NUOVA FATTURA DAL 01.01.2013



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Circolare 1/2013. OGGETTO: Novità fiscali. STUDIO ASSOCIATO Ai Sigg. Clienti LORO SEDI LE NUOVE REGOLE PER I PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI Sulla G.U. 15.11.2012, n. 267 è stato pubblicato il D.Lgs. 9.11.2012, n. 192 contenente il recepimento della Direttiva comunitaria finalizzata a garantire, nei pagamenti tra imprese e tra Pubblica Amministrazione e imprese, tempi certi e brevi. Sono esclusi i rapporti commerciali con clienti privati. La disciplina in esame: - si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale ; - prevede ora l automatica decorrenza degli interessi moratori (senza quindi la necessità della messa in mora) dal giorno successivo alla scadenza dei seguenti termini di pagamento: 30 giorni dal ricevimento della fattura / richiesta di pagamento; 30 giorni dal ricevimento dei beni / prestazione di servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura / richiesta di pagamento o quando quest ultima è anteriore a quella di ricevimento delle merci / prestazione di servizi; 30 giorni dall accettazione / verifica (prevista dalla Legge o dal contratto) della conformità dei beni / servizio ricevuto al contratto nel caso di ricevimento della fattura / richiesta di pagamento in epoca non successiva a tale data. Nelle transazioni tra imprese / lavoratori autonomi le parti possono definire termini di pagamento superiori ai suddetti. In particolare, la definizione di un termine di pagamento superiore a 60 giorni, purché non gravemente iniquo ai sensi dell art. 7 del citato Decreto, deve essere pattuito in forma scritta. Nelle transazioni con la PA possono essere definiti termini di pagamento superiori ai suddetti quando ciò sia giustificato dalla natura o dall oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Anche in tal caso gli stessi devono essere pattuiti in forma scritta e non possono comunque superare i 60 giorni. I termini di 30 giorni, ai sensi del citato comma 2, sono raddoppiati se il debitore è impresa pubblica, tenuta al rispetto dei requisiti di trasparenza e/o Ente Pubblico riconosciuto che fornisce assistenza sanitaria. In presenza di una procedura di conformità dei beni / servizio ricevuto al contratto la stessa non può avere una durata superiore a 30 giorni dal ricevimento della merce / prestazione di servizi salvo che la durata, superiore ai 30 giorni sia concordata dalle parti in forma scritta, prevista nella documentazione di gara e non sia gravemente iniqua. Gli interessi moratori, ai sensi dell art. 2, D.Lgs. n. 231/2002, sono individuati negli interessi legali di mora oppure negli interessi concordati tra le imprese. In caso di inadempimento delle predette disposizioni non sono previste sanzioni. RESPONSABILITA FISCALE SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO E SUBAPPALTO Il 12 agosto 2012 è entrato in vigore il D.L. n. 83/2012 che ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell ambito dei contratti d appalto e subappalto di opere e servizi. La disposizione, in estrema sintesi, prevede la responsabilità dell appaltatore e del committente per il versamento all Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito del contratto. La norma esclude tale responsabilità se l appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore. La disposizione prevede, inoltre, che sia l appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all esibizione della predetta documentazione. L Agenzia delle Entrate, con una circolare esplicativa, ha chiarito che le nuove disposizioni trovano applicazione solo in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall 11 ottobre 2012 e riferiti a contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012 e che l attestazione dell avvenuto adempimento degli obblighi fiscali può essere rilasciata anche mediante una dichiarazione sostitutiva con cui l appaltatore/subappaltatore attesta l avvenuto adempimento degli obblighi richiesti. NUOVA FATTURA DAL 01.01.2013 Il D.L. n. 216/2012 detta nuove modalità con riferimento alle norme in materia di fatturazione. Con il decreto in esame viene sostituito l attuale quarto comma dell art. 13 del D.P.R. n. 633/1972, prevedendo che ai fini della determinazione della base imponibile IVA, con riferimento ai corrispettivi, spese ed oneri espressi in valuta estera, si deve applicare nell ordine: - il cambio del giorno di effettuazione dell operazione; - il cambio del giorno della data della fattura, se in essa non è indicato il giorno di effettuazione dell operazione; 1

