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I.I.S. DON GEREMIA PISCOPO Via Napoli, 57 bis - 80022 - Arzano (NA) - Tel. +39 081 573 97 81 Fax +39 081 573 97 81 mail: NAIS092008@istruzione.it - PEC: NAIS092008@pec.istruzione.it Cod.Mecc. NAIS092008 - Cod.Fisc. 93 032 990 637 ESAME DI STATO ALUNNI CON BES A.S. 2016/2017 1

Indice Le finalità dell esame di Stato ed i candidati in situazione di handicap Normativa vigente La documentazione che il Consiglio di classe deve preparare (programmazione per obiettivi minimi) La documentazione che il Consiglio di classe deve preparare (programmazione differenziata) Esame di Stato e alunni diversamente abili: Percorsi possibili Adempimenti Consiglio di Classe e Commissione Documento 15 Maggio ed operazioni del Presidente di Commissione I tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove Le prove per candidati con percorso didattico differenziato Pubblicazione tabelloni Esami Di Stato: Pei Differenziato ESAME DI STATO: la presenza di assistenti per l autonomia e la comunicazione ESAME DI STATO : L insegnante Di Sostegno DSA: Normativa DSA: Indicazioni per gli Esami di Stato Struttura relazione finale Interpretazione e significato di equipollenza Le prove equipollenti. Normativa: Interpretazione e significato di equipollenza Prove equipollenti ESEMPI E TIPOLOGIE 2

Le finalità dell esame di Stato ed i candidati in situazione di handicap FINALITÀ: Analisi e verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo (Art. 1 della legge 10.12.97 n. 425); Corretto coronamento del curricolo scolastico, dignitoso per l allievo e per la Commissione; DA EVITARE: Atteggiamenti paternalistici; Atteggiamenti intransigenti (nella valutazione degli alunni diversamente abili talora si è più severi che nella valutazione degli alunni normodotati ); 3

Normativa vigente D.M. 26/8/81 Parere del Consiglio di Stato n. 348/91 Legge 104/92 D.L.vo n. 297/94 D.M. 25/5/1995, n. 170 DPR 323/98 OM 21 maggio 2001, n.90 Legge 11 gennaio 2007 Art. 10 del D.P.R. 22/6/2009, n.122 Legge 8 Ottobre 2010, n. 170 OM n. 42, 6 Maggio 2011 DM n.5669, 12 luglio 2011 O.M. n. 13, 2013 O.M. n. 37, 2014 4

La documentazione che il Consiglio di classe deve preparare (Programmazione Semplificataobiettivi minimi) Relazione Finale da allegare al Documento del 15 maggio Documentazione personale relativa agli alunni diversamente abili (PEI, PDF ) Per i candidati che ne abbiano bisogno, eventuale richiesta di assistenza e/o di tempi più lunghi sia per le prove scritte che per quelle orali 5

La documentazione che il Consiglio di classe deve preparare (Programmazione Differenziata) Relazione Finale da allegare al Documento del 15 maggio Il Consiglio di classe deve provvedere, per i candidati che abbiano seguito un percorso didattico differenziato, alla richiesta di prove coerenti con tale percorso e finalizzate al rilascio dell attestato (Art. 13, comma 2, Reg. DPR 323 del. 23 luglio 98) La richiesta di prove e tutta la documentazione necessaria sarà già preparata e valutata dai docenti del Consiglio di Classe in modo da esplicitare nella Relazione Finale "i contenuti, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti" Prove differenziate svolte durante l anno scolastico * all alunno d.a., che nel suo percorso di studi ha seguito una programmazione differenziata, a conclusione delle prove di esame, non viene rilasciato il Diploma, ma l Attestato di Credito Formativo 6

La documentazione che il Consiglio di classe deve preparare (Programmazione Equipollente) Relazione Finale da allegare al Documento del 15 maggio Documentazione personale relativa agli alunni diversamente abili (PEI, PDF) Preparare, per i candidati che ne abbiano bisogno, le richieste di prove equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi più lunghi sia per le prove scritte che per quelle orali Preparare, nel caso di candidati non vedenti, la richiesta al Ministero della Pubblica Istruzione del testo delle prove in Braille (la richiesta deve essere fatta dal Preside dell istituto e non è di pertinenza dei Consigli di classe). 7

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO RELAZIONE ALLEGATA ESAME (Programmazione Semplificata- Programmazione Equipollente) ESAME (Programmazione Differenziata) DIPLOMA ESAME DI STATO ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO 8

