CAPITOLATO SPECIALE PER COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE AUTO E AUTO RISCHI DIVERSI DELLA PROVINCIA DI PADOVA



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CAPITOLATO SPECIALE PER COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE AUTO E AUTO RISCHI DIVERSI DELLA PROVINCIA DI PADOVA CONTRAENTE PROVINCIA DI PADOVA Palazzo Santo Stefano P.za Antenore n. 3 35121 PADOVA cod. fisc. : 80006510285 DECORRENZA 19.05.2011 SCADENZA 19.05.2014 RATEAZIONE Annuale Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito, integrano, annullano e sostituiscono integralmente le rispettive ed eventuali condizioni a stampa nella modulistica utilizzata dallʹassicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto. Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto. I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza all emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per lʹindicazione delle eventuali quote di coassicurazione. Pagina 1 di 11

DEFINIZIONI Assicurazione: Polizza: Contraente: Assicurato: Impresa/Società: Broker Legge Regolamento Proprietario Conducente Tariffa Premio Valore Commerciale del veicolo Danni accidentali (Kasko) il contratto di assicurazione; il documento che prova l assicurazione; La Provincia di Padova la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dal contratto l impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici; lʹintermediario di assicurazioni incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza e riconosciuto dalla Società la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore così come sostituita dal D. Lgs 209/05 e successive modifiche e integrazioni. il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni l intestatario al PRA o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di Proprietà la persona fisica alla guida del veicolo la tariffa dell impresa, in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto la somma dovuta dal contraente all Impresa; Il valore riportato dalla quotazione Eurotax colore giallo dell ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione. danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con ostacolo fisso o mobile, urto, ribaltamento, uscita di strada, lancio e/o caduta di sassi, di alberi, rami, frutti e altri oggetti. Pagina 2 di 11

1.1 Oggetto dell assicurazione 1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società assicura i veicoli identificati nell allegata tabella per: A) la responsabilità civile, di seguito definita garanzia RCA: 1. La Società assicura, in conformità alle norme della Legge 24.12.1969 n. 990, come modificata dal D. Lgs. 07.09.2005 n. 209 Codice delle Assicurazioni Private e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile e di ogni altra disposizione normativa e/o regolamentare, nonché sulla base delle Condizioni e Garanzie Aggiuntive di seguito specificate, i rischi della responsabilità civile impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in polizza. L assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. 2. I rischi della responsabilità civile dei trasportati, ovvero il pagamento dei danni cagionati a terzi per fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo o esplosione del carburante (vedi art. 3.3); 3. sofferti dalle persone trasportate su autocarri ed altri veicoli non destinati al trasporto di persone; B) Ricorso terzi, anche in caso di danni cagionati dall incendio del veicolo o esplosione del carburante. C) I danni materiali diretti e materiali e consequenziali, verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei seguenti eventi, definiti garanzie A R D garanzie che si intendono operanti solo se richiamate per ogni mezzo elencato nel Libro matricola, che identifica i veicoli assicurati ed i rispettivi valori. Sono compresi i danni alle parti accessorie fornite dalla casa costruttrice e dagli accessori audiovisivi (autoradio, telefono, impianto radio, fari antinebbia, sirena ecc.) e di condizionamento, nonché dalle altre attrezzature e strumentazioni fisse, in dotazione al veicolo. 1. incendio 2. azione del fulmine 3. scoppio del serbatoio o dell impianto di alimentazione 4. furto e rapina, consumati o tentati 5. atti vandalici e/o eventi socio politici 6. fenomeni atmosferici. 7. Danni accidentali (Kasko) I relativi tassi lordi, suddivisi per garanzia prestata, i relativi scoperti e franchigie che verrebbero applicati in caso di sinistro, dovranno essere indicati negli elaborati emessi dalla Compagnia relativi al libro matricola. 1.2 Massimali e capitali assicurati L ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate e di risarcimento di seguito specificate, è determinato con le seguenti modalità: Pagina 3 di 11

