La Libera Professione Guida sintetica



Documenti analoghi
GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

5 per mille al volontariato 2007

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

Roma, 19 novembre 2014

Osservatorio sull ENPAPI

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

Direzione Regionale della Toscana

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

Guida Tematica CONTRIBUTI

Direzione Centrale Entrate. Roma, 04/02/2015

OGGETTO: Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

START UP PROFESSIONALE PROFESSIONE PSICOLOGO ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI FISCALI E CONTABILI

Il Ministro dell economia e delle finanze

RISOLUZIONE N. 166/E

Regolamento per l iscrizione nel Registro dei CERTIFICATORI ENERGETICI Art. 2 del DD 21 settembre 2009 n. 127

SOCIETA : ATTI E FATTI MODIFICATIVI

RISOLUZIONE N. 25/E SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

RICHIESTA DI CONTRIBUTO. Compilare obbligatoriamente tutti i campi relativi alla domanda di contributo ed ai relativi modelli allegati

Circolare N.98 del 28 Giugno Assolvimento degli obblighi relativi al prospetto paga tramite sito web

I CONTRIBUTI CIPAG E IL MOD. UNICO 2015 PF

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI

Circolare Informativa n. 2/2013

RISOLUZIONE N. 441/E QUESITO

rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille

1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ANNO Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito

Conservazione elettronica della fatturapa

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/ Informativa per la clientela di studio

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE

Roma, 25/07/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 113

Federico Minio Puntoced s.a.s. Dottore Commercialista di Cambi Laura & c.

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

ALL INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE Via Ciro il Grande, ROMA

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

SITO INTERNET E SERVIZI WEB

La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative -

COMUNE DI TOIRANO. Provincia di Savona REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO

1)RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI AMBITO FISCALE (Articolo 13-ter, D.L. n. 83/ Circolare n. 40/E dell 8 ottobre 2012 )

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Gestione separata, artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l anno 2012

RISOLUZIONE N. 74/E QUESITO

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 17/06/2015

Mini Guida Informativa per le Aziende

ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE

Plusvalenze immobiliari tassazione sostitutiva al 20 percento - COMPRAVENDITE - Studio Immobiliare Ba

CIRCOLARE N.9/E. Roma, 3 marzo 2011

Direzione Centrale Entrate. Roma, 29/01/2016

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO

NAZIONALE Data pubblicazione: Data scadenza:

Legge 5 febbraio 1992 N Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell esercizio abusivo delle professioni sanitarie

Informativa per la clientela

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI AGENTI CONTABILI

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità Novità in materia di altre imposte indirette

libri e dei registri sociali obbligatori, per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese

SPAZIO RISERVATO ALL ENTE NOME

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

OGGETTO: Fisco: i dati bancari spiati

INPS - Messaggio 21 luglio 2014, n. 6182

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS. - AGEVOLAZIONI FISCALI per PERSONE GIURIDICHE

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART del codice civile

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

Circolare N.27 del 23 febbraio Certificati di malattia: nuovi servizi per il datore di lavoro

Note illustrative per la compilazione del Modello 1/2015 (Comunicazione ex art. 19 del Regolamento di Attuazione allo Statuto)

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

COMUNE DI CUTRO Provincia di Crotone Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche

SPESOMETRO Nella tabella seguente riportiamo i dati utili per la predisposizione della Comunicazione: Dati utili all adempimento

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19

Legalmail. La Posta Elettronica Certificata con valore legale

TOMBOLE, LOTTERIE, PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA

Definizione dello schema di adesione al modello di Risparmio Casa e delle modalità gestionali da adottare da parte dei fondi pensione, ai sensi della

Innalzato al 4% il contributo previdenziale integrativo per i consulenti del lavoro

Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA

SCRITTURA PRIVATA. Premesso. - che con delibera n. del dell Ufficio di Presidenza del Consiglio

N NUOVO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

FAC SIMILE da non allegare alla domanda di adesione. La Convenzione verrà successivamente trasmessa in duplice copia per la sottoscrizione

RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E

Per l installazione o sostituzione dell impianto di climatizzazione

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA DELLE OT

News per i Clienti dello studio

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

SPAZIO RISERVATO ALL ENTE NOME

RISOLUZIONE N. 160/E QUESITO

Transcript:

INSERTO SPECIALE I.R. Giugno 2007 - N. 35 COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI ASSISTENTI SANITARI VIGILATRICI D INFANZIA DELLA PROVINCIA DI COMO Ist. ai sensi Legge 29-10-54 n. 1049 La Libera Professione Guida sintetica A cura della Commissione Libera Professione Premessa La professione infermieristica si caratterizza come professione intellettuale ai sensi dell art. 2229 del Codice Civile. Il campo proprio dell attivita` dell infermiere, ai sensi dell art. 1 comma 2 della legge 42/99 e` determinato dal profilo professionale, dal codice deontologico e dagli ordinamenti didattici della formazione di base e post base.

2 La libera professione e il lavoro autonomo: sintetici richiami giuridici La libera professione si distingue dal lavoro autonomo in quanto si esplicita attraverso prestazioni tipicamente intellettuali e tecniche. L autonomia e il rapporto fiduciario con il cliente si esplicano in un contesto di vera liberta` di manifestazione della personalita` professionale. Nella prestazione intellettuale prevalgono i modelli cognitivi e culturali propri del gruppo professionale rispetto al lavoro manuale. Nella libera professione intellettuale il professionista, attraverso l incarico professionale o contratto d opera, assume la piena responsabilita` per le scelte e le modalita` utilizzate nell esecuzione della prestazione. L incarico professionale e` regolato dal Codice Civile art. 2231 con il fine di tutelare le cosiddette attivita` protette che sono tipiche di professionisti che effettuano prestazioni esclusive. Per tali professionisti, il legislatore ha previsto l iscrizione in uno specifico albo professionale. L articolo 2231 del Codice Civile dispone: quando l esercizio di una attivita` professionale e` condizionato all iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non e` iscritto non gli da azione per il pagamento della retribuzione.

3 PRIMI PASSI PER L ESERCIZIO LIBERO PROFESSIONALE I primi passi della libera professione Commercialista esperto in problematiche fiscali infermieristiche Apertura P.IVA Commercialista Iscrizione alla Cassa di Previdenza ENPAPI Comunicazione al Collegio IP.AS.VI. Dotazione di Timbro e blocco per fatturazione Dotazione di materiale strumentale se occorre Marketing sanitario Sviluppo rete rapporti interprofessionali L infermiere che inizia un attivita` libero professionale deve comunicarlo al Collegio ove e` iscritto. Il libero professionista puo` chiedere di essere inserito nel Registro Pubblico dei Liberi Professionisti compilando il modello prestampato presente in Segreteria. Il Libero professionista ha l obbligo di iscrizione alla Cassa di Previdenza ENPAPI entro 60 giorni dalla data di inizio attivita`. Il professionista che intende farsi pubblicita` deve rispettare le normative vigenti. La pubblicita` sanitaria e` normata dalla Legge n.175 del 05/02/92 e regolamentata dal Decreto Ministeriale n.657 del 16/09/94. Per la identificazioni di targhe e/o inserzioni pubblicitarie va richiesto il nulla osta al Collegio. La nota va indirizzata al Sindaco del territorio di competenza e presentata al Collegio IPASVI che apporta il proprio nullaosta e la inoltra al Sindaco. Occorre allegare la tipologia della pubblicita` di cui si richiede l autorizzazione corredata da una descrizione dettagliata del tipo, caratteristiche e contenuti dell annuncio pubblicitario. Il tutto redatto in carta da bollo e inviato al Collegio tramite raccomandata A.R. o brevi manu.

