recante Rassegna delle disposizioni di carattere fiscale (In grassetto le modifiche introdotte in sede di conversione del decreto)



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Transcript:

DIREZIONE POLITICHE FISCALI Decreto-legge n. 63 del 4 giugno 2013, pubblicato su G.U. n. 130 del 5 giugno 2013, convertito in legge n. 90 del 3 agosto 2013 (pubblicato su G.U. n. 181 del 3 agosto 2013) recante DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 19 MAGGIO 2010, SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL EDILIZIA PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE D INFRAZIONE AVVIATE DALLA COMMISSIONE EUROPEA, NONCHE ALTRE DISPOSIIZONI IN MATERIA DI COESIONE SOCIALE Rassegna delle disposizioni di carattere fiscale (In grassetto le modifiche introdotte in sede di conversione del decreto)

Art. 14 Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013. 2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. 3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell'ambito di tale attività, l'enea predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano». Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica Il comma 1 stabilisce che alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. in oggetto) al 31 dicembre 2013, per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici di cui ai commi da 344 a 347 dell articolo 1 della Legge n. 296/2006, si applica la detrazione IRPEF/IRES nella misura del 65% (in luogo del precedente 55%). A seguito delle modifiche intervenute in sede di conversione, l agevolazione è applicabile anche agli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia, nonché scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Il comma 2 stabilisce che, per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis c.c. o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, la detrazione del 65% vale per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014. L agevolazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all art. 1, c. 24, legge n. 244/2007, e art. 29, c. 6, D.L. 185/2008, con la conseguenza che è confermata la soglia massima di detrazione spettante. Il limite massimo di spesa agevolabile è, tuttavia, ridotto, per effetto dell aumento della detrazione dal 55% al 65%. Il nuovo comma 3-bis, introdotto in sede di conversione, prevede un monitoraggio degli interventi e la valutazione del risparmio energetico conseguito attraverso relazioni e trasmissione di dati da parte dell ENEA al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell economia e finanze. Art. 15 Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica ed idrica 1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, da adottare entro il 31 dicembre 2013, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico Detrazioni fiscali per la messa in sicurezza di edifici esistenti L'articolo 15 prevede che in attesa della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale che saranno adottati entro il 31 dicembre 2013,

e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento dell'efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16. Nella definizione delle misure e degli incentivi di cui al primo periodo è compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall'organizzazione mondiale della sanità o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi. 1-bis. Nella definizione delle misure di cui al comma 1 si tiene conto dell'opportunità di agevolare ulteriori interventi rispetto a quelli previsti dal presente decreto, quali ad esempio le schermature solari, la microcogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell'efficienza energetica, nonché interventi per promuovere l efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici. finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, per l adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l incremento dell efficienza idrica e del loro rendimento energetico, si applicano le disposizioni recate dal precedente articolo 14 (per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici) e dal successivo articolo 16 (per gli interventi di ristrutturazione edilizia). Nella definizione di tali misure, che saranno adottate entro il 31 dicembre 2013, si tiene conto dell opportunità di agevolare ulteriori interventi rispetto a quelli previsti dal presente decreto, quali ad esempio le schermature solari, la microcogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell efficienza energetica, nonché interventi per promuovere l efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici. E agevolabile anche l installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei Comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall Organizzazione mondiale della sanità o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell uso dell acqua per i diversi impieghi.. Art. 15-bis Banca dati degli incentivi in materia di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili 1. Al fine di monitorare l'andamento, e i relativi costi, delle attività Banca dati incentivi efficienza energetica connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di E istituita una banca dati nazionale presso il GSE (Gestore dei servizi energetici energia da fonti rinnovabili, nonchè di prevenire eventuali fenomeni SPA), in cui confluiscono i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari degli fraudolenti nella richiesta di riconoscimento dei diversi meccanismi incentivi relativi all efficienza energetica. incentivanti previsti dalle singole normative di settore, e' istituita Le modalità di gestione dei flussi informativi saranno determinate con apposito presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) una banca dati decreto da emanarsi entro il 2 novembre 2013 (cioè, entro 90 gg. dalla data di nazionale in cui confluiscono i flussi di dati relativi ai soggetti entrata in vigore della legge di conversione). beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, utilizzando le competenze istituzionali dell'enea, individua, con apposito decreto, le modalità di gestione dei flussi informativi della banca dati di cui al

