Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)



Documenti analoghi
Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione

Su richiesta motivata degli offerenti, le forfettarie possono venire riesaminate e adeguate.

Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)

Ordinanza sulla scuola media di diploma (OSMD)

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Legge sulla promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni (LSE, Legge sullo sviluppo economico)

Ordinanza sulla formazione professionale di base

in base all'art. 14 cpv. 2 della legge cantonale sulla caccia del 4 giugno )

Legge sulla formazione continua dei docenti 1 (del 19 giugno 1990)

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza della legge sulla promozione della cultura (OPCult)

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Profilo della formazione in linguistica applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali

Regolamento della Conferenza universitaria svizzera

Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sui servizi linguistici dell Amministrazione federale

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)

Disposizioni inerenti i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e per distributori di prodotti fitosanitari nonché per consulenti

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività di estetista.

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:

Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

Direttive concernenti gli stage previsti nell ambito del ciclo di studio Master of Science in formazione professionale

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Legge sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport)

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Coltellinaia/Coltellinaio con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sul servizio dentistico scolastico

Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza d'esecuzione della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Ordinanza sulle derrate alimentari)

Ordinanza sulla formazione professionale di base

N.B. Testo coordinati con le modifiche apportate, successivamente dalla L.R. 16 febbraio 2010, n. 15; e dalla L.R. 25 novembre 2010, n. 23.

Direttive per l'applicazione del regolamento concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate

ASIPG Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori. Riforma della formazione professionale di base dei pittori

Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna

Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)

Documenti per i corsi

Ordinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni (OCLing)

Ordinanza sulla formazione professionale di base

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni (OCLing)

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

Ordinanza sulla formazione professionale di base

R E G O L A M E N T O

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Profilo della formazione in psicologia applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

persona in formazione è stipulato dall azienda o organizzazione di riferimento. Art. 9 Ubicazione della formazione di base ad impostazione aziendale

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Regolamento sul pensionamento anticipato

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

I. DISPOSIZIONI GENERALI. Oggetto e scopo

REPUBBLICA DI SAN MARINO

CONVEGNO regionale DIRIGENTI SCOLASTICI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ISTTITUZIONI SCOLASTICHE: 1 Dicembre 2014

primi due anni (studio di base) del corso quinquennale di scienze farmaceutiche e del diploma federale di farmacista.

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Articolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità)

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Formazione commerciale di

Profilo delle scuole universitarie di teatro (SUT)

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL ECONOMIA

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Statuti del Ramo amministrazione pubblica

PO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A.

Linee guida. Accreditamento dei corsi di formazione strutturati per pompieri professionisti

Cancelleria comunale Via Municipio Mendrisio

REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI DELL ENTE LOCALE. Approvato con deliberazione giuntale n. 162 del

Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero

Corso preparatorio all esame professionale superiore per il diploma federale di Economista aziendale nelle arti e mestieri

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University

Ordinanza del DFI

Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo

REGOLAMENTO DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO

Transcript:

430.00 Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) emanata dal Governo il 5 febbraio 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali Art. La presente ordinanza disciplina l'esecuzione della legge sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua ). Oggetto Art. Il Governo esercita la vigilanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua ed è competente per i seguenti compiti: a) stabilire le condizioni per il riconoscimento dal punto di vista del diritto a sussidi nel quadro di mandati di prestazioni; b) stipulare contratti quadro con gli enti responsabili di formazioni transitorie, scuole professionali di base, istituzioni di perfezionamento professionale e scuole specializzate superiori; c) riconoscere curricoli di formazione cantonali nella formazione professionale di base; d) stabilire le indennità di commissioni, capi esperti ed esperti in procedure di qualificazione della formazione professionale di base. Art. 3 Il Dipartimento è competente per: a) la nomina della Commissione della formazione professionale per un periodo di carica di quattro anni; b) la stipulazione di contratti annuali con istituzioni che il Governo ha riconosciuto tramite contratti quadro dal punto di vista del diritto a sussidi; c) l'attribuzione di mandati di prestazioni per offerte di perfezionamento professionale; d) l'attribuzione di mandati di prestazioni per offerte di formazione per formatori che propongono una formazione professionale pratica; Competenze, compiti. Governo. Dipartimento ) CSC 0.00 ) CSC 430.000..009