- il cambio del giorno antecedente più prossimo a quello di emissione della fattura, qualora manchi il cambio relativo a quest ultimo giorno. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea. Emissione della fattura Il D.L. stabilisce che la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. Ne consegue che di fatto viene recepito il principio comunitario della parità di trattamento tra le fatture cartacee e quelle elettroniche. Si evidenzia, inoltre, che a decorrere dal 1 gennaio prossimo sarà ampliato l obbligo di emissione della fattura per le operazioni territorialmente non rilevanti ai fini IVA, oggi limitato alle sole prestazioni di servizi di cui all art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, rese nei confronti di committenti stabiliti in un altro Stato membro della UE. Va da sé che saranno oggetto di fatturazione anche le cessioni di beni e le prestazioni non territoriali ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell imposta in un altro Stato della UE ovvero nei confronti di soggetti extra UE. Contenuto della fattura Con riferimento al contenuto della fattura si segnalano le seguenti novità: 1) La fattura deve contenere l indicazione di un numero progressivo che la identifichi in modo univoco. La previsione della nuova disposizione, in base alla quale il numero (progressivo) deve identificare la fattura in modo univoco deve essere tradotta nella realtà quotidiana delle imprese / lavoratori autonomi. Infatti, non sembra possibile che 2 fatture abbiano il medesimo numero, ancorché differenziate dalla data di emissione in 2 anni diversi. In attesa degli auspicabili chiarimenti da parte dell Agenzia delle Entrate si propongono di seguito alcune interpretazioni del precetto normativo in esame. Soluzione 1 Proseguire nel 2013 con la numerazione del 2012. Così, se l ultima fattura emessa nel 2012 è la n. 458 la prima del 2013 sarà la n. 459, la seconda la n. 460 e così via. Ciò consentirebbe di poter contare da subito sulla univocità del documento. Soluzione 2 Iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva partendo da 1, senza alcun ulteriore elemento distintivo, proseguendo con la numerazione anche negli anni successivi. Ciò non appare conforme alle nuove regole in quanto il n. 1 è già stato attribuito ad una fattura anche prima del 2013. Tuttavia potrebbe essere accettata sulla base del fatto che le nuove regole, come sopra accennato, sono applicabili alle operazioni effettuate dall 1.1.2013. Soluzione 3 Iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva nell ambito di ciascun anno, inserendo nel numero della fattura l anno di emissione della stessa. Così, la prima fattura emessa avrà il n. 1/2013, la seconda il n. 2/2013, e così via. È possibile comunque invertire l anno con il numero e pertanto avere la fattura n. 2013/1, n. 2013/2, e così via. Si ritiene questa la soluzione migliore e consigliabile. Tenuta di registri sezionali In caso di adozione di registri IVA sezionali le predette soluzioni dovranno essere applicate per ogni serie di numerazione (individuate da una specifica lettera dell alfabeto). Utilizzando 2 registri sezionali delle fatture emesse è possibile quindi adottare la seguente numerazione: Sezionale A Sezionale B n. 1/2013/A n. 1/2013/B n. 2/2013/A n. 2/2013/B n. 3/2013/A n. 3/2013/B Ovvero, proseguendo con la numerazione del 2012 n. 459/A n. 621/B n. 460/A n. 622/B n. 461/A n. 623/B 2

Stampa dei registri IVA La scelta del sistema utilizzato per rispettare la numerazione univoca delle fatture si ripercuote sulla stampa dei registri IVA. Infatti, considerato che in base all art. 23, comma 2, DPR n. 633/72 per ciascuna fattura deve essere riportato il numero progressivo, sul registro delle fatture emesse dovrà essere stampato quanto indicato sul documento. Analogamente, quanto sopra deve essere rispettato anche con riferimento alla stampa del registro IVA degli acquisti ex art. 25, DPR n. 633/72. 2) E sempre obbligatoria l indicazione del numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente, sia esso stabilito in Italia ovvero in un altro Stato membro dell Unione europea. Nel caso in cui il cessionario o committente sia un privato è necessaria l indicazione del codice fiscale (in tal caso l indicazione del codice fiscale vale unicamente per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia effettuate nei confronti di residenti). Inoltre, sulla base del nuovo contenuto del comma 6 dell art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 così come previsto dal D.L. in commento, occorre indicare sulla fattura specifiche annotazioni quando si tratta di operazioni non soggette, non imponibili o esenti. Più in particolare viene stabilito che La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sotto elencate e contiene, in luogo dell ammontare dell imposta, le seguenti annotazioni con l eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale: - cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all imposta a norma dell articolo 7-bis, comma 1, con l annotazione operazione non soggetta ; - operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l annotazione operazione non imponibile ; - operazioni esenti di cui all articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l annotazione operazione esente ; - operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l annotazione, a seconda dei casi, regime del margine - beni usati, regime del margine - oggetti d arte o regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione ; - operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall art. 74-ter, con l annotazione