Circolare n. 1/2009 Cuneo, 16 gennaio 2009 ALLE IMPRESE EDILI AI CONSULENTI DEL LAVORO ALLE OO.SS. LORO SEDI Oggetto: 1. Prestazione aggiuntiva in favore degli apprendisti C.I.G.O. in caso di sospensione o riduzione dell attivita lavorativa per eventi meteorologici a partire dal 1 Gennaio 2009 2. TABELLE quote giornaliere per trattamento economico di MALATTIA e INFORTUNIO settore industria e artigiano Decorrenza 1 GENNAIO 2009 1. Prestazione aggiuntiva in favore degli apprendisti C.I.G.O. in caso di sospensione o riduzione dell attivita lavorativa per eventi meteorologici. In riferimento alla nostra precedente circolare n. 5/2008 del 22/12/2008, disponibile sul nostro sito nell area circolari, riportiamo, qui di seguito e dettagliatamente, le informazioni in merito alla gestione della nuova prestazione riconosciuta agli apprendisti in caso di sospensione o riduzione dell attivita lavorativa per eventi meteorologici. Come e ormai noto, con effetto dal 1 gennaio 2009, i lavoratori apprendisti potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell attivita lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni (C.I.G.O.). Tale prestazione verra anticipata all apprendista dall impresa che ne chiedera poi il rimborso alla Cassa Edile, tramite apposita domanda che si allega alla presente. Per far fronte al pagamento di tale prestazione l impresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato e tenuta al versamento, per gli apprendisti in forza, di un contributo da calcolarsi sulla retribuzione percepita dal lavoratore apprendista. La prestazione aggiuntiva in favore degli apprendisti comporta, pertanto, l attivazione di una nuova procedura per la compilazione della denuncia mensile per quanto riguarda il versamento del contributo previsto, e per la richiesta di rimborso dell importo anticipato al lavoratore in busta paga.
DENUNCIA MENSILE: CONTEGGIO E VERSAMENTO CONTRIBUTO a) La percentuale del contributo in questione e diversa, a seconda del C.C.N.L. applicato dall impresa che impiega lavoratori apprendisti. Il Verbale di accordo 18/06/2008 per il rinnovo del CCNL <industria> ha stabilito che la misura del contributo e pari allo 0,30% della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista. Il Verbale di accordo 23/07/2008 per il rinnovo del CCNL <artigiano> ha stabilito che la percentuale deve essere disposta territorialmente dalle parti firmatarie dell accordo e che tale percentuale non puo essere inferiore all 1% della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista. Le parti sociali territoriali hanno sottoscritto, in data 15 gennaio 2009, un accordo che ha fissato la percentuale del contributo nella misura dell 1%. b) l imponibile su cui va calcolato il contributo sulla retribuzione degli apprendisti e quello valevole agli effetti delle altre contribuzioni dovute per gli apprendisti stessi alla Cassa Edile Al fine di permettere alla scrivente Cassa una corretta attribuzione delle aliquote contributive nei profili generati dalle procedure GEDEK2 o M.U.T., e stata inviata, nei giorni scorsi, una e-mail agli studi e/o imprese affinche venisse controllato il dato del C.C.N.L. applicato. Come segnalato nella e-mail, non ricevendo alcuna variazione del