PEI SEMPLIFICATO PEI EQUIPOLLENTE Esame di Stato e alunni diversamente abili: Percorsi possibili sistema valutativo riferito ai programmi ministeriali PEI DIFFERENZIATO sistema valutativo riferito al PEI Prove d esame uguali alla classe Prove differenziate Prove d esame equipollenti Diploma Esame di Stato Attestato di Credito Formativo DPR. 323/98 art. 13 9

Adempimenti del Consiglio di Classe e Commissione CONSIGLIO DI CLASSE Alunni D. A. con Programmazione Semplificata e Differenziata PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO STESURA COLLEGIALE DEL PDF (AGGIORNAMENTO) STESURA COLLEGIALE DEL PEI (CON APPORTO DELLE SINGOLE MATERIE E RIFERIMENTO NELLE PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI E DI CLASSE) INCONTRI CON FAMIGLIA E ASL PER PDF E PEI (CLASSE 5^) EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DI MODELLI DI PROVE DIFFERENZIATE O EQUIPOLLENTI COERENTI CON IL PEI REALIZZATO E RELATIVE MODALITÀ PER LE PROVE D ESAME STESURA DELLA RELAZIONE (COLLEGIALE CON APPORTO DI TUTTE LE DISCIPLINE) DA ALLEGARE AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO COMMISSIONE ESAMI PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DI PROVE DIFFERENZIATE O EQUIPOLLENTI COERENTI CON IL PEI REALIZZATO E RELATIVE MODALITÀ PER LE PROVE D ESAME EVENTUALE ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO 10

Documento del 15 Maggio ed operazioni del Presidente di Commissione DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO OM. 32/05 ART.6 c.1 I C. di C...elaborano entro il 15 maggio ART.6 c.7 Il documento è immediatamente affisso all albo dell Istituto (dopo il 15 maggio). Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia. Nel caso in cui nella classe sia presente un alunno diversamente abile, all interno del documento viene posta la seguente dicitura: Nella classe è inserito un alunno per il quale è stato predisposto e realizzato un P.E.I. che prevede una valutazione che fa riferimento a.. ( Pei Semplificato-Pei Equipollente Pei Differenziato ), pertanto le prove d esame accerteranno una preparazione idonea al rilascio di (Diploma di Stato -Attestato di crediti formativi). Nell allegato n.. sono descritte nel dettaglio motivazioni e modalità di effettuazione delle prove d esame. RELAZIONE ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE (allegata al documento del 15 maggio) l allegato non è affisso all albo dell istituto insieme al documento del 15 maggio, ma è consegnato alla commissione d esami. Se il Presidente di Commissione decide in senso contrario o comunque diverso da quanto previsto nel documento del 15 maggio dal consiglio di classe/commissione e nella relazione allegata DEVE MOTIVARE LE PROPRIE DECISIONI 11

Struttura relazione finale Nella relazione finale di presentazione dell alunno occorre segnalare: Iniziali di nome e cognome e data di nascita Diagnosi clinica, terapie in atto, équipe di riferimento Descrizione del percorso realizzato dall alunno e in particolare: -Competenze, Conoscenze, abilità raggiunte -Difficoltà incontrate e se /come superate -Discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici - Percorsi equipollenti eventualmente svolti -Attività integrative e di sostegno poste in essere -Risorse utilizzate ( Docente di sostegno, assistente, ausili, tecnologie) -Qualsiasi altra informazione che il C. di C. ritenga utile far pervenire alla commissione Esposizione delle modalità di formulazione e realizzazione delle prove per le valutazioni e precisamente: con quali tecnologie, con quali strumenti, con quali modalità, con quali contenuti, con quale assistenza (docente di sostegno, docente di classe, assistente educativo, ecc. ), punto da esporre in modo chiaro ed esaustivo al fine di non suscitare fraintendimenti in chi legge. Eventuale richiesta di prove equipollenti 12

Le prove equipollenti: Normativa: Secondo il parere del Consiglio di Stato n. 348/91 : " lo Stato assume il potere-dovere di accertare e certificare che un soggetto ha raggiunto in un determinato settore culturale o professionale un certo livello di conoscenze e professionalità [...]. Non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescinda da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite". Il titolo di studio inoltre non può essere conseguito da: "chi rimane al di sotto di quella soglia di competenza che è necessaria per il conseguimento di quel titolo". Legge 104/92 (art.16): Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni diversamente abili sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.... DPR 323 del. 23 luglio 98: le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell esame". Nelle prove equipollenti la valutazione è conforme ai programmi ministeriali ( O.M. n 90/01 art.15 c. 3) 13

