CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO



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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 259 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Sandri, Padrin, Pipitone, Possamai, Stival, Conte, Corazzari, Finco, Lazzarini, Bond, Toscani, Caner, Marotta, Sinigaglia, Fracasso, Pigozzo, Mainardi e Bonfante DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DI TRASPORTI SANITARI Presentato alla Presidenza del Consiglio il 6 aprile 2012. Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e QUINTA e ai Consiglieri regionali.

DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DI TRASPORTI SANITARI R e l a z i o n e: La Regione Veneto con la presente legge intende regolamentare uniformemente il sistema di trasporto di soccorso ed emergenza territoriale a valenza intrinsecamente sanitaria valorizzando il ruolo svolto dagli enti sanitari in tale ambito. Attualmente il sistema è gestito in parte tramite il ricorso ad affidamenti ad imprese specializzate nel settore o direttamente dalle Aziende ULSS; per la parte residuale, con il supporto di associazioni di volontariato regolarmente iscritte nell apposito Registro regionale. L attività di trasporto sanitario è a tutti gli effetti un attività economica e, come tale, deve sottostare alle direttive comunitarie, in particolare alle norme sulla concorrenza contenute nell articolo 86 - trattato CE, oggi 106 del TFUE - e la normativa comunitaria relativa agli appalti ed in particolare ai modi di selezione dei soggetti affidatari prevista dalla direttiva 2004/18/CE recepita in Italia dal codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006). La direttiva appalti distingue i servizi a cui si applicano le sue norme in due distinti allegati ove nei servizi elencati nel primo allegato vi è l obbligo dell applicazione integrale delle procedure previste dalla direttiva stessa, mentre nel secondo sono elencati i servizi a cui si applicano solo i principi di pubblicità, di trasparenza e non discriminazione. I servizi sanitari sono ricompresi in questo secondo allegato. La Corte europea ha operato una distinzione tra i servizi di ambulanza distinguendoli a seconda che negli stessi assumano particolare rilievo gli aspetti medici dell attività o meno, mentre la Commissione europea ha qualificato i servizi di ambulanza effettuati con assistenza medica o infermieristica come servizi sanitari (vedi Regolamento CE 213/2008 - e, precedentemente, Regolamento CE 2195/2002 - che all allegato I inserisce i servizi di ambulanza al codice CPV 85143000-3 di cui alla categoria 25 servizi sanitari ). La distinzione del trasporto sanitario da quello non prevalentemente sanitario rileva al fine di stabilire attraverso quale procedura sia possibile affidare lo svolgimento dell attività a terzi. Infatti, mentre il servizio di trasporto di natura sanitaria può essere trasferito con affidamento diretto (attraverso la sottoscrizione di convenzioni rese pubbliche una volta concluse), a condizione che non vada oltre al costo effettivamente sostenuto, l affidamento del trasporto non prevalentemente sanitario deve essere effettuato mediante procedure di evidenza pubblica che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, pubblicità dei risultati dell affidamento, economicità ed efficienza, in conformità della normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici di servizi. La presente proposta tiene conto di tale distinzione ed elenca esplicitamente le attività di soccorso con ambulanza nelle quali la parte sanitaria è preponderante e prevale su quella di trasporto, attività che sono oggetto del presente intervento normativo. Una volta individuata esattamente l attività di trasporto di emergenza urgenza, il progetto stabilisce che la stessa sia svolta dal Servizio Sanitario 1

Regionale con l ausilio degli enti sanitari a ciò autorizzati ed accreditati secondo le disposizioni della legge regionale n. 22 del 2002. Tramite il presente intervento normativo, gli enti suddetti diventano pertanto, a pieno titolo, soggetti del sistema territoriale di soccorso e come tali inseriti nel circuito di programmazione regionale ed aziendale attraverso il sistema dell accreditamento regionale, in modo da garantire ai cittadini del Veneto il rispetto di predeterminati e specifici standard di qualità, uniformi in tutto il territorio regionale ed assicurare che gli enti a ciò preposti debbano dimostrare non solo in fase iniziale ma anche per tutta la durata della loro attività il rispetto dei parametri di efficienza previsti. Il progetto, infatti, prevede l istituzione di un apposito elenco regionale, nel quale inserire i soggetti deputati ad esercitare l attività di trasporto sanitario. Le aziende sanitarie locali potranno quindi agli enti di cui all elenco medesimo regolando i propri rapporti con le stesse tramite convenzione da stipularsi secondo uno schema predisposto dalla Giunta regionale. La Giunta regionale provvederà altresì a stabilire con cadenza triennale i criteri per la determinazione del corrispettivo da corrispondersi per i servizi resi. Infine, l articolo 7 contiene la previsione di speciali sanzioni a carico di chi dovesse effettuare servizi di trasporto sanitario in assenza della richiesta autorizzazione. La presente legge non contiene alcuna norma finanziaria in quanto il nuovo assetto organizzativo non comporta spese aggiuntive né a carico del bilancio regionale né a carico del servizio sanitario regionale. 2

DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DI TRASPORTI SANITARI Art. 1 - Obiettivi e finalità. 1. Con la presente legge la Regione del Veneto intende disciplinare il sistema regionale dei trasporti sanitari di soccorso conferendo agli enti sanitari autorizzati ed accreditati la possibilità di concorrere all espletamento delle attività di trasporto di soccorso ed emergenza intrinsecamente sanitarie, in considerazione della loro diffusione territoriale, del radicamento nel tessuto socio-sanitario veneto, nonché dei valori di efficienza e qualità del servizio reso, nell interesse generale e nel rispetto dei principi di universalità, solidarietà, economicità ed appropriatezza. Art. 2 - Definizioni. 1. Ai fini della presente legge, viene definito trasporto sanitario di soccorso ed emergenza l attività svolta con mezzi di soccorso dal personale, sanitario e non sanitario, adibito a tale servizio, che svolge le seguenti funzioni: a) ai servizi di trasporto di emergenza urgenza eseguiti mediante ambulanza e gestiti dalle centrali operative di coordinamento del SUEM; b) ai servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) effettuati tramite ambulanza; c) ai servizi di trasporto nei quali le condizioni cliniche del paziente richiedono esclusivamente l utilizzo di un ambulanza e la necessità di assistenza in itinere di personale sanitario o altro personale adeguatamente formato, nonché l esigenza di garantire la continuità delle cure. Art. 3 - Autorizzazione ed accreditamento. 1. Le attività di trasporto sanitario di cui all articolo 2 della presente legge sono soggette ad autorizzazione all esercizio rilasciata ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e, ai sensi della medesima legge, possono richiedere ed ottenere, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti, l accreditamento regionale. 2. Le attività di cui al precedente articolo 2 sono esercitabili esclusivamente dai soggetti in possesso della suddetta autorizzazione e accreditamento regionale. Art. 4 - Elenco regionale. 1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge effettua la ricognizione degli enti sanitari autorizzati ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 che svolgono attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale da almeno 5 anni per conto delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio sulla base di appositi contratti e/o convenzioni a tale scopo stipulati e le inserisce in un apposito elenco previo assenso e relativa dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti idonei ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e dei requisiti indicati dalla Giunta stessa nel rispetto dei principi del diritto europeo in materia di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi. 2. Sono inoltre inseriti nell elenco i comitati della CRI, a seguito di specifico accordo con il comitato regionale veneto del medesimo ente, nonché le IPAB di natura associativa e volontaristica che svolgono attività di trasporto 3

sanitario di emergenza urgenza, previo assenso e relativa dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti idonei ai sensi della legge regionale 16 agosto 2022, n. 22 e dei requisiti indicati dalla Giunta stessa nel rispetto dei principi del diritto europeo in materia di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi. 3. L'elenco regionale di cui al comma 1, è aggiornato con periodicità annuale. 4. Gli enti sanitari inseriti nell'elenco regionale sono soggetti a periodiche verifiche finalizzate ad accertare la presenza ed il mantenimento dei requisiti. Art. 5 - Organizzazione dell attività di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza. 1. L'attività di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza è svolta dalle aziende unità sanitarie locali nonché degli enti iscritti all elenco di cui all articolo 4 della presente legge. 2. I rapporti con le aziende sanitarie nonché le modalità con le quali gli enti di cui all elenco regionale previsto all articolo 4 sono chiamati a concorrere all'attività di soccorso sono regolati da apposite convenzioni, stipulate sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale e rese pubbliche in conformità a quanto previsto dalla normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici. 3. Le convenzioni di cui al comma 2 devono prevedere un sistema di budget tale da consentire agli enti operanti la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento del servizio. 4. I criteri per il rimborso del servizio attribuito agli enti convenzionati, in relazione all'attività di soccorso sanitario assicurata, sono fissati dalla Giunta regionale con obbligo di revisione triennale. 5. In accordo con gli enti convenzionati sono determinate le modalità di verifica e revisione della qualità e della quantità delle prestazioni rese, anche attraverso l'individuazione di appositi indicatori di efficienza e di qualità. 6. Qualora l attività di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza non possa essere assicurata dai soggetti iscritti all elenco di cui all articolo 4, le aziende unità sanitarie locali possono affidare tali attività attraverso contratti a titolo oneroso, a seguito di procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici e rispondenti a criteri idonei a garantire idonei livelli di qualità e valorizzare la valenza e funzione sociale del servizio svolto. Art. 6 - Norma transitoria. 1. I rapporti contrattuali in essere tra le aziende sanitarie e gli enti che erogano attualmente servizi di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza mantengono validità fino alla relativa scadenza. Qualora i rapporti scadano in data antecedente all elaborazione dell elenco di cui all articolo 4, comma 1 della presente legge e all adozione dello schema di convenzione di cui all articolo 5 comma 2, gli stessi vengono prorogati, laddove possibile, fino al compimento degli atti necessari perché il successivo incarico venga affidato secondo quanto previsto dalla presente norma. 4

Art. 7 - Sanzioni. 1. L'esercizio dell'attività di trasporto sanitario da parte di un soggetto privo di autorizzazione comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 2.500,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro ed il divieto di esercizio del trasporto sanitario per i successivi tre anni. 2. L'utilizzo di autoambulanza priva di autorizzazione da parte di un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività di trasporto comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 4.000,00 euro. 5

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INDICE Art. 1 - Obiettivi e finalità....3 Art. 2 - Definizioni...3 Art. 3 - Autorizzazione ed accreditamento....3 Art. 4 - Elenco regionale...3 Art. 5 - Organizzazione dell attività di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza....4 Art. 6 - Norma transitoria....4 Art. 7 - Sanzioni...5 7