regime del margine - agenzie di viaggio. Fattura semplificata È prevista l introduzione dell art. 21-bis che contempla la possibilità, a scelta del contribuente, di emettere la fattura semplificata per le operazioni di ammontare complessivo non superiore a 100 euro, nonché per le fatture rettificative di cui all art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. La fattura semplificata deve contenere almeno le seguenti indicazioni: - data di emissione; - numero progressivo che la identifichi in modo univoco; - ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; - numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; - ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; - descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; - ammontare del corrispettivo complessivo e dell imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla; - per le fatture emesse ai sensi dell art. 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate. Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, il limite di 100 euro può essere elevato fino a 400 euro, nonché può essere consentita l emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli adempimenti previsti per l emissione delle fatture. Si tenga presente, comunque, che le fatture semplificate non potranno essere emesse per le vendite a distanza, le cessioni intracomunitarie di beni, le prestazioni transfrontaliere di servizi, soggette ad inversione contabile. In considerazione del fatto che tale fattura semplificata potrà costituire una rilevante semplificazione operativa per gli utenti di apparecchi misuratori fiscali è previsto che potrà essere emessa anche mediante tali misuratori. Di fatto tale modifica vuole andare incontro alle esigenze dei commercianti al minuto utilizzatori di apparecchi misuratori fiscali, ed in particolare dei pubblici esercizi che operano nel settore delle somministrazioni di alimenti e bevande, i quali incontrano oggettive difficoltà nel rilasciare le fatture per le prestazioni 3

erogate ai clienti che ne abbiano fatto richiesta e che sono peraltro, nella maggior parte dei casi, relative a transazioni di modesto valore economico unitario. Fattura elettronica Con riferimento alla fattura elettronica la Direttiva 2010/45/UE stabilisce che per fattura elettronica s intende una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico ; la Direttiva citata stabilisce inoltre che il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all accordo del destinatario. Va da sé che sulla base del nuovo disposto normativo viene meno il concetto di trasmissione o messa a disposizione per via elettronica. Sempre la Direttiva prevede che il soggetto passivo: - debba assicurare l autenticità dell origine, l integrità del contenuto e la leggibilità delle fatture (in base all interpretazione di fonte comunitaria con leggibilità si intende che la fattura è leggibile per l uomo ) e fornisce la definizione di autenticità dell origine e di integrità del contenuto; - e che, per assicurare la presenza dei requisiti menzionati, può alternativamente ricorrere a: - l uso di controlli di gestione che assicurino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi ; - l uso di tecnologie che assicurino l autenticità dell origine e l integrità del contenuto, quali, a mero titolo esemplificativo, la firma elettronica avanzata o la trasmissione elettronica dei dati (EDI). Ciò posto il decreto qui in rassegna ha recepito il dettato comunitario all interno dei commi 1 e 3 del nuovo art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. Nel comma 1 viene stabilito che (...) per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all accettazione da parte del destinatario. (...) La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. Invece, con riferimento ai requisiti della fattura e alle modalità per garantirne la presenza, il comma 3 dell art. 21 così come modificato dal D.L., prevede che il soggetto passivo assicura l autenticità dell origine, l integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l autenticità dell origine e l integrità dei dati. Conservazione delle fatture elettroniche Il decreto in esame, intervenendo sul terzo comma dell art. 39 del D.P.R. n. 633/1972, prevede che le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell economia e delle finanze emanato ai sensi dell articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Ne consegue che si dovrà procedere obbligatoriamente alla conservazione elettronica delle fatture elettroniche (per meglio dire quelle emesse e ricevute in maniera elettronica, perché accettate dal destinatario); invece, si potrà procedere facoltativamente alla conservazione elettronica delle fatture cartacee nonché di quelle create in formato elettronico, intendendosi per tali anche le fatture create e trasmesse con uno dei metodi previsti dal novellato comma 3 dell art. 21, ma per le quali non vi è stata l accettazione da parte del destinatario (condizione vincolante per parlare di fattura elettronica). Infine, è consentita la conservazione elettronica in un altro Stato (con cui esistono strumenti