COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO



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COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it Prot. 1244 Salerno, lì 2 Dicembre 2015 A tutti gli iscritti all Albo e nell Elenco Speciale LORO SEDI OGGETTO: Circolare n 184/2015. Libera professione. Il Libero Professionista può lavorare gratis per amici e parenti? Cassazione Civile, Sez. V^, Sentenza del 28 Ottobre 2015, n 21972. Colleghi, con la presente, si porta a conoscenza di tutti Voi che, ha seguito di numerose richieste pervenute da parte degli iscritti, i quali hanno chiesto di essere messi a conoscenza di eventuali disposizioni legislative in merito all eventuale prestazioni professionali rese in favore di parenti e/o amici. La risposta a mio avviso può essere più che positiva. Infatti, con la sentenza della Cassazione Civile, sez. V del 28 Ottobre 2015, n 21972 che di seguito analizza la questione piuttosto sensibile, in termini di fisco, allo stato attuale. Infatti, nella stessa si discute in merito alla lecita gratuità dell'operato di un professionista nei confronti di soggetti con i quali oltre a ricorrere, in alcuni casi, un rapporto di lavoro, vi è altresì un rapporto di parentela o di amicizia. Nella sentenza per cui è causa, la Suprema Corte di Cassazione, si trova a dover analizzare alcune prestazioni eseguite da un libero professionista, al fine di vagliarne la gratuità come lecita o meno, laddove la stessa sia stata resa tale poiché intercorrente un rapporto di amicizia o di parentela tra lo stesso, il professionista, ed il cliente. In particolare, l'agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliata presso l'avvocatura Generale, presentava ricorso contro il professionista e contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, relativamente all'impugnazione di un avviso di accertamento relativo ad IVA, IRPEF e IRAP, dovute per l'anno di imposta 2001, in relazione all'attività di consulente e per dei compensi non registrati e non fatturati. PRESIDENZA E SEGRETERIA Via Luigi Guercio, 197-84134 - SALERNO Tel. e Fax 089-251488 389-5865899

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it A seguito del ricorso del contribuente, che veniva respinto, i giudici della Corte d'appello, sostenevano che a fronte di una corretta contabilità del contribuente, la gravità della sua opera in favore di alcuni soggetti era da giustificarsi in considerazione dei rapporti di parentela e di amicizia con gli stessi, non solo, anche per la circostanza che in alcuni casi il compenso rientrava in quello già corrisposto dalla società di appartenenza. Sulla stessa, in quanto interpellata, a seguito di presentazione del ricorso, interviene quindi la suddetta Corte di Cassazione, che sulla reiterazione della contestazione mossa dalla Amministrazione Finanziaria, ritiene, con riferimento ai primi motivi di impugnazione ex art. 360 c.p.c. l'infondatezza sostenendo che affinché alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, occorre il ricorrere della parte argomentativa oltre quella volitiva, al fine di contrastare e screditare le ragioni addotte dal primo giudice, tale esigenza, tuttavia, non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa l'intera decisione impugnata e che pertanto, si sostanzi nelle argomentazioni poste a base della domanda non accolta dal giudice di prime cure. Infatti, è innegabile la considerazione per la quale solo sottoponendo al giudice d'appello le suddette argomentazioni, ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere, si adempia pienamente all'onere di specificità posto a fondamento del ricorso. Relativamente agli altri motivi di impugnazione, si può invece, parlare di prestazione non fatturabile e che il tutto sia stato dimostrato dal pagamento dei compensi da parte delle società di persone di cui erano soci alcuni clienti del professionista e che in alcuni casi si trattasse soltanto di un'attività di invio telematico delle dichiarazioni dei redditi. Altresì valida la considerazione dei rapporti di amicizia o parentela intercorrenti che unitamente alle altre riflessioni, hanno indotto la Suprema Corte ad ammettere e ritenere valida e dunque ammissibile la gratuità delle prestazioni, rigettando quindi il ricorso. Certo di aver fornito quanto richiesto, si coglie l occasione è gradita per porgere a tutti Voi più distinti saluti. F.to IL PRESIDENTE Per. Agr. Antonio LANDI Allego: - Cassazione Civile, Sez. V^, Sentenza del 28 Ottobre 2015, n 21972. PRESIDENZA E SEGRETERIA Via Luigi Guercio, 197-84134 - SALERNO Tel. e Fax 089-251488 389-5865899

sul ricorso proposto da: SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE V CIVILE Sentenza 17 settembre - 28 ottobre 2015, n. 21972 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI AMATO Sergio - Presidente - Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere - Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - Dott. IOFRIDA Giulia - rel. Consigliere - Dott. LA TORRE Maria Enza - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'avvocatura GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ex lege; - ricorrente - contro D.A.; - intimato avverso la sentenza n. 92/29/2008 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata il 7/05/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2015 dal Consigliere Dott. Giulia IOFRIDA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti di D.A. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 92/29/2008, depositata in data 7/05/2008, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione di un avviso di accertamento relativo ad IVA, IRPEF ed IRAP dovute per l'anno di imposta 2001, in relazione all'attività professionale di consulente, a seguito di contestazione di compensi (a "72 clienti") non registrati e fatturati - è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente. In particolare, i giudici d'appello hanno sostenuto che, a fronte "di una corretta contabilità tenuta dal contribuente...congrua e coerente", è giustificata "l'asserita gratuità dell'opera svolta in favore dei 11 soggetti, peraltro indicati dallo stesso contribuente, in considerazione dei rapporti di parentela e di amicizia con gli stessi", nonchè del fatto che "il 70% di tali soggetti risultano soci di società di persone, la cui contabilità è affidata alle cure del contribuente, per cui ogni eventuale compenso rientra in quello già corrisposto dalla società di appartenenza" e della accertata circostanza che l'attività svolta in loro favore riguardava soltanto l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi ed era finalizzata "all'incremento della clientela". Si da atto che il Collegio ha disposto la redazione della sentenza con motivazione semplificata. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, non avendo i giudici della C.T.R. rilevato l'inammissibilità dell'appello del contribuente per sua assoluta genericità; 2) con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l'insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, costituito dalla gratuità delle prestazioni professionali risultate non registrate e fatturate; 3) con il terzo motivo, la contraddittorietà della motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine ad un punto decisivo della controversia rappresentato dalla ritenuta non fatturabilità della prestazione professionale consistente nell'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi per 42 clienti; 4) infine, con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 2697 c.c., avendo i giudici della C.T.R. ritenuto che il compenso dovuto per le prestazioni professionali rese a favore di singoli soggetti soci di società di persone rientri in quello corrisposto dalle società stesse, pur in mancanza di alcun riscontro probatorio di tale circostanza. 2. La prima censura è infondata. Questa Corte ha già precisato (Cass. 14908/2014; Cass. 3064/2012; Cass. 14031/2006) che la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che, alle

argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma "tale esigenza, tuttavia, non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al giudice d'appello dette argomentazioni perché ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere -, si adempia pienamente all'onere di specificità dei motivi". Ciò ricorre nel caso in esame, nel quale il contribuente (verificato dal Collegio il contenuto del fascicolo d'ufficio del merito, acquisito), attraverso la riproposizione degli argomenti addotti a sostegno delle domande rigettate in primo grado, ha inteso contestare le varie decisioni impugnate nella loro interezza. 3. I motivi secondo, terzo e quarto, da trattare unitariamente, sono infondati. Invero, l'amministrazione finanziaria reitera la contestazione circa l'inverosimiglianza dell'assunto difensivo opposto dal contribuente, inerente la gratuità delle prestazioni offerte a 72 o 71 soggetti, considerati l'enorme numero dei suddetti soggetti, il fatto che si trattasse di "imprese o professionisti, con i quali vi era una continuità di rapporti" e per alcuni dei quali i compensi erano stati "regolarmente fatturati, invece, nel precedente anno d'imposta 2001", nonchè il fatto che l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi, in favore di alcuni di detti soggetti "49 su 71"), potesse considerarsi prestazione non fatturabile e che fosse stato dimostrato il pagamento dei compensi da parte delle società di persone (di cui erano soci alcuni clienti del contribuente). La C.T.R. ritiene, tuttavia, con motivazione congrua e non contraddittoria, plausibile, a fronte delle mere supposizioni dell'ufficio erariale, la gratuità dell'opera svolta dal professionista, in considerazione "dei rapporti di parentela e di amicizia con gli stessi" clienti, nonchè del fatto che "il 10% di tali soggetti risultano soci di società di persone, la cui contabilità è affidata alle cure del contribuente, per cui ogni eventuale compenso rientra in quello già corrisposto dalla società di appartenenza" (e non è contestato che dette società fossero clienti del professionista e che le stesse non rientrassero nell'elenco, individuato dai verificatori, dei soggetti "non paganti") e della circostanza, accertata oltre che pacifica, che l'attività svolta in loro favore riguardava soltanto l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi ed era finalizzata "all'incremento della clientela", cosicchè la semplicità della prestazione in sè rende verosimile l'assunto del contribuente circa la sua gratuità. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 17 settembre 2015. Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2015.