dato, entro il 30 gennaio c.a. questa Cassa fornira il profilo contributivo sulla base di quanto gia in possesso. Nelle procedure GEDEK2 o M.U.T. verranno apportate le modifiche necessarie a gestire questo nuovo istituto contrattuale, pertanto si renderà necessario aggiornare la versione utilizzata, scaricando le relative procedure disponibili, a partire dal prossimo 30 gennaio, sul nostro sito www.cassaedilecuneo.it nell area attivita - denuncia telematica. A livello di RIEPILOGO, in entrambe le modalità, verranno introdotti alcuni nuovi campi: - Imponibile Apprendisti CIGO nel quale verranno totalizzati gli imponibili contributivi dei lavoratori con livello di apprendista; - Percentuale CIGO nel quale verrà visualizzata la percentuale da applicare in funzione del C.C.N.L. applicato dall impresa; - Contributo apprendisti nel quale verrà visualizzato il contributo, conteggiato sull imponibile contributivo apprendisti per la relativa percentuale, che verrà sommato nel totale da versare. Vi invitiamo a contattare la Società che gestisce il Vs. programma di elaborazione paghe, riferendo le posizioni, sotto riportate, dei nuovi campi e richiedendo le opportune modifiche:
Tipo Record 10 Campo Tipologia POSIZIONE CIGO Imponibile apprendisti Numerico 262 268 CIGO Percentuale Numerico con 2 decimali 269 272 CIGO Contributo apprendisti Numerico 273 278 DA A Il riepilogo verrà proposto IN AUTOMATICO dalle procedure Gedek2 o M.U.T., Vi consigliamo, comunque, di verificare che l imponibile apprendisti corrisponda effettivamente alla somma degli Imponibili Contributivi dei lavoratori con livello apprendista. Per quanto riguarda eventuali casi particolari (es. lavoratori occupati con le agevolazioni previste dalla Legge 56/87), l ufficio imprese rimane a disposizione per fornirvi le istruzioni necessarie (tel. 0171/615340). CONTEGGIO PRESTAZIONE E RICHIESTA RIMBORSO ALLA CASSA EDILE 1.) La retribuzione da prendere a riferimento per il rimborso e, nella misura dell 80%, quella persa dall apprendista, comprensiva anche della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia (18.50%). 2.) le ore integrabili sono quelle indicate nell autorizzazione INPS, tenendo presente comunque che l integrazione aziendale compete agli apprendisti solo in caso di perdita di un intera giornata di lavoro. 3.) Per le imprese che applicano il CCNL del settore industria tale prestazione sara rimborsata dalla Cassa Edile per un massimo di 150 ore/anno di interruzione dell attivita lavorativa dovuta ai suddetti eventi. Tale massimale non e previsto dal CCNL del settore artigiano. 4.) Le imprese che occupano SIA APPRENDISTI CHE OPERAI dovranno : - presentare all INPS domanda di CIGO per gli eventi meteorologici (in riferimento alle assenze degli operai); - entro i 30 giorni successivi al rilascio da parte dell INPS dell autorizzazione all intervento CIGO, presentare domanda di rimborso alla Cassa Edile per gli importi anticipati in busta paga al lavoratore apprendista; - per la richiesta del rimborso l impresa è tenuta a compilare il modulo, che viene trasmesso unitamente a questa circolare, e che si può scaricare dal nostro sito www.cassaedilecuneo.it sezione modulistica imprese, allegando copia dell autorizzazione INPS.
