4,5% all anno, tasso che potrebbe essere inferiore al rendimento normale chiesto da un operatore privato. La misura è selettiva in quanto riguarda solo le PMI agricole, e, come sopra menzionato, l investimento nel capitale è un attività che costituisce oggetto di scambi intensi fra gli Stati membri. La Commissione può pertanto concludere che sussiste aiuto di Stato a livello delle imprese nelle quali sono effettuati gli investimenti. III.2 Compatibilità degli aiuti III.2.1 Prova del fallimento del mercato Secondo il punto VI.5 della Comunicazione, prima di autorizzare provvedimenti in favore del capitale di rischio che non rientrino nel campo d applicazione della normativa vigente, la Commissione richiederà una prova dell esistenza di una situazione di fallimento del mercato. Essa può tuttavia essere disposta ad ammettere a priori l esistenza di tale situazione qualora per ciascuna rata di finanziamento di un impresa con provvedimenti in favore del capitale di rischio finanziati a loro volta in tutto o in parte mediante aiuti di Stato l ammontare dell aiuto sia pari al massimo a 500 000 EUR o a 750 000 EUR nel caso delle regioni di cui all articolo 87, paragrafo 3, lettera (c), o a 1 milione di EUR per le regioni di cui alla lettera a) dello stesso paragrafo. Nel caso in esame gli aiuti non superano gli importi sopra indicati e la Commissione può pertanto presupporre l esistenza di una situazione di fallimento del mercato dovuta alla modesta entità delle operazioni e ai costi elevati delle stesse. III.2.2 Criteri di valutazione dell ammissibilità I punti V.4 e VIII.3 della Comunicazione elencano una serie di criteri positivi e negativi sulla base dei quali la misura di aiuto di Stato relativa al capitale di rischio viene valutata. i) Costi ammissibili Secondo il punto V.4 della Comunicazione, la Commissione ritiene che in generale l impostazione basata sui "costi ammissibili" sia ampiamente giustificata, in particolare per evitare il rischio di autorizzare aiuti di Stato che siano semplicemente "aiuti al funzionamento. 8

Nel regime in esame le operazioni dirette e indirette del Fondo sono legate a investimenti rispondenti ai criteri stabiliti negli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo ed elencati nella decisione N 729/A/2000 della Commissione. Questo elemento, volto a impedire che fondi pubblici vengano impiegati per finanziare costi di funzionamento, può essere considerato positivo. (ii) Natura delle operazioni Il regime di aiuti in esame riguarda la costituzione di un Fondo d investimento finanziato dallo Stato in cui lo Stato accetta condizioni meno vantaggiose degli altri investitori e concede sovvenzioni in favore di fondi di capitale di rischio. La misura riguarda operazioni di capitale azionario e prevede la possibilità di concedere prestiti partecipativi solo se questi sono associati all acquisizione di partecipazioni nuove o di minoranza. I prestiti partecipativi vengono autorizzati soltanto quando sono finalizzati all acquisizione di capitale di rischio e possono pertanto essere considerati un anticipazione dei fondi di capitale di rischio. La prevalenza del capitale di rischio quale definito nella nota 1 della Comunicazione è considerata positivamente dalla Commissione (punto VII.1 e VII.2 della Comunicazione). Inoltre il Fondo può effettuare una sola operazione diretta per impresa: questo consente un adeguato controllo dell impiego delle risorse nell impresa in cui sono effettuati gli investimenti. (iii) Restrizione degli investimenti Ai sensi della Comunicazione, la restrizione alle piccole e medie imprese durante la fase di avviamento o altre fasi iniziali o situate nelle regioni assistite è considerata un elemento positivo. Nell aiuto in esame il Fondo finanzia unicamente PMI, situate anche nelle zone assistite, nella fase di avviamento o iniziale. Anche la restrizione ad operazioni di importo modesto 8, prevista dal regime in oggetto, è considerata un elemento positivo. (iv) Investimenti orientati alla realizzazione di un profitto Un legame tra l investimento e la remunerazione dei responsabili delle decisioni di investimento è considerato un elemento positivo. Nel caso in esame vi è una partecipazione significativa del capitale di investitori dell economia di mercato 9 e pertanto le decisioni di investire sono basate su un analisi del profitto. Infatti il Fondo interverrà unicamente quando un investitore privato investe il proprio capitale nell impresa con un apporto pari almeno al 50% delle effettive necessità dell impresa o al 30% per le regioni assistite. Inoltre la società per azioni costituita appositamente per la gestione del Fondo realizzerà un profitto sulla base dell utile netto del Fondo (fino al 7,5%) e le autorità italiane hanno assicurato che verranno applicate le migliore prassi e la vigilanza regolamentare nella gestione del Fondo. 8 Operazioni di importo inferiore a 500 000 EUR o a 750 000 EUR per le regioni di cui all articolo 87, paragrafo 3, lettera c), o a 1 milione di EUR p er le regioni di cui all articolo 87, paragrafo 3, lettera a). 9 Secondo il punto VIII della Comunicazione, un apporto pari almeno al 50 % del capitale del fondo sarebbe considerato una "partecipazione significativa", o al 30 % nel caso di provvedimenti riguardanti regioni assistite. 9