a. per i danni di cui alla lettera A) del precedente art. 1.1, la somma che l Amministrazione deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell importo quale massimale unico per sinistro indicato di seguito:. 5.000.000,00 (o eventualmente il massimale immediatamente superiore se quello indicato, non dovesse essere previsto nella tariffa dell Assicuratore. b. per i danni di cui alla lettera C) del precedente art. 1.1, fino alla concorrenza dell importo riportato dal Libro Matricola, che identifica i veicoli assicurati ed i rispettivi valori. In caso di perdita totale del veicolo, il risarcimento verrà conteggiato sulla base del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro (definizioni) c. Per i danni di cui alla lettera B) del precedente art. 1.1 fino alla concorrenza dell importo quale massimale unico per sinistro indicato di seguito:. 500.000,00 (vedi art. 3.2) 1.3 Forma tariffaria L assicurazione viene prestata: per le autovetture nella forma Bonus/Malus in base alla classe di merito in vigore al momento dell assicurazione; per gli autobus, i veicoli adibiti al trasporto di cose e ad uso speciale, i ciclomotori, i motocicli, le macchine operatrici ed i trattori agricoli o nella forma Tariffa Fissa o in altra forma tariffaria con eventuali clausole di sconto/maggiorazione in assenza/presenza di sinistri. 1.4 Assicurazione in base a libro matricola La copertura assicurativa comprende tutti i veicoli (purché intestati al P.R.A. al Contraente o ad esso locati in leasing) indicati nell allegato elenco (Libro Matricola) facente parte integrante del presente Capitolato. Per ogni veicolo verrà rilasciato il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta internazionale (Carta Verde). Sullo stesso, verranno iscritti in ordine cronologico i veicoli da coprire, nonché tutte le movimentazioni in entrata e uscita. A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di Polizza si conviene fra le Parti che: - in caso di sostituzione del veicolo, verrà riconosciuta al veicolo subentrante la stessa classe di merito (in caso di forma tariffaria bonus / malus o altra regola evolutiva del premio) del veicolo sostituito, purchè ciò avvenga simultaneamente; - per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell intero periodo assicurativo, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore all atto dell offerta di gara per la stipulazione del contratto; - le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni; - per le inclusioni o le esclusioni, la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24.00 del giorno in cui verrà data comunicazione all Impresa a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telex o telefax. L efficacia della garanzia avrà inizio dalle ore 24.00 del giorno di ricevimento della comunicazione, sempreché l effetto della garanzia risulti di data pari o anteriore a detta comunicazione ed a condizione altresì, che tale comunicazione sia giunta in Agenzia in tempo utile per la registrazione a foglio cassa. Qualora la comunicazione pervenga in Agenzia al di fuori dell orario di lavoro, l efficacia della garanzia avrà inizio dalle ore 24.00 del primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento. In ogni caso l Agenzia darà conferma scritta al Contraente dell avvenuta registrazione e dell operatività della garanzia; Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. Pagina 4 di 11

- la regolazione del premio deve essere effettuata, per ogni annualità assicurativa, entro 60 giorni dal termine dell annualità stessa; - in caso di aumento rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce la differenza di premio per l annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa; - in caso di diminuzione, l Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più, oltre al maggior premio percepito per l annualità successiva. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere corrisposte nei 60 giorni successivi dal momento in cui il Contraente abbia effettivamente ricevuto la relativa appendice emessa dall Impresa (farà fede la data di protocollazione del documento). 2. NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO 2.1 Decorrenza dell assicurazione Pagamento del premio Lʹassicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60 (sessantesimo) giorno successivo a tale data. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi lʹassicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60 (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dellʹart. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o allʹagenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza. 2.2 Durata dell assicurazione Il presente contratto ha durata di tre anni dalle ore 24.00 del 19/05/2011 fino alle ore 24.00 del 19/05/2014 e si intende risolto alla scadenza senza obbligo di comunicazione alcuna. Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata con un preavviso di 30 giorni da parte del Contraente e di 120 giorni da parte dell Assicuratore, da inviare a mezzo di lettera raccomandata. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dellʹassicurazione, salvo esplicita accettazione dellʹassicurato e conseguente riduzione del premio. E comunque in facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente In caso di proroga dell assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive. 2.3 Deroga al patto di tacita proroga Si conviene tra le parti che il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta; è comunque facoltà delle parti di rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo mediante lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 giorni prima della scadenza annuale. 2.4 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne Pagina 5 di 11

