COMUNE DI AURONZO DI CADORE PROVINCIA DI BELLUNO CONTRATTO DI COMODATO D USO GRATUITO DELL IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE DA ADIBIRE A SEDE DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA GRUPPO PROTEZIONE CIVILE AURONZO DI CADORE. L anno 2019, il giorno del mese di, presso la sede municipale del Comune di Auronzo di Cadore in Via Roma, 24 a Auronzo di Cadore, TRA Il Comune di Auronzo di Cadore, C.F., di seguito denominato Comodante, nella persona del nato a il il quale agisce in nome, per conto e nell interesse esclusivo dell Amministrazione Comunale che rappresenta; E L Associazione di volontariato denominata Gruppo Protezione Civile Auronzo di Cadore, C.F. 92008670256, di seguito denominata Comodatario, nella persona di nato a ) il, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente pro - tempore dell Associazione di cui sopra; VISTO La Legge 7 dicembre 2000, n. 383 Disciplina delle associazioni di promozione sociale ; il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore ; lo Statuto Comunale; il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e Soggetti privati; PREMESSO CHE - l Associazione si è costituita con atto notarile rep. n. 25096 in data 17/10/1996; - l Associazione è dotata di un proprio Statuto nel quale sono contemplate le finalità generali e specifiche; in particolare, l Associazione si prefigge di agire in tutti i casi di emergenza e di calamità per prevenire i pericoli, i danni e i disastri e per porvi riparo; - l Associazione è regolarmente iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Veneto ONLUS BL0230, all Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile PCVOL-05-A-0025-BL-01, nell elenco delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile F1.231; 1
- l Associazione opera ininterrottamente sul territorio del Comune di Auronzo di Cadore dall anno della sua costituzione; - l edificio comunale oggetto del presente contratto è sede legale ed operativa dell Associazione dall anno della sua costituzione, senza soluzione di continuità; - l Associazione è l unica Organizzazione di Volontariato di protezione civile presente sul territorio comunale; VALUTATO - l utilità sociale conseguita dal Comodatario; - il perseguimento di un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore a quello meramente economico; - L assenza di scopo di lucro nell attività concretamente svolta dal soggetto destinatario del bene; - l esclusivo svolgimento delle attività istituzionali del Comodatario ossia il perseguimento di servizi e attività di rilevante utilità pubblica; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO Il Comune di Auronzo di Cadore - Comodante concede in comodato d uso gratuito al Gruppo Protezione Civile Auronzo di Cadore - Comodatario l edificio di proprietà comunale sito in Via Roma n. 14, censito al NCEU del Comune di Auronzo di Cadore foglio 86 mapp. 266, come meglio rappresentato nella planimetria ivi allegata al presente contratto a formarne parte integrante e sostanziale e contraddistinta come Allegato 1. L affidamento dell edificio suddetto ha per oggetto l assegnazione di spazi da adibire a sede dell Organizzazione di Volontariato Gruppo Protezione Civile Auronzo di Cadore, che se ne serve per svolgere le proprie attività statutarie in ambito di protezione civile e per il ricovero di materiali e mezzi di sua proprietà. Il comodato è strettamente ed inscindibilmente legato alle attività di protezione civile che il Gruppo Protezione Civile Auronzo di Cadore svolge ai sensi della Convenzione per la promozione e l attuazione di attività di protezione civile tra il comune di Auronzo di Cadore e il gruppo protezione civile Auronzo di Cadore approvata con medesima delibera di giunta con la quale viene approvato il presente contratto e si risolve automaticamente qualora dette attività non siano più prestate o in qualsiasi caso di risoluzione della medesima convenzione. Il comodato oggetto del presente contratto è gratuito. ART. 2 UTILIZZO DEI LOCALI Il Comodatario si impegna ad utilizzare i locali assegnati in modo diretto ed esclusivamente per le attività sociali dell Associazione, ossia attività di tipo volontaristico, senza fini di lucro, nell ambito della Protezione Civile, comprese le riunioni dell Associazione. 2
Per nessun motivo e in nessuna forma il Comodatario potrà consentire l uso e il godimento, anche parziale e/o gratuito, degli spazi a terzi. Il piano terra e il piano seminterrato sono adibiti a ricovero mezzi e attrezzature. Ai piani superiori hanno sede la Sala Operativa, la Sala Riunioni e il C.O.C, locali che il comodatario si impegna a mettere a disposizione del comodante insieme alle relative attrezzature, a seguito di apertura del C.O.C. da parte del Sindaco. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo è causa di risoluzione immediata del contratto di comodato ART. 3 CONSEGNA DEI LOCALI Con il presente contratto il Comodante consegna al Comodatario i locali di cui al presente contratto. Al momento della consegna i suddetti locali risultano già occupati dal Comodatario con beni di sua proprietà e consistenti in: dotazioni informatiche, apparecchiature radio, antenne, pali di sostegno e cablaggi, apparati di videosorveglianza, telecamera monitoraggio boschi, impianto rete LAN, arredi, documentazione cartacea, attrezzature specialistiche di PC e AIB, magazzino divise e dpi, parco mezzi. L edificio comunale di cui al presente contratto risulta già adibito a sede del Comodatario considerato che è stato oggetto di ristrutturazione ed adeguamento funzionale, ex deliberazioni di Giunta Regionale n. 1657/2007 e n. 3762/2008 e Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 343/2008, con il progetto Lavori di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo stabile comunale sede del Gruppo di Protezione Civile, e atteso che all attribuzione del punteggio della graduatoria utile alla concessione del finanziamento regionale hanno contribuito la reperibilità h24 garantita dal Comodatario e la capacità, in termini di risorse presenti sul territorio comunale, garantita dalle dotazioni di proprietà del Comodatario stesso. ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO Il presente contratto ha decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso e la durata di anni 15. Il contratto non è tacitamente rinnovabile. Il Comodante può revocare anticipatamente la concessione del bene qualora il Comodatario non rispetti gli obblighi assunti con il presente contratto ovvero ne cambi la destinazione d uso o quando abbia cessato di servirsene. Il Comodante può altresì revocare anticipatamente la concessione qualora il comodatario incorra in gravi inadempienze degli obblighi assunti nella Convenzione per la promozione e l attuazione di attività di protezione civile tra il comune di Auronzo di Cadore e il gruppo protezione civile Auronzo di Cadore approvata con medesima delibera di giunta con la quale viene approvato il presente contratto Il Comodante, durante il termine convenuto o prima che il Comodatario abbia cessato di servirsi, può esigere la restituzione del bene qualora sopravvenga un urgente e impreveduto bisogno. In quest ultimo caso il Comodante provvederà ad assegnare in comodato d uso al Comodatario una sede altrettanto idonea e 3
adeguata a contenere materiali, mezzi e attrezzature e a predisporre cablaggi e impiantistica per i servizi di trasmissione dati, radiocomunicazioni, rete LAN, videosorveglianza, qualora non presenti, sì da permetterne il regolare proseguimento delle attività senza soluzione di continuità ed il trasferimento di tutti i beni di proprietà del Comodatario stesso, posto che disporre di una sede è condizione fondamentale per le attività di un Associazione che opera in ambito di protezione civile. ART. 5 RESTITUZIONE DEGLI SPAZI Il Comodatario è obbligato a restituire al Comodante i locali concessi alla scadenza del termine convenuto o anticipatamente alla scadenza convenuta nei casi sopradescritti o in caso di scioglimento dell Associazione di Volontariato. I locali dovranno essere restituiti nel medesimo stato originario in cui consegnati, salvo il normale deperimento dovuto all uso, liberi da cose e persone. ART. 6 - OBBLIGHI DEL COMODATARIO Il Comodatario è tenuto a custodire è a conservare il bene concesso con la diligenza del buon padre di famiglia. Il Comodatario è tenuto a servirsi del bene esclusivamente per l uso determinato dal presente contratto ossia per finalità di protezione civile. Il Comodatario non può concedere il godimento del bene a terzi. Il Comodatario è obbligato alla restituzione del bene alla scadenza del termine convenuto. ART. 7 - IMPEGNI DEL COMODANTE La manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dei locali oggetto del presente contratto, e tutte le spese di energia elettrica, consumo idrico, riscaldamento, sono a carico del Comodante. Dette opere di manutenzione dovranno essere previamente autorizzate dal comodante. È, inoltre, a carico del Comodante ogni altro onere relativo a imposte o tributi gravanti sull immobile concesso in comodato. Il Comodante è tenuto al rimborso delle spese straordinarie sostenute dal Comodatario per la conservazione del bene, se queste erano necessarie ed urgenti, previa tempestiva comunicazione, corredata da preventivo, da effettuarsi da parte del Comodatario e sulla base di presentazione di idonea documentazione contabile delle spese sostenute. ART. 8 MODIFICHE AL CONTRATTO Qualunque eventuale modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto scritto e debitamente sottoscritto dalle parti e potrà essere approvata solo per iscritto. ART. 9 - CONTROVERSIE 4
Per ogni controversia, relativa o dipendente dalla presente scrittura, è competente il Foro di Belluno. Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le norme del Codice Civile. ART. 10 PRIVACY In ordine alla finalità e modalità del trattamento dei dati personali, si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679. ART. 11 - NORME FINALI Il presente contratto, redatto in duplice originale da rimanere in possesso di ciascuna delle parti, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, ha validità ad ogni e per ogni effetto di legge, è esente dall imposta di bollo, ai sensi dell art. 82, D.Lgs 117/2017. Il presente contratto sarà soggetto a registrazione in caso d uso. Le relative spese saranno a carico della parte che la richiede. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è stato stipulato nell esercizio della loro libertà negoziale e previa attenta negoziazione di ciascuna clausola dello stesso. Pertanto, le Parti dichiarano e riconoscono che non potranno trovare applicazioni nel caso di specie gli articoli 1341 e 1342 C.C. Le parti espressamente precisano che in nessun caso, in sede di interpretazione del presente contratto, potrà mai intendersi che le stesse abbiano voluto stipulare un contratto di locazione. Il presente atto, dattiloscritto in n. 5 pagine, è composto da n. 11 articoli. Letto, approvato e sottoscritto Per il Comune di Auronzo di Cadore Per il Gruppo Protezione Civile Auronzo di Cadore Il Presidente 5