COMUNE DI CARLAZZO PROVINCIA DI COMO

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COMUNE DI CARLAZZO PROVINCIA DI COMO REGOLAMENTO COMUNALE PER I PICCOLI TRATTENIMENTI O SPETTACOLI SENZA BALLO, COMPLEMENTARI ALL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO/ESTERNO DEL PUBBLICO ESERCIZIO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 10.04.2017

IND ICE Art. 1 Oggetto e finalità... 3 Art. 2 Definizioni e ambito di applicazione... 3 Art. 3 Diffusione di musica d allietamento... 3 Art. 4 Caratteristiche dei locali e modalità d esercizio dei piccoli trattenimenti... 4 Art. 5 Sistema autorizzativo dell allietamento e Piccoli Trattenimenti musicali senza ballo... 5 Art. 6 Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza e inquinamento acustico... 5 Art. 7 Trattenimento a fini non imprenditoriali in aree all aperto... 5 Art. 8 Applicabilità delle disposizioni in materia di inquinamento acustico. 6 Art. 9 Riduzioni e Deroghe... 6 Art. 10 Norma di rinvio... 6 Art. 11 Sanzioni... 7 Art. 12 Ambito di applicazione... 7 Art. 13 Norma finale... 7 Art. 14 VIGILANZA E CONTROLLO... 7 Art. 15 NORME ABROGATE... 7 Art. 16 Entrata in vigore... 7 2/7

A rt. 1 Ogge tto e finalità 1. Il presente regolamento disciplina le attività di allietamento e piccoli trattenimenti musicali senza ballo, di trattenimento e di pubblico spettacolo nell ambito del territorio comunale. 2. Il regolamento è adottato in esecuzione e attuazione degli articoli 68 degli articoli 68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 ( T.U. leggi di pubblica sicurezza), nonché ai sensi del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35. 3. L adozione di detto regolamento ha lo scopo di salvaguardare il riposo delle persone, procedendo a stabilire gli orari entro i quali i pubblici esercizi, così come definiti nell art.2, possono effettuare lo svolgimento di attività rumorose anche con diffusione di musica, prevedendo altresì le relative sanzioni da applicarsi nei casi di violazione delle norme ivi stabilite. A rt. 2 Defi nizioni e ambito di applicazione 1. L attività di diffusione di musica, sia dal vivo sia riprodotta con apparecchi meccanici ed elettronici anche mediante l impiego di un Disk Jockey nei Pubblici esercizi di cui all art. 62 e 63 della legge regionale 2 febbraio 2012, n. 6, nelle attività di artigianato di servizio nel settore alimentare, nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ed in tutti gli esercizi pubblici in cui, come attività complementare, sia diffusa musica, è soggetta a presentazione della documentazione dell impatto acustico ai sensi del DPR 227/2011. L interessato può far ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà se le emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14.11.1997. Altrimenti si deve richiedere l autorizzazione per impatto acustico. 2. Sono escluse dall applicazione del presente regolamento le attività di diffusione di musica nell ambito di feste patronali, sagre, fiere, manifestazioni religiose, manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune O COMUNQUE AUTORIZZATE AI SENSI DEL Regolamento Comunale per le Sagre approvato con D.C.C. num. 56 del 2/11/2016. 3. Nei pubblici esercizi destinati alla sola somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pizzerie, ecc.), l esercente può fornire anche un diverso servizio di musica o di spettacolo (piccoli trattenimenti), purché tale attività non rientri nell ambito del pubblico spettacolo, per il quale è necessario la licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell Art. 68 del T.U.L.P.S. 4. Sono considerati piccoli trattenimenti, le attività di concertini musicali dal vivo o tramite apparecchi stereo, l'utilizzo di apparecchiatura KARAOKE e tutte le attività ad essi assimilabili, eseguiti con carattere di temporaneità e accessorietà presso pubblici esercizi. Dette attività infatti hanno il solo scopo di intrattenere i clienti, offrendo un servizio aggiuntivo, senza che questo si trasformi nell attività prevalente del locale. 5. Qualora per l'effettuazione dei predetti trattenimenti venga richiesta una maggiorazione sul prezzo delle consumazioni o il pagamento di un biglietto di ingresso, dovrà essere richiesta l'autorizzazione ai sensi degli art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. 6. Il presente regolamento disciplina inoltre la diffusione di musica a mezzo radio, TV o impianti stereo. A rt. 3 Diffu sione di musica d allietamento 1. Le attività di allietamento, con musica di sottofondo, sono consentite, nel rispetto della tutela dell ambiente esterno e abitativo, per la salvaguardia della 3/7

