Pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA Sede di Catanzaro Sezione Seconda N.520 REG.DEC. N.1384/06 REG.RIC. ANNO 2008 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso R.G. n. 1384 del 2006, proposto da Boragina Carmelo, rappresentato e difeso dall avv. Sonia Lampasi, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Vibo Valentia, via Minerva, trav. 1, n. 12; contro -Comune di Pizzo, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio; -Settore Urbanistica, in persona del Responsabile, non costituito in giudizio; e nei confronti di -Ruoppolo Costanza, non costituita in giudizio; per l annullamento -dell ordinanza di demolizione n. 44 del 20.9.2006, emessa dal Responsabile del Settore Urbanistica e notificata il 22.9.1996, con la quale è stato ingiunto al sig. Borragina la demolizione delle opere abusive descritte in premessa ed al ripristino dello stato dei luoghi ; - del presupposto verbale di sopralluogo prot. n. 2995 Urb. del 8.9.2006 Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e Ambiente ; - di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e conseguente. Visto il ricorso con i relativi allegati; Constatata l omessa costituzione in giudizio dell amministrazione comunale intimata; Constatata l omessa costituzione in giudizio della controinteressata intimata; Vista l ordinanza di accoglimento di questa Sezione n. 35 del 11.1.2007; Visti tutti gli atti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del giorno 7 marzo 2008, il cons.. Concetta Anastasi;
Pagina 2 di 5 Uditi per le parti i difensori presenti, come da relativo verbale di udienza; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTO Con atto notificato in data 22.11.2006 e depositato in data 12.12.2006, il ricorrente impugnava l epigrafata ordinanza, premettendo che, con atto prot. 16304 del 7.9.2005, aveva presentato denunzia di inizio attività per l esecuzione di opere nel proprio fabbricato, sito in Pizzo, alla via Tommaso Bardari, n. 15, in catasto al F.6 part. 514 sub. 1101, consistenti, in particolare, in : 1) rifacimento del bagno con rimozione dei pezzi igienici; 2) rifacimento del pavimento nella mensola del balcone; 3) rimozione della tettoia esistente e messa in opera di nuova tettoia per evitare infiltrazioni d acqua piovana nella sottostante proprietà con precisazione che detta tettoia sarebbe stata corredata delle cabalette di gronda; 4) messa in opera nei vani delle finestre e dei balconi di persiane. Esponeva che, successivamente, completati i lavori inerenti la tettoia, il personale U.T.C. ed il Comando di Polizia Municipale, in conseguenza della nota presentata dai signori Ruoppolo, espletavano il sopralluogo del 7.9.2006, e, con verbale redatto in data 8.9.2006, rilevavano alcune divergenze rispetto alle planimetrie indicate in d.i.a., concernenti sia la tettoia che la copertura del vano esistente. Conseguentemente, veniva emanato l impugnato provvedimento, avverso cui il ricorrente interponeva l odierno gravame, fondato sul seguente articolato motivo di diritto: -eccesso di potere per motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica; violazione e falsa applicazione dell art. 37 D.P.R. 6.6.2001 n. 380, anche in relazione ai principi di cui al capo II del Titolo II parte I Decreto Legislativo n. 378/2001- violazione dei principi di cui all art. 97 Cost. e legge 7.8.1990 n. 241, di proporzionalità della sanzione- eccesso di potere per carenza di istruttori, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta ed illogicità, difetto di motivazione; -sviamento ed eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta dell azione amministrativa irragionevolezza. L impugnato provvedimento, emesso dopo un notevole lasso di tempo dal completamento dei lavori, sarebbe fondato sopra accertamenti superficiali, privi di rilievi tecnici e fotografici nonché di misurazioni. Concludeva per l accoglimento del ricorso, con vittoria di spese. Non si costituiva l intimata amministrazione per resistere al presente ricorso. Non si costituiva neanche la controinteressata intimata.
