CONTRATTO PER PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA E CHIRURGIA NELL AMBITO DI EVENTI TRAUMATICI ACUTI E SOVRACCARICHI FUNZIONALI LEGATI ALLA PRATICA SPORTIVA tra L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI (in seguito denominata Azienda ), con sede a Firenze, Largo Brambilla n 3, (P.I. n.04612750481 ) in persona del Direttore Generale Dr. Rocco Donato Damone, nato a Tolve il 29 febbraio1956, domiciliato per la carica presso l'azienda Ospedaliera stessa; e L AZIENDA AUSL TOSCANA SUD EST (più avanti denominata AUSL Sud Est ), con sede legale via Curtatone, 54-52100 Arezzo (C.F./P.I. 02236310518), nella persona del Direttore U.O.C. Privato accreditato e trasporti sanitari, Dr.ssa Elisabetta Lucaroni, nata a Siena il 2 maggio 1967, domiciliata per la carica presso la sede operativa di Siena, Piazza Rosselli, 26-53100, a ciò delegata dal Direttore Generale, Dr. Antonio d Urso, con proprio atto..; Congiuntamente le Parti ART. 1 OGGETTO a. Oggetto del presente contratto è: - Attività diagnostica e chirurgica nell ambito di eventi traumatici acuti e sovraccarichi funzionali legati alla pratica sportiva, resa da professionisti dell Azienda a favore dell AUSL Sud Est, presso l Ospedale di Sansepolcro. 1
- Attività ambulatoriale prestata per le medesime finalità di cui al punto a), da professionisti dell Azienda a favore dell AUSL Sud Est, presso l Ospedale di Arezzo. ART. 2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO a. Le prestazioni oggetto del presente accordo saranno rese attraverso i professionisti della Struttura Organizzativa Dipartimentale (SOD) Ortopedia, afferente al Dipartimento ad Attività Integrata (DAI) Neuromuscoloscheletrico e organi di senso, diretta dal Prof. Massimo Innocenti, che effettueranno gli accessi compatibilmente con le attività istituzionali. b. Le prestazioni oggetto del presente accordo saranno erogate dai professionisti della SOD di cui al punto a) individuati dal Direttore negli spazi appositamente organizzati presso l Ospedale di Sansepolcro e l Ospedale di Arezzo dell AUSL Sud Est, che metterà a disposizione le attrezzature e quanto necessario per l'espletamento delle attività previste. c. L AUSL Sud Est, in particolare, si obbliga a supportare l attività oggetto di contratto attraverso personale in possesso di adeguata preparazione ed esperienza professionale. d. Il coordinamento della presente collaborazione per l Azienda è affidato al Prof. Massimo Innocenti, quale Direttore della SOD Ortopedia e, per l AUSL Sud Est, al Dr. Massimo Gialli, Direttore del Presidio Ospedali Riuniti dell Aretino. e. L impegno del professionista\i aziendali presso l Ospedale di Sansepolcro sarà indicativamente di due accessi al mese della durata, ciascuno, di una giornata lavorativa, pari a 8 ore, per un totale di 192 ore annue a decorrere 2
dal 1 gennaio 2019, (oltre 48 ore per il periodo 1 ottobre 2019-31 dicembre 2019). f. L impegno del professionista\i aziendali presso l Ospedale di Arezzo sarà indicativamente di un accesso al mese della durata di 6 ore e 20 minuti per un totale di 74,40 ore annue a decorrere dal 1 gennaio 2019, (oltre 18,60 ore per il periodo 1 ottobre 2019-31 dicembre 2019). g. Il Direttore della SOD di cui al punto a) potrà motivatamente concordare modalità diverse in ragione delle diverse necessità relative all'attività oggetto del presente accordo e del rispetto delle attività aziendali. h. Il professionista\i aziendali svolgeranno l attività di cui al presente contratto, nel rispetto dei percorsi definiti a livello di AUSL Sud Est, sia in ambito preoperatorio che post-operatorio, ivi inclusi gli eventuali percorsi riabilitativi, qualora necessari, in particolare per non generare flussi di mobilità passiva extraregionale. Art 3 - RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO a. Le Aziende garantiscono che le attività oggetto del presente contratto saranno svolte nel rispetto della normativa sul rischio radiazioni ionizzanti (D. L.gs n. 230/95) e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81/2008). In particolare: - le Aziende si impegnano a mettere a disposizione dei professionisti coinvolti idonei luoghi di lavoro in termini di locali, impianti, ed attrezzature; - le Aziende si impegnano, e si riconoscono reciprocamente, affinché i professionisti coinvolti abbiano effettuato i percorsi formativi in merito 3
alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs. 81/08 smi.) e siano idonei alla mansione da svolgere presso la struttura ospitante, secondo le valutazioni del medico competente; - l AUSL Sud Est si impegna a mettere a disposizione del personale ospitato idonei dispositivi di protezione individuale in relazione alle proprie valutazioni dei rischi. Nel caso di dispositivi di protezione individuali personali e/o specifici per la particolare attività esercitata questi saranno messi a disposizione dall Azienda. - nel caso in cui l attività oggetto di contratto comporti esposizione a radiazioni ionizzanti, le Aziende garantiscono che le attività previste nell ambito della presente convenzione saranno svolte nel rispetto della normativa di radioprotezione (D.L.gs n. 230/1995) ottemperando in particolare al dettato degli articoli 62, 63 e 65. - se il personale dell' Azienda non fosse già radioesposto occorre attivare gli adempimenti previsti nella procedura aziendale Gestione del personale esposto a radiazioni ionizzanti. b. Le Parti si coordinano ripartendo gli obblighi come di seguito indicato: - Obblighi dell'azienda oltre a quelli previsti e riportati nella procedura P/903/117: formazione di base in materia di radioprotezione (art. 61 comma 3 punto e del D.Lgs. n. 230/95); eventuale dotazione di mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione se non già forniti per le attività in azienda; - Obblighi dell AUSL Sud Est : istruzione del lavoratore sulle norme interne in uso negli ambienti 4
frequentati per l attività in contratto (art. 61 c.3 punto e, D.Lgs. n. 230/95); fornitura dei dispositivi di protezione individuali (art. 61 c.3 punto d,d.lgs. n. 230/95); verifica del rispetto delle norme interne, dell uso dei dispositivi etc. (art. 61 c.3 punto f,d.lgs. n. 230/95); predisposizione di una relazione sull avvenuta esposizione in caso di esposizione accidentale o di emergenza (art. 74 c.1, D.Lgs. 230/95). - L AUSL Sud Est assicura comunque che sia fornita ogni informazione e adottata ogni idonea misura di carattere profilattico a tutela dei Professionisti dell Azienda, compresa l informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione presenti negli ambienti dedicati alle attività di interesse, a cura del responsabile della struttura organizzativa interessata. - In caso di emergenza i professionisti ospitati dovranno attenersi alle disposizioni vigenti nell AUSL Sud Est. - In caso di infortunio del professionista dell Azienda, per il primo soccorso questo dovrà attenersi alle disposizioni vigenti nell AUSL Sud Est; in seguito l'infortunato dovrà attenersi alle disposizioni dell' Azienda per la comunicazione dell evento ai sensi del DPR n. 1124/65. Art. 4 ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA a. L AUSL Sud Est garantisce la copertura assicurativa della responsabilità civile del professionista aziendale per tutti i danni eventualmente causati a terzi nell'espletamento dell'attività dedotta in contratto, salvo l'eventuale diritto di rivalsa nei confronti dello stesso, secondo le previsioni di legge. Il rischio infortuni è coperto dall Azienda mediante 5
specifica copertura assicurativa. ART. 5 TRATTAMENTO DATI SENSIBILI a. I soggetti impegnati nel presente contratto sono tenuti ad osservare le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 Codice Privacy, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso. b. Le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento. Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto contrattuale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. c. Nell erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, i professionisti individuati dall Azienda operano quali soggetti autorizzati al trattamento (incaricati del trattamento) in riferimento all AUSL Sud Est, sulla base di formale designazione da parte del Responsabile aziendale del trattamento, da individuarsi nei Direttori delle strutture dell AUSL Sud Est ove il professionista presta la propria attività. Art. 6 CONFLITTO D INTERESSI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA a. Il professionista dell Azienda impegnato nell attività di cui al presente contratto: - si astiene dal prendere decisioni e svolgere attività che configurino 6