salute pubblica da alterazioni conseguenti all inquinamento acustico proveniente da sorgenti sonore fisse o mobili, come previsto dal DPR 19 ottobre 2011 n. 227 e dalla L. 447/1995, con le seguenti modalità: a) Allietamento con apparecchi televisivi, radiofonici,stereofonici, juke-box e simili all interno del locale: durante l orario di apertura del pubblico esercizio purché le emissioni sonore rispettino i limiti previsti dalle normative vigenti in materia e comunque rimangano confinate all interno dell esercizio stesso. b) Allietamento con diffusione della musica all esterno del locale ma con le caratteristiche di musica di sottofondo A rt. 4 C aratte ristiche dei locali e modalità d e sercizio dei piccoli t ratte nimenti 1. Non configura l attivazione di un locale di pubblico spettacolo l esercizio di un attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate: a) Afflusso delle persone E consentito un afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all interno dell esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lett. b); b) Capienza del locale E assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne; c) Utilizzo degli spazi L attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale; d) Ingresso gratuito L ingresso all esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lettere a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento; e) Divieto di maggiorazione dei prezzi E vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall esercizio; f) Divieto di pubblicizzazione dell evento E vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l attività di somministrazione. g) Complementarietà dell attività di spettacolo e trattenimento L attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine debbono essere osservate le prescrizioni di cui alle lettere d),e),f). 2. Le attività di allietamento con piccoli trattenimenti musicali senza ballo sono consentite, nel rispetto della tutela dell ambiente esterno e abitativo, per la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all inquinamento acustico proveniente da sorgenti sonore, fisse o mobili, con le seguenti modalità: - un giorno alla settimana dal lunedì al giovedì - due giorni alla settimana nelle giornate di venerdì, sabato e domenica L orario massimo di utilizzo delle apparecchiature sonore sono le ore 2.00. 3. Il titolare dell attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacolo. Lo stesso 4/7

titolare ha l obbligo di vigilare affinché all uscita dai locali o sull area esterna autorizzata i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata ed al decoro urbano. h) Presentazione della comunicazione La comunicazione per l'effettuazione di trattenimenti musicali dovrà pervenire agli Uffici comunali almeno 10 giorni prima dell'effettuazione degli stessi quale comunicazione al SUAP mediante il portale informatico dedicato, pena il divieto allo svolgimento dell'intrattenimento. A rt. 5 Si s tema au torizza tivo dell a llietamento e Piccoli T ratte nimenti musicali se nza ballo 1. Le attività di allietamento e piccoli trattenimenti musicali senza ballo in locali con capienza ed afflusso non superiore a n. 100 persone di cui all art. 3 sono liberamente programmate dal titolare del pubblico esercizio, secondo le prescrizioni ivi stabilite e nei limiti di cui all articolo 3. 2. Per l esercizio delle attività, ai sensi del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, non è necessario alcun adempimento, tranne la presentazione all Ufficio competente di una relazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico iscritto all apposito albo regionale, così come disposto dall art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227. A rt. 6 Applicabilità delle d isp osi zioni i n m ateria d i sicure zza e inquinamento acustico 1. Le attività di spettacolo e trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui sopra, non sono soggette a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzioni incendi, in quanto da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nell allegato al Decreto Ministeriale 16 Febbraio 1982, punto 83. 2. Le attività di cui al comma 1 debbono ritenersi altresì escluse nell ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all articolo 80 T.U.LL.P.S. in materia di collaudo di agibilità dei locali, non qualificandosi i medesimi come locali di pubblico spettacolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. 3. E fatto comunque salvo l esercizio da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita ai sensi dell Articolo 141-bis del regolamento di esecuzione del T.U.LL.P.S., delle funzioni di controllo ai fini della sicurezza, ai sensi dell Art. 141 dello stesso regolamento. 4. In materia d inquinamento acustico è fatto integrale rinvio alla disciplina di settore, in quanto applicabile. A rt. 7 Trattenimen to a fini non impre nditoriali in aree all a perto 1. L esercizio dell attività di trattenimento organizzato a fini non imprenditoriali da enti pubblici, enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, da partiti o movimenti politici, in occasione di manifestazioni, feste, sagre o fiere locali, in vie, piazze o altre aree pubbliche o private all aperto, è soggetto alla sola comunicazione, purché: - non delimitate da nessuna recinzione, come fiorire transenne etc., che possa precludere il ibero transito degli astanti; - prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico, come tribune etc.; - prive di apparecchiature o strutture e con attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora installate in aree non accessibili al pubblico, non è assoggettato all art. 68 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza. 2. La comunicazione deve essere presentata, perentoriamente, almeno quindici giorni prima della manifestazione, alla PEC dell Amministrazione Comunale. 3. Nella comunicazione devono essere indicati: 5/7