Il Fondo parteciperà alla condivisione dell utile nelle operazioni dirette e indirette, salvo le eccezioni sopra indicate nel caso delle operazioni indirette. Il Fondo limiterà il proprio rendimento al tasso Interest Rate Swap (IRS) a cinque anni aumentato di 200 punti base e al 4,50 % nel caso di prestiti partecipativi. Questo tasso è di norma più elevato di quello che il Fondo avrebbe ricavato concedendo prestiti ai tassi di mercato 10. (v) Minimizzazione del livello di distorsione della concorrenza tra gli investitori e tra i fondi di investimento. Ai sensi del punto VIII.3 della Comunicazione, la Commissione considererà positivamente l organizzazione di un bando di gara al fine di definire le "condizioni preferenziali" accordate agli investitori, o l offerta di tali condizioni ad altri investitori. Nel caso in esame, le autorità italiane hanno assicurato che, al lancio del fondo di investimenti, verrà bandito un invito pubblico agli investitori, che fornirà informazioni sufficienti ad eventuali investitori istituzionali sulle operazioni dirette e indirette del Fondo. Anche la selezione di altri fondi di capitale di rischio in cui vengono effettuati gli investimenti verrà effettuata dopo una procedura di gara, aprendo la partecipazione a tutti i possibili offerenti alle stesse condizioni. Inoltre il Fondo parteciperà al rendimento del capitale, salvo il caso in cui, nelle operazioni indirette, il rendimento atteso sia inferiore al tasso IRS a cinque anni aumentato di 200 punti base. (vi) Obiettivo settoriale Il regime riguarda solo il settore agricolo, ossia imprese che producono, trasformano e/o commercializzano prodotti compresi nell allegato I del trattato, il che è di norma considerato un elemento negativo. Occorre tuttavia tener conto di due elementi positivi: - gli investimenti, a cui sono correlate le singole operazioni di capitale di rischio, sono conformi agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e la loro natura e i criteri di selezione sono definiti in una decisione già approvata dalla Commissione; questo dimostra che l intervento del Fondo è coerente con le norme in materia di concorrenza applicabili al settore agricolo; - l importo modesto delle operazioni. Si può pertanto concludere che l obiettivo settoriale del regime in esame non costituisce un elemento negativo dominante. (vii) Investimenti sulla base di piani aziendali Secondo il punto VIII.3 della Comunicazione, l esistenza, per ciascun investimento, di un piano aziendale contenente informazioni dettagliate sui prodotti, sull andamento delle vendite e su quello dei profitti e tale da permettere di stabilire preventivamente la redditività dell investimento, è una normale prassi commerciale nella gestione professionale di un fondo e sarà considerata positivamente. I provvedimenti che non prevedono alcun "meccanismo di uscita" in relazione alla partecipazione diretta o indiretta dello Stato in singole imprese saranno considerati negativamente. 10 Il tasso di riferimento per il 2004 è il 4,43%, il tasso IRS aumentato di 200 punti base è pari al 5,49 (fonte: Il Sole 24 ore, 14.1.2004). 10

Nel regime in esame gli investimenti saranno effettuati solo in imprese che presentano un quadro finanziario sano e sulla base di una valutazione commerciale presentata nell ambito di un piano aziendale con potenzialità di crescita. Poiché inoltre il Fondo parteciperà come socio minoritario, le decisioni di investimento saranno prese prevalentemente dal settore privato. È espressamente escluso che il Fondo possa effettuare operazioni finanziarie finalizzate al consolidamento delle passività delle imprese in cui sono effettuati gli investimenti. Il Fondo può cedere la totalità delle azioni o una quota di esse ai prezzi di mercato, sulla base di una perizia specifica di esperti, sia nel caso di operazioni dirette che di operazioni indirette. (viii) Evitare il cumulo. Nel regime in esame il cumulo è escluso a tre livelli: - lo stesso beneficiario non può ottenere per lo stesso investimento altri fondi pubblici oltre al finanziamento del capitale di rischio previsto dal presente regime; - il beneficiario di un operazione diretta del Fondo non può fruire anche di operazioni indirette per lo stesso investimento; - il Fondo non può finanziare più di un operazione diretta per impresa. L esistenza di queste tre limitazioni, che permetterà di evitare la sovracompensazione, può essere considerata un elemento positivo. III.2.3: Conclusione La Commissione è giunta alla conclusione che la misura in esame soddisfa le condizioni stabilite nella Comunicazione della Commissione in materia di aiuti di Stato e capitale di rischio. Essa è pertanto ritenuta compatibile con il mercato comune ai sensi dell articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato in quando aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. IV. DECISIONE Dato che la misura è conforme alla Comunicazione della Commissione in materia di aiuti di Stato e capitale di rischio, essa può essere considerata compatibile con il mercato comune ai sensi dell articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. La Commissione ha pertanto deciso di considerare l aiuto compatibile con il trattato CE. Si ricorda alle autorità italiane che sono invitate a presentare una relazione annuale sull attuazione del regime in esame. Si ricorda inoltre che eventuali progetti di modificare il presente regime devono essere notificati alla Commissione. 11

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell Agricoltura Direzione Legislazioni economiche in materia di agricoltura Ufficio L 130 5/128 B-1049 Bruxelles (fax (+322) 296 7672). Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione 12