conflitto d interessi ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013; - rispetta la misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dai Piani aziendali per la prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità (Legge n 190/2012 e successivi decreti attuativi), nonché dei Codici di comportamento delle Aziende Parti, - rispetta gli obblighi inerenti il segreto professionale e d ufficio e dà il consenso al trattamento dei dati personali, strettamente connesso ai compiti demandati. b. Le parti sono tenute a fornire tutte le informazioni richieste dal D.Lgs n. 33/2013 ai fini dell adempimento degli obblighi di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali. ART. 7 - RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI e RAPPORTI ECONOMICI a. A fronte delle attività oggetto del presente rapporto contrattuale l AUSL Sud Est corrisponderà all'azienda euro 87,90 orari a copertura dei costi sostenuti. b. L AUSL Sud Est si assume anche le spese sostenute dai professionisti aziendali per recarsi nel luogo di lavoro concordato, secondo quanto previsto in proposito dalla Sentenza n. 8/11 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite. c. La fatturazione per gli addebiti degli importi relativi alle prestazioni avverrà di norma su base trimestrale, a fronte di un report dettagliato delle attività effettuate nel periodo di riferimento. d. I termini di pagamento si intendono a 60 giorni fine mese dalla data di 7
presentazione della fattura. e. Gli importi dovuti dovranno affluire direttamente all'azienda, mediante girofondo sul conto Banca d Italia contabilità speciale 0306163 intestato a Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. f. Il prospetto di cui al punto precedente dovrà essere trasmesso, a cura del professionista, agli Uffici Amministrativi competenti. ART. 8 VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE a. Il presente contratto ha validità annuale a far data dalla sottoscrizione al 31 dicembre 2020 e potrà essere rinnovato di comune accordo. b. È fatta salva, per entrambe le Parti, la possibilità di recesso dal presente contratto, senza che ciò comporti oneri ulteriori, mediante preavviso di 30 giorni, da notificarsi tra le Parti a mezzo della PEC ai seguenti indirizzi: - AOU Careggi: aoucareggi@pec.it - AUSL Sud Est: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it c. Qualsiasi eventuale modifica al presente contratto sarà valida solo se specificamente approvata in forma scritta dalle parti. d. Il presente contratto si intenderà comunque immediatamente e automaticamente risolto qualora sopraggiungano disposizioni di legge, statali o regionali, ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili. Nessuna delle parti potrà in tali ipotesi pretendere alcuna indennità di qualsiasi natura in caso di non rinnovo del contratto. e. Le Parti sono consapevoli che qualsiasi violazione dell'art. 6 costituisce grave inadempimento al presente Contratto. ART. 14 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 8
a. Le parti si impegnano a risolvere in via bonaria tra loro qualsiasi controversia insorta sul presente contratto. b. Le parti, ai sensi dell art. 5 del D.Lgs 28/2010, potranno sottoporre la relativa controversia ad un preliminare tentativo di conciliazione in base al Regolamento Nazionale di Mediazione. c. Le parti, espressamente manifestano la loro volontà di devolvere la cognizione della causa al Foro di Arezzo in via esclusiva, per ogni controversia insorta e collegata direttamente o indirettamente in merito all interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, recesso o risoluzione del presente contratto. ART. 9 - SPESE a. Il presente contratto: - è soggetto a registrazione solo in caso d uso, per il disposto dell art. 5 c. 2 DPR 131/1986; - è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell art. 2 all. A Tariffa, parte I^ DPR 642/1972, con oneri a carico della AUSL Sud Est, per un importo pari a Euro 48.00. Le spese di bollo sono assolte in maniera digitale come da Autorizzazione all assolvimento virtuale rilasciata in favore della AUSL Sud Est medesima dall Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Arezzo, n. 5062 del 16 febbraio 2016. ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio alle vigenti disposizioni in materia. 2. L entrata in vigore di disposizioni normative di legge, successive al presente contratto, che rechino una disciplina diversa da quella in esso 9
prevista, comporta la caducazione delle disposizioni incompatibili e la diretta applicazione della disciplina sopravvenuta fino al relativo adeguamento. ART. 11 FIRMA DIGITALE a. In base all articolo 15, co.2 bis della legge 7 agosto 1990, n, 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell amministrazione digitale. Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi Il Direttore Generale Dr. Rocco Donato Damone Azienda Unità Sanitaria Locale Sud Est Il Direttore U.O.C. Privato accreditato e trasporti sanitari Dr.ssa Elisabetta Lucaroni 10