- denominazione, sede legale, codice fiscale dell ente, associazione, comitato partito politico promotore; - dati anagrafici, qualifica e codice fiscale del richiedente; - la tipologia del trattenimento, il numero, le giornate e gli orari degli eventi; - l ubicazione del trattenimento; La medesima dovrà essere corredata da: - documentazione relativa alla idoneità statica delle strutture allestite, - dichiarazione d esecuzione a regola d arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati; - approntamento e idoneità mezzi antincendio; - copia di un documento in corso di validità; 4. Qualora non ricorrano le condizioni indicate al punto 1. in relazione all assetto delle aree di svolgimento delle manifestazioni, dovrà essere acquisita la dichiarazione di agibilità di cui all art. 80 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza. 5. Per ragioni di pubblico interesse ed al fine di tutelare la quiete e la salute pubbliche, il Comune può imporre limitazioni all orario ed allo svolgimento dei trattenimenti, ai sensi del presente regolamento. A rt. 8 Applicabilità delle d isposizioni in m ateria d i inquinamento acustico Messa in regola degli esercizi non a norma. 1. Ai fini del rispetto della normativa sull inquinamento acustico (L. 26/10/1995 n. 447, dal D.P.C.M. 16/04/1999 n. 15, dal D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 e dalla Legge regionale nr. 13/2001) gli esercizi pubblici di cui all art. 2 devono essere in regola con la certificazione impatto acustico che a seconda della rumorosità prodotta potrà essere una documentazione di previsione impatto acustico o una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà. 2. Gli esercizi pubblici di cui all art. 2 non in regola con quanto previsto dalla normativa in materia di inquinamento acustico, ovvero che in sede di richiesta/comunicazione non hanno presentato certificazione d impatto acustico come previsto dalla normativa vigente, dovranno regolarizzarsi entro 3 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione trasmessa dall ufficio competente, pena la sospensione dell attività accessoria da loro svolta. A rt. 9 Riduzioni e Deroghe 1. Il Sindaco, per obiettive esigenze d interesse pubblico e di salvaguardia all inquinamento acustico e ambientale, o in caso di reiterata inosservanza degli orari stabiliti, può ridurre, anche per singoli esercizi, gli orari di svolgimento dei trattenimenti. 2. Nel caso in cui dal rapporto amministrativo dell ARPA LOMBARDIA o di altro ente accertatore relativo all esito dei rilievi fonometrici sia evidenziato che la sorgente di rumore sia di tipo antropico (schiamazzi e vociare) generato dagli avventori dell esercizio escludendo l applicazione della Legge 447/1995, il Sindaco può ridurre l orario dell attività al fine di evitare che il rumore di schiamazzi (anche se non generati dal titolare ma dagli avventori) possa creare danno alla quiete pubblica. 3. Su specifica istanza motivata e previo parere previsionale d impatto acustico, può rilasciare autorizzazioni in deroga solo in via straordinaria. A rt. 10 Norma di rinvio 6/7

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa di settore ed al R.D. 18/6/1931 n. 773 ed al relativo regolamento di esecuzione R.D. 6/5/1940 n. 635 e alla legge regionale 12/02/2002, n. 3. 2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento che riguardano gli orari degli spettacoli dei pubblici esercizi hanno valore di indirizzo al Sindaco ai sensi e per gli effetti dell art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. A rt. 11 San zioni 1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000 ad ogni violazione del presente regolamento che non costituisce reato o non prevista da altre norme di legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: - pagamento in misura ridotta di. 300 per violazione all art. 3 e art. 4; - pagamento in misura ridotta di. 400 per violazione all art. 4 comma 2; - pagamento in misura ridotta di. 500 per violazione all art.8 comma 2; - pagamento in misura ridotta di. 250 per tutte le altre violazioni. 2. Agli esercizi commerciali non in regola con la certificazione impatto acustico sarà disposta la sospensione dell attività complementare in difetto sino al tempo necessario per la sua regolarizzazione. 3. Il procedimento di cui al comma 1 è regolato dalle procedure di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni. A rt. 12 Ambi to di applic azione Le disposizioni di cui ai precedenti punti non si applicano ai concerti e agli trattenimenti musicali dal vivo svolti nell ambito di manifestazioni pubbliche, nelle aree allo scopo destinate dall Amministrazione Comunale. A rt. 13 Norma finale Per quanto non previsto dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché allo statuto ed ai regolamenti comunali. A rt. 14 VIG ILANZA E CO NTROLLO Le attività di vigilanza e controllo sono esercitate dal Corpo di Polizia Locale, che provvede ad elevare le sanzioni relative. Gli introiti delle sanzioni sono destinate ad interventi di promozione turistica del territorio e delle attività commerciali presenti nel Comune. A rt. 15 NORME ABROGATE Con l entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti gli atti con esso contrastanti. A rt. 16 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità previste dalle normative vigenti. 7/7