430.00 Formazione professionale e offerte di formazione continua e) la determinazione di metodi per la garanzia e lo sviluppo della qualità; f) l'emanazione di istruzioni sulla procedura di qualificazione; g) la nomina del presidente e degli altri membri delle commissioni d'esame per un periodo di carica di quattro anni e la determinazione del settore di competenza; h) la delega della direzione degli esami all'ufficio della formazione professionale o a una commissione d'esame; i) la delega dello svolgimento di esami a organizzazioni del mondo del lavoro; j) la vigilanza sui curricoli di maturità professionale; k) la sottoscrizione di attestati di maturità professionale; l) ) un'offerta adeguata alle esigenze per la formazione di formatori nella formazione professionale pratica, a norma delle disposizioni del diritto federale; m) ) la definizione dei criteri per l'assegnazione degli apprendisti alle scuole. 3. Ufficio della formazione professionale Art. 4 Nell'orientamento professionale, negli studi e nella carriera, l'ufficio della formazione professionale fornisce in particolare le seguenti prestazioni: a) informazione e documentazione generali relative alla scelta della professione, della scuola e degli studi; b) gestione di centri d'informazione; c) consulenza a giovani, apprendisti e adulti relativa alle possibilità di formazione e perfezionamento professionale. All'Ufficio competono i compiti non attribuiti a un'altra autorità, in particolare: a) la vigilanza sulla formazione professionale di base, nonché il coordinamento e la direzione in questioni relative alla legislazione, ai mandati di prestazioni, al finanziamento, alla pianificazione dell'offerta, alla garanzia della qualità, alla collaborazione, alla promozione della permeabilità, allo scambio di informazioni e al marketing della formazione; ) Introduzione giusta art. n. 6 dell'ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi, CSC 70.340, entrata in vigore il gennaio 009 ) Introduzione giusta art. n. 6 dell'ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi, CSC 70.340, entrata in vigore il gennaio 009..009

Formazione professionale e offerte di formazione continua 430.00 b) la collaborazione con la Confederazione, con le istituzioni della formazione professionale, con organizzazioni cantonali e regionali del mondo del lavoro, nonché con i comuni, altri Cantoni e l'estero; c) la promozione della collaborazione fra i tre luoghi di apprendimento; d) la regolamentazione della competenza per il perfezionamento professionale insieme all'ufficio della formazione medio-superiore; e) la preparazione dei contratti quadro e dei contratti annuali; f) la verifica dell'osservanza da parte delle istituzioni della formazione professionale delle disposizioni di Confederazione e Cantone; g) l'esame dell'adempimento dei mandati di prestazioni e il calcolo dei sussidi; h) la decisione sull'ammissione alla procedura di qualificazione; i) la sottoscrizione di attestati e diplomi per formatori che propongono una formazione professionale pratica, attestati federali di capacità e attestati professionali. 3 L'Ufficio gestisce l'atelier per apprendisti creatori d'abbigliamento. Art. 5 Nel settore delle offerte di formazione continua, all'ufficio della formazione medio-superiore competono in particolare i seguenti compiti: a) il coordinamento e la direzione del settore della formazione terziaria in questioni relative alla legislazione, ai mandati di prestazioni, al finanziamento, alla pianificazione dell'offerta, alla garanzia della qualità, alla collaborazione, alla promozione della permeabilità, allo scambio di informazioni e al marketing della formazione; b) la collaborazione con la Confederazione, con le istituzioni della formazione professionale, con organizzazioni cantonali e regionali del mondo del lavoro, nonché con i Cantoni interessati e l'estero in questioni della formazione professionale superiore e del perfezionamento professionale; c) la promozione della collaborazione fra i diversi partner; d) la presa di posizione a destinazione della Confederazione in merito a domande di riconoscimento per curricoli formativi e studi post diploma presso scuole specializzate superiori; e) la preparazione dei contratti quadro e dei contratti annuali delle istituzioni per il perfezionamento professionale, delle scuole specializzate superiori, delle scuole universitarie e degli istituti di ricerca; f) in collaborazione con le autorità federali, la verifica dell'osservanza da parte delle scuole specializzate superiori dei presupposti per il riconoscimento; g) l'esame dell'adempimento dei mandati di prestazioni e il calcolo dei sussidi delle istituzioni per il perfezionamento professionale, delle scuole specializzate superiori, delle scuole universitarie e degli istituti di ricerca; 4. Ufficio della formazione medio-superiore..009 3