giuridici che assicurano la reciproca assistenza), non solo delle fatture, ma anche degli altri documenti fiscalmente rilevanti, mantenendo tuttavia il vincolo di assicurare, per finalità di controllo, l accesso automatizzato all archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l autenticità e l integrità delle fatture, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico. ESIGIBILITÀ DELL IMPOSTA NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI Operazioni intracomunitarie Le modifiche apportate al DL n. 331/93 riguardano il momento di effettuazione delle operazioni, nonché la relativa fatturazione e registrazione. Momento di effettuazione delle operazioni Una cessione/acquisto intraue si considera effettuata all atto dell inizio del trasporto/spedizione dei beni all acquirente o a terzi per suo conto, dall Italia o dallo Stato UE di provenienza. Non è stato modificato il momento di effettuazione in presenza di effetti traslativi/costitutivi successivi alla consegna nonché in caso di contratti estimatori. In merito alle ipotesi che anticipano il momento di effettuazione dell operazione rileva l emissione della fattura (in precedenza era previsto anche il pagamento di tutto o parte del corrispettivo). In tal caso l operazione si considera effettuata, 4

limitatamente all importo fatturato, alla data della fattura. Per le cessioni/acquisti effettuati in modo continuato nell arco di un periodo superiore ad un mese, il momento di effettuazione è fissato al termine di ciascun mese. Fatturazione / registrazione delle operazioni In relazione agli acquisti intraue è confermata la consueta modalità di integrazione della fattura emessa dal fornitore UE. Relativamente alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti UE, l integrazione della fattura estera non è più limitata ai servizi generici ex art. 7-ter, DPR n. 633/72. Le fatture così integrate vanno annotate: - nel registro delle fatture emesse/corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, e con riferimento al mese precedente, con l indicazione del corrispettivo espresso in valuta estera; - nel registro degli acquisti, ai fini della detrazione dell IVA a credito. In caso di mancato ricevimento della fattura estera entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione, l acquirente è tenuto ad emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione un apposita autofattura. L annotazione nel registro delle fatture emesse va effettuata entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. La fattura relativa ad una cessione intraue va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione e va annotata nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione. ESONERO DALLA SCHEDA CARBURANTE La disciplina attuativa della c.d. "scheda carburante" rileva sia ai fini IVA, sia ai fini della deduzione del costo di acquisto dal reddito imponibile. L Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti in merito alle novità, relative alla soppressione della scheda carburante per chi usa carte di credito, di debito o prepagate. In particolare l Agenzia delle Entrate ha ribadito che l esonero dall obbligo della scheda carburante riguarda solo coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante moneta elettronica. Ne consegue che i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (contanti) restano obbligati all adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d`imposta, a nulla rilevando l eventuale presenza di uno o più mezzi utilizzati nello svolgimento dell attività. Questa precisazione, che peraltro riprende letteralmente il testo della norma, rende nei fatti molto difficile poter usufruire della semplificazione. PEC OBBLIGATORIA ANCHE PER LE IMPRESE INDIVIDUALI Entro il prossimo 30 giugno 2013, anche le imprese individuali già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane saranno tenute a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, pena l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 2630 del Codice civile. Le nuove imprese individuali saranno invece tenute a comunicare il loro indirizzo Pec all atto di iscrizione al registro imprese. Entro aprile 2013 sarà inoltre istituito presso il Ministero per lo Sviluppo economico l'indice nazionale degli indirizzi Pec di imprese e professionisti (l'ini-pec). A tale elenco pubblico potranno accedere via web pubbliche amministrazioni, professionisti, imprese, gestori o esercenti di pubblici servizi e cittadini per conoscere l'indirizzo di posta elettronica certificata di interesse, al fine di presentare istanze e comunicazioni. CREDITO D IMPOSTA PMI PER RICERCA E SVILUPPO Dal 2013 è prevista l istituzione di un fondo per il riconoscimento di un credito d imposta per la ricerca e sviluppo, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, e per la riduzione del cuneo fiscale. Il credito d imposta spetta alle imprese e reti d impresa che: affidano le predette attività a Università, Enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca; ovvero realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo. I criteri e le modalità di concessione del credito saranno individuati dal MEF di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico. TARES Dall 1.1.2013 è istituito, da parte dei Comuni, un tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) relativo alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in sostituzione della TARSU in vigore fino ad oggi.tale tributo è dovuto dai soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e va versato al Comune in cui insiste l immobile /area assoggettato al tributo. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI Per effetto della modifica dell art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di: 5

terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; alla data dell 1.1.2013, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. È fissato al 30.6.2013 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all asseverazione della perizia di stima, nonché al versamento dell imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno/partecipazione risultante dalla perizia, le aliquote del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni. INCREMENTO ALIQUOTE IVA Modificando l art. 40, comma 1-ter, DL n. 98/2011 (c.d. Manovra Correttiva ) è disposto l incremento, dall 1.7.2013, dell aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%. DEDUCIBILITÀ COSTI AUTOVEICOLI Con la modifica dell art. 164, TUIR, è disposta l ulteriore riduzione della percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati da imprese e lavoratori autonomi, che passa dall attuale 40% al 20%. Si rammenta che la Legge n. 92/2012 aveva già ridotto dal 2013 la predetta percentuale al 27,5%, che pertanto è già sostituita prima della relativa entrata in vigore. La Finanziaria 2013 non ha ulteriormente modificato la percentuale di deducibilità relativa ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti che dal 2013, per effetto della modifica apportata all art. 164, TUIR ad opera della citata Legge n. 92/2012, passa dal 90% al 70%. Per gli agenti rimane invariato all 80% il limite di deducibilità e a 25.822,84 euro il costo massimo riconosciuto. PATRIMONIALE SU IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERI Modificando l art. 19, DL n. 201/2011 sono state introdotte alcune novità relativamente all imposta patrimoniale per gli immobili e le attività finanziarie detenuti all estero. Con riferimento agli immobili: - è differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell imposta sul valore degli immobili situati all estero (c.d. IVIE), a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti; - in base al nuovo comma 15-ter per l abitazione principale e relative pertinenze nonché per gli immobili non locati assoggettati all imposta patrimoniale non è applicabile la disposizione ex art. 70, comma 2, TUIR, ossia l IRPEF sul reddito fondiario; - è introdotta la modalità di versamento dell imposta in acconto e a saldo (anziché, in unica soluzione), con le medesime regole previste ai fini IRPEF. Con riferimento alle attività finanziarie: - è differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all estero (c.d. IVAFE) dalle persone fisiche residenti; - l applicazione dell imposta nella misura fissa di 34,20 è estesa a tutti i c/c bancari e libretti al risparmio, ovunque detenuti. In precedenza l applicabilità di tale misura era limitata esclusivamente a quelli detenuti in Stati UE / SEE; - è introdotta la modalità di versamento dell imposta in acconto e a saldo (anziché, in unica soluzione), con le medesime regole previste ai fini IRPEF. In considerazione della nuova decorrenza, dal 2011 al 2012, delle citate imposte quanto versato nel 2011 è considerato eseguito in acconto per il 2012. SOMME ISCRITTE A RUOLO ENTRO IL 31.12.99 FINO A 2.000 È disposto l annullamento automatico delle somme di importo fino a 2.000 (comprensivo del capitale, degli interessi e delle sanzioni) iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31.12.99. INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO L Inail ha previsto nuovi contributi per il finanziamento di progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, sono agevolati i progetti di investimento strutturali, l'acquisto di macchinari, l'adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato, nonché l'adozione di modelli organizzativi di gestione della sicurezza. Per ogni progetto potrà essere erogato un contributo non inferiore a 5mila euro e non superiore a 100mila euro; per i progetti che prevedono contributi superiori a 30mila euro è possibile chiedere un'anticipazione pari al 50 per cento. Le domande potranno essere trasmesse, in via telematica attraverso il sito dell'inail, dal 15 gennaio al 14 marzo 2013 NUOVO REDDITOMETRO E stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del nuovo redditometro emanato dal ministero dell Economia, che introduce nel sistema fiscale italiano nuovi indicatori attraverso i quali ricostruire il reddito dei 6