4 MODALITA` DI ESERCIZIO LIBERO PROFESSIONALE Modalita` di esercizio libero professionale: in forma individuale in forma associata in forma cooperativa in forma di societa` tra professionisti In forma individuale L Infermiere notifica al Collegio provinciale ove e` iscritto l inizio della attivita` professionale entro 30 giorni trasmettendo: scheda anagrafica aggiornata con indicazione del regime fiscale adottato; copia certificato di attribuzione partita IVA, il cui codice deve essere 85.14B; copia della domanda di iscrizione alla Cassa ENPAPI; recapito professionale ed indicazione dell eventuale ambulatorio/studio. Ogni variazione dei riferimenti professionali o di natura fiscale come l eventuale cessazione dell attivita`, dovra` essere comunicata al Collegio provinciale entro 30 giorni dall avvenuta modificazione. In forma associata L esercizio della libera professione in forma associata viene svolto nel pieno rispetto delle norme civilistiche, fiscali e previdenziali ed in conformita` a quanto previsto nella Legge 1815/39 e successive modificazioni. La denominazione dello Studio Associato deve rispettare quanto previsto nella citata legge. Sono quindi espressamente vietati nomi di fantasia e nella indicazione delle forme associative dovra` essere utilizzato il termine STUDIO ASSOCIATO. Lo Studio Associato deve essere costituito esclusivamente da: liberi professionisti iscritti al Collegio Ipasvi; da liberi professionisti iscritti in altri Albi relativi a professioni sanitarie le cui rispettive attivita` siano integrabili a quella infermieristica;

5 da liberi professionisti dell area sanitaria e sociale il cui profilo professionale e` previsto da decreti ministeriali. Sono espressamente vietate clausole vessatorie limitative del diritto di recesso, della partecipazione agli utili e alle perdite o alla gestione associativa e comunque lesive del decoro e della dignita` della professione. Lo Studio Associato notifica al Collegio Provinciale la sua costituzione entro 30 giorni trasmettendo: copia dell atto costitutivo e dello statuto copia del certificato di attribuzione della partita IVA elenco degli infermieri associati con indicazione degli estremi di iscrizione all Albo professionale e copia della domanda di iscrizione alla Cassa autonoma di previdenza elenco degli altri professionisti associati. Ogni eventuale variazione dell atto costitutivo, dello statuto e dell elenco degli associati, nonche l eventuale cessazione dell attivita`, dovra` essere comunicata al Collegio provinciale entro 30 giorni dall avvenuta modifica. In forma cooperativa L Infermiere puo` esercitare la libera professione in forma associata tramite le Cooperative Sociali regolarmente costituite ai sensi della Legge 381/91 e 142/2001. La presenza all interno della cooperativa di altri professionisti o di figure di supporto all assistenza infermieristica non dovra` in alcun modo limitare le garanzie di un corretto esercizio professionale da parte dell Infermiere. La Cooperativa Sociale notifica al Collegio provinciale almeno 10 giorni prima dell inizio dell attivita` infermieristica: l atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento interno ai sensi della legge 142/2001; copia del certificato di attribuzione del Codice fiscale e Partita IVA; l elenco dei soci Infermieri;

6 il nominativo dell Infermiere responsabile per l area infermieristica. Condizione imprescindibile affinche la Cooperativa venga inserita nell elenco speciale dei liberi professionisti tenuto dal Collegio e` la presenza nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale di almeno un iscritto al Collegio IPASVI che assumera` il compito di responsabile dell attivita` infermieristica e referente nei confronti del Collegio provinciale In forma di societa` fra professionisti Non sono stati ancora emanati i regolamenti attuativi relativi all esercizio libero professionale nella forma di societa` tra professionisti, quindi si applicano le indicazioni delle linee guida in quanto compatibili. RAPPORTI CON I CLIENTI Si rimanda alle linee guida della Federazione Nazionale IP.AS.VI. Va comunque detto che ogni buon Professionista quando riceve un incarico da un paziente/utente alla prima visita deve redigere un contratto scritto che tutela sia Lui che il paziente circa eventuali ricorsi che potrebbero verificarsi. Un contratto puo` essere anche verbale, ma in caso di sinistro e di eventuale ricorso dell utente la mancanza di uno scritto puo` mettere in dubbio l esistenza della prestazione e la data certa, di fronte a terzi. E` auspicabile dotarsi di una cartella Infermieristica e un diario sanitario su cui si annotano le prestazioni effettuate in ordine cronologico, nonche lo stato di salute dell utente. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI I soggetti iscritti negli albi professionali degli Infermieri professionali, sono tenuti al versamento all Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza della Professione Infermieristica ENPAPI delle seguenti tipologie di contributi previdenziali: contributo soggettivo; contributo integrativo; contributo di maternita`.