430.00 Formazione professionale e offerte di formazione continua h) il calcolo dei sussidi al livello secondario II d'intesa con l'ufficio della formazione professionale. II. Formazione professionale di base Autorizzazione di formazione Contratto di tirocinio Formazione e perfezionamento professionale dei formatori Assegnazione degli apprendisti alle scuole professionali di base Art. 6 Un'azienda di tirocinio che intende per la prima volta formare apprendisti o che non ha più formato apprendisti per oltre cinque anni dopo la conclusione dell'ultimo rapporto di tirocinio deve chiedere un'autorizzazione di formazione all'ufficio della formazione professionale prima di stipulare il contratto di tirocinio. L'Ufficio esamina i presupposti aziendali e di personale. Può far capo a esperti per accertamenti e comunica la decisione per iscritto. Art. 7 I contratti di tirocinio e di pratica devono essere inoltrati all'ufficio in triplice copia per approvazione prima dell'inizio della formazione. Sono soggette ad approvazione anche le modifiche contrattuali. Se la formazione avviene in diversi luoghi, le competenze e le responsabilità devono essere disciplinate nel contratto di tirocinio o in un accordo supplementare. 3 L'inizio della formazione professionale di base va di norma fissato al agosto. Art. 8 L'Ufficio provvede a un'offerta per il raggiungimento della qualifica pedagogico-professionale per i formatori nelle aziende. In caso di necessità o su richiesta delle organizzazioni del mondo del lavoro si tengono corsi di perfezionamento professionale e convegni professionali per aziende di tirocinio, obbligatori o facoltativi, in particolare in caso di modifiche di ordinanze sulla formazione professionale e di piani di formazione. L'Ufficio può organizzare e svolgere corsi di perfezionamento professionale facoltativi per formatori che propongono posti di formazione professionale pratica per persone con esigenze di formazione particolari. Art. 9 Insieme all'approvazione del contratto di tirocinio, l'ufficio assegna gli apprendisti alle scuole professionali di base del comprensorio delle aziende di tirocinio. Su richiesta degli apprendisti, con il consenso dell'azienda di tirocinio e dopo aver sentito le scuole professionali di base interessate, essi possono venire assegnati a un'altra scuola. 4..009

Formazione professionale e offerte di formazione continua 430.00 Per ottimizzare le dimensioni delle classi, sentiti gli apprendisti, le aziende di tirocinio e le scuole professionali di base interessate, l'ufficio può procedere a una riassegnazione degli apprendisti. Art. 0 Le scuole professionali di base inseriscono nei programmi d'insegnamento obiettivi di formazione relativi al tema della promozione della salute e della prevenzione. Art. La condizione per il riconoscimento definitivo da parte del Cantone di un curricolo di maturità professionale è costituito dal suo riconoscimento definitivo da parte dell'ufficio federale competente. Un curricolo di maturità professionale viene riconosciuto provvisoriamente dal Cantone al momento dell'avvio della procedura di riconoscimento da parte dell'ufficio federale. Gli apprendisti che hanno sostenuto con successo l'esame finale ricevono l'attestato di maturità professionale, se hanno anche superato la procedura di qualificazione per l'attestato federale di capacità. 3 Fino al riconoscimento definitivo da parte dell'ufficio federale di un curricolo di maturità professionale, le scuole di maturità professionale rilasciano attestati provvisori, sottoscritti dal direttore del Dipartimento. La scuola deve sostituire gli attestati una volta ottenuto il riconoscimento da parte dell'ufficio federale. Promozione della salute Scuole di maturità professionale III. Formazione professionale superiore e perfezionamento professionale Art. Domande di riconoscimento dal punto di vista del diritto a sussidi di scuole specializzate superiori o di istituzioni che fanno del perfezionamento professionale una parte essenziale della loro attività vanno inoltrate all'ufficio della formazione medio-superiore. Domande di riconoscimento IV. Scuole universitarie Art. 3 Le domande per l'ottenimento di un'autorizzazione d'esercizio o per il riconoscimento dal punto di vista del diritto a sussidi di una scuola universitaria o di un'istituzione simile vanno inoltrate all'ufficio della formazione medio-superiore. Autorizzazione d'esercizio e domande di riconoscimento..009 5

430.00 Formazione professionale e offerte di formazione continua V. Disposizioni finali Abrogazione del diritto previgente Entrata in vigore Art. 4 I seguenti atti normativi sono abrogati:. ordinanza sulla maturità professionale del 7 giugno 995 (CSC 430.05) ) ;. ordinanza concernente la Commissione cantonale per la formazione professionale del 5 novembre 98 (CSC 430.050) ) ; 3. ordinanza sull'organizzazione dell'orientamento professionale del 9 novembre 98 (CSC 430.00) 3) ; 4. regolamento sugli esami di fine tirocinio nelle professioni artigiane e industriali del 3 novembre 98 (CSC 430.50) 4) ; 5. decreto governativo concernente il contributo dei partecipanti ai corsi per maestri di tirocinio del 9 dicembre 995 (CSC 430.470) 5) ; 6. decreto governativo concernente il contributo delle partecipanti ai corsi per maestre di tirocinio d'economia domestica del 9 dicembre 995 (CSC 430.475) 6). Art. 5 La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il gennaio 008. ) AGS 995, 3340; AGS 998, 40 e AGS 004, 778 ) AGS 98, 05 e AGS 004, FUC 44 3) AGS 98, 053; AGS 990, 66; AGS 998, 405; AGS 000, 487 e AGS 004, FUC 493 4) AGS 98, 043; AGS 995, 3533; AGS 998, 409; AGS 000, 4873 e AGS 004, FUC 779 5) AGS 98, 06; AGS 989, 9 e AGS 993, 93 6) AGS 983, 87 e AGS 993, 93 6..009