sia stato anticipato dalla Società. 2.5 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. 2.6 Forma delle comunicazioni alla società Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall una all altra parte con lettera raccomandata o telex o telegramma o telefax. 2.7 Clausola broker La Provincia di Padova dichiara che al Sig. Giuliano Benetti, Broker iscritto al n B000053833 del RUI è affidato l incarico di consulenza ed assistenza in materia di assicurazioni, con decorrenza dal 22.10.2010 per il periodo di 18 mesi, salvo proroga, e quindi la gestione e lʹesecuzione della presente assicurazione; egli sarà remunerato dagli Assicuratori aggiudicatari dell appalto, fermo restando il pagamento del premio di polizza alla Compagnia da parte della Provincia di Padova. Il compenso riconosciuto sarà pari al 50 % dell aliquota provvigionale calcolata sul premio imponibile, che l Impresa riconosce all Agenzia affidataria del contratto, come risultante dalla documentazione ufficiale sotto forma di dichiarazione della Direzione degli Assicuratori; essendo tale remunerazione parte dell aliquota riconosciuta dall Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta, non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l Ente/Contraente. Agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Compagnia di Assicurazioni dà atto che tutte le comunicazioni relative al presente contratto, verranno fatte dalla Contraente alla Compagnia e inviate per conoscenza al suddetto Broker, così come le comunicazioni della Compagnia dovranno essere inviate alla Contraente e per conoscenza al Broker. 2.8 Foro competente Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione é ubicata la sede legale dell Assicurato. 2.9 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.10 Coassicurazione e delega Qualora lʹassicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dellʹindennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società e le Società coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Spett.le ; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dalla Società la quale tratterà con le Società Coassicuratrici. La Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali. Pertanto la firma apposta dalla Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dallʹapposito prospetto allegato alla presente polizza. Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di gestione ordinaria, stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune, Pagina 6 di 11

l istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.). Di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle. Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei Coassicuratori. 2.11 Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. Si conviene che in caso di contraddizioni, discordanze o dubbi interpretativi tra le Condizioni tutte a stampa e le Condizioni dattiloscritte, prevalgono queste ultime. Per quanto non derogato dalle presenti condizioni dattiloscritte, si rimanda alle condizioni a stampa. 2.12) Comunicazione sullo stato dei sinistri La Società, si impegna ad inviare al Contraente, con cadenza quadrimestrale, una comunicazione che riporti la stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione, data di accadimento, tipologia di accadimento e le seguenti annotazioni: sinistro liquidato (con l indicazione del relativo importo); - sinistro aperto e posto a riserva (con l indicazione del relativo importo a riserva); sinistro chiuso, senza seguito (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazione scritte); - sinistro respinto (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazione scritte). Gli obblighi precedentemente descritti non precludono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle su indicate. 2.13 Validità territoriale L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e dei Paesi UE e/o per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde. 2.14 Certificati contrassegno Duplicati Qualora, a causa di smarrimento, furto, deterioramento o altre cause, si rendesse necessaria l emissione di un duplicato del certificato e/o del contrassegno di assicurazione, la Società si impegna a produrre gratuitamente il nuovo documento. 2.15 Recesso a seguito di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dellʹindennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dallʹassicurazione mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. E comunque in facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente. In caso di proroga dell assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dellʹassicurazione, salvo esplicita accettazione dellʹassicurato e conseguente riduzione del premio. Pagina 7 di 11

Sempre operanti 3 CONDIZIONI E GARANZIE AGGIUNTIVE 3.1 Operazioni di carico e scarico effettuato anche con mezzi e dispositivi meccanici L Impresa di Assicurazioni assicura la Responsabilità Civile del Contraente e se persona diversa del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi durante l esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo assicurato e viceversa, effettuate manualmente e/o con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso. I massimali di esposizione sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia di Responsabilità Civile. La garanzia non opera: qualora il veicolo non sia regolarmente coperto da garanzia per Responsabilità Civile prestata dall Impresa di Assicurazioni; per i danni alle persone trasportate sul veicolo, per quelle che prendono parte alle suddette operazioni e per coloro non considerati terzi ai sensi dell art. 4 della Legge n. 990/69 nei confronti dell Assicurato e dell operatore; per i danni alle cose trasportate, in custodia, in consegna o soggette alle operazioni di carico e scarico; per i danni ai mezzi sotto carico e scarico; se l operatore non sia abilitato alle operazioni necessarie secondo le disposizioni in vigore. 3.2 Danni da inquinamento Ad integrazione della copertura assicurativa di Responsabilità Civile relativa alla circolazione del veicolo o alla navigazione del natante, l Impresa di Assicurazioni si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo descritto in polizza (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione o in navigazione. Per danni da inquinamento dell ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell acqua, dell aria o del suolo da parte delle sostanze succitate. La presente garanzia viene prestata con il limite massimo di indennizzo per sinistro di Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00). La garanzia non opera: qualora il mezzo descritto in polizza non sia regolarmente coperto da garanzia per Responsabilità Civile prestata dall Impresa di Assicurazioni; per danni cagionati a cose di terzi che l Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo; per danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del veicolo effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge; se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall art. 4 della Legge n. 990/69 nei confronti dell Assicurato ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o di servizio. 3.3 Ricorso terzi da incendio L impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo e/o natante descritto in polizza che impegni la responsabilità dell Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale o la navigazione, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali). Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del contraente e/o dell Assicurato. Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi: Pagina 8 di 11

1. tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall assicurazione; 2. il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; 3. ove l Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2). 3.4 R C dei trasportati L impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo e/o natante assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione o la navigazione, esclusi i danni al veicolo e/o natante stesso e alle cose in consegna o custodia dell Assicurato e dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo e/o natante sia assicurato con l impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti del massimale e secondo le norme di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa. 3.5 Rinuncia allʹazione di rivalsa L Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti: 1) dell Ente o società proprietari o locatari e/o del Conducente del veicolo assicurato: a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia; b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto lʹinfluenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l influenza dell alcool) e 187 (guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti) d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), relativo regolamento e successive modifiche; c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo; d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo; Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto al punto d), la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente; e) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, quando gli stessi non siano addetti all uso del veicolo o al trasporto delle cose, come disposto dall art. 54 del Nuovo Codice della Strada, a condizione che il loro numero non superi quello indicato sulla carta di circolazione; 2) del solo Ente o società proprietari del veicolo assicurato: a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l Ente o la società proprietari o locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all azione di rivalsa. 3.6 Rischio statico La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. 3.7 Colpa grave Pagina 9 di 11

L Assicurazione è valida anche in caso di colpa grave del Contraente, del Proprietario o Locatario, del Conducente e delle persone di cui essi debbono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo). 3.8 Danni a bagagli e a cose di terzi trasportati, compresa la responsabilità del conducente, fino ad un massimo di euro 520,00 (cinquecentoventi/00) per trasportato L impresa rimborsa, nei limiti di 520,00 per trasportato, i danni subiti dai bagagli e/o dalle cose dei terzi trasportati a seguito di evento derivante da circolazione e risarcibile a termini di polizza. 3.9 Danni ed imbrattamento della tappezzeria del veicolo in seguito a soccorso vittime della strada L impresa assicura il rimborso delle spese comprovate sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato (escluse le ambulanze) a seguito del trasporto comprovato con attestati di Pubbliche Autorità o di addetti dei nosocomi e/o ospedali di vittime di incidenti stradali, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso o ad un ospedale o casa di cura o alla casa di un medico. 3.10 Spese di assicurazione RCA e rimborso tassa di proprietà In caso di incendio, furto, o incidente che comportino la perdita totale del veicolo assicurato, l Impresa si impegna a corrispondere un importo pari al rateo dell assicurazione e dell imposta di proprietà relativa al periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza del premio assicurativo e dell imposta pagata. 3.11 Spese di immatricolazione In caso di incendio o furto totale l Impresa corrisponderà le spese di immatricolazione che l Assicurato sosterrà per l acquisto del nuovo veicolo fino alla concorrenza di Euro 500,00. In caso di distruzione, furto o smarrimento della targa, l Impresa rimborsa, sempre nei limiti dell importo sopra indicato, le spese documentate dall Assicurato relative alla sostituzione della targa 3.12 Condizioni aggiuntive natanti Danni a cose ed animali di terzi. L impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. L assicurazione è stipulata nella forma di tariffa fissa. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate. 3.13 Rottura cristalli L Impresa rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura accidentale di parabrezza, del lunotto posteriore, delle finestrature. Le rigature, scheggiature, screpolature dei cristalli sono risarcite solo se compromettono la sicurezza personale, cioè allorquando sia necessario provvedere alla sostituzione del cristallo stesso. Sull ammontare del danno risarcibile è applicato lo scoperto del 10% con il minimo di. 50,00 3.14 Perdita delle chiavi L Impresa rimborsa, previa presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dell Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di bloccaggio del sistema di antifurto, per l eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l apertura delle portiere e/o bloccaggio del sistema di antifurto. Pagina 10 di 11

4.1 Modalità per la denuncia di sinistri 4 MODALITA IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, il Contraente e/o lʹassicurato deve darne avviso allʹagenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all impresa entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia del sinistro deve contenere lʹindicazione di tutti i dati in possesso del Contraente relativi al sinistro. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. 4.2 Gestione delle vertenze L impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell Assicurato in sede penale, sino all atto della tacitazione dei danneggiati. L impresa non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende ne delle spese di giustizia penali Allegato elenco veicoli assicurati al 19/05/2011 IL CONTRAENTE LA SOCIETA Pagina 11 di 11