comma 1, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in proprio possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicità di tali informazioni. 3. All'attuazione del presente articolo, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Art. 16 Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l acquisto di mobili 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013». 1-bis. Per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell 8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta, fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. 2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l etichetta energetica, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non Proroga bonus ristrutturazioni edilizie Bonus per l acquisto di mobili L'articolo 16 proroga (dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013) il termine di scadenza dell innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia ed introduce una detrazione per l acquisto di beni mobili e grandi elettrodomestici, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. Più in dettaglio: il comma 1 proroga sino al 31 dicembre 2013 il termine precedentemente fissato al 30 giugno 2013 di scadenza dell'agevolazione introdotta dal comma 1 dell articolo 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con cui è stata aumentata dal 36 per cento al 50 per cento la detrazione Irpef delle spese effettuate, tramite bonifico tracciabile, per le ristrutturazioni edilizie delle abitazioni, ed è stato innalzato il limite di spesa massima agevolabile da 48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare. Pertanto, per effetto della norma in esame, sulle spese sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2013, spetta una detrazione del 50 per cento nel limite massimo di spesa di 96.000 euro. Il comma 1-bis attribuisce una detrazione del 65%, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute per l adozione di misure antisismiche le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dal 5 agosto 2013 su edifici abitativi e produttivi ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 O.P.C.M. n. 3274/2003). La detrazione spetta per spese sostenute fino al 31 dicembre 2013. Il comma 2 introduce una detrazione del 50 per cento per le spese sostenute dal 5 giugno 2013 per l acquisto di mobili e di grandi

superiore a 10.000 euro. elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l etichetta energetica, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. La spesa massima su cui calcolare la detrazione è di 10.000 e si aggiunge alla soglia di 96.000. La detrazione è fruibile in 10 rate annuali costanti. Le spese devono essere documentate con bonifico bancario/postale, come precisato con Comunicato Stampa dell Agenzia del 4 luglio 2013. Si è in attesa di chiarimenti ministeriali relativamente al periodo temporale degli interventi di ristrutturazione effettuati sull immobile da arredare. Art. 16-bis Interventi per favorire l accesso al credito 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove con l'associazione bancaria italiana una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste, ai sensi del presente decreto, per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia. Interventi per favorire l accesso al credito Entro il mese di novembre 2013, il Ministero dell economia promuove con l ABI una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia. 1. Alla lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole: a supporti integrativi o ad altri beni sono sostituite dalle seguenti: a beni diversi dai supporti integrativi ; a-bis) il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, ed ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo. ; b) al sesto periodo le parole "se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e' superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione" sono sostituite dalle seguenti "in ogni caso"; Art. 19 Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali IVA sulle cessioni di prodotti editoriali L'articolo 19 reca modifiche all articolo 74, primo comma, lettera c), del D.P.R. n. 633 del 1972, concernente il regime speciale IVA per le pubblicazioni editoriali, con effetto dal 1 gennaio 2014. Nel corso dell iter di conversione, la lettera a) è stata modificata ed è stata aggiunta una lettera a-bis), volta a ridefinire il concetto di supporto integrativo : per effetto delle modifiche apportate restano salvi dall aumento dell IVA i supporti allegati ai libri scolastici e universitari. In particolare, il testo originario del decreto legge prevedeva: - con riferimento ai supporti integrativi (nastri, dischi, videocassette o altri supporti videomagnetici o sonori) ceduti in unica confezione unitamente a giornali, periodici e libri, l applicazione dell aliquota propria del supporto integrativo ancorchè il prezzo dei beni unitamente ceduti sia indistinto e il costo del supporto sia non superiore al 50% del prezzo della confezione. In precedenza, in tale ipotesi era prevista l applicazione dell IVA al 4% anche per il supporto. - Per i beni diversi dai supporti integrativi, ceduti in unica confezione unitamente a giornali, periodici e libri, l applicazione dell aliquota

c) l'ottavo periodo e' abrogato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1 gennaio 2014. propria del bene, ancorchè il prezzo dei beni unitamente ceduti sia indistinto e il costo degli altri beni sia non superiore al 10% del prezzo dell intera confezione (in precedenza, era prevista l applicazione del 4% anche per l altro bene). In sede di conversione, sono state riviste le modifiche apportate alla lett. c) dell art. 74 del D.P.R. n. 633/1792 in base alle quali sono ora considerati supporti integrativi i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici o digitali, ceduti unitamente a libri scolastici/universitari e a libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni ceduti abbiano un prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commerciabili separatamente. In tal caso rimane applicabile l aliquota ridotta del 4%. Per i beni diversi dai supporti integrativi, ceduti in unica confezione a giornali, periodici e libri, è applicabile l aliquota propria del bene. Art. 20 Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande 1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 38), è abrogato. 2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 121), le parole: «somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni sono sostituite dalle seguenti: somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2014. IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande L'articolo 20 incrementa (dal 4 al 10 per cento), a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'aliquota IVA applicabile alla somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici a prescindere dal luogo in cui è collocato l apparecchio. Con l abrogazione del n. 38, Tab,. A, parte II, D.P.R. n. 633/72 (operata dal comma 1), è stata soppressa la disposizione che prevedeva l aliquota ridotta del 4% sulla somministrazione di alimenti e bevande, tramite distributori automatici, collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme ed altri edifici destinati a collettività. Con la riformulazione del n. 121, Tab. A, parte III, l aliquota IVA del 10% è applicabile sulla somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuata tramite distributori automatici ed indipendentemente dal luogo in cui l apparecchio è collocato. Di conseguenza, dal 1 gennaio 2014 sulla somministrazione di alimenti e bevande effettuata da qualunque distributore automatico, si applicherà l aliquota del 10%.