Prove equipollenti: ESEMPI E TIPOLOGIE Regolamento e O.M. sugli Esami di Stato: possono consistere nell utilizzo di mezzi tecnici o di modi diversi ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenti 1^ e 2^ PROVA in BRAILLE trasmessa dal MIUR su richiesta * 1^ e 2^ PROVA in LIS traduzione dell ins. sostegno/esperti esterni Uso del Computer o della dettatura dell assistente = mezzi diversi 1^ e 2^ PROVA tradotte in quesiti a domande chiuse oppure in una serie di domande-guida tali da rendere più strutturata la prova (modi diversi) 3^ PROVA predisposta dalla Commissione sulla base delle modalità di verifiche adottate durante l anno (PEI) COLLOQUIO: impostato su prove scritte, test, uso di tecnologie, uso di mediatore della comunicazione (mezzi tecnici e modi diversi) * La richiesta deve essere fatta dal Preside dell Istituto e non è di pertinenza dei Consigli di Classe 14

Interpretazione e significato di equipollenza I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio Braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo La prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta con "mezzi diversi": ad esempio computer o per mezzo della dettatura dell insegnante di sostegno La prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta in "modalità diverse": è "tradotta" in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie; La prova è proposta dalla Commissione di esame e ha contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal Ministero della P.I. La prova proposta dalla Commissione deve essere comunque tale da poter verificare la preparazione culturale e professionale del candidato. Il colloquio si può realizzare mediante prove scritte, test, o qualsiasi altra strumentazione o tecnologia o attraverso un operatore che medi tra il candidato e l esaminatore (L.I.S. Etc.) Le prove equipollenti devono essere omogenee con il percorso svolto e devono essere realizzate con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica svolte durante l anno e previste nel PEI. (L.104/92 - D.L.vo 297/94 - OM 90/01 - OM e Regolamento sugli esami di Stato) 15

I tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove Art. 16 della L. 104/92 e comma 9 art. 15 dell O.M. 90, comma 3 dell art. 318 del D.L.vo n. 297/94: Ai candidati in situazione di handicap sono concessi tempi più lunghi per le prove d esame. Art. 6, comma 3 del Regolamento (DPR 323 del. 23 luglio 98): I tempi più lunghi nell effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell articolo 16 della citata legge N. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la Commissione, tenuto conto della gravità dell handicap, della relazione del Consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni". 16

Le prove per candidati con percorso didattico differenziato Art. 16 legge 104/92 ; art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01; D.M. 26/8/81,, parere del Consiglio di Stato n. 348/91: I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di Classe. Esse dovranno essere coerenti con quelle svolte durante il corso degli studi e con gli obiettivi educativi, di formazione professionale e di sviluppo della persona prefissati nel piano educativo individualizzato, nell ambito dell autonomia, della comunicazione, socializzazione, apprendimento ed acquisizione di competenze relazionali e/o professionali. comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001 e art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94: Ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali Al termine del percorso lo studente conseguirà un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come credito formativo per la frequenza di corsi professionali 17

Pubblicazione tabelloni Alunni Diversamente Abili con Programmazione Differenziata: Legge 11 gennaio 2007, si procede alla pubblicazione, all albo dell Istituto sede d esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso». Ai sensi dell articolo 16, comma 3, dell OM 21 maggio 2001, n.90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, ma non nei tabelloni affissi all albo dell istituto, che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali. 18

ESAMI DI STATO: PEI DIFFERENZIATO ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO DPR 323/98 e chiarimenti ai sensi della C.M. 125/01 COMPETENZE CONOSCENZE CAPACITA IL DOCUMENTO A CURA DELLA COMMISSIONE Deve riportare, in relazione al percorso degli studi seguito, le conoscenze, le competenze, le capacità possedute e l ambito in cui queste si realizzano Deve riportare le votazioni delle prove d esame (sia complessiva in 100mi che dei punteggi parziali, 25-45-30) e crediti formativi documentati Deve riportare dati sul percorso didattico seguito (anni e durata oraria/ se riferito ad un diploma di qualifica o a certificato di crediti formativi) Deve riportare elementi caratterizzanti il corso di studi (stage formativi, concorsi, partecipazioni a manifestazioni, alternanza scuola lavoro) con riferimenti alle mansioni e ai relativi tempi. 19