5) Le imprese che occupano ESCLUSIVAMENTE APPRENDISTI dovranno: - presentare domanda di rimborso alla Cassa Edile per gli importi anticipati in busta paga al lavoratore apprendista, entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato l evento (Es. mese di gennaio 2009 entro il 28 febbraio 2009). - per la richiesta del rimborso l impresa è tenuta a compilare il modulo, che viene trasmesso unitamente a questa circolare, e che si può scaricare dal nostro sito www.cassaedilecuneo.it sezione modulistica imprese, allegando idonea documentazione comprovante l evento circa la localita interessata (es. dichiarazione ARPA o altro Ente/struttura pubblica) o in mancanza documentazione relativa a localita limitrofa al cantiere. CONDIZIONI PER L EROGAZIONE E RIMBORSO DELLA PRESTAZIONE a) La sospensione o riduzione dell attivita lavorativa dovra essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro; b) l iscrizione dell apprendista, all atto dell evento, presso la Cassa Edile; c) aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore C.I.G. dell apprendista; d) la regolarita dell impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla Cassa Edile all atto della liquidazione del rimborso; e) aver anticipato all apprendista l importo di tale prestazione; f) aver allegato alla domanda di rimborso la documentazione richiesta. 2. TABELLE quote giornaliere per trattamento economico di MALATTIA e INFORTUNIO settore industria e artigiano Decorrenza 1 GENNAIO 2009 In riferimento ai nuovi minimi di paga base previsti dai Verbali di accordo per il rinnovo del C.C.N.L. - settore INDUSTRIA e ARTIGIANO - trasmettiamo, allegato alla presente, le nuove tabelle riportanti le quote giornaliere per il trattamento economico per MALATTIA e INFORTUNIO, da utilizzare a decorrere dal mese di GENNAIO 2009. Vi ricordiamo che le tabelle paga aggiornate sono disponibili sul sito www.ediliziacuneo.it servizio informazioni contrattuali. Nel restare a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito cogliamo l occasione per porgere cordiali saluti. IL VICE PRESIDENTE (Forlenza Francesco) IL PRESIDENTE (Quaglia geom. Matteo)
QUOTE GIORNALIERE PER I CONTEGGI DEGLI IMPORTI DA RICHIEDERE A RIMBORSO ALLA CASSA EDILE DAL MESE DI GENNAIO 2009 SETTORE INDUSTRIA - ORARIO 40 ORE SETTIMANALI M A L A T T I A RETRIBUZIONE carenza carenza dal 4 gg. dal 21 gg. dal 181 gg. LIVELLO ORARIA Sup. 6 gg. Sup. 12 gg. al 20 gg. al 180 gg. al comp.12 M x 6,66 x 0,500 x 6,66 x 1,000 x 6,66 x 0,330 x 6,66 x 0,107 x 6,66 x 0,500 COMUNE 8,16 27,17 54,35 17,93 5,81 27,17 QUALIFICATO 9,07 30,20 60,41 19,93 6,46 30,20 SPECIALIZZATO 9,75 32,47 64,94 21,43 6,95 32,47 4 LIVELLO 10,28 34,23 68,46 22,59 7,33 34,23 I N F O R T U N I O RETRIBUZIONE dal 4 gg dal 91 gg. LIVELLO ORARIA CARENZA al 90 gg. in poi x 5,71 x 0,234 x 5,71 x 0,234 x 5,71 x 0,045 COMUNE 8,16 10,90 10,90 2,10 QUALIFICATO 9,07 12,12 12,12 2,33 SPECIALIZZATO 9,75 13,03 13,03 2,51 4 LIVELLO 10,28 13,74 13,74 2,64
DAL MESE DI GENNAIO 2009 SETTORE ARTIGIANO - ORARIO 40 ORE SETTIMANALI M A L A T T I A RETRIBUZIONE carenza carenza dal 4 gg. dal 21 gg. dal 181 gg. LIVELLO ORARIA Sup. 6 gg. Sup. 12 gg. al 20 gg. al 180 gg. al comp.12 M x 6,66 x 0,500 x 6,66 x 1,000 x 6,66 x 0,330 x 6,66 x 0,107 x 6,66 x 0,500 COMUNE 8,18 27,24 54,48 17,98 5,83 27,24 QUALIFICATO 8,97 29,87 59,74 19,71 6,39 29,87 SPECIALIZZATO 9,74 32,43 64,87 21,41 6,94 32,43 4 LIVELLO 10,24 34,10 68,20 22,51 7,30 34,10 I N F O R T U N I O RETRIBUZIONE dal 4 gg dal 91 gg. LIVELLO ORARIA CARENZA al 90 gg. in poi x 5,71 x 0,234 x 5,71 x 0,234 x 5,71 x 0,045 COMUNE 8,18 10,93 10,93 2,10 QUALIFICATO 8,97 11,99 11,99 2,30 SPECIALIZZATO 9,74 13,01 13,01 2,50 4 LIVELLO 10,24 13,68 13,68 2,63