contribuenti partendo dalle spese effettivamente sostenute oppure ricostruite sulla base dei dati Istat. La capacità contributiva è indotta dalla spesa media per gruppi di categorie di consumi e dal nucleo familiare di appartenenza, distinto in 55 tipologie: 11 categorie per cinque aree geografiche differenti. Se tra dichiarazione e consumi verrà riconosciuto uno scostamento superiore al 20% si potrà entrare nel mirino del Fisco per ulteriori accertamenti, anche se in questa prima fase è stato dichiarato che l attenzione sarà rivolta a scostamenti considerevolmente superiori. Le voci di spesa prese in considerazione dal nuovo redditometro, che valuterà la correttezza delle dichiarazioni a partire dall anno di imposta 2009, sono oltre cento, dall alimentare all abbigliamento ai mobili agli elettrodomestici, dal consumo di combustibili ed energia fino ai trasporti (assicurazione, bollo, pezzi di ricambio, spese di manutenzione, canoni di leasing e di noleggio) all abitazione e al tempo libero. Il Fisco determinerà quindi sinteticamente ed induttivamente il reddito dei contribuenti e qualora mancasse un riferimento stimato dall Istat esso potrà far ricorso a studi di settore o socio economici. Spetterà al contribuente l onere della dimostrazione della liceità delle spese sostenute. Di seguito le voci più significative entrate nel nuovo redditometro: Alimentari e abbigliamento. Si va dalle spese per cibo e bevande, vestiti e scarpe, ai mobili ed elettrodomestici (compresi gli arredi, biancheria, detersivi, pentole, lavanderia e riparazioni) passando per i collaboratori domestici. Alla voce combustibili ed energia saranno passate al setaccio le spese per energia elettrica, gas e riscaldamento centralizzato. Trasporti. Lungo l'elenco nel settore dei trasporti: Rc auto, assicurazioni per incendio e furto, bolli, pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione e riparazione di auto, moto, caravan, camper, minicar, natanti, imbarcazioni e aerei. Spese per tram, autobus, taxi. Canone di leasing o noleggio di mezzi di trasporto. Per le auto di proprietà invece si calcoleranno i kw medi delle tipologie di nuclei familiari sulla base delle informazioni del Pra. Comunicazioni. Per le comunicazioni le voci rilevanti riguardano l'acquisto di apparecchi per telefonia e le spese di traffico telefonico. Per la casa si guarderà al mutuo o al canone di affitto, canone di leasing immobiliare, manutenzione ordinaria, acqua e condominio, intermediazioni immobiliari. Istruzione. Sotto la lente di ingrandimento anche le spese sostenute per l'istruzione tra cui i libri e le tasse scolastiche e le rette per asili nido, scuola per l'infanzia, scuola primaria e secondaria, corsi di lingue straniere, corsi universitari, tutoraggio, corsi di preparazione agli esami, scuole di specializzazione, master. Ma anche soggiorni di studio all'estero e canoni di locazione per studenti universitari. Tempo libero e cultura. Giochi e giocattoli, radio, tv, hi-fi, computer, libri non scolastici, giornali e riviste, dischi, cancelleria, abbonamenti radio, televisione e internet, lotto e lotterie, piante e fiori, riparazione di radio, televisore e computer. Sanità. Tra le voci rilevanti per il redditometro ci sono in particolare i medicinali e le visite mediche. Investimenti. Immobili (fabbricati e terreni), beni mobili registrati (auto e caravan, moto, minicar, natanti e imbarcazioni, aeromobili), polizze assicurative (investimento, prudenza, vita), contributi previdenziali volontari, azioni, obbligazioni, finanziamenti, capitalizzazioni, quote di partecipazione, fondi di investimento, derivati, certificati di deposito, pronti contro termine, buoni postali fruttiferi, conti di deposito vincolati, altri titoli di credito, altri prodotti finanziari, valuta estera, oro, numismatica, filatelia. E ancora, oggetti d'arte o antiquariato, manutenzione straordinaria delle unità abitative, donazioni ed erogazioni liberali. Altri beni e servizi. Assicurazioni danni, infortuni e malattia, contributi previdenziali obbligatori, barbiere, parrucchiere e istituti di bellezza, prodotti per la cura della persona, centri benessere, argenteria, gioielleria, bigiotteria e orologi, borse, valigie ed altri effetti personali. Onorari a liberi professionisti, alberghi, pensioni e viaggi organizzati, pasti e consumazioni fuori casa, assegni periodici corrisposti al coniuge. INCASSI TRAMITE CARTE DI DEBITO È confermato che dall 1.1.2014 i soggetti che effettuano attività di: - vendita di prodotti; - prestazioni di servizi, anche professionali; hanno l obbligo di accettare i pagamenti anche tramite carte di debito (bancomat, ecc.). Ciò comporta la necessità, per tali soggetti, di dotarsi del POS. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni in materia di obblighi antiriciclaggio ex D.Lgs. n. 231/2007. Gli importi minimi, i termini e le modalità attuative della predetta disposizione nonché l eventuale estensione dell obbligo a ulteriori strumenti di pagamento elettronico, anche con tecnologie mobili, saranno individuati con appositi Decreti. Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in proposito, cogliamo l occasione per porgere cordiali saluti. Cividale del Friuli, li' 7 gennaio 2013 Studio Associato Stedile - De Marco 7