7 Contributo soggettivo Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all Ente e` pari al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo o, se esercitata l opzione, puo` essere commisurato alla percentuale del 15% sulla base dell opzione dell iscritto. Esso e` deducibile ai fini IRPEF ed e` previsto un contributo minimo pari ad Euro 516,46. Contributo integrativo Gli iscritti all ENPAPI devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell attivita` di libero professionista. La maggiorazione, fissata nella misura del 2%, e` a carico del cliente e viene riscossa direttamente dall iscritto contestualmente alla riscossione dei corrispettivi o proventi. Contributo di maternita` Il contributo di maternita` pari ad Euro 20,00 annui e` dovuto da tutti gli iscritti all ENPAPI per la copertura degli oneri relativi alle indennita` di maternita`; esso si puo` versare in due rate, entro il 30 marzo ed il 30 giugno di ogni anno ed e` interamente deducibile ai fini IRPEF. DISPOSIZIONI FISCALI Le disposizioni fiscali dell esercente di arti e professioni sono invece contenute negli articoli 53 e 54 DPR 917/86 testo Unico delle imposte sui redditi per quanto riguarda la determinazione del reddito e nell rticolo 5, DPR 633/72, per quanto concerne la disciplina IVA. Regime agevolato delle nuove iniziative L art 13, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 Finanziaria 2001 prevede un regime fiscale agevolato per quei soggetti che, a decorrere dal 1 gennaio 2001, intraprendono un attivita` d impresa o di lavoro autonomo ai sensi degli art. 53 e 55, DPR n. 917/86 ex 49 e 51 purche sussistano le seguenti condizioni: il contribuente non abbia esercitato nei tre anni precedenti un attivita` artistica o professionale;

8 l attivita` non costituisca una mera prosecuzione di un altra attivita` svolta in passato dal contribuente, anche sotto forma di lavoro dipendente o autonomo; i compensi realizzati dai lavoratori autonomi non siano di ammontare superiore ad euro 30.987,41; gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi siano regolarmente adempiuti. Il beneficio fiscale prevede un imposta sostitutiva dell IRPEF pari al 10% del reddito di lavoro autonomo determinato ai sensi dell art. 54, TUIR, da corrispondere per il periodo d imposta in cui l attivita` e` iniziata e per i due successivi. Tracciabilita` dei compensi dei lavoratori autonomi Per i Liberi Professionisti che esercitano la propria attivita` sia individualmente che nell ambito di una associazione professionale, e` obbligatorio istituire un c/c bancario o postale, destinato a contenere le movimentazioni finanziarie della gestione dell attivita` professionale. I compensi dei professionisti possono essere riscossi e quindi pagati dal cliente solo mediante assegno non trasferibile, bonifico o sistemi di pagamento elettronico, il limite di importo a partire dal quale non e` possibile ricevere il pagamento in contanti e` stato cosi` stabilito: dal 12.8.2006 al 30.6.2008 importi da 1000.00 dal 1.7.2008 al 30.6.2009 importi da 500,00 dal 1.7.2009 in poi, importi da 100,00 RIFERIMENTI UTILI Collegio IPASVI COMO: Telefono 031300218 info@ipasvicomo.it Si ricorda che il Consulente del Lavoro, Rag. Sergio Bazzanella, riceve previo appuntamento, ogni terzo mercoledi` del mese c/o la sede del Collegio IPASVI Como, via C. Battisti 8 - Como ENPAPI www.previdenzaipasvi.it oppure enpapi.it Call Center: 199199027