Questa Sezione, con ordinanza n. 35 del 11.1.2007, accoglieva la domanda di interinale sospensione dell impugnato provvedimento. Alla pubblica udienza del giorno 7.3.2008 il ricorso passava in decisione. DIRITTO Pagina 3 di 5 Ad avviso dell esponente, l impugnato provvedimento, emesso dopo un notevole lasso di tempo dal completamento dei lavori, sarebbe fondato sopra accertamenti superficiali, privi di rilievi tecnici e di misurazioni nonché in assenza di un serio raffronto dello stato dei luoghi con i rilievi fotografici, dai quali si sarebbe potuto evincere che il ricorrente avrebbe collocato una tettoia di copertura del proprio balcone e del piccolo vano cucina munita di perline e tegole onde evitare infiltrazioni di acqua, in sostituzione della precedente, senza alterare lo stato dei luoghi nonché lasciando inalterate il luogo e la pendenza della tettoia e della falda, sia sulla parte di copertura del cucinino in muratura che sulla restante porzione del balcone. Secondo l esponente, pertanto, l impugnato provvedimento sarebbe illegittimo, in quanto, nella specie, si sarebbe potuta applicare, al massimo, la sanzione pecuniaria ai sensi dell art. 37, comma 1, del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e non già la più grave sanzione della demolizione. Le opere oggetto di contestazione risultano essere state realizzate in conseguenza della DIA, presentata dal ricorrente con atto prot. 16304 del 7.9.2005, su cui si era già da lungo tempo formato il silenzio-assenso, per effetto del mancato esercizio del potere inibitorio dell Amministrazione nel termine perentorio di trenta giorni. Tuttavia, l Amministrazione, nonostante il decorso del termine perentorio di trenta giorni, poteva, comunque, esercitare in ogni tempo il suo generale potere di controllo sulle attività edilizie -trattandosi di un potere per il quale l art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 non prevede un termine di decadenza- sia nel caso in cui che le opere in via di realizzazione o già realizzate non corrispondessero a quelle oggetto della denuncia, sia nel caso in cui tali opere non sarebbero potute essere realizzate in base una semplice D.I.A., perché richiedenti il previo rilascio del permesso di costruire. Ed invero, dal momento che l istituto della D.I.A. presuppone che le opere realizzate corrispondano perfettamente a quelle oggetto della comunicazione indirizzata all Amministrazione, non sussiste alcun affidamento del privato da tutelare, nel caso di difformità delle opere realizzate rispetto a quelle descritte nella relazione e negli elaborati progettuali allegati alla D.I.A., con la conseguenza che le parti di opere realizzate in difformità dalla D.I.A. non potrebbero che essere tout court equiparate alle opere realizzate sine titulo. Occorre poi accertare se le opere realizzate sine titulo rientrino tra le tipologie di interventi edilizi assoggettate al regime della D.I.A oppure tra le tipologie di interventi edilizi assoggettati al regime del permesso di costruire. Infatti, nell ipotesi di opere realizzate in assenza del permesso di costruire, trova applicazione l art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, che prevede l adozione di un ordine di demolizione, mentre, nell ipotesi in cui le opere realizzate in difformità dalla
D.I.A. rientrano tra gli interventi edilizi assoggettati al regime del permesso di costruire, trova applicazione l art. 37, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, che non prevede la sanzione demolitoria, ma solo l irrogazione di una sanzione pecuniaria al responsabile dell abuso. Nella specie, dal verbale del sopralluogo del giorno 8.9.2006, risulta che il ricorrente avrebbe modificato la tettoia: sia in larghezza con l aggiunta di almeno due file di tegola, sia in lunghezza con il prolungamento della stessa sino al tetto di proprietà Di Iorgi e sia con la modifica della pendenza della falda mediante un lieve innalzamento della nuova struttura al di sotto dei balconi dei signori Ruoppolo; detta tettoia sostenuta da tre tubolari in ferro e con copertura in tegole marsigliesi e soffitto rivestito in perline, copre l intero balcone di proprietà del sig. Boragina Carmelo e risulta altresì che la copertura del vano già esistente, posta la di sotto del primo balcone di proprietà dei sig.ri Ruoppolo (lato Angitola), è stata anch essa modificata con l aggiunta, però, di una sola fila d tegole in plastica e con una lieve pendenza della falda.. Pertanto, risulta che l intervento edilizio oggetto di contestazione presenterebbe difformità di lieve entità rispetto alle planimetrie allegate a corredo della D.I.A., non certo tali da comportare una modifica del prospetto del fabbricato, inteso come aspetto esterno sotto il profilo estetico-architettonico, il quale soltanto sarebbe riconducibile alla categoria della ristrutturazione, ai sensi dell art. 10 del D.P.R. n. 380/2001. Ne consegue che, anche prescindendo dalle considerazioni svolte dal ricorrente in ordine alla carenza di istruttoria che non avrebbe consentito di accertare la sostanziale conformità degli interventi edilizi realizzati rispetto alla situazione preesistente ed anche a voler accedere alla tesi della P.A., si dovrebbe, comunque, concludere che le denunziate difformità non potrebbero, comunque, essere sanzionate con la grave misura dell ordine di demolizione, ma soltanto con l applicazione di una sanzione pecuniaria, trattandosi di lavori certamente assentibili con D.I.A. e non con permesso di costruire, secondo le previsioni di cui all art. 22 del medesimo D.P.R. n. 380 del 2001 e successive modificazioni. Pertanto la censura si appalesa meritevole di adesione. In definitiva, il ricorso deve essere accolto e, per l effetto, deve essere disposto l'annullamento dell'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, poiché il fatto che i contrinteressati non siano formalmente presenti nel giudizio non esime il giudice adito dallo statuire sul riparto fra le parti in causa di spese ed oneri del giudizio, secondo le regole dettate dall'art. 91 e ss. c.p.c. (conf.: Cons. Stato: Sez. VI, 24 aprile 2007, n. 1842 e Sez. V, 06 dicembre 1993, n. 1256) P.Q.M. Pagina 4 di 5 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Seconda, definitivamente pronunziando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l effetto, annulla l impugnato provvedimento. Condanna il Comune di Pizzo Calabro e la controinteressata al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio, che liquida, complessivamente e forfettariamente, nella
somma di.1000 (euro mille), da, porre nella misura di. 500 (euro cinquecento), a carico di ciascuna di esse parti soccombenti. Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'autorità Amministrativa. Pagina 5 di 5 Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del giorno 7 marzo l intervento dei signori magistrati: 2008, con Guido Romano Concetta Anastasi Pierina Biancofiore IL GIUDICE EST. Presidente Giudice Rel. Est. Giudice IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO