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Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Attualità Datori di lavoro pronti a cliccare 3 Agosto 2006 Approvato il modello ICO per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta per gli incrementi occupazionali. Le istanze vanno presentate in via telematica L'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto un incentivo per l'incremento dell'occupazione, concedendo un credito di imposta ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, incrementavano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il credito di imposta era commisurato, nella misura di 413,17 euro (pari alle vecchie 800.000 lire) per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Il diritto al credito di imposta decadeva se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risultava inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spettava in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta, inoltre, spettava a condizione che: a. i nuovi assunti fossero di età non inferiore a 25 anni 1 di 5

b. i nuovi assunti non avessero svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o fossero portatori di handicap, individuati ai sensi della legge n. 104/1992 c. fossero osservati i contratti collettivi nazionali, anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta d. fossero rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, previste dai decreti legislativi n. 626/1994 e n. 494/1996, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Dopo che il Dl n. 138/2002, convertito con legge 178/2002, ha modificato le modalità di fruizione del bonus, introducendo l'obbligo di comunicare preventivamente al Centro operativo di Pescara dell'agenzia delle entrate l'intenzione di procedere ad assunzioni agevolate, al fine di consentire il monitoraggio sui flussi di spesa, e il Dm 1/8/2002 ne ha sospeso la fruizione per esaurimento dei fondi disponibili, l'articolo 2, Dl n. 209/2002, ha fissato al 7/7/2002 la data in cui determinare la soglia massima dell'incremento occupazionale valido per la maturazione del credito d'imposta nel 2002. La fruizione del beneficio è proseguita nel corso del 2002 per le assunzioni agevolate effettuate entro il 30/6/2002, mentre per quelle successive (nei limiti dell'incremento rilevato al 7/7/2002), l'utilizzo è slittato a decorrere dall'1/1/2003. L'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha riproposto sostanzialmente l'incentivo apportando alcune modifiche. Tale norma, infatti, ha prorogato sino al 31 dicembre 2006 l'agevolazione, modificando la misura del credito d'imposta spettante e confermando, per gli incrementi occupazionali rilevati a decorrere dal 1 gennaio 2003, l'obbligo di una preventiva istanza da inoltrare al Centro operativo di Pescara dell'agenzia delle entrate. In particolare, l'articolo 63, comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, della citata legge ha previsto, per l'anno 2003, in relazione a ogni assunzione agevolabile che determini un ulteriore incremento occupazionale, rispetto alla misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002, l'attribuzione del contributo, per l'intero territorio nazionale, nella misura mensile di 100 euro per ciascun lavoratore, elevata a 150 euro per il lavoratore avente un'età superiore a 45 anni all'atto dell'assunzione, e un ulteriore contributo di 300 euro mensili per ciascuna assunzione effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge n. 388/2000. La lettera b) del medesimo articolo prevede, inoltre, dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, a favore dei datori di lavoro che alla data del 7 luglio 2002 non avevano registrato alcun incremento 2 di 5

occupazionale rilevante, e dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 a favore dei datori di lavoro in possesso di incrementi rilevanti alla predetta data del 7 luglio, per ogni assunzione che dà luogo a un incremento della base occupazionale rispetto a quella media riferita al periodo tra il 1 agosto 2001 e il 31 luglio 2002, la concessione del contributo nelle misure sopra indicate. Restano ferme, peraltro, le disposizioni contenute nel citato articolo 7 della legge n. 388/2000, in ordine alle modalità e ai tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano un incremento della base occupazionale. Il credito d'imposta può essere utilizzato, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241/1997, solo dopo l'atto di assenso adottato espressamente dall'agenzia delle entrate entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza e sempre che siano rispettate le condizioni previste dalla predetta normativa ai fini della maturazione del diritto al contributo. In particolare, si ricorda che, a prescindere dalla data di invio dell'istanza, il credito d'imposta è fruibile solo a decorrere dal mese nel quale si rileva, secondo i criteri indicati nella circolare dell'agenzia delle entrate n. 11 del 13 febbraio 2003, l'incremento occupazionale. L'articolo 1, comma 412, lettera b), della legge finanziaria 2006 ha modificato il citato articolo 63, prevedendo la facoltà per i datori di lavoro di presentare l'istanza di attribuzione del credito d'imposta per l'incremento occupazionale anche prima di aver disposto le relative assunzioni. Al fine di dare attuazione alle disposizioni dettate a tal proposito dall'ultima Finanziaria, è stato emanato (e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio scorso) dal direttore dell'agenzia delle entrate il provvedimento con il quale viene approvato il nuovo modello (ICO) di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione, con le relative istruzioni. Sostituisce il precedente modello approvato con provvedimento direttoriale del 30 gennaio 2003. Chi può presentare l'istanza Il modello ICO deve essere utilizzato per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta, previsto dall'articolo 63 della legge n. 289/2002, e successive modificazioni: A. dai datori di lavoro che, in relazione a incrementi occupazionali già registrati alla data di presentazione dell'istanza, intendono conseguire il predetto contributo (cosiddetta istanza "ordinaria"); in particolare: a. i cosiddetti "vecchi datori di lavoro" - coloro che alla data del 7 luglio 2002 risultavano in possesso di un incremento occupazionale rilevante ai fini della fruizione del credito d'imposta, di cui alla legge n. 388/2000 - possono chiedere il contributo: 3 di 5