ESAME DI STATO: la presenza di assistenti per l autonomia e la comunicazione Le prove d esame devono essere svolte secondo modalità omogenee rispetto a quelle adottate durante l anno (DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO - RELAZIONE ALLEGATA ). Lo stesso vale per l assistenza. Assistenza per l autonomia: es.: per consultazione del vocabolario, lettura e/o traduzione del testo in un linguaggio accessibile, ma anche per mangiare un panino, bere, girare la pagina. Assistenza per la comunicazione: riguarda la comunicazione in generale La richiesta di assistenza va precisata e motivata, sulla base di quanto previsto e realizzato nel PEI, nella relazione allegata al documento del 15 maggio Le persone che possono prestare assistenza possono essere più di una, ad esempio chi presta assistenza durante la prima prova può non essere colui che la presta durante la 3^ prova o durante il colloquio. (DM170/95). Tale presenza deve essere motivata, prova per prova, nella relazione del C.di C. Se il Presidente di Commissione decide in senso contrario o comunque diverso da quanto previsto nel documento del 15 maggio dal consiglio di classe/commissione DEVE MOTIVARE LE PROPRIE DECISIONI 20

ESAME DI STATO: L INSEGNANTE DI SOSTEGNO Docente di sostegno e Commissione Esame di Stato È nominato dal Presidente di Commissione sulla base del documento del 15 maggio e della relazione allegata relativa all alunno diversamente abile (modalità coerenti realizzate nel PEI) partecipa alla riunione preliminare svolge assistenza alle prove scritte e al colloquio non partecipa alle operazioni di valutazione non fa parte della Commissione d Esame Il Presidente di Commissione che decide in senso avverso a quanto previsto nel documento del 15 maggio DEVE MOTIVARE LE PROPRIE DECISIONI 21

DSA: Normativa - O.M. n. 13,2013 - O. M. n. 37, 2014 - DPR 122/2009, art. 10 - D.M. 5669/2011 - DPR 323/98 - L. 170 dell 8 ottobre 2010 - D.M. 27/12/ 2012 - C.M. n.8 del 6 marzo 2013 22

Esame di Stato alunni DSA Documento del 15 Maggio Così come per gli studenti con disabilità, anche le informazioni relative agli studenti con DSA sono assolutamente riservate e, per tale ragione, nel Documento del 15 maggio è importante fare riferimento, nella sezione relativa al quadro del profilo generale della classe, alla sola presenza di alunni con DSA. Non bisogna MAI riportare la diagnosi, poiché il documento viene affisso all'albo e quindi può essere letto da chiunque; come non bisogna apporre per nessuna ragione la sigla "DSA" accanto al nome dell'alunno, all'interno dell'elenco alfabetico dei candidati. Tutte le informazioni relative agli studenti con DSA vanno inserite in una relazione, allegata al Documento del 15 maggio della classe di appartenenza, ma non affissa all'albo. Tale allegato va consegnato alla Commissione degli Esami di Stato, assieme al PDP, al fine di dare un profilo chiaro della situazione dello studente e fornire tutte le indicazioni necessarie per il sereno svolgimento dell'esame stesso. La stesura di tale documento, anch'esso atto del Consiglio di Classe, riveste un'importanza fondamentale al pari del documento per l'intera classe, in quanto entra nello specifico delle indicazioni a cui si dovranno strettamente attenere le Commissioni. 23

DICITURA DA INSERIRE NEL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO Nella classe è presente un alunno con DSA per il quale è stato predisposto e realizzato un Piano Didattico Personalizzato, pertanto le prove d esame terranno conto di tale percorso e accerteranno una preparazione idonea al rilascio del diploma. Nella Relazione finale sull alunno, allegata al documento del 15 maggio, sono descritte nel dettaglio motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle prove d esame ( Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, Linee Guida allegate al citato Decreto Ministeriale n. 5669, Legge n. 170 dell 8 ottobre 2010 ). 24

