allegato alla determinazione n. 54 /sg del 15/5/19 ACCORDO QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA L Università Telematica delle Camere Commercio Italiane Universitas Mercatorum, istituita con D.M. 10 maggio 2006, pubblicato sulla G.U. n. 134 del 12 giugno 2006, seguito denominata Università, rappresentata dal Dott. Danilo Iervolino domiciliato per la carica Presidente dell Università, presso la sede legale della medesima, in Roma, Piazza Mattei n.10, P. IVA e C.F. 09106101000; e La Camera Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura Brescia, partita I.V.A. 00859790172, C.F. 80013870177, in persona del dr Massimo Ziletti, C.F. ZLTMSM64M22B157V, nato a Brescia il 22/8/1964, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell interesse della Camera Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura Brescia, seguito incata per brevità come "Camera Commercio Brescia, con sede in Brescia, Via Einau n. 23, quale Segretario Generale e rappresentante negoziale della stessa, PREMESSO CHE il sistema educativo ed il sistema produttivo convengono sulla necessità sviluppare adeguate forme raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine migliorare la qualità dei processi formativi e favorire la ffusione della cultura d impresa; al fine agevolare le scelte professionali meante la conoscenza retta del mondo del lavoro e realizzare momenti alternanza tra stuo e lavoro nell ambito dei processi formativi, i soggetti sopra richiamati possono promuovere tirocini formazione ed orientamento Pagina 1 6
in impresa a beneficio coloro che abbiano già assolto l obbligo scolastico. VISTO L Art. 6 co 4 DPR del 7 agosto 2012 n.137. SI CONVIENE QUANTO SEGUE Articolo 1 Oggetto a. Costituiscono oggetto della presente convenzione le conzioni e le norme regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi dottorati ricerca e scuole specializzazione o corsi master o perfezionamento, e laureati dell Università Telematica Universitas Mercatorum. b. Il tirocinio, che si configura come integrazione e completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi dattici, orientamento e acquisizione conoscenze del mondo produttivo anche al fine agevolare le scelte professionali dei scenti. Articolo 2 Modalità a. Il tirocinio formativo e orientamento, ai sensi dell art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/97 non costituisce rapporto lavoro. b. Durante lo svolgimento del tirocinio, l attività formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall Università in veste responsabile dattico - organizzativo e da un tutore aziendale, incato dal soggetto ospitante. Pagina 2 6
c. Ciascun tirocinante inserito nell ente ospitante in base alla presente Convenzione concorda con il tutor un progetto formativo e orientamento contenente: Il nominativo del tirocinante; I nominativi del tutore e del responsabile aziendale; Obiettivi e modalità svolgimento del tirocinio, con l incazione dei tempi presenza in azienda; Le strutture aziendali (Divisioni Laboratori Servizi ecc.) presso cui si svolge il tirocinio. d. I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità realizzazione del tirocinio formativo e orientamento sono contenuti nel Progetto formativo. e. Nel Progetto è incato il nominativo del tirocinante e del tutor dell Ente/Azienda incaricato seguire il corretto e proficuo sviluppo del Progetto, certificando le presenze del tirocinante alle attività tirocinio meante un apposito registro Report ore Tirocinio, che sarà reso sponibile al corsista in piattaforma. f. L Università sottoporrà alla struttura ospitante i candati al tirocinio, che verranno da questa selezionati ed accettati. Art. 3 Impegni dell Università a. L Università si impegna a garantire che il tirocinante, qualora non sia pendente Camera Commercio e relative articolazioni funzionali o svolga il tirocinio non in orario lavoro, usufruisca un assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità tirocinante, all attività dell Azienda ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la Pagina 3 6
responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice). b. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al fuori dell azienda e rientranti nel Progetto formativo e orientamento. In caso incidente durante lo svolgimento del tirocinio, Camera Commercio e relative articolazioni funzionali si impegna a segnalare l evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all Università. c. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono specificatamente comunicate alla Camera Commercio e relative articolazioni funzionali ospitante con separata comunicazione. d. L Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all interno del Progetto, una chiarazione con la quale lo stesso si assume l impegno : Svolgere le attività previste dal progetto formativo e orientamento; Seguire le incazioni dei tutori e dei responsabili aziendali; Rispettare i regolamenti sciplinari, le norme in materia igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti nell Azienda ospitante; Mantenere l obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell Azienda ospitante cui venga a conoscenza durante il tirocinio; Richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi; Pagina 4 6
Regere una relazione sull attività svolta. Art. 4 Impegni dell Azienda ospitante L Azienda ospitante si impegna a: Rispettare e a far rispettare il progetto tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità); Trasmettere all Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi; Segnalare tempestivamente all Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché ogni sua eventuale assenza o interruzione. Al termine del tirocinio la Camera Commercio e relative articolazioni funzionali rilascia al tirocinante una certificazione relativa allo svolgimento del tirocinio. Nel caso tirocini svolti da studenti, con valore sostitutivo un esame, la Camera Commercio e relative articolazioni funzionali compila la scheda valutazione del tirocinio fornita dall Università. Art. 5 Oneri finanziari a. La realizzazione del tirocinio non comporta per la Camera Commercio e relative articolazioni funzionali e per l Università alcun onere finanziario, né obblighi altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione. Art. 6 Durata della convenzione a. La presente convenzione produce effetto a partire dalla data sottoscrizione, ha durata triennale e potrà essere rinnovata per un Pagina 5 6
ulteriore triennio con specifico atto sottoscritto tra le parti, salvo il recesso una delle parti da comunicarsi meante raccomandata A/R con preavviso almeno 3 mesi. b. In caso recesso, verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti. Art. 7 Disposizioni finali a. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all art. 18, legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142. Letto, approvato, sottoscritto in il Università Telematica Camera Commercio Brescia Universitas Mercatorum Il Presidente del CdA Il Segretario Generale Dott. Danilo Iervolino Dr Massimo Ziletti IL SEGRETARIO GENERALE (dr Massimo Ziletti) Pagina 6 6