per l'anno 2003, in relazione agli incrementi mensili della base occupazionale ulteriori rispetto alla misura massima rilevata alla predetta data del 7 luglio 2002 per gli anni dal 2004 al 2006, per gli incrementi mensili della base occupazionale rispetto a quella media riferita al periodo 1 agosto 2001-31 luglio 2002 b. i cosiddetti "nuovi datori di lavoro" - coloro che alla data del 7 luglio 2002 non avevano registrato incrementi occupazionali rilevanti - possono chiedere il contributo per gli anni dal 2003 al 2006, in relazione agli incrementi mensili della base occupazionale rispetto a quella media riferita al periodo 1 agosto 2001-31 luglio 2002 B. dai datori di lavoro che intendono conseguire il contributo per gli incrementi mensili della base occupazionale, rispetto a quella media riferita al periodo 1 agosto 2001-31 luglio 2002, che prevedono di registrare in relazione alle assunzioni che saranno effettuate entro trenta giorni dall'accoglimento dell'istanza (istanza cosiddetta "preventiva") C. dai datori di lavoro che, avendo ottenuto il riconoscimento del contributo a seguito dell'accoglimento dell'istanza cosiddetta "preventiva" di cui al precedente punto B, intendono comunicare i dati relativi alle assunzioni effettuate (istanza cosiddetta "consuntiva"). A tal proposito, si ricorda che, come detto, l'articolo 1, comma 412, lettera b), della legge n. 266/2005, ha modificato l'articolo 63, comma 3, della legge n. 289/2002, prevedendo la facoltà per i datori di lavoro di presentare l'istanza di attribuzione del credito d'imposta per l'incremento occupazionale anche prima di aver disposto le relative assunzioni. In tal caso, i datori di lavoro devono effettuare le assunzioni entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'agenzia delle entrate e devono completare la stessa, a pena di decadenza dal contributo, comunicando i dati identificativi dei lavoratori assunti, entro i successivi trenta giorni. Dove reperire il modello Il modello ICO è composto da un frontespizio, contenente i dati identificativi del datore di lavoro, dal quadro A, relativo alla determinazione dell'entità dell'incremento occupazionale agevolabile nonché all'indicazione dell'ammontare complessivo del credito richiesto, e dal quadro B, contenente l'elenco dei lavoratori assunti. Il modello è disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it, oppure può essere prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme per 4 di 5

struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento citato. Modalità e termini di presentazione delle istanze Le istanze sono presentate in via telematica direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'agenzia delle entrate, ovvero tramite gli intermediari abilitati, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di approvazione del modello (21 luglio 2006), che corrisponderebbe al prossimo 5 agosto: cadendo di sabato, di fatto, il dies a quo sarà lunedì 7 agosto. La trasmissione telematica dei dati contenuti nelle istanze è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato "Creditoccupazione", disponibile gratuitamente su www.agenziaentrate.gov.it E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo dell'istanza predisposta con l'utilizzo del citato prodotto informatico, nonché copia della comunicazione dell'agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione. L'istanza, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato, deve essere conservata a cura di quest'ultimo. Tutte le istanze, per gli adempimenti successivi, saranno gestite dal Centro operativo di Pescara. di Nicola Fasano URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/datori-lavoro-pronti-cliccare 5 di 5