L allegato al Documento del 15 maggio per l alunno con disturbi specifici di apprendimento deve avere delle sezioni descrittive e dettagliate, utili ai fini della conduzione serena degli Esami di Stato. Le sezioni che devono essere presenti nell allegato sono di seguito elencate: presentazione dell alunno; diagnosi medico-specialistica; sintesi del profilo funzionale dell alunno; metodologie e procedure messe in atto dal consiglio di classe per il successo formativo; strumenti di verifica adottati; criteri di verifica adottati; modalità previste per lo svolgimento delle prove. 25

La sezione fondamentale per la Commissione è quella relativa alle indicazioni per le prove degli Esami di Stato. Per tale ragione è bene indicare se: sono necessari tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove; è necessario che un commissario legga all alunno il testo della prova; è necessario l uso di registrazioni vocali; è necessaria una data strumentazione per l ascolto; sono stati utilizzati strumenti compensativi (sono gli stessi elencati nel PDP dell alunno) ; sono stati utilizzati strumenti dispensativi (sono gli stessi elencati nel PDP dell alunno) ; è stata effettuata una valutazione personalizzata secondo apposite griglie per l alunno; è necessario l uso di particolari font per la redazione della prova da somministrare; è fondamentale l uso di strumentazione informatica durante tutte le prove d esame. Alla relazione sarà allegata la seguente documentazione: certificazione di diagnosi; piano didattico personalizzato; simulazioni delle prove d esame; mappe concettuali e formulari da utilizzare durante le prove d esame; griglie di valutazione per le prove scritte e per il colloquio 26

DSA: Indicazioni per gli Esami di Stato Gli alunni con D.S.A. (debitamente certificati) affrontano le medesime prove di esame degli altri, poiché conseguiranno un diploma avente validità legale, ma queste possono essere somministrate con modalità diverse (Nota MIUR 4674 del 10 maggio 2007). Il Consiglio di Classe allega al Documento del 15 maggio il PDP o altra documentazione predisposta ai sensi dell art. 5 del D.M. n 5669 del 2011 Nello svolgimento delle prove di esame, sia scritte che orali, saranno adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei utilizzati in corso d anno, senza che le modalità di esecuzione della prova ne alterino il risultato (regolamento valutazione D.P.R. del 22 giugno 2009). Durante l anno scolastico quindi devono essere stati predisposti percorsi personalizzati PDP (Nota MIUR 5744 del 28 maggio 2009) con le indicazioni di strumenti compensativi e dispensativi; tutto quello che è stato applicato durante l anno si può richiedere che venga attuato anche in sede di esame. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami, valido a tutti gli effetti, non verrà fatta menzione delle modalità di svolgimento. 27

DSA indicazioni per gli esami di Stato - Art.18, O.M. n. 37/2014 Esame dei candidati con DSA o con BES 1. La Commissione d esame sulla base di quanto previsto dall articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122 e dal relativo decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale n. 5669 del 2011, - considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.323 del 1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011. 28

Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l ascolto dei testi della prova registrati in formati mp3. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere I testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte (solitamente il 30% in più), di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potrà essere consentita l utilizzazione di strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove. 29

2. I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell articolo 6, comma 6, del Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Per detti candidati, il riferimento all effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all albo dell istituto 3. Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell articolo 6, comma 5, del Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del 30

punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell articolo 15, comma 8. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di cui all'articolo 15, comma 7. Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell articolo 15, comma 8. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta. 31

Alunni con BES 4. Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l Esame di Stato. La Commissione d esame sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l inclusione, dalla Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive Note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA. 32

Valutazione alunni DSA DPR 122/2009 Art. 10 La valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e nelle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei 33

Valutazione alunni DSA LEGGE 170/2010 Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto, comma 4 Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari 34

DM 5669 /2011 (decreto attuativo legge 170/2010) Articolo 6 Forme di verifica e di valutazione Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all abilità deficitaria 35

DM 5669 /2011 (decreto attuativo legge 170/2010) Articolo 6 Forme di verifica e di valutazione Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l espressione compensativi e alle misure dispensative più opportune. orale, nonché ricorrendo agli strumenti Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA. 36

Esami di Stato 2016/ 2017 I Coordinatori (e tutti i docenti) dei Consigli di Classe dovranno attenersi strettamente a quanto stabilito dalle recenti normative relative allo svolgimento degli Esami di Stato e esplicitati in queste slide. Per ogni ulteriore chiarimento potranno rivolgersi alla Prof.ssa Margherita Casoria, Referente alunni con BES. La Referente Prof.ssa Margherita Casoria La Dirigente Scolastica Prof.ssa Carmela Ferrara 40